In GU le modifiche al regolamento penitenziario su liberazione anticipata e corrispondenza telefonica dei detenuti

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di procedimento per la concessione della liberazione anticipata e di corrispondenza telefonica dei detenuti e degli internati”.

Il d.P.R. 3 ottobre 2025, n. 176 interviene in profondità sul procedimento di liberazione anticipata, riscrivendo snodi organizzativi e di flusso informativo del d.P.R. 230/2000 con effetti immediati su istituti, UEPE e magistratura di sorveglianza. Nucleo della riforma è l' estensione della “cartella personale” anche ai soggetti in esecuzione penale esterna , la sua tracciabilità nei passaggi tra UEPE e istituti, nonché l'obbligo di trasmissione integrale in caso di ammissione a misure alternative o rientro in istituto. La cartella diventa così il perno documentale per il vaglio del magistrato, con verifiche puntuali di completezza da parte del direttore dell'istituto/UEPE, espressamente collegate alle annotazioni sul comportamento e sulla partecipazione al trattamento. Contestualmente si rafforzano i raccordi con l' articolo 656 c.p.p. (commi 10 e 10-bis) in tema di sospensione dell'ordine di carcerazione e individuazione del luogo di esecuzione , incidendo sulle comunicazioni di cancelleria e sulla qualificazione dello stato detentivo ai fini applicativi. La riforma disciplina inoltre: i termini per la trasmissione delle istanze di liberazione anticipata; la legittimazione diretta dell'interessato in caso di giudizio negativo annotato in cartella; e valorizza l' articolo 54 ord. pen. nella strutturazione dell'ordine di esecuzione (pena finale, detrazioni riconosciute e potenziali, avvisi sulle condizioni per il riconoscimento).   In ottica operativa, gli uffici dovranno aggiornare: i protocolli di presa in carico; le check-list di completezza cartella; i modelli di ordine di esecuzione; i flussi verso il magistrato; i sistemi di monitoraggio delle annotazioni, evitando frizioni nei trasferimenti e nelle revoche.   Sul fronte della corrispondenza telefonica , il regolamento innalza in via stabile gli standard minimi per i contatti con l'esterno: passa da “una volta alla settimana” a “sei volte al mese” la frequenza delle telefonate consentite e raddoppia a “quattro” l'unità prevista dal terzo periodo del comma 2 dell'articolo 39 d.P.R. 230/2000. Viene inoltre tipizzata la relazione con la disciplina emergenziale , stabilendo che “resta ferma l'applicazione” dell' articolo 2- quinquies , comma 1, d.l. 30 aprile 2020, n. 28 (conv. l. 70/2020 ), così da preservare la cornice di ampliamento/deroghe in situazioni straordinarie e garantire coerenza interpretativa nelle prassi degli istituti. La competenza per autorizzare le conversazioni in deroga trasla dal magistrato di sorveglianza al direttore dell'istituto , con impatto immediato su tempi di decisione e gestione delle richieste, ferma restando la vigilanza sul corretto uso del canale. A valle, il coordinamento con le modifiche all'articolo 100, comma 8-bis, rafforza l' equiparazione “funzionale” tra determinate forme di esecuzione e la detenzione domiciliare ai fini delle comunicazioni e dei connessi diritti/controlli, mentre l'intervento all'articolo 61, comma 2, lett. a), allinea il rinvio alle nuove coordinate dell'articolo 39.

d.P.R. 3 ottobre 2025, n. 176; in G.U. del 25 novembre 2025, n. 274