Digital forensics, sequestro probatorio privo di specificità e perimetro temporale

Con la sentenza in esame, la Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione ribadisce e aggiorna gli standard costituzionali e convenzionali che governano il sequestro probatorio di dispositivi e dati digitali, annullando senza rinvio un decreto che aveva disposto l’acquisizione indistinta della copia forense di un telefono e delle caselle e-mail/e-cloud dell’indagato per violazione del principio di proporzionalità.

Quadro di principio e standard motivazionali per i sequestri digitali La decisione si colloca nel solco delle Sezioni Unite Bevilacqua (2004) e Botticelli (2018), riaffermando che anche quando l'oggetto è “corpo del reato” la misura reale esige una motivazione specifica sulla strumentalità probatoria , in una chiave di proporzionalità, adeguatezza e residualità, con controllo giudiziale effettivo. L'arresto valorizza l'interferenza particolarmente invasiva che i sequestri su supporti e archivi digitali determinano sui diritti alla vita privata, alla protezione dei dati e alla segretezza delle comunicazioni, imponendo un onere motivazionale “rinforzato” su tre assi : quantitativo (no apprensioni massicce e generalizzate), qualitativo (indicazione delle specifiche “informazioni oggetto di ricerca” e dei “criteri di selezione”) e temporale (perimetrazione cronologica congrua e coerente con il thema decidendum e con le imputazioni provvisorie). Il Collegio richiama, inoltre, il canone di residualità : l'ablazione del bene o dei dati è legittima solo se non è possibile perseguire il medesimo scopo probatorio con mezzi meno afflittivi, e deve essere costantemente modulata nel tempo alla luce delle sopravvenienze, evitando che il vincolo reale si tramuti in un sacrificio eccessivo e non necessario. Viene così tracciata una “checklist” motivazionale per i decreti del PM: illustrare le ragioni di un eventuale sequestro omnicomprensivo oppure, in alternativa, specificare keyword, classi documentali, applicazioni, tipi di metadati, profili utente e filtri pertinenti; giustificare l'ampiezza del periodo di ricerca se difforme dai confini temporali delle imputazioni provvisorie; indicare i tempi della selezione e prevedere la restituzione (anche della copia) dei dati non rilevanti. Applicazione al caso concreto, vizio di proporzionalità e nullità derivata della copia forense Sul piano applicativo, la Cassazione censura la motivazione del Tribunale del riesame di Catanzaro che aveva reputato legittimo il protrarsi del vincolo sulla copia forense richiamando, in modo apodittico, l' impossibilità di usare parole chiave , la peculiarità del caso e la vastità del materiale . Tali elementi, osserva la Corte, sono argomenti generici, suscettibili di giustificare qualsiasi apprensione indiscriminata di dati digitali e, dunque, inidonei a soddisfare il canone di proporzionalità e di residualità. Manca, infatti, nel decreto del PM, una cornice motivazionale che definisca puntualmente: le specifiche informazioni cercate; i criteri di selezione; una ragionevole perimetrazione temporale; i tempi entro cui effettuare lo screening e la restituzione dei dati non pertinenti. La conseguenza è l'annullamento senza rinvio sia dell'ordinanza impugnata sia del decreto di sequestro probatorio, con l'ordine di restituzione non solo dei supporti ma anche della copia integrale estratta: la mera restituzione del bene fisico non elimina il pregiudizio derivante dalla compressione della “disponibilità esclusiva del patrimonio informativo”, come già stabilito dalle Sezioni Unite Andreucci (2017). In coerenza con gli arresti recenti (Corsaro 2024; Donadini 2025) la decisione ribadisce che il sequestro non è strumento di ricerca esplorativa della notitia criminis ma mezzo di conferma , e che i decreti su dati e device devono consentire un controllo effettivo, ex ante ed in itinere, sulla proporzione tra scopo probatorio e sacrificio dei diritti. Per gli uffici di Procura, il ruling implica la necessità di protocolli operativi che integrino: delimitazioni per app/servizi, whitelist/blacklist di categorie, keyword-set verificabili, segmentazioni temporali, audit trail sulla custodia e tempestiva restituzione dei dati non pertinenti; per i difensori, offre un catalogo di censure azionabili già in sede di riesame quando difetti la motivazione “rinforzata”.

Presidente Fidelbo - Relatore D'Arcangelo Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame proposta da I.G., sottoposto ad indagine per il delitto di cui all' articolo 326, terzo comma, cod. pen. , avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero del Tribunale di Catanzaro in data 1 aprile 2025 «della copia forense del telefono cellulare in uso a I.G. già a disposizione della polizia giudiziaria operante nonché delle caselle e-mail e e-cloud». 2. L'avvocato Francesco Perone, difensore di I.G., ha proposto ricorso avverso questa ordinanza e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo due motivi. Il difensore premette che in data 9 febbraio 2024 è stato disposto il sequestro probatorio del telefono cellulare e delle caselle e-mail e e-cloud di I.G., sottoposto a indagine in relazione al delitto di cui all' articolo 323 cod. pen. In data 1 aprile 2025, inoltre, il Pubblico Ministero del Tribunale di Catanzaro ha disposto il sequestro della copia forense del cellulare del ricorrente, già nella disponibilità della polizia giudiziaria, e delle caselle e-mail ed e-cloud di I.G. in relazione al delitto di cui all' articolo 326, terzo comma, cod. pen. 2.1. Con il primo motivo il difensore ha censurato l'inosservanza degli articolo 253 e 260, comma 2, cod. proc. pen. , in quanto per oltre un anno i dati sequestrati sarebbero rimasti a disposizione della polizia giudiziaria e non vi sarebbe certezza sulla genuinità e sull'integrità dei dati presenti nella copia forense sottoposta al vincolo reale. Il Tribunale del riesame ha rilevato che la presenza nell'originario provvedimento di sequestro del 9 febbraio 2024 di prescrizioni sulle modalità di ricerca, di acquisizione e di conservazione dei dati sarebbe sufficiente a fugare ogni dubbio sulla autenticità dei dati nuovamente sottoposti a sequestro. Queste prescrizioni, ad avviso del difensore, si riferiscono, tuttavia, solo alle modalità di ricerca e di acquisizione dei dati in sede di perquisizione e sequestro e non alla loro successiva conservazione. Nel verbale di esecuzione del sequestro, infatti, sarebbero state indicate solo le modalità di conservazione della copia forense e delle caselle e-mail dal 14 aprile 2025, senza chiarire in che modo le stesse fossero state custodite dalla loro estrazione sino a quella data e, dunque, senza garantire la genuinità e l'integrità dei dati oggetti dell'originario sequestro probatorio e indicare le modalità di conservazione osservate sino a quel momento. Non sarebbe, dunque, stato osservato il disposto dell' articolo 260 cod. proc. pen. e mancherebbe agli atti un verbale di estrazione della copia forense, che attesti che la stessa è stata effettivamente conservata su supporto non trascrivibile. 2.2. Con il secondo motivo il difensore ha eccepito la violazione degli articolo 253 e 275, comma 2, cod. proc. pen. e, in particolare, dei principi di proporzionalità e di adeguatezza del vincolo reale, come ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto il sequestro eseguito avrebbe uno scopo meramente esplorativo. Nessuna delle «congetturate» difficoltà investigative richiamate dal Tribunale del riesame (l'impossibilità di ricorrere a chiavi di ricerca, la peculiarità del caso di specie e la vastità del materiale ricercato) potrebbe, infatti, legittimare una così indiscriminata acquisizione di dati per un così lungo lasso temporale. Non sarebbe ammissibile la scissione della durata del sequestro in due distinte fasi, la seconda delle quali decorrerebbe dall'iscrizione del nuovo reato, in quanto gli inquirenti che hanno condotto le indagini sarebbero i medesimi e identico sarebbe il materiale sequestrato. Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, il decreto del pubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, la giustificazione dell'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell'imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti. Su questi elementi il decreto di sequestro emesso dal Pubblico Ministero sarebbe integralmente carente e, dunque, sarebbero stati violati i principi di proporzionalità e di adeguatezza della misura cautelare reale desumibili dagli arti. 253 e 275, comma 2, cod. proc. pen. 3. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 11 settembre 2025, il Procuratore generale, Francesca Ceroni, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso deve essere accolto, in quanto è fondato. 2. Con il secondo motivo, che assume valore preliminare, il difensore ha eccepito la violazione degli articolo 253 e 275, comma 2, cod. proc. pen. e, in particolare, dei principi di proporzionalità e di adeguatezza del vincolo reale, in quanto il sequestro eseguito avrebbe uno scopo meramente esplorativo. 3. Il motivo è fondato. 3.1. Il principio di proporzionalità è espressamente sancito, oltre che dall' articolo 275, comma 3, cod. proc. pen. , dai parr. 3 e 4 dell'articolo 5 del Trattato dell'Unione europea, dagli articolo 49, par. 3 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e, pur non espressamente evocato dalla CEDU , è costantemente ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo quale canone di legittimità delle ingerenze lesive dei diritti fondamentali. L'obbligo di necessaria osservanza del principio di proporzionalità, con riferimento al sequestro probatorio, è stato affermata nella giurisprudenza dalle Sezioni unite nella sentenza Bevilacqua del 2004 (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226711 - 01) ed è stato ulteriormente ribadito dalla sentenza Botticelli del 2018 (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 - 01). 3.2. Nella sentenza Bevilacqua, le Sezioni unite hanno statuito che anche per le cose che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro a fini di prova deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226711 - 01). Le Sezioni unite, in questa sentenza, hanno confutato l'argomento dell'autoevidenza del nesso pertinenziale in caso di sequestro del corpo del reato e, a fondamento dei propri rilievi, hanno posto un argomento costituzionalmente orientato. Secondo la Corte, infatti, questa interpretazione è «l'unica compatibile con i limiti dettati all'intervento penale sul terreno delle libertà fondamentali e dei diritti costituzionalmente garantiti dell'individuo, qual è certamente il diritto alla protezione della proprietà riconosciuto dall' articolo 42 Cost. e dall'articolo 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo . Il giusto equilibrio tra i motivi di interesse generale e il sacrificio del diritto del singolo al rispetto dei suoi beni, che il canone costituzionale e quello convenzionale pretendono, sarebbe altrimenti messo in irrimediabile crisi dall'opposta regola, secondo cui il sequestro probatorio del corpo del reato è legittimo tout court, indipendentemente da ogni riferimento alla concreta finalità probatoria perseguita, in tal modo autorizzandosi un vincolo di temporanea indisponibilità della cosa che, al di fuori dell'indicazione dei motivi di interesse pubblico collegati all'accertamento dei fatti di reato, viene arbitrariamente e irragionevolmente ancorato alla circostanza del tutto accidentale di essere questa cosa oggetto sul quale o mediante il quale il reato è stato commesso o che ne costituisce il prodotto, il profitto o il prezzo. E la lesione del principio di ragionevolezza e proporzionalità della misura sarebbe tanto più grave laddove si tratti di cose configurabili come corpo del reato, ma di proprietà della vittima o di terzi estranei alla condotta criminosa» (pag. 12 della sentenza). Le Sezioni unite hanno, inoltre, affermato che «la portata precettiva degli articolo 42 Cost. e 1 primo Protocollo addizionale CEDU postula necessariamente che le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità della cosa, pur quando essa si qualifichi come corpo del reato, siano esplicitate nel provvedimento giudiziario con adeguata motivazione, allo scopo di garantire che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalità - anche sotto il profilo procedimentale - e di concreta idoneità in ordine all'an e alla sua durata, in particolare per l'aspetto del giusto equilibrio o del ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato - lo spossessamento del bene - e il fine endoprocessuale perseguito - l'accertamento del fatto di reato - (v. Corte eur. dir. uomo, 24 ottobre 1986, Agosi c. U.K.)». 3.3. Questi principi di diritto sono stati ribaditi dalle Sezioni unite nella sentenza Botticelli. Questa pronuncia ha riaffermato che il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 - 01). Le Sezioni unite, richiamando espressamente i principi affermati nella sentenza Bevilacqua, hanno ribadito l'«ineludibile necessità di un'interpretazione della norma [l' articolo 253 cod. proc. pen. ] che tenga conto del requisito della proporzionalità della misura adottata rispetto all'esigenza perseguita, in un corretto bilanciamento dei diversi interessi coinvolti. Ed ogni misura, per dirsi proporzionata all'obiettivo da perseguire, dovrebbe richiedere che ogni interferenza con il pacifico godimento dei beni trovi un giusto equilibrio tra i divergenti interessi in gioco (Corte Edu 13 ottobre 2015, Unsped Paket Servisi SaN. Ve TiC. A. S. c. Bulgaria). Solo valorizzando l'onere motivazionale è possibile, come sottolineato dalla più attenta dottrina, tenere sotto controllo l'intervento penale quanto al rapporto con le libertà fondamentali ed i beni costituzionalmente protetti quali la proprietà e la libera iniziativa economica privata, riconosciuti dall' articolo 42 Cost. e dall'articolo 1 del Primo protocollo addizionale alla Convenzione Edu , come interpretato dalla Corte Edu; in tale ottica, la motivazione in ordine alla strumentalità della res rispetto all'accertamento penale diventa, allora, requisito indispensabile affinché il decreto di sequestro, per sua vocazione inteso a comprimere il diritto della persona a disporre liberamente dei propri beni, si mantenga appunto nei limiti costituzionalmente e convenzionalmente prefissati e resti assoggettato al controllo di legalità». Secondo le Sezioni unite, «il requisito della proporzionalità della misura, che, nell'ambito dei valori costituzionali, è espressione del principio di ragionevolezza, contiene in sé, inoltre, quello della residualità della misura: proprio la necessaria componente della misura di incisione sul diritto della persona di disporre liberamente dei propri beni senza limitazioni che non derivino da interessi di altro segno maggiormente meritevoli di tutela (come quelli pubblici, connessi al processo penale, di accertamento dei fatti) contiene necessariamente in sé l'esigenza che al sequestro possa farsi ricorso solo quando allo stesso risultato (nella specie l'accertamento dei fatti appunto) non possa pervenirsi con modalità meno afflittive ». La giurisprudenza di legittimità, ha infatti, in più pronunce, ritenuto applicabili anche alle misure cautelari reali i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, dettati dall' articolo 275 c.p.p. per le misure cautelari personali, i quali devono costituire oggetto di valutazione preventiva e non eludibile da parte del giudice nell'applicazione delle cautele reali, al fine di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata (Sez. 5, n. 8152 del 21/10/2010, Magnano, Rv. 246103; Sez. 5, n. 8382 del 16/01/2013, Caruso, 254712; Sez. 3, n. 21271 del 07/05/2014, Konovalov, Rv. 261509); e, su tale linea, si è dunque affermata la necessità di evitare che il sequestro preventivo assuma le caratteristiche di misura inutilmente vessatoria, sì che, con riguardo ad esempio all'apprensione di beni immobili, lo stesso deve essere limitato alla cosa o alla parte della cosa effettivamente pertinente al reato ipotizzato e deve essere disposto nei limiti in cui il vincolo imposto serve a garantire la confisca del bene o ad evitare la perpetuazione del reato (Sez. 3, n. 15717 del 11/02/2009, Bianchi, Rv. 243250; più in generale, Sez. 4, n. 18603 del 21/03/2013, Rv. 256068). E anche nella giurisprudenza europea si è affermato che il bilanciamento tra i diversi interessi in gioco non potrebbe dirsi soddisfatto se la persona interessata abbia subito un sacrificio eccessivo nel suo diritto di proprietà (Corte Edu, 13 ottobre 2015, Unsped Paket Servisi, cit.; Corte Edu 13 dicembre 2016, S.C. Fiercolect Impex S.R.L. c. Romania). Secondo le Sezioni unite, da questi principi deriva la particolare connotazione della motivazione del provvedimento di sequestro probatorio «che dovrà essere funzionale a garantire che le esigenze di accertamento del fatto non possano essere perseguite in altro modo, non limitativo del diritto di disporre del bene ed eventualmente idoneo financo ad esonerare dalla necessità di procedere al sequestro». Nell'elaborazione delle Sezioni unite, dunque, il rispetto del principio di proporzionalità costituisce il fondamento costituzionale del sequestro probatorio, strettamente necessario per evitare che l'esercizio di un potere legittimo, quale quello di apprendere beni o dati per finalità probatorie, possa esorbitare la funzione che gli è attribuita dal legislatore. 3.4. I principi affermati dalle Sezioni unite comportano alcune conseguenze assai significative. L'attuazione della legittima finalità di sequestrare beni, ai fini delle determinazioni relative all'esercizio dell'azione penale o della prova nel giudizio, non deve eccedere quanto strettamente necessario rispetto al fine perseguito e deve, dunque, essere realizzata in forme che, pur garantendone l'effettività, si rivelino adeguate alla tutela degli altri diritti di rilievo costituzionale meritevoli di protezione e il cui esercizio non pregiudichi le esigenze cautelari perseguite. Il pubblico ministero, dunque, all'atto dell'adozione della misura cautelare reale e nella sua successiva dinamica esecutiva, e il giudice, nella fase del controllo di questa misura, devono evitare che il vincolo reale, eccedendo le proprie finalità ed esorbitando dall'alveo dei propri effetti tipici, comporti un'esasperata compressione dei diritti fondamentali della persona attinta dal vincolo reale, eccedendo quanto strettamente necessario rispetto al fine perseguito. La violazione del principio di proporzionalità, in quanto aspetto fondante della legittimità del sequestro probatorio (e, al contempo, suo limite), non costituisce una questione meramente esecutiva della misura cautelare, ma attiene alla sua legittima adozione e può essere dedotta dal soggetto inciso dal vincolo reale già con il riesame. Il principio di proporzionalità, inoltre, non opera esclusivamente quale limite alla discrezionalità del pubblico ministero nella fase genetica della misura cautelare, ma impone al giudice, lungo tutta la fase della sua efficacia, di graduare e modellare il contenuto del vincolo imposto, anche in relazione alle sopravvenienze che possono intervenire, affinché lo stesso non comporti restrizioni più incisive dei diritti fondamentali rispetto a quelli strettamente funzionali a tutelare le esigenze cautelari da soddisfare nel caso di specie. 3.5. Questi principi di diritto sono stati ulteriormente approfonditi dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla specifica ambito dei sequestri probatori aventi ad oggetto dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, che pongono complessi problemi di interferenza con il diritto alla riservatezza garantito dall'articolo 8 CEDU e con i diritti al rispetto della vita privata e della vita familiare e alla protezione dei dati di carattere personale, sanciti rispettivamente dagli articolo 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea . Il sequestro di un tali dispositivi costituisce, infatti, una misura particolarmente invasiva della sfera personale, in quanto l'accesso a tale supporto di dati fornisce, non solo informazioni relative a particolari condotte degli interessati oggetto di indagine, ma offre un quadro completo di aspetti significativi della loro vita passata e attuale. Questa forma di sequestro rende, infatti, possibile un'esaustiva profilazione basata sulla personalità e sui movimenti degli interessati e consente di trarre conclusioni dettagliate su loro comportamenti, inclinazioni personali e idee; tali dati, inoltre, possono riguardare anche terzi estranei all'illecito penale, per cui la misura può incidere anche sulla loro sfera personale. Questa Corte ha, dunque, rilevato che, se è illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza, il sequestro a fini probatori dell'intero archivio di documentazione cartacea di un'azienda, che conduca a una indiscriminata apprensione di tutte le informazioni ivi contenute, senza che siano indicati specificamente quali documenti siano funzionali all'accertamento dei fatti oggetto di indagini (Sez. 6, n. 43556 del 26/9/2019, Scarsini, Rv. 277211), altrettanto deve dirsi per l'indiscriminata acquisizione, in difetto di specifiche ragioni, di un dispositivo, quale un personal computer, contenente una messa indistinta di dati informatici (Sez. 6, n. 24617 del 24/2/2015, Rizzo, Rv. 264092). È, dunque, illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza, il sequestro a fini probatori di un dispositivo elettronico che conduca, in difetto di specifiche ragioni, alla indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l'indicazione degli eventuali criteri di selezione (Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, Pessotto, Rv. 280838 - 01, fattispecie relativa a sequestro di un telefono cellulare e di un tablet, Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti, Rv. 279949 - 02, fattispecie, in cui la Corte, in relazione al reato di finanziamento illecito ai partiti, ha ritenuto esplorativo e sproporzionato il sequestro indistinto di tutte le mail, personali e della società, riferibile ad un soggetto terzo estraneo al reato, trasmesse e ricevute nei dieci anni precedenti). E' parimenti illegittimo il decreto di sequestro probatorio di un telefono cellulare con il quale il pubblico ministero acquisisce la totalità dei messaggi, filmati e fotografie ivi contenuti, senza indicare le ragioni per le quali, ai fini dell'accertamento dei reati ipotizzati, si rende imprescindibile la integrale verifica di tutti i predetti dati e si giustifica, nel rispetto del principio di proporzionalità, un così penetrante sacrificio del diritto alla segretezza della corrispondenza (Sez. 6, n. 1286 del 20/11/2024, Bozzano, Rv. 287421 - 01, in motivazione la Corte ha precisato che, in tale ipotesi, la nullità del sequestro si estende, ex articolo 185 cod. proc. pen. , all'acquisizione della copia forense della intera memoria del dispositivo). Il sequestro a fini probatori non può, infatti, assumere una valenza meramente esplorativa, in quanto non è, nel disegno del legislatore, un mezzo di ricerca della notizia di reato, ma solo della sua conferma. La stessa Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto che un accesso e una captazione massiccia e indiscriminata di dati e documenti si pongono in contrasto con il principio di proporzionalità e con lo stesso articolo 8 della Convenzione (explurlmis: Corte EDU, 23 gennaio 2025, Reznik c. Ucraina, cit.; Id., 19 dicembre 2024, Grande Oriente d'Italia c. Italia). 3.6. Da tali principi deriva che il vincolo reale imposto dal provvedimento di sequestro su dispositivi elettronici e telematici per finalità investigative deve essere proporzionato sotto specifici profili di ordine quantitativo, qualitativo e temporale. Il decreto di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici adottato dal pubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve, infatti, illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, la giustificazione dell'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell'imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Corsaro, Rv. 286358 - 03). Recentemente la giurisprudenza di legittimità ha statuito che, in tema di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, il decreto del pubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, con la giustificazione dell'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell'imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, Donadini, Rv. 288139 - 01, in motivazione la Corte ha precisato che la specificità delle imputazioni provvisorie e l'ampio lasso di tempo dai fatti contestati impongono una delimitazione maggiormente selettiva dei dati da acquisire). Al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura cautelare, sia genetica, che nella successiva fase esecutiva, è, dunque, necessario che il pubblico ministero illustri nel decreto di sequestro probatorio: a) le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo o, in alternativa le specifiche informazioni oggetto di ricerca; b) i criteri che devono presiedere alla selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, giustificando, altresì, l'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi dal perimetro temporale dell'imputazione provvisoria; b) i tempi ragionevoli entro cui verrà effettuata tale selezione con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti. Solo un'adeguata motivazione su tali punti consente, infatti, di valutare la sussistenza di un rapporto di proporzione tra le finalità probatorie perseguire dalla misura ed il sacrificio imposto al diretto interessato con la privazione della disponibilità esclusiva dei dati personali archiviati. 3.7. Il Tribunale del riesame di Catanzaro, tuttavia, non ha fatto corretta applicazione di questi principi di diritto, pur avendoli espressamente evocati nella motivazione. Il Tribunale ha, infatti, rilevato che «nel caso che ci occupa, il tempo intercorso tra l'estrazione della copia e la decisione del Tribunale, considerata l'epoca del provvedimento di aggiornamento dell'iscrizione con l'indicazione della nuova fattispecie di reato di cui all' articolo 326 c.p. (11.20.2024), la verosimile vastità del materiale acquisito (evincibile dal volume dei dati potenzialmente conservati in un dispositivo informatico personale ) e l'impossibilità di ricorrere a delle chiavi specifiche di ricerca - anche tenuto conto della peculiarità del caso, che impone un'attenta analisi della messaggistica tra le parti e dei rapporti vicendevolmente intessuti - che potrebbero semplificare (e quindi velocizzare) le operazioni, impone di ritenere, allo stato, legittimo il protrarsi del vincolo sulla copia forense, in quanto ancora temporalmente compatibile con la funzione di ricerca da eseguirsi». La mancata indicazione di criteri di selezione dei dati da acquisire, tuttavia, comporta che il sequestro disposto assume valenza generalizzante ed esplorativa, in quanto ha ad oggetto il contenuto integrale dei dispositivi elettronici rinvenuti nella disponibilità della persona sottoposta a indagine. Le ragioni addotte per autorizzare un sequestro generalizzato di tutti i dati presenti nei dispositivi cellulari del ricorrente (l'impossibilità di ricorrere a chiavi di ricerca, la peculiarità del caso di specie e la vastità del materiale ricercato) sono state, tuttavia, affermate in modo puramente apodittico, in quanto potrebbero essere poste a fondamento di qualsiasi provvedimento di apprensione dei dati telematici di un indagato. Il Tribunale ha, dunque, motivato in termini apodittici e meramente apparenti sulle specifiche censure proposte dai difensori in ordine alla mancata osservanza del principio di proporzionalità, in quanto non ha raccordato i principi di diritto affermati e posti quale fondamento della propria argomentazione alle risultanze del caso di specie. Le censure proposte dal ricorrente, peraltro, non possono essere derubricate a questioni meramente esecutive, che esulano dall'ambito di cognizione del Tribunale del riesame, in quanto, come rilevato, la proporzionalità del sequestro ne costituisce specifico requisito di legittimità e fondamento costituzionale. La motivazione del sequestro disposto dal pubblico ministero, dunque, nel caso di specie non è stata ab origine configurata in modo da rispettare il canone di proporzionalità, sia con riferimento al mancato ricorso ad apposite parole chiave (o criteri di selezione), che in relazione alla mancata delimitazione dell'ambito temporale dei dati da apprendere e alla delimitazione di un arco di ragionevolezza temporale della durata del vincolo reale (peraltro pur sempre modulabile in ragione delle documentate esigenze investigative connesse alla mole dei dati rinvenuti). 4. Tali rilievi impongono l'annullamento senza rinvio non solo dell'ordinanza impugnata ma anche del decreto di sequestro probatorio. L'accoglimento dei motivi di ricorso relativi all'inosservanza del canone di proporzionalità esime dal delibare le ulteriori censure formulate dal ricorrente. 5. All'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, nonché del decreto di sequestro probatorio, consegue la restituzione al ricorrente dei beni acquisiti, ivi compresa la copia integrale del contenuto dei supporti informatici. Le Sezioni Unite di questa Corte, in tema di sequestro di materiale informatico, hanno, infatti, affermato che la mera reintegrazione nella disponibilità del titolare del bene fisico oggetto di un sequestro probatorio non elimina il pregiudizio determinato dal vincolo cautelare su diritti fondamentali certamente meritevoli di tutela, quali quello alla riservatezza e al segreto o, comunque, alla «disponibilità esclusiva del patrimonio informativo » (Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017, Andreucci, Rv. 270497 - 01), tutelati anche dagli articolo 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo . La restituzione conseguente all'annullamento del sequestro probatorio deve, pertanto, avere ad oggetto non solo i supporti materiali sequestrati, ma anche i dati estrapolati dagli stessi. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto di sequestro emesso dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro in data 1 aprile 2025 nei confronti di I.G. e dispone la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. Manda alla cancelleria di comunicare al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro per l'esecuzione.