Deposito della sentenza: in caso di rappresentanza congiunta di parte civile e imputato è sufficiente una sola notifica

In caso di notificazione dell’avviso di deposito della sentenza alla parte civile assistita dallo stesso difensore dell’imputato, non è necessario che la notifica ex articolo 548 c.p.p. sia effettuata due volte.

La Quinta Sezione penale della Cassazione respinge il ricorso della parte civile avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile, per tardività, l'appello contro l'assoluzione resa dal Giudice di pace, affermando che, quando l'imputato, che sia anche costituito parte civile nello stesso procedimento, ha eletto domicilio presso il medesimo difensore di fiducia, l'avviso di deposito della sentenza ex articolo 548 c.p.p. può essere validamente notificato una sola volta a quel difensore , essendo identico il destinatario nella duplice veste. La Corte valorizza la “ coincidenza tra le due posizioni processuali ” e la “ piena consapevolezza del difensore ” sin dall'inizio del procedimento con imputazioni reciproche, escludendo che sia necessaria una duplicazione degli adempimenti telematici o una distinta specificazione della qualità nell'atto notificato, ove la duplice qualità emerga già dagli atti decisori. Non è pertinente l'analogia con l' articolo 161 c.p.p. (notifica all'imputato non reperito sostituita con consegna al difensore): in questo caso, infatti, la legge attribuisce una veste ulteriore al difensore per circostanze sopravvenute. Ne deriva quindi la piena idoneità di un' unica PEC al difensore comune per far decorrere il termine breve di impugnazione nel caso di deposito oltre i 15 giorni ex articolo 544 c.p.p., con applicazione del combinato disposto degli articolo 544 e 585 c.p.p. Pertanto, nel caso in cui la sentenza di primo grado venga depositata oltre il quindicesimo giorno dalla lettura del dispositivo , il termine per l'impugnazione decorre dalla notifica dell'avviso di deposito, secondo il combinato disposto degli articolo 544 e 585 c.p.p.

Presidente Miccoli – Relatore Sessa Ritenuto in fatto 1. Con provvedimento del 13.11.2024, il Tribunale di Vibo Valentia, decidendo in funzione di giudice di appello, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse della costituita parte civile, F.R., avverso la pronuncia emessa dal Giudice di Pace in data 7.6.2024, che aveva assolto l'imputata C.G. dal reato di minaccia ai danni del F.R. (oltre che questi dal reato di minaccia, ascrittogli in concorso con altri, ai danni della C.G.). Il Tribunale ha ritenuto l'appello tardivo in quanto proposto oltre il termine di trenta giorni, che, in virtù del combinato disposto di cui agli articolo 544 e 585 del codice di rito, trova applicazione nel caso di specie in quanto la sentenza appellata era stata depositata oltre il quindicesimo giorno dalla data della lettura del dispositivo e notificata al F.R. in data 19.7.2024, mentre il deposito dell'appello, mediante p.e.c., risaliva al 30.9.2024, quindi ben oltre il trentesimo giorno per proporlo. 2. Avverso la suindicata ordinanza, ricorre per cassazione la parte civile, tramite il difensore di fiducia, procuratore speciale, deducendo con l'unico motivo articolato la violazione dell' articolo 548 cod.proc.pen. , l'erronea applicazione della legge penale sostanziale, l'ingiustizia manifesta della decisione. Osserva la difesa che corrisponde al vero che la notifica, unica e sola, è stata effettuata in data 19 luglio 2024 al difensore, ma è pur vero che la stessa risulta effettuata per C.L. e F.R. nella qualità espressa di imputati, senza alcuna specificazione che fosse fatta anche per la qualità di parte civile rivestita dal F.R.. Secondo la difesa, tale qualità rivestita dal F.R. avrebbe richiesto una seconda p.e.c. di notifica o, quanto meno, si sarebbe dovuta precisare nell'atto notificato la duplice qualità. 3. Le parti hanno rassegnato le conclusioni nei termini indicati in epigrafe. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Va premesso che, come risulta dagli atti – ai quali questa Corte può accedere, trattandosi di questione processuale rispetto alla quale il giudice di legittimità è anche giudice del fatto – la sentenza del Giudice di Pace è stata depositata oltre il termine inderogabile di quindici giorni previsto dall' articolo 544 cod. proc. pen. Tale circostanza comporta che il termine per proporre impugnazione decorra dalla notifica dell'avviso di deposito della sentenza, in applicazione del combinato disposto degli articolo 544 e 585 cod. proc. pen. 1.2. È pacifico che l'avviso di deposito sia stato notificato all'avv. Marco Talarico, difensore di fiducia del F.R., senza che fosse espressamente indicata la duplice veste da lui rivestita nel procedimento, ossia anche quale domiciliatario del F.R. nella qualità di parte civile. Tuttavia, la sentenza del Giudice di Pace del 7 giugno 2024 reca nell'intestazione chiara menzione di tale duplice qualità, precisando che la presenza dell'avv. Talarico quale difensore di fiducia riguarda anche F.R. nella veste di parte civile. Ne deriva che l'atto notificato non poteva generare incertezza sul destinatario, essendo evidente la coincidenza tra le due posizioni processuali. 1.3. Non può ritenersi assimilabile la fattispecie in esame a quella disciplinata dall' articolo 161 cod. proc. pen. , relativa alla notificazione della citazione all'imputato non reperito nel domicilio dichiarato e sostituita con consegna al difensore. In tale ipotesi, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la notificazione eseguita ai sensi dell' articolo 161 cod. proc. pen. non sostituisce quella autonomamente dovuta al difensore per l'espletamento del mandato, concernente l'avviso della data di udienza, e ha concluso che, per la validità della notificazione al difensore anche nella sua veste istituzionale, sarebbe stato necessario recapitare due copie dell'atto introduttivo del giudizio o, almeno, che risultasse dall'attestazione dell'ufficiale notificatore che la notifica era stata effettuata in sostituzione di quella al domicilio dell'imputato, così da consentire al difensore di sapere di essere stato informato nella duplice veste (Sez. 5, Sentenza n. 22829 del 15/04/2004, Rv. 228824 – 01). La ratio di tale orientamento risiede nel fatto che la nuova veste del difensore gli era attribuita dalla legge per circostanze sopravvenute, aggiungendosi a quella originaria di difensore di fiducia, con conseguente esigenza di una specificazione distinta. 1.4. Diversamente, nel caso di specie, l'avv. Talarico rivestiva sin dall'inizio la duplice qualità di difensore di fiducia del F.R. quale imputato e quale parte civile, nell'ambito di un procedimento caratterizzato da imputazioni reciproche a parti invertite. Come si è già evidenziato, di tale duplice veste si dà espressamente atto nella sentenza, rispetto alla quale è stato notificato via PEC l'avviso di deposito all'avv. Talarico. Pertanto, non poteva sorgere alcuna incertezza sul destinatario, essendo evidente la coincidenza tra le due posizioni processuali e la piena consapevolezza del difensore. Ne consegue che, contrariamente alla prospettazione difensiva, nel caso – come quello in esame – di imputato che abbia eletto domicilio presso il difensore di fiducia e che sia anche costituito parte civile nello stesso procedimento, con elezione di domicilio presso il medesimo difensore, non è necessario che la notifica dell'avviso di deposito della sentenza ex articolo 548 cod. proc. pen. sia effettuata due volte. Il difensore è unico per entrambe le posizioni processuali e una sola notifica è sufficiente, poiché il destinatario è lo stesso soggetto, domiciliatario della medesima persona, e, in quanto tale, perfettamente consapevole della duplice qualità rivestita. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex articolo 616 cod. proc. pen. , la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.