Confermata la multa nei confronti del conducente, beccato ad effettuare un sorpasso praticamente a ridosso di un incrocio. Ad inchiodarlo è anche la mancanza di prove in merito ad un imminente pericolo di vita per il passeggero.
Passeggero con un dolore al petto: l’ipotesi di un infarto non basta, da sola, a legittimare la corsa spericolata dell’automobilista verso l’ospedale. Scenario della vicenda è la provincia di Bergamo. A finire nei guai è un uomo, multato per una clamorosa imprudenza alla guida della propria vettura, ossia l’avere effettuato un sorpasso a ridosso di un incrocio . Inevitabile la multa , ridotta però dal Giudice di pace alla luce della giustificazione addotta dall’automobilista, ossia «l’ essersi trovato in stato di necessità, perché la persona che egli trasportava aveva accusato un malore ed aveva bisogno di cure mediche urgenti » . Questa obiezione, ulteriormente prospettata in secondo grado, non è sufficiente, secondo i giudici, per riconoscere all’automobilista la cosiddetta esimente dello stato di necessità . Su questo fronte, i giudici del Tribunale ricordano, in premessa, che « perché sussista uno stato di necessità occorre che il pericolo sia costituito dal rischio di un danno grave alla persona , che esso sia attuale e imminente, che non sia stato provocato dallo stesso soggetto, che vi sia proporzione tra fatto e bene minacciato, che il pericolo non sia altrimenti evitabile e che la condotta formalmente illecita sia l’unica via percorribile per l’autore del fatto » , ma, aggiungono, nella vicenda in esame, i presupposti previsti per l’esimente dello stato di necessità, presupposti che l’automobilista avrebbe dovuto provare, « non sussistono . Ciò perché la certificazione del Pronto Soccorso allegata riporta solo che “il paziente riferisce dolore epigastrico” ». In sostanza, « si tratta di sintomi che, non essendo supportati da altri, non permettono una valutazione di gravità nei termini necessari » alla luce della normativa. Inoltre, « non emergono elementi per affermare il pericolo di vita » del passeggero e « l’impossibilità per l’automobilista di agire in altro modo » . Infine, « la direzione di marcia tenuta non era verso il più vicino ‘Pronto Soccorso’ ma verso un Comune privo di una struttura di medicina d’urgenza » . Per i giudici del Tribunale, quindi, il quadro è chiaro e inchioda l’automobilista. Anche tenendo presente il principio secondo cui «l ’erronea supposizione dell’esistenza di uno stato di necessità, per essere tutelabile, non può derivare da una percezione meramente soggettiva e dallo stato d’animo del soggetto ma deve avere dei riscontri oggettivi », risultati « assenti in concreto », invece, in questa vicenda . Col ricorso in Cassazione, però, nonostante la prospettiva tracciata in Tribunale, l’automobilista continua a sostenere la propria buonafede . In questa ottica, poi, il legale che lo difende sostiene che « lo stato di necessità opera non solo in caso di pericolo imminente di danno grave alla persona ma anche quando vi sia la supposizione erronea degli elementi concretizzanti lo stato di necessità, quali una situazione concreta che integra il modello legale di detta esimente » . Ragionando in questa ottica, l’automobilista spiega che quello del Comune verso cui era diretto con la propria vettura « era l’ ospedale più vicino , anche se sprovvisto di ‘Pronto Soccorso’ » – circostanza, questa, che l’automobilista sostiene « non essergli stata nota » – e « il suo raggiungimento avrebbe permesso comunque l’apporto delle cure necessarie alla persona trasportata, che lamentava dolori al torace » . In sostanza, l’automobilista « aveva temuto un attacco di cuore » ai danni del passeggero e aveva provato a raggiungere quello che « gli era sembrato l’ospedale più vicino » . A queste obiezioni, però, i magistrati di Cassazione danno poco peso, anche alla luce del principio secondo cui « in tema di opposizione a sanzioni amministrative irrogate a seguito di violazioni alle disposizioni del ‘Codice della strada’, non vale ad escludere la responsabilità del conducente l’invocato stato di necessità dovuto all’esigenza di rispettare i tempi di una consultazione medica conseguente ad un malore lamentato da un passeggero, qualora il conducente non abbia provato – essendone onerato per effetto dell’applicazione delle regole penalistiche sullo stato di necessità – l’imminente pericolo di vita del passeggero ». Corretta, e quindi condivisibile, la valutazione compiuta dai giudici del Tribunale, i quali hanno ribadito « la necessità del simultaneo ricorrere di un pericolo , costituito dal rischio di un danno grave alla persona, attuale e imminente e non provocato dal soggetto sanzionato; la necessità che vi sia proporzione tra fatto e bene minacciato e che il pericolo non sia altrimenti evitabile ; la necessità che la condotta formalmente illecita sia l’unica via percorribile per l’autore del fatto » . Ragionando in questa ottica, quindi, nella vicenda in esame «non può trovare conferma l’assunto dell’automobilista in ordine all’essere stata determinata la violazione a suo carico dal ricorrere di una situazione di stato di necessità per un pericolo grave e imminente – reale o seriamente temuto – coinvolgente il terzo trasportato », chiosano i giudici di Cassazione, confermando in toto la decisione del Tribunale.
Presidente Mocci - Relatore Maccarone Fatti di causa D.M.F. aveva opposto avanti al Giudice di Pace di Grumello del Monte, ex art.204 bis CdS e 7 d. lgs. n.150/2011, il verbale di accertamento della violazione dell'art.148 co 12 e 16 CdS, contestatagli dall'(OMISSIS) per aver sorpassato un altro veicolo in prossimità di un'intersezione: l'opponente aveva rilevato di essersi trovato in stato di necessità perché la persona che egli trasportava aveva accusato un malore ed aveva bisogno di cure mediche urgenti. Il Giudice di Pace aveva accolto parzialmente l'opposizione, solo riducendo la sanzione irrogata. Proposto appello, il Tribunale di Bergamo lo aveva respinto sulle seguenti considerazioni: -non sussistevano elementi di riscontro in ordine all'invocata esimente dello stato di necessità, ex art.4 l. n.689/81 e art.54 c.p. ; -premesso che perché sussista uno stato di necessità occorre che il pericolo sia costituito dal rischio di un danno grave alla persona, che esso sia attuale e imminente, che non sia stato provocato dallo stesso soggetto agente, che vi sia proporzione tra fatto e bene minacciato, che il pericolo non sia altrimenti evitabile e che la condotta formalmente illecita sia l'unica via percorribile per l'autore del fatto; nel caso di specie i presupposti indicati, che l'appellante avrebbe dovuto provare, non sussistevano; -questo perché: la certificazione del Pronto Soccorso allegata riportava solo che <<il paziente riferisce dolore epigastrico>>; si trattava di sintomi che, non essendo supportati da altri, non permettevano una valutazione di gravità nei termini necessari ai sensi delle norme richiamate; non emergevano elementi per affermare il pericolo di vita e l'impossibilità per l'appellante di agire in altro modo; -inoltre la direzione di marcia tenuta non era verso il più vicino Pronto Soccorso ma verso (OMISSIS), pacificamente privo di una struttura di medicina d'urgenza; -l'erronea supposizione dell'esistenza di uno stato di necessità, per essere tutelabile non poteva derivare da una percezione meramente soggettiva e dallo stato d'animo dell'agente ma doveva avere dei riscontri oggettivi assenti in concreto. D.M.F. propone ricorso per cassazione, affidandolo ad un solo motivo. Vi è controricorso dell'(OMISSIS), che ha depositato pure memoria illustrativa. Ragioni della decisione Con l'unico motivo di censura articolato D.M.F. lamenta la <<Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art.4 l. n.689/81 e art.54 c.p. >>, rilevando come lo stato di necessità opererebbe non solo in caso di pericolo imminente di danno grave alla persona ma anche quando vi sia la supposizione erronea degli elementi concretizzanti lo stato di necessità, <<quali una situazione concreta che […] integrerebbe il modello legale di detta esimente>>. Sottolinea il ricorrente che quello di (OMISSIS) era l'ospedale più vicino, anche se sprovvisto di pronto soccorso (circostanza che il ricorrente afferma non essergli stata nota), e il suo raggiungimento avrebbe permesso comunque l'apporto delle cure necessarie al trasportato, che lamentava dolori al torace; il ricorrente, che era alla guida, aveva temuto un attacco di cuore e (OMISSIS) gli era sembrato l'ospedale più vicino. Il motivo è infondato. Il Tribunale di Bergamo ha correttamente individuato i principi di diritto enucleabili dagli art.4 l. n.689/81 e 54 c.p., come interpretati da questa Corte nel senso che in tema di opposizione a sanzioni amministrative irrogate a seguito di violazioni alle disposizioni del codice della strada <<non vale ad escludere la responsabilità del conducente l'invocato stato di necessità dovuto all'esigenza di rispettare i tempi di una consultazione medica conseguente ad un malore lamentato da un passeggero, qualora l'opponente non abbia provato - essendone onerato per effetto dell'applicazione delle regole penalistiche sullo stato di necessità, alle quali occorre fare riferimento anche ai fini previsti dall' articolo 4 della legge n. 689 del 1981 - l'imminente pericolo di vita del passeggero medesimo>> -reale o seriamente supposto tale<<e l'impossibilità di provvedere diversamente alla salvezza di quest'ultimo>> -cfr. Cass. n.14286/2010 ; Cass. n.16155/2019 -. Il Tribunale ha, in particolare, evidenziato: la necessità del simultaneo ricorrere di un pericolo, costituito dal rischio di un danno grave alla persona, attuale e imminente e non provocato dallo stesso soggetto agente; la necessità che vi sia proporzione tra fatto e bene minacciato e che il pericolo non sia altrimenti evitabile; la necessità che la condotta formalmente illecita sia l'unica via percorribile per l'autore del fatto. Nel dare attuazione concreta, nel giudizio, ai principi di riferimento correttamente identificati il Tribunale ha valutato gli elementi istruttori emersi, anche documentali, giungendo alla conclusione che dagli stessi non potesse trovare conferma l'assunto di D.M.F. in ordine all'essere stata determinata la violazione a suo carico dal ricorrere di una situazione di stato di necessità per un pericolo grave e imminente -reale o seriamente temuto - coinvolgente il terzo trasportato: ciò il Giudice di merito ha fatto all'esito di una interpretazione e valutazione articolata del materiale acquisito al processo, attraverso una motivazione esistente, logica e non contraddittoria - quindi non censurabile in questa sede, né ex art.360 n.4 c.p.c. , né ex art.360 n.5 c.p.c. Anche per questo aspetto si richiama l'insegnamento di questa Corte, secondo cui <<È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito […]>> - così Cass. SU n.34476/2019 -; in conseguenza di ciò <<Il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione>> - cfr. Cass. n.32505/2023 -. In conclusione, il ricorso in esame deve essere respinto, con condanna di D.M.F. al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell' articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna D.M.F. al pagamento, in favore di (OMISSIS) delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 1.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.