La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 83 c.p.p. nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria prevista dalla l. 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), l’assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato per danni cagionati quale esercente la professione sanitaria tanto presso strutture pubbliche o private (articolo 10, comma 1, terzo periodo), quanto al di fuori di una di queste strutture oppure all'interno delle stesse in regime libero-professionale (articolo 10, comma 2).
La questione Il Tribunale ordinario di Verona ha sollevato, in riferimento all' articolo 3 Cost. , questione di legittimità costituzionale dell' articolo 83 c.p.p. «nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dall' articolo 10, comma 1, della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), l'assicuratore della struttura sanitaria o sociosanitaria possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato». Secondo il giudice a quo , nella fattispecie ricorrono gli stessi requisiti che hanno «condotto alle dichiarazioni di illegittimità costituzionale dell' articolo 83 c.p.p. [con le] sentenze della Corte costituzionale n. 112 del 1998 e 159 del 2022», relative all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi derivante, rispettivamente, dalla circolazione dei veicoli a motore, ai sensi della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) e dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, ai sensi dell' articolo 12, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). La Corte, con la sentenza n. 170/2025 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' articolo 83 c.p.p. nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dalla l. 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato per danni cagionati quale esercente la professione sanitaria tanto presso strutture pubbliche o private (articolo 10, comma 1, terzo periodo), quanto al di fuori di una di queste strutture oppure all'interno delle stesse in regime libero-professionale (articolo 10, comma 2). Le argomentazioni riconducibili alle precedenti sentenze La questione è sorta in sede di dibattimento, per un processo penale nei confronti di un medico «c.d. “strutturato”» , in quanto dipendente a tempo indeterminato di una azienda unità locale sociosanitaria, imputato del delitto di omicidio colposo commesso nell'esercizio della professione sanitaria, di cui agli articolo 589 e 590- sexies c.p. A seguito della costituzione come parti civili dei prossimi congiunti del paziente defunto, il difensore dell'imputato ha chiesto la citazione, quale responsabile civile, dell'assicurazione della struttura sanitaria (pubblica) di cui l'imputato era all'epoca dei fatti dipendente. A questo proposito, il giudice a quo ha ritenuto che l'istanza sarebbe stata destinata al non accoglimento, in ragione di quanto espressamente previsto dall' articolo 83 c.p.p. , che “non consente all'imputato di chiedere ed ottenere la citazione di soggetti quali responsabili civili, ad eccezione [delle] ipotesi introdotte dalle sentenze della Corte costituzionale n. 112 del 1998 e n. 159 del 2022”, a cui non risultava riconducibile il caso di specie. Sul punto è stata individuata la possibile violazione dell' articolo 3 Cost. , in quanto la previsione censurata avrebbe determinato «un'ingiustificata disparità di trattamento […] tra l'imputato assoggettato all'azione risarcitoria nel processo penale (al quale è precluso, in forza dell'attuale previsione dell' articolo 83 c.p.p. , di ottenere la citazione dell'assicuratore della struttura quale responsabile civile) ed il convenuto con la stessa azione in sede civile (che invece può chiamare in garanzia, ai sensi degli articolo 1917, 4 comma 4, c.c. e 106 c.p.c., il medesimo assicuratore), già riscontrata nelle [ricordate] sentenze n. 112 del 1998 e n. 159 del 2022 della Corte Costituzionale». La Corte è partita dalle precedenti sentenze con le quali è stata ricostruita la disciplina degli obblighi assicurativi previsti dall' articolo 10 l. n. 24 del 2017 , riguardanti distintamente tre categorie di soggetti: a) le strutture sanitarie; b) i medici “liberi professionisti”; c) i medici “strutturati”. Con tale disposizione è stato posto l'obbligo da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private di munirsi di polizze assicurative , o di adottare “altre analoghe misure”, a copertura dei rischi derivanti «anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e di ricerca clinica». Le strutture sanitarie hanno, però, anche «l'obbligo di coprire con polizze assicurative la responsabilità civile del personale medico di cui esse si avvalgono, per l'ipotesi in cui questo sia chiamato a rispondere in proprio del danno, a titolo di illecito aquiliano (articolo 10, comma 1, terzo periodo, in relazione all'articolo 7, comma 3)» (sentenza n. 182 del 2023). Sul punto, la Corte ha chiarito che «il primo tipo di rischio forma oggetto di un'assicurazione per conto proprio», il secondo invece «di una assicurazione per conto altrui, secondo lo schema dell' articolo 1891 cod. civ. , nella quale la struttura sanitaria assume la veste di contraente e il medico quella di assicurato» ( sentenza n. 182 del 2023 ). Sempre secondo la pronuncia del 2023, si è chiarito che i medici “strutturati” «non hanno alcun obbligo di assicurazione della propria responsabilità civile verso i pazienti: tale responsabilità deve essere, infatti, coperta – come si è visto – dall'assicurazione (o analoga misura) imposta alla struttura sanitaria per cui operano». Ove si trattasse di medici operanti come liberi professionisti, invece, la legge lascia fermo l'obbligo di assicurazione, a tutela del cliente, già stabilito da disposizioni previgenti ( articolo 10, comma 2 della legge n. 24 del 2017 ). In ragione della disciplina vigente, a parere del rimettente, ne deriverebbe una disparità di trattamento , sul piano delle facoltà difensive, fra l'imputato nei cui confronti è esercitata l'azione civile risarcitoria nel processo penale, che non può citare come responsabile civile l'impresa di assicurazione, e il convenuto con la stessa azione in sede civile, al quale è invece riconosciuto il diritto di chiamare in garanzia il proprio assicuratore (articolo 1917, ultimo comma, del codice civile e 106 del codice di procedura civile). La Corte non ha potuto fare a meno di ricordare la precedente sentenza n. 112 del 1998 con la quale l'articolo 83 c.p.p. è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non consentiva anche all'imputato di chiamare nel processo penale l'assicuratore nella specifica ipotesi dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti prevista dalla l. n. 990 del 1969 . Con la richiamata sentenza la Corte ha posto in risalto due aspetti : in primo luogo, la circostanza che il danneggiato avesse “azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore” e che, nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore, dovesse essere chiamato anche il responsabile del danno, «configurandosi così un litisconsorzio necessario fra tali soggetti; in secondo luogo, la connessione tra la possibilità di chiamare in causa l'assicuratore – offerta al danneggiante convenuto in sede civile – e il diritto dell'assicurato di vedersi manlevato dalle pretese risarcitorie, con correlativo potere di regresso, al contrario escluso per l'assicuratore». Proprio in ragione di una riscontrata “ funzione plurima ” del rapporto di garanzia – in quanto destinato a salvaguardare direttamente, sia la vittima, sia il danneggiante – per la Corte doveva «necessariamente corrispondere l'allineamento, anche in sede penale, dei poteri processuali di “chiamata” riconosciuti in sede civile». Questi principi sono stati puntualmente ribaditi nella successiva sentenza n. 159 del 2022 , che ha nuovamente dichiarato costituzionalmente illegittimo l' articolo 83 c.p.p. , nella parte in cui non prevedeva che l'assicuratore potesse essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato, questa volta nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile conseguente all'esercizio dell'attività venatoria, prevista dall' articolo 12, comma 8, l. n. 157 del 1992 . La soluzione La conclusione del ragionamento fin qui sviluppato ha finito per essere inevitabilmente scontata. Nel caso sottoposto ora al controllo di legittimità, la Corte ha rilevato come dovesse ravvisarsi la medesima ingiustificata disparità di trattamento tra imputato assoggettato ad azione risarcitoria nel processo penale e convenuto con la stessa azione in sede civile, già riscontrata dalle precedenti sentenze della Corte n. 112 del 1998 e n. 159 del 2022 . Ed invero, l'assicurazione delle strutture sanitarie per la responsabilità civile del personale medico di cui le stesse si avvalgono, per l'ipotesi in cui questo personale sia chiamato a rispondere in proprio del danno a titolo di illecito aquiliano, è un'assicurazione obbligatoria ex lege. L'obbligo assicurativo – previsto dall' articolo 10, comma 1, terzo periodo, l. n. 24 del 2017 – grava sulla struttura sanitaria, invece che sul medico “strutturato”, perché “si vuole che i costi dell'assicurazione – anche per quanto attiene alla responsabilità extracontrattuale del [medico] verso il paziente – restino a carico della struttura sanitaria”. Oggetto dell'obbligo assicurativo normativamente previsto è, quindi, pur sempre la responsabilità civile del medico “strutturato” verso il paziente, indipendentemente dal soggetto su cui detto obbligo grava. Inoltre, è indubitabile che l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile del medico verso il paziente assolva a quella “funzione plurima” di garanzia cui ha fatto riferimento, da ultimo, la sentenza n. 159 del 2022. L'assicurazione obbligatoria tutela, anzitutto, i pazienti danneggiati dall'attività medica, garantendo loro, entro i limiti del massimale assicurativo, il ristoro dei danni subiti. La conclusione è avvalorata dalla circostanza - già evidenziata nella sentenza n. 182 del 2023 - che, «[a]nalogamente alla normativa sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile automobilistica, la legge n. 24 del 2017 consente […] al danneggiato di agire direttamente nei confronti dell'assicuratore (prevedendo, altresì, che nel relativo giudizio sia litisconsorte necessario il responsabile del danno), […] quando si tratti dell'impresa che assicura la struttura sanitaria» a copertura della responsabilità extracontrattuale personale dei medici “strutturati” che operano nell'ambito della struttura stessa (articolo 12, commi 1 e 4). Non è dubitale, ha sottolineato la Corte, come anche la forma di assicurazione di cui si è discusso nella nuova vicenda, tutela l'assicurato, che ha diritto di vedersi manlevato dalle pretese risarcitorie del danneggiato, con correlato diritto di regresso verso l'assicuratore qualora le abbia soddisfatte. In conclusione, anche al medico “strutturato”, contro il quale sia esercitata un'azione risarcitoria mediante costituzione di parte civile nel processo penale, deve essere riconosciuta la facoltà di chiedere la citazione dell'impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alla struttura sanitaria di appartenenza, come responsabile civile. In mancanza, «l'effettività della duplice funzione di garanzia del rapporto assicurativo», instaurato ai sensi dell' articolo 10, comma 1, l. n. 24 del 2017 , rimarrebbe «compromessa, secondo la scelta del danneggiato riguardo alla sede processuale in cui far valere le proprie pretese», con conseguente violazione dell' articolo 3 Cost. Per le ragioni sopra esposte, «va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell' articolo 83 c.p.p. nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dall' articolo 10, comma 1, terzo periodo, della legge n. 24 del 2017 , l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato». Premesso, infine, che l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso il paziente grava anche sui medici che operano come liberi professionisti ( articolo 10, comma 2, l. n. 24 del 2017 , ne consegue che pur rispetto a questo rischio «l'assicurazione della responsabilità civile del medico verso il paziente, da un lato, è obbligatoria ex lege, dall'altro, assolve ad una ‘funzione plurima' di garanzia, tutelando sia il medico-assicurato, che ha diritto di vedersi manlevato dalle pretese risarcitorie del danneggiato, con correlato diritto di regresso verso l'assicuratore qualora le abbia soddisfatte, sia i pazienti-danneggiati dall'attività medica, garantendo loro, entro i limiti del massimale assicurativo, il ristoro dei danni subiti». Di conseguenza, la Corte ha concluso che – anche per non creare disarmonie nel sistema, né ingiustificate disparità di trattamento tra medici “strutturati” e medici liberi professionisti – «va dichiarata l'illegittimità costituzionale in via consequenziale, ai sensi dell' articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), del medesimo articolo 83 c.p.p. anche nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dall' articolo 10, comma 2, della legge n. 24 del 2017 , l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato. La norma risulta, infatti, espressiva della stessa logica di quella censurata dall'ordinanza di rimessione e affetta dallo stesso vizio di illegittimità costituzionale».