Caos autovelox: il MIT respinge le accuse e reinvia al mittente la diffida

La lettera del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 21 novembre si pone come una risposta articolata e tecnicamente strutturata alla diffida presentata da una società produttrice di autovelox, che lamenta la mancata emanazione del decreto previsto dall’articolo 192 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada, e che ritiene tale omissione fonte di danni economici e responsabilità extracontrattuale in capo al MIT.

La posizione dell'Amministrazione, illustrata nel documento, si sviluppa lungo tre direttrici principali: ricostruzione del quadro normativo, confutazione del presunto comportamento omissivo e negazione del nesso causale fra attività ministeriale e danni lamentati dalla società. Il quadro normativo: approvazione e omologazione come procedure alternative Un primo passaggio rilevante della lettera riguarda la ricostruzione dell'articolo 192 del Reg. CdS, che prevede espressamente la possibilità di sottoporre i dispositivi di accertamento delle violazioni a  omologazione o approvazione . Il MIT sottolinea come queste due procedure siano alternative e non consecutive , e come l'ordinamento non imponga l'emanazione di un decreto tecnico ulteriore per rendere utilizzabili gli strumenti approvati. Da oltre vent'anni – osserva il Ministero – l'Amministrazione fa ricorso alla procedura di approvazione quale modalità tecnica pienamente sufficiente, consolidata anche dal D.M. n. 282/2017. Questa prassi, resa nota e pubblica, viene descritta come coerente e normativamente legittima. Ne deriva l'assenza di un dovere giuridico in capo al MIT di emanare un ulteriore decreto: ciò vanifica alla radice la doglianza di “ inerzia ”. L'equiparazione funzionale tra le due procedure Un altro passaggio centrale è il chiarimento secondo cui approvazione e omologazione, pur mantenendo denominazioni distinte, condividono  identità sostanziale  per quanto riguarda le verifiche tecniche, i controlli e l'istruttoria sul prototipo. La lettera richiama non solo la prassi amministrativa, ma anche la recente circolare del Ministero dell'Interno (23 gennaio 2025) e una nota dell'Avvocatura Generale dello Stato, che riconoscono la piena omogeneità funzionale delle due procedure. Questo elemento è particolarmente importante perché contrasta l'idea che l'approvazione sia un titolo “depotenziato” rispetto all'omologazione. Per gli operatori di polizia locale, tale passaggio conferma la piena legittimità dell'uso di apparecchi approvati , salvo differenti orientamenti giurisprudenziali locali. La risposta alle pronunce della Cassazione Il MIT prende posizione anche sulle ordinanze della Cassazione richiamate dalla società, osservando che esse non configurano un orientamento stabile e, soprattutto, non considerano il quadro normativo evolutosi dopo il 1992. In particolare, viene evidenziato come il legislatore, con fonti di pari grado rispetto al Codice della Strada , abbia espressamente previsto la possibilità di utilizzare strumenti  “omologati o approvati”  (ad esempio, legge n. 168/2002 e legge n. 120/2010 ). Da ciò deriva la tesi secondo cui la lettura formalistica dell'articolo 142 CdS non è più adeguata e che l'impostazione della Corte risulta superata dal principio delle  fonti posteriori di pari rango . Insussistenza della responsabilità ex articolo 2043 c.c. La parte finale della lettera affronta il tema del danno lamentato dalla società . Il MIT esclude ogni responsabilità civile, sia per assenza di un comportamento illecito, sia per carenza del nesso causale. In sostanza il Ministero si arrocca sulle proprie posizioni, negando che l'orientamento della Cassazione , sulla questione, è ormai univoco e costante , al punto da ventilare la lite temeraria in caso di persistenza dei ricorsi sulla materia (si veda la sentenza 36051 del 30 settembre scorso). La circolare ed il parere dell'avvocatura dello Stato citate nella lettera vanno poi analizzate nel più ampio contesto di provvedimenti ministeriali che sono andati in direzione opposta alla legittimazione dell'uso di questi strumenti. Basti pensare al censimento delle apparecchiature , fortemente voluto dal Ministro Salvini, che è stato definito da lui stesso come «fondamentale per riordinare le regole del settore, definire standard e procedure di omologazione e attuare la riforma del Codice della Strada », in quella che ha definito come “operazione verità”. Siamo ormai a ridosso di quest'ultima fase, al termine della quale si auspica una soluzione definitiva della questione, che potrà avvenire solo mettendo mano alla normativa.

Lettera MIT del 21 novembre 2025