La Corte di Cassazione ha censurato la sentenza impugnata che riteneva i lodi arbitrali utilizzabili ai sensi dell’articolo 238- bis , c.p.p., affermando, al contrario, che l’utilizzazione delle sentenze irrevocabili, acquisite ai fini della prova del fatto in esse accertato ai sensi del citato articolo, riguarda esclusivamente le sentenze pronunziate in altro procedimento penale e non anche quelle pronunziate in un procedimento civile, né in un lodo arbitrale.
La Corte di legittimità, con sentenza 30119/2025 , ha precisato che non può essere condiviso l'assunto della Corte di appello, circa l'utilizzo dei lodi arbitrali ai sensi dell' articolo 238-bis c.p.p. Il richiamo della sentenza impugnata, a fondamento di tale utilizzazione, alla affermazione secondo la quale l'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla I. n. 25/1994 e dal d.lgs. n. 40/2006 , ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario non riguarda il fondamento dell'istituto probatorio al quale è riferito e non tiene conto dello jus receptum secondo il quale l'utilizzazione delle sentenze irrevocabili, acquisite ai fini della prova dei fatti in esse accertati ai sensi dell' articolo 238-bis c.p.p. , riguarda esclusivamente le sentenze pronunziate in altro procedimento penale e non anche quelle pronunziate in un procedimento civile (come già affermato da Cass. n. 28529 del 26/06/2008 , Mezzera, Rv. 240316). Anche più di recente si è ribadito che l'utilizzo delle sentenze irrevocabili , acquisite ai fini della prova dei fatti in esse accertati ex articolo 238-bis c.p.p. , riguarda esclusivamente quelle rese in altro procedimento penale e non anche quelle rese in un procedimento civile, adottando i due ordinamenti processuali criteri asimmetrici nella valutazione della prova; pertanto le sentenze di un giudice diverso da quello penale, pur se definitive, non vincolano quest'ultimo, ma, una volta acquisite, sono dal medesimo liberamente valutabili ( Cass. n. 41796 del 17/06/2016 , Crisafulli, Rv. 268041). Da ultimo, si è chiarito, in tema di prova documentale , che le sentenze irrevocabili pronunciate in un giudizio civile o amministrativo non sono vincolanti per il giudice penale che, pertanto, deve valutarle a norma degli articolo 187 e 192, comma 3 c.p.p. ai fini della prova del fatto in esse accertato, perché, secondo il principio generale fissato dall' articolo 2 c.p.p. , al giudice penale spetta il potere di risolvere autonomamente ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito e che l'unica disposizione che attribuisce espressamente efficacia di giudicato nel processo penale a sentenze extra-penali è l' articolo 3, comma 4, c.p.p. con riferimento alla «sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza» (in questi termini Cass. n. 17855 del 19/03/2019 ; Cavelli, Rv. 275702). Di conseguenza, osserva la Corte di Cassazione, i predetti lodi arbitrali potevano legittimamente essere posti nell'ambito del compendio probatorio ed essere liberamente valutati , non rilevando la definitività o meno delle decisioni. Pertanto, è infondata la loro pretesa esclusione dal compendio probatorio, non valendo al riguardo il riferimento alla precedente sentenza di annullamento da parte del Collegio. Tale sentenza rescindente, nel censurare le valutazioni probatorie della precedente sentenza di appello in relazione alla produzione documentale richiama l' articolo 193 c.p.p. per sostenere l'errato parametro valutativo, riferito ai criteri civilistici, in ordine a detta documentazione e, nell'ambito di tale censura richiama il principio giurisprudenziale secondo il quale in tema di esercizio dell'azione civile nel processo penale , le previsioni contenute in un contratto stipulato tra le parti, che devolvono ad arbitri o assoggettano a particolari procedure l'accertamento di determinati fatti (come nel lodo arbitrale), non vincolano il giudice penale, che è chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità dell'imputato e a determinare il danno risarcibile, senza che alcun vincolo probatorio di natura convenzionale possa influenzarne le determinazioni ( Cass. n. 4699 del 16/01/2019 , Rv. 276452). Conclude, perciò, la S.C. che tale parentetica indicazione della sentenza rescindente non induca alcun giudizio di inutilizzabilità dei lodi arbitrali, né escluda affatto la loro libera valutabilità da parte del giudice del rinvio, risultando del tutto conforme all'orientamento di legittimità appena sopra richiamato, tenuto conto della valenza di mero conforto dell'esito di tale valutazione in ordine alla complessiva connotazione della trattativa quale partita sugli equivoci rispetto ad un impianto argomentativo per il resto del tutto idoneo a giustificare le conclusioni raggiunte. Il principio di diritto affermato dalla sentenza deve essere condiviso. Infatti, appare corretta e rispondente non solo alla lettera, ma anche alla ratio della legge, l'affermazione della Corte di Cassazione secondo cui l'efficacia ai fini della prova del fatto in esse accertato , prevista dall' articolo 238-bis, c.p.p. , riguarda esclusivamente le sentenze penali, e non anche le sentenze civili, né i lodi arbitrali , atti aventi natura giurisdizionale e sostitutiva delle sentenze civili, in quanto «i due ordinamenti processuali adottano criteri asimmetrici nella valutazione della prova». Se tali decisioni di natura civilistica sono acquisite nel processo penale sono liberamente valutabili ai fini del giudizio penale, ma nel rispetto dei canoni probatori dettati dagli articolo 187 e 192, comma 3, c.p.p. In altre parole, le sentenze civili e i lodi arbitrali devono hanno valenza probatoria se rispondono a due requisiti , tra loro cumulativi: devono avere come oggetto i fatti che si riferiscono all'imputazione, alla punibilità, alla determinazione della pena o della misura di sicurezza o dai quali dipende l'applicazione di norme processuali e, se vi è costituzione di parte civile, possono avere come oggetto di prova anche i fatti inerenti alla responsabilità civile derivante dal reato; inoltre, tali statuizioni civilistiche devono essere valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità, cioè occorrono riscontri.