L’articolo, dopo aver illustrato in sintesi la nozione, la struttura e gli effetti giuridici principali derivanti dalla stipulazione di un contratto di comodato, si sofferma – anche alla luce della giurisprudenza formatasi in materia – nell’analisi della questione se si possa considerare implicitamente apposto un termine di durata del contratto sulla base dell’uso specifico a cui la cosa comodata venga pattiziamente destinata.
Il comodato: nozione, causa, struttura, effetti giuridici Il comodato è un contratto con il quale il comodante concede gratuitamente al comodatario il godimento di un bene immobile o mobile (o di un'azienda : Cass. 22 ottobre 2024, n. 27406 ; Cass. 14 luglio 1956, n. 2673) per un tempo o per uno uso determinato o determinabile ( articolo 1803, comma 1, c.c. ). Si tratta di un contratto tipico (regolato dal Codice civile e nominato anche dalla legislazione speciale: v. ad es. articolo 43 D.P.R. n. 917/1986 e articolo 120, comma 2, d.l. n. 18/2020 , convertito in l. n. 27/2020 ), reale , a titolo gratuito ( arg. ex articolo 1803, comma 2, c.c. ), intuitu personae ( arg. ex articolo 1804, comma 2, c.c. ), ad effetti meramente obbligatori , a forma libera ( Cass. 3 aprile 2008, n. 8548 ; ma v. articolo 1, comma 346, l. n. 311/2004 , in cui è prevista a pena di nullità la registrazione, che presuppone la forma scritta, dei contratti che costituiscono diritti relativi di godimento di unità immobiliari o di loro porzioni). Il tipo legale si caratterizza per la volontà del comodante di perdere, temporaneamente, i vantaggi e le utilità derivanti dal godimento del bene e, correlativamente, di farli acquisire al comodatario, e ciò in modo esclusivo o almeno preminente: questa è la causa tipica del comodato, che la causa “in concreto” (di cortesia, liberale, familiare, commerciale) può tuttavia alterare, comportando eventualmente – nel rispetto dell'intento negoziale dei contraenti – una diversa qualificazione giuridica dell'accordo e rendendo, quindi, applicabile una diversa disciplina legale. Si tratta di un contratto a titolo necessariamente gratuito ( arg. ex articolo 1803, comma 2, c.c. ): il comodante soddisfa un proprio interesse non patrimoniale, ovvero – nei comodati c.d. commerciali – un interesse che si traduce in un vantaggio economico indiretto e mediato, ovvero – nei comodati modali – in un vantaggio anche diretto, purché, ovviamente, tali vantaggi non si traducano nel conseguimento di una controprestazione. Il comodatario vanta un diritto personale di godimento : il contenuto coincide, nella sua massima espansione, con il diritto di trarre tutti i vantaggi o tutte le utilità derivanti dalla disponibilità materiale (qualificabile in termini di detenzione qualificata ) del bene. Il godimento del comodatario è, tuttavia, circoscritto a quello specifico vincolo funzionale sul bene impresso (originariamente) o autorizzato (durante l'esecuzione) dai contraenti (articolo 1803, comma 1 e 1804, comma 1, c.c. ) o, in difetto, all' uso ordinario risultante dalla natura del bene comodato. Il legislatore riconosce, poi, espressamente la facoltà del comodatario , subordinata al consenso del comodante, di concedere a terzi il godimento del bene ( articolo 1804, comma 2, c.c. ): sono, dunque, ammissibili la locazione e il sub-comodato stipulati dal comodatario con terzi. Comodato e termine di scadenza per la restituzione della cosa comodata Il comodato obbliga il comodatario, oltre che a custodire e conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia, a restituirlo alla scadenza del termine convenuto, ovvero, in mancanza di termine, quando ha cessato di servirsene secondo l'uso cui era destinato (articolo 1804, 1805 e 1809 c.c. ). Se il comodato è senza termine e questo non risulta dall'impiego a cui il bene deve essere riservato, il comodante può recedere immediatamente dal contratto e pretendere ad nutum la restituzione della cosa ( comodato c.d. precario , previsto dall' articolo 1810 c.c. ) ( Trib. Vicenza, 19 giugno 2025, n. 957 ; App. Bari, 7 febbraio 2023, n. 1783 ; Trib. Pordenone, 14 ottobre 2022, n. 553 ; Trib. Palmi, 9 giugno 2021, n. 477 ). La cosa comodata, in ogni caso, deve essere restituita senza indugio al comodante nelle seguenti ulteriori ipotesi : qualora sopraggiunga un urgente e imprevisto bisogno da parte del comodante di impiegare diversamente il bene ( articolo 1809 c.c. ), bisogno che può anche consistere nella finalità di un impiego più redditizio del bene ( Cass. 27 giugno 2023, n. 18334 ); in caso di morte del comodatario ( articolo 1811 c.c. ); qualora il comodatario ceda a terzi, senza il consenso del comodante, il godimento della cosa o non adempia gli obblighi di custodia e di conservazione ( articolo 1804 c.c. ); quando il rapporto contrattuale si sciolga (per mutuo dissenso, per impossibilità sopravvenuta, ecc.). È possibile ricavare implicitamente un termine di durata del comodato dall'uso cui la cosa venga destinata? È opportuno chiedersi se la mera concessione pattizia in godimento di una cosa per una determinata finalità valga a munire il contratto di comodato di un (implicito) termine di durata , corrispondente alla soddisfazione della finalità propria per la quale la cosa sia stata destinata, con la conseguente esclusione del carattere precario del negozio. Al riguardo, va considerato che l'eventuale uso del bene o l'eventuale attività svolta all'interno del bene dal comodatario potrebbe non conoscere un termine prevedibile al momento della conclusione del contratto, con il rischio di uno snaturamento della causa del contratto, in quanto il comodante si vedrebbe nei fatti privato del bene indefinitamente nel tempo , senza alcuna possibilità di recedere liberalmente, benché il rapporto sia a tempo indeterminato ( App. Palermo, 23 gennaio 2024, n. 115 ; v. anche App., Roma, 27 settembre 2023, n. 5792 ). Anche la giurisprudenza di legittimità ha avuto occasione di affermare che la circostanza che un bene immobile concesso in comodato sia destinato a una specifica attività o finalità non è sufficiente per ritenere il relativo contratto soggetto a un termine implicito, sicché – in mancanza di particolari prescrizioni di durata o di elementi certi ed oggettivi che consentano ab origine di prestabilirla – il comodante può chiedere la restituzione immediata del bene ( Cass. 15 ottobre 2020, n. 22309 ; Cass. 25 giugno 2013, n. 15877 ). Tuttavia, in tempi più recenti la giurisprudenza, in relazione all'ipotesi di contratto di comodato avente ad oggetto un bene immobile, stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare e volto a soddisfare esigenze abitative familiari, ha affermato che il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento anche oltre l'eventuale crisi coniugale, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno del comodante, ferma la necessità che il giudice eserciti con la massima attenzione il controllo di proporzionalità e adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno del comodante ( Cass. 25 giugno 2025, n. 17095 ; Cass. 9 gennaio 2025, n. 573 ; Cass. 29 settembre 2023, n. 27634 ; App. Bari, 30 aprile 2024, n. 602 ).