L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato l’ampliamento dell’istruttoria già avviata il 22 luglio 2025 per accertare il presunto abuso di posizione dominante a seguito dell’integrazione del chatbot Meta AI su WhatsApp, nonché l’avvio di un procedimento cautelare ai sensi dell’articolo 14- bis della legge n. 287/1990 contro il gruppo Meta. L’indagine è volta a verificare una presunta violazione dell’articolo 102 TFUE, consistente in un diniego all’accesso.
La condotta contestata La condotta che l’AGCM intende esaminare riguarda la modifica, con decorrenza dal 15 ottobre 2025, delle condizioni contrattuali (WhatsApp Business Solution Terms). Tali nuove condizioni contrattuali precludono severamente l’uso del canale WhatsApp alle imprese che offrono servizi e tecnologie di intelligenza artificiale generalista concorrenti a quella di Meta . La preclusione è: immediatamente vigente per i provider che non avevano un account WhatsApp alla data del 15 ottobre 2025; sarà applicata dal 15 gennaio 2026 per le imprese ivi già attive . L’AGCM ritiene che tale condotta possa integrare un diniego di accesso in violazione dell’articolo 102 TFUE, precludendo ai concorrenti di Meta AI l’accesso all’ampio bacino degli utenti WhatsApp e che debba essere valutata, data la connessione soggettiva e oggettiva, nell’ambito del procedimento già avviato. Fumus boni iuris e posizione dominante L’AGCM ha individuato il fumus boni iuris nella possibile violazione dell’articolo 102 TFUE , evidenziando che Meta detiene una posizione dominante nel mercato europeo dei servizi di comunicazione via app, operando attraverso WhatsApp, che conta oltre 37 milioni di utenti in Italia. Il rifiuto di accesso alla piattaforma WhatsApp, definita come infrastruttura digitale sviluppata anche per l’utilizzo di terzi, è suscettibile di limitare lo sviluppo di prodotti o servizi concorrenti (es. ChatGPT di Open AI) nel distinto mercato dei servizi di AI Chatbot. A fortiori , se si considera che già diversi AI provider concorrenti di Meta utilizzano Whatsapp, la loro esclusione improvvisa e immotivata comporta una restrizione naturale delle dinamiche competitive . Tale condotta genera, altresì, un “ effetto di lock-in ” e dipendenza funzionale degli utenti, amplificato dalla crescente integrazione di Meta AI in WhatsApp, inibendo uno switching verso servizi alternativi AI. Infine, Meta AI, godendo di un accesso esclusivo all’enorme base utenti, otterrebbe anche opportunità di AI training con i dati relativi alle interazioni con Meta AI degli utenti di Whatsapp sostanzialmente irripetibili con capacità di fornire risposte sempre più personalizzate, acquisendo un indebito vantaggio competitivo non facilmente colmabile da altre imprese. Periculum in mora Secondo l’AGCM, il requisito del periculum in mora è soddisfatto dal rischio di un danno grave e irreparabile alle dinamiche competitive nei mercati dei servizi di AI Chatbot . Il diniego di accesso, in una fase di prima evoluzione del mercato, può compromettere definitivamente la capacità competitiva delle imprese concorrenti . Inoltre, la condotta ostacola la concorrenza basata sui meriti e causa un danno ai consumatori, specialmente in un mercato innovativo e in fase iniziale di sviluppo come quello dei chatbot AI. Alla luce di quanto sopra, l’intervento cautelare è ritenuto indifferibile . Le misure cautelari consisterebbero nel: sospendere l’applicazione delle nuove condizioni contrattuali dei WhatsApp Business Solution Terms; inibire a Meta modifiche che amplifichino la presenza, l’accessibilità, la visibilità e le funzionalità di Meta AI su WhatsApp a svantaggio dei concorrenti. Conclusioni Pertanto, l’AGCM ha formalmente deliberato quanto segue: l’ ampliamento dell’oggetto dell’istruttoria già avviata il 22 luglio 2025 nei confronti di Meta, includendo specificamente le nuove condizioni contrattuali dei WhatsApp Business Solution Terms applicabili ai servizi di AI Chatbot; l’ avvio del procedimento cautelare volto a verificare la sussistenza dei requisiti per l’adozione di misure provvisorie; fissazione del termine di 60 giorni decorrenti dalla data di notificazione del presente provvedimento per permettere ai rappresentanti legali di Meta di presentare richiesta di audizione dinnanzi all’AGCM , da presentare almeno quindici giorni prima dalla scadenza termine già menzionato; fissazione del termine di 7 giorni per la presentazione di memorie scritte , documenti e richieste di audizione dinanzi al Collegio, nell'ambito del procedimento per l’adozione delle misure cautelari. Infine, il procedimento dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2026 .