Il diritto alla detrazione fiscale a favore del figlio che riceve una formazione scolastica o professionale viene meno al più tardi nel momento in cui questi compie 26 anni.
I funzionari dell'Unione europea, conformemente al proprio Statuto, godono di un assegno mensile per ciascun figlio a carico, concesso automaticamente fino al suo diciottesimo anno di età e prorogabile su domanda motivata fino al compimento dei 26 anni se il figlio riceve una formazione scolastica o professionale . Tale assegno è concesso in via eccezionale senza alcun limite di età a favore del figlio colpito da una malattia grave o da un'infermità che lo renda incapace di provvedere al proprio sostentamento, per tutta la durata della malattia o infermità. Inoltre, una persona che non è né il figlio minorenne del funzionario né il suo figlio maggiorenne destinatario di formazione scolastica o professionale può essere in via eccezionale equiparata a un figlio a carico nel caso in cui il funzionario debba provvedere al suo effettivo mantenimento, dovendo sopportare oneri gravosi. Per ciascun figlio a carico, ciascun funzionario gode anche di una detrazione fiscale (Regolamento CEE, Euratom, CECA n. 260/1968). Un funzionario della Commissione chiedeva la proroga di detta detrazione oltre il ventiseiesimo anno di età dei figli che ancora dovevano proseguire gli studi, ma la Commissione gliela negava, considerando che il diritto alla detrazione fiscale è collegato al diritto all'assegno e questo viene meno al più tardi al compimento dei 26 anni del figlio. Il funzionario ha adìto prima il Tribunale dell'Unione europea, poi, a seguito della conferma del rifiuto, si è rivolto alla Corte di giustizia. Anche la Corte ha confermato che il beneficio della detrazione a favore del figlio è legato al soddisfacimento dei presupposti per il diritto all'assegno e, come quest'ultimo, viene meno al più tardi al compimento dei 26 anni. Fonte: IUS/ UE e Internazionale
Sentenza 1 Con la sua impugnazione, il sig. Michael Heβler chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 20 dicembre 2023, Heßler/Commissione (T‑369/22, in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2023:855), con la quale quest'ultimo ha respinto il suo ricorso diretto ad ottenere, in primo luogo, l'annullamento delle decisioni della Commissione europea che respingono le sue domande di detrazione fiscale per figli a carico (in prosieguo: la «detrazione fiscale»), in secondo luogo, che la Commissione sia obbligata a concedergli, con effetto retroattivo al 1º agosto 2021 e per tutto il periodo in cui ne siano soddisfatti i presupposti, il beneficio di tale detrazione fiscale e, in terzo luogo, la condanna di quest'ultima al pagamento di interessi sulle somme non versate. Contesto normativo Statuto 2 Ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea, nella sua versione applicabile alla controversia (in prosieguo: lo «Statuto»): «Nei limiti dell'80% delle spese sostenute e in base ad una regolamentazione stabilita di comune accordo dalle autorità che hanno il potere di nomina dell'istituzione dell'Unione, previo parere del comitato dello statuto, il funzionario, il coniuge – se questo non può beneficiare di prestazioni della stessa natura e dello stesso livello a titolo di qualsiasi altra disposizione di legge o regolamentare –, i figli e le altre persone a carico ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VII sono coperti contro i rischi di malattia. (…)». 3 L'articolo 80 di tale Statuto, al suo primo comma, prevede quanto segue: «Quando il funzionario o il titolare di una pensione di anzianità o di un'indennità di invalidità sia deceduto senza lasciare un coniuge avente diritto a pensione di reversibilità, i figli riconosciuti a suo carico, ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VII, al momento del decesso hanno diritto a una pensione di orfano, (…)». 4 L'articolo 90 di detto Statuto così dispone: «1. Qualsiasi persona cui si applica il presente statuto può presentare all'autorità che ha il potere di nomina una domanda che l'inviti a prendere a suo riguardo una decisione. L'autorità notifica la propria decisione debitamente motivata all'interessato nel termine di quattro mesi a decorrere dal giorno della presentazione della domanda. Alla scadenza di tale termine, la mancanza di risposta alla domanda va considerata come decisione implicita di rigetto, che può formare oggetto di reclamo ai sensi del paragrafo 2. 2. Qualsiasi persona cui si applica il presente statuto può presentare all'[APN] un reclamo avverso un atto che le arrechi pregiudizio, sia che l'autorità abbia preso una decisione, sia che essa non abbia preso una misura imposta dallo statuto. Il reclamo deve essere presentato entro un termine di tre mesi. (…) (…) L'autorità notifica la propria decisione debitamente motivata all'interessato nel termine di quattro mesi a decorrere dal giorno della presentazione del reclamo. Alla scadenza di tale termine, la mancanza di risposta va considerata come decisione implicita di rigetto, che può formare oggetto di ricorso ai sensi dell'articolo 91». 5 Ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 1, del medesimo Statuto: «La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a dirimere ogni controversia tra l'Unione e una delle persone indicate nel presente statuto circa la legalità di un atto che rechi pregiudizio a detta persona ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2. (…)». 6 Lo Statuto contiene un allegato VII, intitolato «Disposizioni relative alla retribuzione e ai rimborsi spese», il cui articolo 2 prevede quanto segue: «1. Il funzionario che abbia uno o più figli a carico beneficia, alle condizioni previste dai paragrafi 2 e 3, di un assegno (…) al mese per ogni figlio a carico. 2. È considerato figlio a carico, il figlio legittimo, naturale o adottivo del funzionario o del coniuge, che sia effettivamente mantenuto dal funzionano. Ciò vale anche per il figlio che è stato oggetto di una domanda di adozione e per il quale è stata avviata la procedura di adozione. È equiparato al figlio a carico ogni minore nei confronti del quale il funzionario sia tenuto a prestare gli alimenti in virtù di una decisione giudiziaria fondata sulla legislazione degli Stati membri in materia di protezione dei minori. 3. L'assegno è concesso: a) d'ufficio, per il fìglio che non ha ancora raggiunto l'età di 18 anni; b) su richiesta motivata del funzionario interessato, per il figlio dai 18 ai 26 anni che riceve una formazione scolastica o professionale. 4. In via eccezionale può essere equiparata al figlio a carico, mediante decisione speciale e motivata dell'autorità che ha il potere di nomina, adottata in base a documenti probanti, qualsiasi altra persona nei cui confronti il funzionario sia tenuto per legge a prestare gli alimenti e il cui mantenimento gli imponga oneri gravosi. 5. L'assegno continua ad essere versato senza alcun limite di età se il figlio è colpito da infermità o da malattia grave che lo renda incapace di provvedere al proprio sostentamento, per tutta la durata di detta malattia o infermità. 6. Il figlio a carico ai sensi del presente articolo dà diritto a un solo assegno per figlio a carico, anche se i genitori appartengono a due diverse istituzioni dell'Unione europea. 7. Qualora il figlio a carico ai sensi dei paragrafi 2 e 3 venga affidato, in virtù di disposizioni legali o per decisione giudiziaria o dell'autorità amministrativa competente alla custodia di un'altra persona, l'assegno è corrisposto a quest'ultima per conto e a nome del funzionario». Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 7 Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto [dell'Unione] (GU 1968, L 56, pag. 8): «1. L'imposta è dovuta mensilmente sugli stipendi, salari ed emolumenti di qualsiasi natura versati [dall'Unione] ad ogni persona soggetta all'imposta. (…) 3. Le prestazioni e gli assegni di carattere familiare o sociale enumerati in appresso sono dedotti dalla base imponibile: a) gli assegni familiari: (…) – l'assegno per i figli a carico; (…) (…) 4. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, si opera una detrazione del 10% per spese professionali e personali sull'importo ottenuto dopo l'applicazione delle disposizioni precedenti. Per ciascun figlio a carico della persona soggetta all'imposta e per ciascuna persona assimilata a un figlio a carico a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, dell'allegato VII dello statuto (…), si effettua una detrazione supplementare equivalente al doppio dell'ammontare dell'assegno per figlio a carico. (…)». Fatti 8 I fatti all'origine della controversia sono esposti ai punti da 2 a 11 della sentenza impugnata come segue: «2. Il ricorrente è un funzionario della Commissione. Egli è padre di due figlie, nate rispettivamente nel 1993 e nel 1994. 3. Il ricorrente ha beneficiato del versamento dell'assegno per figlio a carico fino a quando esse hanno raggiunto, ciascuna, l'età di 26 anni, rispettivamente, nel 2019 e nel 2020. 4. In aggiunta al versamento dell'assegno per figlio a carico il ricorrente ha beneficiato, fino al 31 luglio 2021, per ciascuna delle sue due figlie, che a quella data erano ancora studentesse, anche della detrazione fiscale prevista all'articolo 3, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento [n. 260/68]. 5. Il 28 giugno 2021, il ricorrente ha inviato all'Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO) un attestato di studi della primogenita, per poter beneficiare, per quest'ultima, di una proroga della concessione della detrazione fiscale. 6. Con un primo messaggio di posta elettronica del 29 giugno 2021, un responsabile dell'unità “Diritti e obblighi” del PMO ha risposto al ricorrente che, “in base alla sentenza (…) del 12 marzo 2020[, XB/BCE (T‑484/18 (…) EU:T:2020:90) (in prosieguo: la ‘sentenza XB/BCE')], ogni domanda di concessione o proroga della detrazione d'imposta, in assenza del beneficio [dell']assegno per figlio a carico versato ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VII dello Statuto [era] sospesa”. In risposta a una domanda del ricorrente che faceva seguito a tale messaggio di posta elettronica, il responsabile ha poi aggiunto, in un secondo messaggio di posta elettronica dello stesso giorno, che “[l]a detrazione fiscale non p[oteva] più essere concess[a poiché], sul[la] base della sentenza [XB/BCE], [era] stata annullata” (in prosieguo, congiuntamente: i ‘messaggi di posta elettronica del 29 giugno 2021'). Alla fine di ciascuno di tali messaggi di posta elettronica, sotto la firma del responsabile gestore dei fascicoli, figurava peraltro una nota secondo la quale il messaggio di posta elettronica di cui trattasi era inviato a titolo informativo e non costituiva una decisione dell'“APN/AACC” che poteva formare oggetto di un reclamo ai sensi dell'articolo 90 dello [Statuto]. 7. Il 15 luglio 2021 il ricorrente ha inviato una nota alla capa dell'unità “Diritti e obblighi” del PMO, nella quale contestava le informazioni contenute nei messaggi di posta elettronica del 29 giugno 2021 e chiedeva al PMO di concedergli la detrazione fiscale per sua figlia. Il ricorrente non ha ricevuto esplicita risposta a tale nota. 8. Il 18 agosto 2021 il ricorrente ha chiesto al PMO la proroga della detrazione fiscale per la sua seconda figlia. 9. Con messaggio di posta elettronica del 27 agosto 2021, la responsabile dell'unità “Diritti e obblighi” del PMO ha risposto al ricorrente che “[essi erano] spiacenti di informar[lo] che, sulla base del punto 103 della sentenza [XB/BCE], nessuna domanda di concessione o proroga di una detrazione fiscale p[oteva] più essere accolta in assenza di un diritto a un assegno per figlio a carico in forza dell'articolo 2 dell'allegato VII dello Statuto; essa è stata annullata” (in prosieguo: il “messaggio di posta elettronica del 27 agosto 2021”). Come nei messaggi di posta elettronica del 29 giugno 2021 tale messaggio di posta elettronica conteneva, sotto la firma della responsabile del fascicolo, una nota secondo la quale lo stesso era inviato a titolo informativo e non costituiva una decisione dell'“APN/AACC” che poteva formare oggetto di un reclamo ai sensi dell'articolo 90 dello Statuto. 10. Il 24 novembre 2021 il ricorrente ha presentato un reclamo contro il rifiuto del PMO, derivante dalla “mancata risposta” di quest'ultimo, di concedere la proroga della detrazione fiscale chiesta per le sue due figlie (in prosieguo: il “reclamo”). 11. Il 25 marzo 2022 il direttore della direzione “Affari finanziari, legali e relativi alla cooperazione” della direzione generale (DG) “Risorse umane e sicurezza” della Commissione, in qualità di [APN], ha respinto il reclamo del ricorrente (in prosieguo: la “decisione di rigetto del reclamo”)». Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 9 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 giugno 2022, il ricorrente ha proposto un ricorso diretto ad ottenere, in primo luogo, l'annullamento della decisione di rigetto del reclamo, in secondo luogo, che la Commissione sia obbligata a concedergli, «con effetto retroattivo al 1º agosto 2021 e per tutto il periodo in cui ne siano soddisfatti i presupposti», il beneficio della detrazione fiscale e, in terzo luogo, la condanna della Commissione al pagamento di interessi sulle somme non versate. 10 Per quanto riguarda le conclusioni di annullamento, il Tribunale ha rilevato, al punto 24 della sentenza impugnata, che, nel caso di specie, il reclamo del ricorrente aveva ad oggetto la «mancata risposta» della Commissione alle sue domande di concessione o proroga della detrazione fiscale. Inoltre, secondo il Tribunale, la decisione di rigetto del reclamo non individuava con precisione la data in cui le decisioni di diniego di concessione di tale detrazione erano state adottate e non indicava se tali decisioni fossero state adottate in modo esplicito, nei messaggi di posta elettronica del 29 giugno 2021 e del 27 agosto 2021, o implicitamente. In tali circostanze, al fine di definire l'oggetto di tali conclusioni, il Tribunale ha proceduto anzitutto, ai punti da 25 a 39 di tale sentenza, all'individuazione dell'atto lesivo iniziale contro il quale dette conclusioni, riguardanti la decisione di rigetto del reclamo, dovevano essere considerate eventualmente dirette. 11 A tal riguardo il Tribunale ha anzitutto considerato, al punto 35 di detta sentenza, che, nelle circostanze del caso di specie, i messaggi di posta elettronica del 29 giugno 2021 e quello del 27 agosto 2021 non potevano essere considerati decisioni definitive dell'APN con le quali quest'ultima aveva rifiutato di concedere al ricorrente la detrazione fiscale. Secondo il Tribunale, essi non costituivano quindi gli atti iniziali che arrecavano pregiudizio al ricorrente. 12 Il Tribunale ha poi rilevato, al punto 37 della medesima sentenza, che, in assenza di risposta da parte dell'APN nel termine di quattro mesi dalle domande del ricorrente contenute nei suoi messaggi di posta elettronica del 28 giugno e del 18 agosto 2021, si doveva ritenere che fossero intervenute decisioni implicite di rigetto di tali domande, rispettivamente, il 28 ottobre e il 18 dicembre 2021 (in prosieguo: le «decisioni implicite di rigetto»). Pertanto, il Tribunale ha considerato, al punto 39 della sentenza impugnata, che le decisioni implicite di rigetto costituivano gli atti iniziali che arrecavano pregiudizio al ricorrente. 13 Il Tribunale ha infine constatato, al punto 40 di tale sentenza, che la decisione di rigetto del reclamo si limitava a confermare le decisioni implicite di rigetto e non conteneva alcun riesame della situazione del ricorrente in base a elementi di diritto o fatti nuovi. 14 Il Tribunale ne ha tratto la conseguenza, al punto 41 di detta sentenza, che, in tali circostanze, la domanda di annullamento, anche se formalmente diretta contro la sola decisione di rigetto del reclamo, aveva l'effetto di sottoporre al suo controllo le decisioni implicite di rigetto, la cui legittimità doveva essere esaminata prendendo in considerazione la motivazione contenuta nella decisione di rigetto del reclamo. 15 Successivamente, il Tribunale ha statuito, ai punti da 42 a 45 della medesima sentenza, sul rispetto, nel caso di specie, dei termini del procedimento precontenzioso. 16 A tal riguardo, esso ha indicato che il termine di tre mesi per presentare un reclamo contro la prima decisione implicita di rigetto, intervenuta il 28 ottobre 2021, era scaduto il 28 gennaio 2022, conformemente all'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto. Dal momento che il ricorrente aveva presentato il suo reclamo contro le «decisioni di diniego» della Commissione il 24 novembre 2021, il termine di reclamo previsto da tale disposizione era stato effettivamente rispettato per quanto riguarda tale prima decisione. 17 Secondo il Tribunale, per contro, il ricorrente aveva presentato un reclamo contro la seconda decisione implicita di rigetto prima della data in cui tale decisione era intervenuta, il 18 dicembre 2021. Inoltre, esso ha constatato che, dopo tale data, il ricorrente non aveva presentato un reclamo contro tale decisione implicita, cui l'APN avrebbe risposto nella decisione di rigetto del reclamo. Pertanto, il Tribunale ha considerato che il procedimento precontenzioso relativo a detta decisione implicita non si era svolto in modo regolare. 18 Il Tribunale ne ha tratto la conseguenza, al punto 45 della sentenza impugnata, che la domanda di annullamento doveva essere dichiarata irricevibile nella parte in cui riguardava, in sostanza, la decisione implicita di rigetto del 18 dicembre 2021. 19 Il Tribunale ha poi esaminato, ai punti da 46 a 96 di tale sentenza, la fondatezza dei due motivi dedotti dal ricorrente, vertenti, il primo, sull'assenza di una decisione esplicita che lo informasse del suo diritto di presentare un reclamo nonché sulla violazione dell'obbligo di motivazione e, il secondo, sulla violazione del suo diritto di percepire una retribuzione, previsto all'articolo 62 dello Statuto. Esso ha respinto tali due motivi in quanto, in parte, irricevibili e, in parte, infondati. 20 Infine, il Tribunale ha respinto, ai punti da 97 a 105 di detta sentenza, il secondo e il terzo capo delle conclusioni sottopostegli, intese in sostanza ad ottenere che la Commissione fosse obbligata a concedere al ricorrente il beneficio della detrazione fiscale e condannata al pagamento di interessi sulle somme non versate. 21 Pertanto, con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso. Conclusioni delle parti 22 Il ricorrente chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata, – annullare la decisione di rigetto del reclamo; – condannare la Commissione a versare retroattivamente, ossia a decorrere dal 1º agosto 2021 e per tutto il periodo in cui ne siano soddisfatti i presupposti, la detrazione fiscale prevista all' articolo 3, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento n. 260/68 , quale fissata nelle conclusioni dei capi di amministrazione n. 222/04 [SEC (2004)411], del 7 aprile 2004 (in prosieguo: le «conclusioni dei capi di amministrazione n. 222/04»), – maggiorare gli importi dovuti degli interessi conformemente al regolamento finanziario nella versione applicabile alla data delle domande di concessione della detrazione fiscale formulate dal ricorrente, e – condannare la Commissione alle spese. 23 La Commissione chiede che la Corte voglia: – respingere l'impugnazione e – condannare il ricorrente in sede d'impugnazione al pagamento di tutte le spese. Sull'impugnazione 24 A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente deduce tre motivi, vertenti, il primo, sulla violazione della nozione di «atto che [arreca] pregiudizio», ai sensi dell'articolo 90 dello Statuto, il secondo, sulla violazione dell'obbligo di motivazione e del suo diritto di essere ascoltato, garantiti dall' articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e, il terzo, sulla violazione dell' articolo 3 del regolamento n. 260/68 , in combinato disposto con l'articolo 2 dell'allegato VII dello Statuto, nonché sulla violazione del carattere vincolante degli atti interni della Commissione. Sul primo motivo Argomenti delle parti 25 Con il suo primo motivo, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha erroneamente dichiarato, ai punti 44 e 45 della sentenza impugnata, che la sua domanda di annullamento era irricevibile nella parte in cui riguardava la sua seconda figlia. Egli ritiene che il rifiuto esplicito del PMO, nel messaggio di posta elettronica del 27 agosto 2021, di accogliere qualsiasi domanda di concessione della detrazione fiscale in situazioni analoghe alla sua costituisca una decisione che gli arreca pregiudizio. Il ricorrente, quindi, dopo tale messaggio di posta elettronica con il quale gli sarebbe stata di fatto negata tale detrazione, di cui beneficiava fino a quel momento per il mantenimento delle sue due figlie, non avrebbe avuto alcun motivo di attendersi un rifiuto tacito da parte dell'APN. Inoltre, egli ritiene che detto messaggio di posta elettronica avrebbe dovuto essere inteso nel senso che neppure lui avrebbe ricevuto una decisione positiva dell'APN in riscontro alla sua domanda di concessione di detta detrazione. 26 Pertanto, il ricorrente sostiene che non fosse tenuto ad attendere la scadenza del termine di quattro mesi, previsto all'articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, dopo il cui decorso la mancata risposta dell'amministrazione equivale ad una decisione implicita di rigetto. Infatti, la ricezione del messaggio di posta elettronica del 27 agosto 2021 avrebbe fatto decorrere il termine di tre mesi per presentare un reclamo, ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, di tale Statuto. Di conseguenza, avendo presentato il suo reclamo il 24 novembre 2021, egli avrebbe rispettato i termini del procedimento precontenzioso. 27 Secondo la Commissione, il ricorrente non contesterebbe i punti 33, 37 e 39 della sentenza impugnata, relativi alla determinazione dell'atto che arreca pregiudizio nel caso di specie. Orbene, poiché tale determinazione costituirebbe una questione essenziale preliminare rispetto a quella di stabilire se il procedimento precontenzioso si sia svolto in modo regolare, il primo motivo dovrebbe essere respinto in quanto inoperante. In ogni caso, la Commissione ritiene che l'argomento del ricorrente sia infondato. Giudizio della Corte 28 Occorre anzitutto rilevare che, sebbene con il suo primo motivo il ricorrente contesti i punti 44 e 45 della sentenza impugnata, che dichiarano irricevibile la sua domanda di annullamento della decisione con cui era stata negata la proroga della detrazione fiscale di cui beneficiava riguardo alla sua seconda figlia, tale dichiarazione d'irricevibilità era fondata sulle valutazioni del Tribunale, contenute ai punti da 33 a 39 di tale sentenza, secondo cui il messaggio di posta elettronica del 27 agosto 2021 non costituiva una decisione dell'APN che rifiutava al ricorrente la detrazione fiscale, cosicché l'atto iniziale che gli arrecava pregiudizio risiedeva in una decisione implicita di rigetto intervenuta il 18 dicembre 2021. Orbene, dagli argomenti da esso sviluppati a sostegno del primo motivo, come sintetizzati ai punti 25 e 26 della presente sentenza, risulta inequivocabilmente che il ricorrente contesta esclusivamente le valutazioni del Tribunale relative alla determinazione dell'atto iniziale lesivo, sulle quali il Tribunale ha fondato la sua constatazione di irricevibilità. 29 Ciò considerato, il primo motivo non può essere respinto in quanto inconferente. Occorre quindi esaminarne la fondatezza. 30 Al riguardo, occorre ricordare che, conformemente all'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, qualsiasi persona rientrante nell'ambito di applicazione soggettivo dello Statuto può presentare all'APN un reclamo avverso un atto che le arrechi pregiudizio. L'articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto precisa che la Corte di giustizia è competente a dirimere ogni controversia tra l'Unione e una di tali persone circa la legalità di un atto che rechi pregiudizio a detta persona ai sensi di tale articolo 90, paragrafo 2. Queste disposizioni sono applicabili per analogia ai ricorsi degli altri agenti in forza dell'articolo 117 del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (sentenza del 12 dicembre 2024, DD/FRA, C‑130/22 P, EU:C:2024:1018, punto 71 e giurisprudenza citata). 31 Come rilevato dal Tribunale al punto 29 della sentenza impugnata, secondo la giurisprudenza della Corte sono atti pregiudizievoli, ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, soltanto gli atti o i provvedimenti che producono effetti giuridici obbligatori idonei a incidere in modo diretto e immediato sugli interessi del ricorrente modificando, in maniera rilevante, la sua situazione giuridica (sentenza del 12 dicembre 2024, DD/FRA, C‑130/22 P, EU:C:2024:1018, punto 72 e giurisprudenza citata). 32 Inoltre, la Corte ha già dichiarato che la nozione di «atto che [arreca] pregiudizio», ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, deve essere oggetto di un'interpretazione ampia ed essere intesa come comprendente qualsiasi atto suscettibile di incidere direttamente su una determinata situazione giuridica (sentenza del 12 dicembre 2024, DD/FRA, C‑130/22 P, EU:C:2024:1018, punto 74 e giurisprudenza citata). 33 Come ricordato dal Tribunale al punto 30 della sentenza impugnata, per stabilire se un atto produca simili effetti, occorre prendere in esame la sostanza di tale atto e valutare i suoi effetti alla luce di criteri oggettivi, come il contenuto dell'atto stesso, tenendo conto, eventualmente, del contesto dell'adozione di quest'ultimo nonché dei poteri dell'istituzione che ne è l'autrice (sentenza del 12 dicembre 2024, DD/FRA, C‑130/22 P, EU:C:2024:1018, punto 73 e giurisprudenza citata). 34 In tal senso, la capacità di un atto di produrre effetti diretti sulla situazione giuridica di una persona fisica o giuridica non può essere valutata unicamente sulla base del fatto che tale atto assume la forma di un messaggio di posta elettronica, in quanto ciò equivarrebbe a far prevalere la forma dell'atto oggetto del ricorso sulla sostanza stessa di tale atto (sentenza del 15 dicembre 2022, Picard/Commissione, C‑366/21 P, EU:C:2022:984, punto 97 e giurisprudenza citata). 35 Occorre pertanto, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 33 della presente sentenza, esaminare se, alla luce del contenuto del messaggio di posta elettronica del 27 agosto 2021, del contesto in cui esso si inseriva nonché dei poteri dell'istituzione da cui esso promanava, il Tribunale abbia potuto correttamente dichiarare, ai punti 33 e 35 della sentenza impugnata, che tale messaggio di posta elettronica non poteva essere qualificato come «atto che [arreca] pregiudizio», ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto. 36 Al riguardo, occorre ricordare che, come menzionato al punto 8 della sentenza impugnata, il 18 agosto 2021 il ricorrente ha chiesto al servizio competente del PMO la proroga della detrazione fiscale per sua seconda figlia. Il punto 9 di tale sentenza indica che, con messaggio di posta elettronica del 27 agosto 2021, la responsabile dell'unità «Diritti e obblighi» del PMO ha risposto al ricorrente che «[essi erano] spiacenti di informarlo che, sulla base del punto 103 della sentenza [XB/BCE], nessuna domanda di concessione o proroga di una detrazione fiscale p[oteva] più essere accolta in assenza del diritto a un assegno per figlio a carico in forza dell'articolo 2 dell'allegato VII dello Statuto, che è stato annullato». Inoltre, come nei messaggi di posta elettronica del 29 giugno 2021, tale messaggio di posta elettronica conteneva, sotto la firma della responsabile del fascicolo, una nota secondo la quale il messaggio era inviato a titolo informativo e non costituiva una decisione dell'«APN/AACC» che poteva formare oggetto di un reclamo ai sensi dell'articolo 90 dello Statuto. 37 Orbene, sebbene il messaggio di posta elettronica del 27 agosto 2021 contenga indizi relativi alla volontà del servizio competente del PMO di attribuirgli un carattere puramente informativo, esso contiene anche indicazioni tali da far credere al ricorrente che non avrebbe beneficiato della detrazione fiscale. Infatti, come risulta dal punto precedente, la responsabile dell'unità «Diritti e obblighi» del PMO ha ivi indicato, in sostanza, che nessuna domanda di concessione o proroga della detrazione fiscale poteva più essere accolta in assenza del diritto all'assegno per figlio a carico, conformemente alla sentenza XB/BCE. Inoltre, per quanto riguarda il contesto in cui tale messaggio di posta elettronica è stato inviato al ricorrente, occorre sottolineare che detto messaggio ribadiva la presa di posizione che l'amministrazione aveva espresso, nello stesso senso, con i messaggi di posta elettronica del 29 giugno 2021, in risposta alla domanda del ricorrente relativa ai suoi diritti alla detrazione fiscale rispetto alla sua prima figlia. 38 Pertanto, indicando nel messaggio di posta elettronica del 27 agosto 2021 che «nessuna domanda» riguardante, in particolare, la proroga della detrazione fiscale, poteva più essere accolta, il rifiuto del PMO opposto a tali domande includeva necessariamente il rifiuto di quella del ricorrente. Pertanto, tale messaggio di posta elettronica non si limitava a fornire un'informazione al ricorrente, ma gli indicava che, in base al punto 103 della sentenza XB/BCE, occorreva negargli la proroga della detrazione fiscale. 39 Inoltre, come rilevato dal Tribunale al punto 32 della sentenza impugnata, dai punti da 100 a 105 della sentenza del 15 dicembre 2022, Picard/Commissione (C‑366/21 P, EU:C:2022:984), risulta che un'indicazione, nei messaggi di posta elettronica del PMO, come il messaggio di posta elettronica del 27 agosto 2021, secondo cui la risposta fornita da quest'ultimo costituisce una semplice informazione, e non una decisione dell'«APN/AACC» che può essere oggetto di un reclamo ai sensi dell'articolo 90 dello Statuto, non osta a che tali messaggi di posta elettronica siano qualificati come «atti che [arrecano] pregiudizio». 40 Dalle considerazioni che precedono risulta che, poiché la risposta contenuta nel messaggio di posta elettronica del 27 agosto 2021 è tale da incidere direttamente e immediatamente sugli interessi del ricorrente modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica, per quanto riguarda la determinazione dell'importo dell'imposta dovuta sulla sua retribuzione mensile, tale risposta avrebbe dovuto essere qualificata dal Tribunale come «atto che [arreca] pregiudizio», ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto. 41 Ne consegue altresì che il termine di tre mesi di cui disponeva il ricorrente per presentare un reclamo, conformemente all'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, è iniziato a decorrere dal giorno della notifica della decisione, contenuta nel messaggio di posta elettronica del 27 agosto 2021 e con la quale il PMO ha rifiutato di concedere la proroga della detrazione fiscale che il ricorrente aveva chiesto per la sua seconda figlia. Pertanto, presentando il suo reclamo il 24 novembre 2021, il ricorrente ha rispettato il termine di tre mesi di cui a tale articolo 90, paragrafo 2. 42 Ne consegue che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel considerare, ai punti 33, 35, 37 e 39 della sentenza impugnata, in sostanza, che il messaggio di posta elettronica del 27 agosto 2021 non costituiva un atto lesivo e che la decisione implicita di rigetto del 18 dicembre 2021 costituiva l'atto iniziale lesivo per il ricorrente, circostanze da cui ha erroneamente dedotto, al punto 45 di tale sentenza, che la domanda di annullamento era irricevibile nella parte in cui riguardava tale decisione implicita. 43 Il primo motivo deve quindi essere accolto. 44 L'errore di diritto commesso dal Tribunale, di cui al punto 42 della presente sentenza, riguarda l'oggetto e la ricevibilità della domanda di annullamento, che, secondo il Tribunale, è stata formulata dal ricorrente avverso la decisione implicita di rigetto del 18 dicembre 2021. 45 Tuttavia, il secondo e il terzo motivo dell'impugnazione attengono al rigetto, nel merito, del ricorso proposto da tale ricorrente dinanzi al Tribunale considerato come diretto contro la decisione implicita di rigetto del 28 ottobre 2021. Occorre quindi esaminare tali motivi. Sul secondo motivo 46 Il secondo motivo si articola in due capi. Sul primo capo del secondo motivo – Argomenti delle parti 47 Con il primo capo del secondo motivo, diretto contro il punto 50 della sentenza impugnata, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha travisato l'obbligo incombente all'amministrazione, conformemente all'articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta, di motivare le proprie decisioni. 48 Secondo il ricorrente, dal combinato disposto dell'articolo 90 dello Statuto e dell'articolo 41 della Carta risulterebbe che la Commissione aveva l'obbligo di adottare una decisione nei suoi confronti. A suo avviso, l'inerzia dell'amministrazione costituirebbe una violazione del principio di buona amministrazione, che egli potrebbe far valere. 49 Secondo la Commissione, questo primo capo del secondo motivo dovrebbe essere respinto in quanto infondato. – Giudizio della Corte 50 Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, nell'ambito di un'impugnazione, le censure mosse contro una motivazione di una sentenza del Tribunale formulata ad abundantiam non possono comportare l'annullamento di tale sentenza e devono pertanto essere respinte in quanto inoperanti (sentenza del 22 giugno 2023, DI/BCE, C‑513/21 P, EU:C:2023:500, punto 47 e giurisprudenza citata). 51 Orbene, il motivo contestato della sentenza impugnata, figurante al punto 50 di tale sentenza, presenta carattere sovrabbondante. Infatti, gli argomenti del ricorrente, vertenti sulla mancata adozione, da parte della Commissione, di una decisione esplicita di diniego che lo informasse del suo diritto di presentare un reclamo, sono stati respinti, al punto 49 della sentenza impugnata, in quanto inconferenti, prima che il Tribunale respingesse tali argomenti, ad abundantiam, in particolare a tale punto 50, in quanto «comunque» infondati. 52 Di conseguenza, il primo capo del secondo motivo dev'essere respinto in quanto inoperante. Sul secondo capo del secondo motivo – Argomenti delle parti 53 Con il secondo capo del secondo motivo il ricorrente rileva che la Commissione ha violato il suo diritto di essere ascoltato, sancito all'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, in quanto tale istituzione ha completamente ignorato, anche nella fase della procedura di reclamo, la nota, menzionata al punto 7 della sentenza impugnata, che egli aveva inviato il 15 luglio 2021 alla capa dell'unità «Diritti e obblighi» del PMO e alla quale egli non aveva ricevuto alcuna risposta. 54 Secondo la Commissione, tale secondo capo del secondo motivo dovrebbe essere respinto in quanto irricevibile e, in ogni caso, infondato. – Giudizio della Corte 55 Occorre ricordare che gli argomenti di un'impugnazione che censurano non già la sentenza pronunciata dal Tribunale in seguito a una domanda di annullamento di una decisione, bensì la decisione di cui dinanzi al Tribunale è stato richiesto l'annullamento, non sono ricevibili (sentenza del 27 aprile 2023, PL/Commissione, C‑537/21 P, EU:C:2023:363, punto 108 e giurisprudenza citata). 56 Orbene, con la sua argomentazione sviluppata a sostegno del secondo capo del secondo motivo, il ricorrente, anziché criticare la motivazione della sentenza impugnata, contesta alla Commissione di aver violato il suo diritto di essere ascoltato, sancito all'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, basandosi sulla nota menzionata al punto 7 di tale sentenza. 57 Pertanto, conformemente alla giurisprudenza di cui al punto 55 della presente sentenza, tale secondo capo del secondo motivo deve essere respinto in quanto irricevibile. 58 Si deve pertanto respingere il secondo motivo in quanto in parte inoperante e in parte irricevibile. Sul terzo motivo 59 Il terzo motivo si compone di quattro capi. Sui capi dal primo al terzo del terzo motivo – Argomenti delle parti 60 Con i capi dal primo al terzo del terzo motivo, che occorre esaminare congiuntamente, il ricorrente sostiene, in primo luogo, che il Tribunale, considerando al punto 93 della sentenza impugnata che la detrazione fiscale prevista all' articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 260/68 costituisca un'integrazione dell'assegno per figlio a carico e che solo il versamento effettivo di tale assegno da parte delle istituzioni dell'Unione può dare diritto a tale detrazione, avrebbe adottato un'interpretazione erronea di tale articolo 3 e travisato la reale natura giuridica di detta detrazione. Secondo il ricorrente, non esisterebbe alcun nesso tra la concessione della detrazione fiscale e il diritto all'assegno per figlio a carico. 61 Il ricorrente fa valere che dalla formulazione dell' articolo 3 del regolamento n. 260/68 e dal contesto storico in cui tale articolo si inserisce risulta che la detrazione fiscale non deve essere concessa in aggiunta all'assegno per figlio a carico, bensì ad integrazione della detrazione per spese professionali di cui all'articolo 3, paragrafo 4, primo comma, di tale regolamento, cosicché la concessione di tale detrazione non sarebbe subordinata al beneficio dell'assegno per figlio a carico. 62 Secondo il ricorrente, le valutazioni erronee del Tribunale relative all'interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 260/68 risultano, segnatamente, da un'applicazione della giurisprudenza di quest'ultimo, in particolare della sentenza XB/BCE menzionata ai punti 81 e 82 della sentenza impugnata, che sarebbe a sua volta errata in diritto. 63 In secondo luogo, il ricorrente considera errate le valutazioni del Tribunale, contenute ai punti 74 e 93 della sentenza impugnata, secondo le quali devono essere soddisfatti tutti i criteri previsti all'articolo 2 dell'allegato VII dello Statuto, compreso il criterio relativo al limite di età del figlio di cui trattasi previsto al paragrafo 3 di tale articolo 2, affinché un figlio possa essere considerato a carico e sia riconosciuto il diritto al versamento della detrazione fiscale. 64 A tal riguardo, il ricorrente rileva che dalla sentenza del 14 dicembre 1990, Brems/Consiglio (T‑75/89, EU:T:1990:88), richiamata a tale punto 74, risulta che la definizione del concetto di «figlio a carico» deve essere valutata unicamente alla luce dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'allegato VII dello Statuto. Una siffatta interpretazione sarebbe corroborata dalle conclusioni dei capi di amministrazione n. 222/04, che si riferiscono solo a tale paragrafo 2 e non alle altre disposizioni dell'articolo 2 dell'allegato VII dello Statuto. 65 Ne conseguirebbe altresì che la valutazione del Tribunale, formulata al punto 77 della sentenza impugnata, secondo cui il ricorrente avrebbe dovuto far valere che le sue figlie dovevano, in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 4, dell'allegato VII dello Statuto, essere equiparate a figli a carico con decisione speciale dell'APN, è errata in diritto. Una siffatta valutazione contrasterebbe con la semplificazione amministrativa perseguita con l'adozione delle conclusioni dei capi di amministrazione n. 222/04. 66 Inoltre, in primo luogo, dalla prassi anteriore seguita dalla Commissione per circa sessant'anni risulterebbe che un'iniziativa del ricorrente, sulla base di tale articolo 2, paragrafo 4, dell'allegato VII dello Statuto, non era necessaria, tenuto conto delle condizioni stabilite in tali conclusioni dei capi di amministrazione. In secondo luogo, la Commissione stessa avrebbe informato il ricorrente che non aveva più diritto ad un assegno per figlio a carico a favore delle sue due figlie, ma poteva beneficiare di una detrazione fiscale se ne avesse fatto domanda. Pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere, in ogni caso, il suo diritto a beneficiare di tale detrazione in applicazione delle norme d'uso e del principio di tutela del legittimo affidamento. 67 In terzo e ultimo luogo, il ricorrente ritiene che il Tribunale, al punto 100 della sentenza impugnata, abbia travisato la reale natura giuridica di una detrazione fiscale. Infatti, il ricorrente non avrebbe chiesto né che «continuassero ad essergli versate detrazioni fiscali», né, a differenza di quanto sarebbe indicato in tale punto 100, «il rimborso delle somme che, a suo avviso, avrebbero dovuto essere detratte dalla base imponibile della sua retribuzione». 68 A tal riguardo, il ricorrente rileva che una detrazione fiscale non consiste in un pagamento, ma comporta una diminuzione del reddito imponibile. Solo in un secondo momento essa comporterebbe la diminuzione dell'importo dell'imposta in funzione dell'aliquota d'imposta applicabile. Pertanto, il ricorrente avrebbe chiesto un rimborso d'imposta sulla base di un nuovo calcolo dell'imposta dovuta, effettuato previa applicazione delle detrazioni riconoscibili. 69 Inoltre, il ricorrente sostiene che, se non percepisse più retribuzione, ad esempio, dopo il suo decesso, egli non pagherebbe neppure imposte e, pertanto, non beneficerebbe neppure di detrazioni fiscali. A differenza quindi di quanto indicato ai punti 72 e 73 della sentenza impugnata, non vi sarebbe alcun rischio che i figli del ricorrente costituiscano un onere per il bilancio dell'Unione dopo il suo decesso. Le considerazioni del Tribunale, contenute in tali punti 72 e 73, sarebbero quindi del tutto prive di pertinenza. 70 Infine, il ricorrente rileva di non richiedere alcun assegno per figlio a carico, dato che è pacifico che egli non possa averne diritto. Inoltre, il mantenimento dei figli sarebbe interamente a suo carico, e non a carico del bilancio dell'Unione. Tuttavia, non sarebbe concepibile che egli si faccia carico, in luogo e per conto delle autorità pubbliche e con i suoi redditi già assoggettati ad imposta, di prestazioni quali, ad esempio, l'assegno per l'alloggio, l'aiuto per i costi di riscaldamento, l'aiuto sociale o ancora l'aiuto alla formazione, che dovrebbero normalmente essere finanziate con entrate fiscali, senza beneficiare, come contropartita, di una detrazione fiscale. 71 La Commissione ritiene che occorra respingere i capi dal primo al terzo del terzo motivo in quanto infondati. – Giudizio della Corte 72 Occorre ricordare che, conformemente all' articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 260/68 , l'imposta a profitto dell'Unione è dovuta mensilmente sugli stipendi, salari ed emolumenti di qualsiasi natura versati da quest'ultima ad ogni persona soggetta all'imposta. 73 L'articolo 3, paragrafo 3, di tale regolamento elenca le prestazioni e gli assegni di carattere familiare o sociale che devono essere dedotti dalla base imponibile. Tra tali prestazioni e assegni figura l'assegno per i figli a carico. Di conseguenza, come considerato dal Tribunale al punto 67 della sentenza impugnata, dalla formulazione di tale articolo 3, paragrafo 3, risulta che, per calcolare l'importo dell'imposta dovuta da un funzionario, come il ricorrente, sulla sua retribuzione mensile, occorre dedurre dalla base imponibile, in particolare, tale assegno. 74 Inoltre, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, primo comma, di detto regolamento, si opera una detrazione del 10% per spese professionali e personali sull'importo ottenuto dopo l'applicazione delle disposizioni precedenti dell'articolo 3 del medesimo regolamento. 75 Infine, in conformità all' articolo 3, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento n. 260/68 «[p]er ciascun figlio a carico della persona soggetta all'imposta e per ciascuna persona assimilata a un figlio a carico a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, dell'allegato VII dello [S]tatuto (…), si effettua una detrazione supplementare equivalente al doppio dell'ammontare dell'assegno per figlio a carico». 76 Dalla formulazione di tale articolo 3, paragrafo 4, secondo comma, risulta che, come indicato dal Tribunale al punto 69 della sentenza impugnata, per poter beneficiare della detrazione fiscale supplementare prevista da tale disposizione, il soggetto passivo deve avere uno o più figli a carico, o una o più persone assimilate a un figlio a carico, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, dell'allegato VII dello Statuto. 77 Per contro, come rilevato, in sostanza, dall'avvocata generale al paragrafo 26 delle sue conclusioni, l' articolo 3, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento n. 260/68 non subordina il beneficio della detrazione fiscale alla condizione che l'assegno per figlio a carico sia effettivamente versato all'interessato sulla base dell'articolo 2, paragrafo 3, di tale allegato, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale ai punti 81 e 93 della sentenza impugnata. 78 Tuttavia, sebbene il beneficio della detrazione fiscale non dipenda dal versamento effettivo dell'assegno per figlio a carico, non si può sostenere, al pari del ricorrente, che non esista alcun nesso tra la detrazione e tale assegno. 79 Infatti, da un lato, dalla giurisprudenza della Corte risulta che la detrazione fiscale e l'assegno per figlio a carico rispondono entrambi a un obiettivo sociale e che il loro versamento è giustificato dai costi derivanti da un bisogno attuale e certo connesso all'esistenza del figlio e al suo effettivo mantenimento (v. sentenze del 28 novembre 1991, Schwedler/Parlamento, C‑132/90 P, EU:C:1991:452, punti 18 e 26; del 7 maggio 1992, Consiglio/Brems, C‑70/91 P, EU:C:1992:201, punto 9 e giurisprudenza citata, e del 30 novembre 2023, MG/BEI, C‑173/22 P, EU:C:2023:932, punto 47). 80 Dall'altro lato, come rilevato al punto 76 della presente sentenza, il beneficio della detrazione fiscale e quello dell'assegno per i figli a carico dipendono dall'esistenza di un «figlio a carico» o di una persona equiparata a un figlio a carico, come definiti all'articolo 2 dell'allegato VII dello Statuto. 81 Per quanto riguarda la nozione di «figlio a carico», l'articolo 2, paragrafo 2, di tale allegato stabilisce che «[è] considerato figlio a carico, il figlio legittimo, naturale o adottivo del funzionario o del coniuge, che sia effettivamente mantenuto dal funzionario». 82 Come rilevato, in sostanza, dal Tribunale al punto 71 della sentenza impugnata, sebbene tale disposizione non menzioni alcun limite di età per definire la nozione di «figlio a carico», da una lettura congiunta dell'insieme delle disposizioni dell'articolo 2 di detto allegato risulta che tale nozione non deve essere intesa ai sensi del solo paragrafo 2 di tale articolo 2, ma in senso più ampio. 83 A tal riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato VII dello Statuto, «[i]l funzionario che abbia uno o più figli a carico beneficia, alle condizioni previste dai paragrafi 2 e 3, di un assegno (…) al mese per ogni figlio a carico». Da tali termini risulta che solo le persone che soddisfano le condizioni previste da questi due paragrafi possono essere considerate come «figli a carico», ai fini dell'applicazione di detto articolo 2. 84 Tale interpretazione è corroborata dall'articolo 2, paragrafo 6, di tale allegato, che si riferisce espressamente al «figlio a carico ai sensi del presente articolo», e dal paragrafo 7 di detto articolo 2, che fa riferimento al «figlio a carico, ai sensi dei paragrafi 2 e 3». 85 Inoltre, l'articolo 2, paragrafo 4, dell'allegato VII prevede che «qualsiasi altra persona nei cui confronti il funzionario sia tenuto per legge a prestare gli alimenti e il cui mantenimento gli imponga oneri gravosi» può essere in via eccezionale equiparata a un figlio a carico. La Corte ha già dichiarato che tale disposizione ha proprio lo scopo di garantire che una persona che non soddisfi le condizioni previste al paragrafo 3 di tale articolo in quanto non è né un figlio minorenne del funzionario né un figlio maggiorenne che riceve una formazione scolastica o professionale, possa essere equiparata ad un figlio a carico nel caso in cui il funzionario debba provvedere al mantenimento effettivo della persona medesima. In particolare, essa ha precisato che il carattere eccezionale di tale equiparazione non implica che il figlio del funzionario sia necessariamente escluso dalla sfera di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 4, di tale allegato (v., in tal senso, sentenza del 7 maggio 1992, Consiglio/Brems, C‑70/91 P, EU:C:1992:201, punti 7 e 10). Orbene, la giurisprudenza derivante da tale sentenza osta a che ogni figlio mantenuto dal funzionario possa essere considerato suo figlio a carico indipendentemente dalle condizioni previste all'articolo 2, paragrafo 3, di detto allegato. 86 Inoltre, occorre rilevare che altre disposizioni dello Statuto, vale a dire, in particolare, l'articolo 72 di quest'ultimo, relativo alla copertura contro i rischi di malattia, o ancora l'articolo 80, relativo alla pensione di orfano, rinviano, per quanto riguarda la definizione della nozione di «figlio a carico», all'intero articolo 2 dell'allegato VII dello Statuto, e non unicamente al paragrafo 2 di quest'ultimo. Pertanto, per ragioni, in particolare, di coerenza della normativa statutaria, occorre fare riferimento all'insieme delle disposizioni di detto articolo 2 per definire tale nozione. 87 In tal senso, la Corte ha già dichiarato, in sostanza, che la nozione di «figlio a carico» deve essere interpretata tenendo conto dell'articolo 2 dell'allegato VII dello Statuto nel suo complesso (sentenza del 20 novembre 1980, Gerin/Commissione, 806/79, EU:C:1980:264, punto 15). 88 Da quanto precede risulta che il Tribunale non ha commesso errori di diritto dichiarando, ai punti 74, 75 e 93 della sentenza impugnata, in sostanza, che la nozione di «figlio a carico», ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VII dello Statuto, doveva essere interpretata tenendo conto dei limiti di età previsti al paragrafo 3 di tale articolo 2. 89 Poiché, come rilevato al punto 80 della presente sentenza, il beneficio della detrazione fiscale dipende dall'esistenza di un «figlio a carico», ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VII dello Statuto, si deve considerare che il Tribunale non è incorso in un errore di diritto dichiarando, al punto 80 della sentenza impugnata, che l' articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 260/68 si applica solo nelle situazioni in cui l'interessato soddisfa anche i presupposti per il riconoscimento del diritto al beneficio dell'assegno per figlio a carico in forza di tale articolo 2. 90 La valutazione che precede deriva dai termini stessi dell' articolo 3, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento n. 260/68 e dell'articolo 2 dell'allegato VII dello Statuto, come interpretati dalla Corte. Tale valutazione non può essere inficiata dagli argomenti che il ricorrente deduce da una giurisprudenza del Tribunale e dalle conclusioni dei capi di amministrazione n. 222/04, riassunti ai punti 64 e 65 della presente sentenza, né dai suoi argomenti fondati sull'asserita natura giuridica di una detrazione fiscale, di cui ai punti da 67 a 70 della presente sentenza. 91 Per quanto riguarda l'argomento del ricorrente, menzionato al punto 66 della presente sentenza, secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto concedergli, in ogni caso, il beneficio della detrazione fiscale in applicazione delle regole d'uso e del principio di tutela del legittimo affidamento, occorre ricordare che, conformemente all'articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, i motivi di impugnazione devono essere fondati su argomenti relativi alla procedura dinanzi al Tribunale. Inoltre, in base all'articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura, l'impugnazione non può modificare l'oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale. La competenza della Corte, nell'ambito dell'impugnazione, è quindi limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi e degli argomenti discussi dinanzi al giudice di primo grado (sentenza del 19 settembre 2024, Coppo Gavazzi e a./Parlamento, C‑725/20 P, punto 149 e giurisprudenza citata). 92 Orbene, poiché l'argomento ricordato al punto precedente della presente sentenza non è stato invocato dal ricorrente dinanzi al Tribunale, occorre respingerlo in quanto irricevibile. 93 Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, si devono respingere i capi dal primo al terzo del terzo motivo di impugnazione in quanto in parte irricevibili e in parte infondati. Sul quarto capo del terzo motivo – Argomenti delle parti 94 Con il quarto capo del terzo motivo, il ricorrente ritiene che il Tribunale, al punto 94 della sentenza impugnata, abbia erroneamente dichiarato inapplicabili, nel caso di specie, le conclusioni dei capi di amministrazione n. 222/04, sulla base delle quali egli avrebbe dovuto beneficiare della detrazione fiscale. 95 Secondo il ricorrente, la direttiva interna della Commissione n. 36-2004, del 24 maggio 2004 (in prosieguo: la «direttiva interna»), che recepisce le conclusioni dei capi di amministrazione n. 222/04, non è una decisione interna di carattere generale, adottata sul fondamento dello Statuto, bensì una decisione adottata sul fondamento dell' articolo 10 del regolamento n. 260/68 allo scopo di garantire un'interpretazione uniforme di tale regolamento. 96 Inoltre, il ricorrente sostiene che tali conclusioni dei capi di amministrazione costituirebbero una lex specialis, cosicché le condizioni da esse enunciate, in particolare quella relativa al limite di età dei figli a carico, sarebbero applicabili. 97 Secondo la Commissione, il quarto capo del terzo motivo deve essere respinto in quanto infondato. – Giudizio della Corte 98 Occorre rilevare, come constatato dal Tribunale al punto 90 della sentenza impugnata, che la direttiva interna recepisce le conclusioni dei capi di amministrazione n. 222/04. Queste ultime prevedono che, per i figli a carico di età superiore a 26 anni, la detrazione fiscale prevista all' articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 260/68 è concessa solo se il figlio ha iniziato una formazione all'età normale per quest'ultima prima di aver raggiunto l'età di 26 anni e se prosegue regolarmente tale formazione. Esse prevedono inoltre che, in ogni caso, la detrazione fiscale cessa dalla data in cui il figlio percepisce un reddito superiore al 40% della retribuzione di un funzionario di grado 1, scatto 1, o quando il figlio raggiunge l'età di 30 anni. 99 Secondo una giurisprudenza della Corte, gli atti interni adottati da un'istituzione dell'Unione, come una direttiva interna della Commissione, devono essere considerati come norme di comportamento indicative che l'amministrazione si autoimpone e da cui essa non può discostarsi senza indicarne i motivi (v. sentenza del 1º dicembre 1983, Blomefield/Commissione, 190/82, EU:C:1983:358, punto 20 e giurisprudenza citata). 100 Tuttavia, tali atti interni non possono in alcun caso derogare ad atti vincolanti e gerarchicamente superiori, quali, nel caso di specie, lo Statuto o il regolamento n. 260/68 (v., in tal senso, sentenza del 1º dicembre 1983, Blomefield/Commissione, 190/82, EU:C:1983:358, punto 21). 101 Ne consegue che giustamente il Tribunale, al punto 92 della sentenza impugnata, ha ricordato che una direttiva interna adottata da un'istituzione dell'Unione è un atto normativo gerarchicamente subordinato allo Statuto e, più in generale, a un regolamento, per poi dichiarare che una siffatta direttiva interna non può legittimamente stabilire norme che deroghino alle disposizioni dello Statuto o di un regolamento. 102 Orbene, dalle considerazioni relative ai capi dal primo al terzo del terzo motivo risulta che, fatta salva l'equiparazione eccezionale ai figli a carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, dell'allegato VII dello Statuto, la detrazione fiscale prevista all' articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 260/68 non può applicarsi per i figli di un funzionario di età superiore a 26 anni, in quanto essi superano il limite di età fissato all'articolo 2, paragrafo 3, di tale allegato, oltre il quale una persona non può più essere considerata un «figlio a carico» ai sensi di tale articolo 2. 103 Da quanto precede risulta che il Tribunale non è incorso in un errore di diritto nel considerare, al punto 94 della sentenza impugnata, che la direttiva interna non può trovare applicazione nel caso di specie, dal momento che una siffatta applicazione sarebbe stata in contrasto con l' articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 260/68 , in combinato disposto con l'articolo 2 dell'allegato VII dello Statuto, fermo restando che non è in discussione, nella presente causa, l'equiparazione eccezionale a figli a carico prevista al paragrafo 4 di tale articolo 2. 104 Per quanto riguarda l'argomento di cui al punto 95 della presente sentenza, occorre rilevare, come l'avvocata generale al paragrafo 55 delle sue conclusioni, che il fascicolo di cui dispone la Corte non consente di individuare la base giuridica sulla quale la Commissione ha adottato la direttiva interna. Ciò premesso, qualunque sia il fondamento sul quale tale direttiva interna è stata adottata da tale istituzione, conformemente alla giurisprudenza di cui al punto 100 della presente sentenza, un atto interno del genere non può, in ogni caso, trovare applicazione qualora sia in contrasto con un atto dell'Unione vincolante e gerarchicamente superiore. 105 Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, il quarto capo del terzo motivo dev'essere respinto in quanto infondato. 106 Occorre, pertanto, respingere il terzo motivo in quanto in parte irricevibile e in parte infondato. 107 Come risulta dal punto 42 della presente sentenza, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel considerare, al punto 45 della sentenza impugnata, che la domanda di annullamento del ricorrente era irricevibile nella parte in cui riguardava la decisione implicita di rigetto del 18 dicembre 2021. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata entro tali limiti. Poiché i motivi di impugnazione secondo e terzo devono essere respinti, l'impugnazione deve essere respinta quanto al resto. Sul ricorso dinanzi al Tribunale 108 L'articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea prevede che, quando l'impugnazione è accolta e la Corte annulla la decisione del Tribunale, quest'ultima può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest'ultimo. 109 Nel caso di specie, tenuto conto dell'annullamento parziale della sentenza impugnata, il ricorso dinanzi al Tribunale sussiste solo nella parte in cui è diretto all'annullamento della decisione di diniego opposta alla domanda di concessione della detrazione fiscale, presentata dal ricorrente il 18 agosto 2021. 110 Dinanzi al Tribunale il ricorrente ha dedotto due motivi di ricorso. 111 Il primo motivo verte sull'assenza di una decisione esplicita che lo abbia informato del suo diritto di presentare un reclamo e su un difetto di motivazione. Infatti, secondo il ricorrente, le «decisioni» contenute nei messaggi di posta elettronica del 29 giugno 2021 e del 27 agosto 2021 dovevano essere corredate di un'informazione sul suo diritto di presentare un reclamo ed essere motivate. Il secondo motivo verte sulla violazione, da parte della Commissione, del diritto di percepire la sua retribuzione. Dal momento che questi due motivi sono stati oggetto di discussione in contraddittorio dinanzi al Tribunale, lo stato degli atti consente di statuire sul ricorso. Sul secondo motivo di ricorso dinanzi al Tribunale 112 Per quanto riguarda il secondo motivo, che occorre esaminare in primo luogo, dalle considerazioni relative al terzo motivo di impugnazione, di cui ai punti da 72 a 93 e da 98 a 107 della presente sentenza, risulta che la Commissione ha giustamente rifiutato la concessione della detrazione fiscale. 113 Orbene, da tali considerazioni risulta che, fatta salva l'equiparazione eccezionale di talune persone a figli a carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, dell'allegato VII dello Statuto, la detrazione fiscale prevista all' articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 260/68 non può applicarsi per i figli di un funzionario che abbiano più di 26 anni, in quanto la loro età supera il relativo limite fissato all'articolo 2, paragrafo 3, di tale allegato, oltre il quale una persona non può più essere considerata un «figlio a carico» ai sensi di tale articolo 2. 114 Inoltre, conformemente a dette valutazioni, la direttiva interna, che recepisce le conclusioni dei capi di amministrazione n. 222/04, nella parte in cui prevede la possibilità di concedere una detrazione fiscale per figli che non soddisfano i criteri dello Statuto per essere considerati a carico, e dare così diritto a un assegno per figli a carico, non può applicarsi al ricorrente, dal momento che una siffatta applicazione sarebbe in contrasto con l' articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 260/68 , in combinato disposto con l'articolo 2 dell'allegato VII dello Statuto, fermo restando che non è in discussione nella presente causa l'equiparazione eccezionale di talune persone ai figli a carico prevista al paragrafo 4 di tale articolo 2. 115 Ne consegue che il secondo motivo di ricorso è infondato. Sul primo motivo di ricorso dinanzi al Tribunale 116 Per quanto riguarda il primo motivo, che occorre esaminare in secondo luogo, dai punti da 30 a 42 della presente sentenza risulta che il messaggio di posta elettronica del 27 agosto 2021 deve essere qualificato come «atto che [arreca] pregiudizio», ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto e, pertanto, come «decisione» contro la quale il ricorrente poteva presentare, conformemente a tale disposizione, un reclamo entro un termine di tre mesi a decorrere dalla sua notifica. 117 Ebbene, anche se, come sostiene il ricorrente, la Commissione avrebbe dovuto qualificare il messaggio di posta elettronica del 27 agosto 2021 come «decisione» e informarlo del suo diritto di presentare un reclamo, ciò non toglie che il ricorrente ha potuto, nelle circostanze del caso di specie, presentare un reclamo il 24 novembre 2021 contro, in particolare, tale decisione, contestando il rifiuto del PMO di concedergli il beneficio della detrazione fiscale supplementare per le sue due figlie. Il ricorrente, quindi, in ogni caso, non è stato privato della garanzia costituita dal diritto di presentare un reclamo contro gli atti dell'amministrazione che gli arrecano pregiudizio. 118 Per quanto riguarda l'argomento secondo cui il PMO non ha sufficientemente motivato la decisione di diniego della detrazione fiscale, si deve ricordare che la motivazione degli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea prescritta dall' articolo 296 TFUE e ripresa all'articolo 25, secondo comma, dello Statuto, deve essere adeguata alla natura dell'atto di cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l'iter logico seguito dall'istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e all'organo giurisdizionale competente di esercitare il proprio controllo. Il requisito della motivazione deve essere valutato in funzione di tutte le circostanze della fattispecie, in particolare del contenuto dell'atto, della natura dei motivi invocati e dell'interesse che i destinatari dell'atto o i terzi da esso interessati direttamente e individualmente possano avere nel ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto per accertare se la motivazione di un atto soddisfi le prescrizioni di cui all' articolo 296 TFUE occorre far riferimento non solo al suo tenore, ma anche al suo contesto e al complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi (sentenza dell'11 giugno 2020, Commissione/Di Bernardo, C‑114/19 P, EU:C:2020:457, punto 29 e giurisprudenza citata). 119 Nel caso di specie, il messaggio di posta elettronica del 27 agosto 2021 ha esposto in modo inequivocabile i motivi per i quali il ricorrente non aveva diritto al beneficio della detrazione fiscale. Il PMO si è basato, al riguardo, sulla sentenza XB/BCE, precisando al contempo che, conformemente a tale sentenza, non era più possibile consentire la concessione o la proroga di una detrazione fiscale in assenza di un diritto a un assegno per figli a carico in forza dell'articolo 2 dell'allegato VII dello Statuto. Inoltre, nella decisione di rigetto del reclamo, la Commissione ha esposto dettagliatamente i motivi che giustificano il diniego della detrazione fiscale richiesta dal ricorrente. 120 Pertanto, il ricorrente è stato in grado di conoscere le giustificazioni del diniego di concessione della detrazione fiscale. 121 Di conseguenza, il primo motivo di ricorso deve essere respinto. 122 Ne consegue che le conclusioni contro la decisione di diniego, opposta alla domanda di concessione della detrazione fiscale presentata il 18 agosto 2021, devono essere respinte. Sulle spese 123 A norma dell'articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l'impugnazione è respinta o quando l'impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, la Corte statuisce sulle spese. 124 In conformità all'articolo 138, paragrafo 1, di detto regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione ai sensi dell'articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 125 Ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 2, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell'articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, quando vi siano più parti soccombenti, la Corte decide sulla ripartizione delle spese. Ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 3, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento d'impugnazione in forza dell'articolo 184, paragrafo 1, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate. 126 Poiché il ricorrente e la Commissione hanno entrambi chiesto la condanna dell'altra parte alle spese e sono entrambi rimasti soccombenti in uno o più dei loro motivi, occorre condannarli a farsi carico, rispettivamente, delle proprie spese. Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce: 1) La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 20 dicembre 2023, Heßler/Commissione (T‑369/22, EU:T:2023:855), è annullata nella parte in cui ha respinto in quanto irricevibile la domanda di annullamento proposta dal sig. Michael Heßler contro la decisione implicita di rigetto della sua domanda di proroga di una detrazione fiscale per figlio a carico, intervenuta il 18 dicembre 2021. 2) L'impugnazione è respinta per il resto. 3) Le conclusioni proposte dinanzi al Tribunale contro la decisione di diniego, opposta alla domanda di concessione della detrazione fiscale per figlio a carico formulata dal sig. Heßler il 18 agosto 2021, sono respinte. 4) Il sig. Heßler e la Commissione europea si fanno carico ciascuno delle proprie spese.