La videoregistrazione ottenuta all'interno di un processo penale deve essere trattata come un documento. La modifica giuridica introdotta dalla riforma Cartabia consente comunque al giudice la possibilità di accettare casi di depositi non telematici.
Il caso La vicenda origina da un procedimento avviato dal Tribunale ordinario per la regolamentazione della responsabilità genitoriale. In quella sede era stato disposto l' affidamento dei figli al Comune , con limitazione della responsabilità di ambedue i genitori sulle decisioni di maggiore interesse. A seguito di segnalazioni dei servizi sociali, il Pubblico Ministero aveva promosso un procedimento ex articolo 333 e 336 c.c. innanzi al Tribunale per i minorenni. Con provvedimenti provvisori del 2021, il Tribunale confermava l'affido all'ente pubblico , collocava i minori in comunità educativa e disponeva incontri protetti coi genitori. Veniva nominato un curatore speciale, a causa delle gravi tensioni familiari e delle difficoltà relazionali riscontrate. Nel marzo 2023 il Tribunale per i minorenni adottava un provvedimento definitivo , confermando l'affido al Comune e la limitazione della responsabilità genitoriale. Venivano regolamentati gli incontri coi genitori, con particolare attenzione alla progressiva apertura verso il padre e alla necessità di mantenere modalità protette per la madre . Il decreto imponeva alla madre la cessazione di pubblicazioni ritenute lesive della riservatezza dei minori, ribadendo l'immediata efficacia del provvedimento. Contro decreto siffatto, la madre e i parenti materni proponevano reclamo. La Corte territoriale, dopo aver acquisito relazioni dei servizi sociali e atti del procedimento penale a carico del padre (archiviato), confermava l'affido al Comune e disponeva il collocamento dei minori presso il padre . La decisione metteva in luce come i bambini, nel corso del periodo in comunità, non avessero mai manifestato comportamenti o espressioni riconducibili ad abusi, contrariamente alle accuse reiterate dalla madre. Al contrario, gli operatori avevano rilevato un recupero positivo dell'identità e del benessere psicologico dei minori , ostacolato in precedenza dalle interferenze materne. La Corte evidenziava l'impegno del padre nel seguire iter di sostegno psicologico e la sua capacità di instaurare una relazione serena e affettuosa coi figli. Di contro, la madre non aveva intrapreso un percorso terapeutico efficace, restando ancorata alla prospettazione di abusi già esclusi in sede penale. I nonni e la zia materna avevano chiesto un ampliamento dei tempi di frequentazione e, in via subordinata, la possibilità di fungere da collocatari. La Corte d'Appello ha ritenuto le richieste infondate, rilevando la scarsa significatività della relazione pregressa coi minori e la posizione dei parenti integralmente appiattita sulle accuse della madre. La decisione ha ribadito che il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti coi nipoti è subordinato all'interesse dei minori, che in questo caso imponeva la prosecuzione degli incontri in Spazio Neutro, con modalità osservate e protette. Avverso la decisione della Corte territoriale, la madre ha proposto ricorso per cassazione, articolato in otto motivi, mentre i parenti materni hanno presentato ricorso incidentale con nove motivi. Entrambi i ricorsi lamentavano violazioni di norme processuali e sostanziali, nonché omesso esame di fatti decisivi. La decisione della Suprema Corte La I Sezione Civile della Cassazione, con l'ordinanza in disamina, ha accolto il ricorso principale su tre motivi e parzialmente il ricorso incidentale, e di conseguenza ha cassato il decreto impugnato, con rinvio alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione, ribadendo alcuni principi fondamentali: centralità dell'interesse dei minori , che prevale su quello dei genitori e dei parenti; vizi nella motivazione della Corte d'Appello in relazione alla gestione delle allegazioni di violenza domestica e agli oneri di approfondimento istruttorio; illegittimità dell'imposizione, anche indiretta, di percorsi psicoterapeutici ai genitori ; rilevanza del percorso terapeutico dei genitori, quale condizione per un recupero della capacità relazionale con i figli. Files audio-video, prevale il diritto alla prova sui limiti tecnici del PCT L'ordinanza ha chiarito che i files video sono a tutti gli effetti riproduzioni meccaniche la cui efficacia probatoria è sancita dall' articolo 2712 c.c. Rovesciando la decisione di merito, la Cassazione ha stabilito che i limiti tecnici del Processo Civile Telematico (PCT), che all'epoca impedivano il deposito telematico di tale tipologia di documenti informatici, non possono in alcun modo risolversi in una limitazione del diritto alla prova. Per l'effetto, il giudice, pur in presenza delle prescrizioni dell' articolo 196 quater disp. att. c.p.c. sulle modalità di deposito telematico, ha il dovere di esercitare i poteri di direzione del processo e, ai sensi dell' articolo 175 c.p.c. , autorizzare il deposito di tali documenti in modalità diverse (ad esempio, in Cancelleria), garantendo in tal modo che l'impossibilità materiale non pregiudichi l'acquisizione di un elemento ritenuto decisivo per il giudizio. Tra gli highlights affermati in questa ordinanza emergono: obbligo di accertamento della violenza domestica (Convenzione di Istanbul). In ambito di provvedimenti afferenti ai minori e alla responsabilità genitoriale, il giudice non può trascurare l'allegazione di condotte violente o aggressive tenute dai genitori del minore. È fatto obbligo al giudice di accertarne con cura e sollecitudine il fondamento, al fine di ricostruire il quadro complessivo della relazione familiare e valutare il miglior interesse del minore e l'idoneità dei genitori a svolgere adeguatamente i loro compiti. Tale dovere sussiste anche nella disciplina anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2022 (Riforma cd. Cartabia) e deriva dall'obbligo di interpretazione conforme alla Convenzione di Istanbul (ratificata con legge n. 77/2013 ), il cui articolo 31 impone che, nel determinare i diritti di custodia e di visita, siano presi in considerazione gli episodi di violenza, garantendo che l'esercizio di tali diritti non comprometta la sicurezza della vittima o dei bambini ; divieto di imposizione di percorsi psicoterapeutici . La prescrizione ai genitori di un percorso psicoterapeutico individuale o di un percorso di sostegno alla genitorialità, anche se formulata in termini di “invito”, costituisce un condizionamento in contrasto con gli articoli 13 (libertà personale) e 32, comma 2, Cost. (libertà di cura). Tale statuizione è illegittima quando è connotata dalla finalità, estranea al giudizio, di realizzare la maturazione personale delle parti, in quanto la scelta di intraprendere un percorso terapeutico è rimessa esclusivamente al loro diritto di autodeterminazione; limiti tecnici . Non può ritenersi inammissibile la richiesta di autorizzazione al deposito di documenti informatici (come files video di audizioni di minori) per i soli limiti tecnici del sistema telematico (non in grado di gestirli al momento), in quanto l'impossibilità materiale non può limitare il diritto alla prova. In questi casi, spetta al giudice statuire sulla richiesta di autorizzazione, adottando disposizioni per l'esecuzione in modalità diversa (es. deposito in cancelleria).
Presidente Acierno – Relatore Reggiani Svolgimento del processo Il Tribunale di Milano, all'esito del procedimento avviato per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, promosso da Vi.Pa. nei confronti di So.El., tra le altre disposizioni, affidava i due figli minori della coppia al Comune di Milano, limitando la responsabilità di entrambi i genitori in relazione alle scelte di maggiore interesse relative all'educazione, istruzione, salute e residenza. Incaricava, inoltre, i servizi specialistici di avviare e mantenere supporti e sostegni a favore dei minori e dei genitori, onerando i servizi sociali di monitorare la situazione del nucleo familiare e di segnalare alla competente Autorità giudiziaria minorile eventuali situazioni di pregiudizio ai danni dei minori. A seguito di segnalazioni dei servizi, su ricorso del Pubblico Ministero, presentato il 18/11/2020, veniva aperto davanti al Tribunale per i minorenni di Milano un procedimento ex articolo 333 e 336 c.c. All'esito di una sommaria istruttoria, con decreto provvisorio del 07/04/2021, il Tribunale per i minorenni: (i) confermava l'affido dei minori al Comune di Milano e la limitazione della responsabilità genitoriale disposta dal Tribunale ordinario nel definito procedimento di regolamentazione dei rapporti genitoriali; (ii) incaricava il servizio sociale dell'ente affidatario di regolamentare il collocamento presso ciascun genitore garantendo la prosecuzione dell'ADM e, nel contempo, di svolgere un'accurata indagine psicodiagnostica sui genitori verificando la qualità e la natura della relazione con i figli nonché l'idoneità e la capacità genitoriale ; (iii) nominava il curatore speciale dei minori in conseguenza della scarsa attenzione dei genitori al rispetto delle emozioni, dei sentimenti e della personalità dei figli . Svolta ulteriore istruttoria, con successivo decreto provvisorio del 27/10/2021 il Tribunale per i minorenni: (i) confermava l'affido dei minori all'ente territorialmente competente individuato nel Comune di Milano e la limitazione della responsabilità genitoriale, già disposti dal Tribunale ordinario; (ii) incaricava i servizi del Comune di Milano di provvedere (a) al più idoneo collocamento di entrambi i minori insieme in comunità educativa specializzata nella cura del trauma; (b) a regolamentare gli incontri con ciascuno dei genitori esclusivamente in Spazio neutro; (c) a mantenere gli strumenti di sostegno già in atto per i minori; (d) ad avviare i genitori ad un percorso psicoterapico individuale presso struttura pubblica; (e) a relazionare sulla evoluzione della situazione entro due mesi. Lo stesso Tribunale per i minorenni convocava i genitori per essere sentiti il giorno 02/12/2021. Quest'ultimo provvedimento, adottato in pendenza del procedimento ex articolo 336 c.c. , veniva impugnato dalla madre dei minori davanti alla Corte d'Appello di Milano, che ha dichiarato inammissibile il reclamo. Avverso tale statuizione So.El. proponeva ricorso per cassazione, affidando l'impugnazione a due motivi di censura. Il ricorso veniva iscritto a ruolo con R.G.N. 30305/2022. Il curatore speciale dei minori si difendeva con controricorso, con atto che veniva iscritto con un diverso numero di ruolo (R.G.N. 3324/2023). Le altre parti rimanevano intimate. Con ordinanza n. 35028/2023 ( Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 35038 del 14/12/2023 ), questa Corte, riuniti i procedimenti, dichiarava inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il Tribunale per i minorenni, nel frattempo (in data 22/03/2023), aveva adottato il provvedimento definitivo. Con il menzionato provvedimento definitivo, il Tribunale per i Minorenni statuiva come segue: CONFERMA l'affido di Vi.Lu. e Vi.No. al Comune di Milano e la limitazione della responsabilità genitoriale; CONFERMA tutti gli incarichi già conferiti all'Ente, in particolare: - mantenere collocati i minori nella struttura comunitaria ove già si trovano e proseguire nei sostegni psicologici in loro favore già in atto; - regolamentare gli incontri con il padre in vista di un progressivo e significativo ampliamento dei tempi e degli spazi di frequentazione con i bambini; -valutare le risorse paterne in vista di un eventuale futuro collocamento; - regolamentare gli incontri con la madre e gli altri parenti materni in Spazio neutro o comunque con modalità osservate e protette e continuare il monitoraggio e il sostegno della relazione tra madre e bambini per poter eventualmente prevedere, successivamente, una graduale apertura e aumento dei tempi di incontro; - sostenere entrambi i genitori con percorsi specialistici mirati; - proseguire il monitoraggio ed il sostegno del nucleo familiare; - riferire immediatamente al PM in caso di insorgenza di situazioni di pregiudizio ORDINA Ad So.El. di cessare/rimuovere immediatamente le seguenti pubblicazioni:... DICHIARA Il presente decreto immediatamente efficace. Avverso detto decreto proponevano reclamo in data 17/05/2023 Ge.Ma. e So.Gi. (nonni materni dei minori) unitamente a So.Fe. (zia materna dei minori). Anche So.El. presentava un separato reclamo. Il padre dei bambini e il loro curatore speciale si costituivano in giudizio, chiedendo il rigetto delle richieste avversarie. Acquisite relazioni dei servizi sociali, sentiti gli operatori all'udienza del 09/11/2023, la Corte territoriale disponeva il rinvio del processo al fine di monitorare, nell'interesse dei minori, l'evoluzione del progetto dei Servizi Sociali di cui alla relazione di aggiornamento del 27/10/2023, disponendo che i Servizi proseguissero nell'attuazione di detto progetto, dando corso ai pernottamenti dei minori presso l'abitazione paterna e mantenendo lo Spazio Neutro alla presenza dell'operatrice per le visite dei minori con la madre ed i familiari del ramo materno la madre dei minori. Acquisiti gli atti del processo penale nei confronti del padre dei minori e l'aggiornamento dei Servizi Sociali, la Corte d'Appello statuiva come segue: 1) Dispone l'affido di Vi.Lu., nata a M il (Omissis) e di Vi.No., nato a S il (Omissis), al Comune di M per la durata di anni 2 decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori relativamente alle decisioni inerenti alla salute, educazione, istruzione e residenza dei minori che verranno assunte dall'Ente affidatario, tenuto conto delle indicazioni dei genitori e del curatore speciale. 2) Dispone il collocamento dei minori Vi.Lu. e Vi.No. presso il padre. 3) Incarica il Servizio Sociale del Comune di Milano, anche in collaborazione con i Servizi Specialistici del territorio, di procedere ai seguenti interventi: - regolamentare gli incontri dei minori con la madre e i parenti del ramo materno in Spazio Neutro, secondo i tempi e le modalità già attualmente stabiliti con facoltà di sospensione in caso di pregiudizio per i minori; - predisporre ogni intervento di supporto per i minori, con particolare riferimento alla prosecuzione dei percorsi di sostegno psicologico per Vi.Lu. e Vi.No., di presa in carico logopedica per Vi.Lu. e all'intervento di educativa domiciliare presso l'abitazione del padre dei minori, attivando altresì ogni ulteriore intervento che si renda necessario nell'interesse dei minori; - predisporre ogni intervento di supporto per i genitori dei minori; - relazionare ogni tre mesi al Giudice Tutelare ex art 337 c.c. sull'andamento ed attuazione degli incarichi; - segnalare tempestivamente, anche al P.M. presso il Tribunale per i minorenni, eventuali situazioni di pregiudizio per i minori. 4) Invita i genitori dei minori a proseguire nei percorsi di sostegno individuale già intrapresi o ad avviarli tempestivamente, laddove non ancora in essere. 5) Conferma l'ordine a So.El. di cessare/rimuovere le pubblicazioni... 6) Condanna i reclamanti Ge.Ma., So.Gi., So.Fe. e So.El. alla rifusione in solido delle spese del procedimento nei confronti di Vi.Pa. che liquida... La Corte distrettuale, dopo aver operato una disamina delle risultanze istruttorie, riteneva di dover confermare l'affido dei minori all'Ente con le disposte limitazioni della responsabilità genitoriale e le ulteriori prescrizioni di cui al dispositivo, statuendo come segue: ... Ed invero, nonostante gli anni decorsi dall'apertura del presente procedimento e la pluralità di interventi messi in campo a sostegno del nucleo, la madre dei minori si è dimostrata incapace di qualsivoglia movimento che la portasse ad abbandonare il tema dei supposti abusi paterni su Vi.Lu., nonostante l'archiviazione di tre distinti procedimenti penali nel cui ambito sono state attentamente vagliate le ipotizzate violenze senza trovare elementi di riscontro. A fronte di ciò ancora nel reclamo e, da ultimo, con la richiesta insistente di far entrare nel presente giudizio gli atti del processo penale al fine di ottenerne una valutazione diversa da quella condensata da ultimo nell'esaustiva ordinanza di archiviazione del 15.03.2024 (proc.1691/2023), la So.El. continua a rimanere arroccata sulla ricostruzione dell'intera vicenda familiare nei termini dell'abuso paterno, dimostrandosi del tutto avulsa dal dato di realtà. Detta produzione documentale, pur ammessa dalla Corte, si appalesa del tutto irrilevante a fronte del dato istruttorio di primario rilievo rappresentato dal fatto che per i circa due anni trascorsi da Vi.Lu. e Vi.No. in comunità non sono mai emersi comportamenti sessualizzati dei minori né i bambini hanno mai utilizzato espressioni che rimandassero, anche solo latamente, a possibili abusi, al contrario di quanto la So.El. riteneva si sarebbe verificato (cfr. relazione del 15.07.2021). Si tratta di un elemento di assoluto rilievo in quanto attesta che Vi.Lu. e Vi.No., allontanati dall'abitazione e dall'influenza della madre e collocati in un ambiente neutrale, sono riusciti a recuperare un processo identitario in precedenza ostacolato dalle pesanti interferenze materne che inevitabilmente li hanno condizionati, esponendoli al rischio di evoluzione patologica del sé evidenziato dalla valutazione psicodiagnostica del 2021 e, ancor prima, dalla CTU del 2018 che già metteva in luce importanti disturbi psicopatologici della So.El. con correlata alterazione della capacità di giudizio e chiusura affettiva i cui effetti negativi si riverberavano sul funzionamento dei figli. In tale complessivo contesto risulta di tutta evidenza che è assolutamente necessario, a tutela dell'interesse dei minori, mantenere la mediazione dell'Ente nel rapporto genitori-figli onde evitare che gli importanti risultati di bonifica dell'assetto psicologico dei minori raggiunti col percorso comunitario vengano vanificati dalla riapertura del conflitto genitoriale, mai sopito e tuttora presente nelle continue recriminazioni della So.El. contro il Vi.Pa., riemerse anche nella relazione del 3.04.2024 con accuse di comportamenti minatori e violenti asseritamente dal predetto posti in essere contro la reclamante. Va disposta altresì la prosecuzione degli interventi di supporto per i minori già in corso e l'incarico al Servizio di attivare tempestivamente qualsiasi altro intervento che si renda necessario per il benessere dei minori, segnalando tempestivamente eventuali situazioni di pregiudizio per i minori medesimi, occupandosi altresì di proseguire negli interventi di supporto per i genitori. 28. In ordine al collocamento dei minori va disposto, in conformità al progetto già avviato col provvedimento provvisorio di novembre, il definitivo collocamento di Vi.Lu. e Vi.No. presso l'abitazione del padre. Il Vi.Pa. infatti ha dato prova, durante il lungo e pesante procedimento che lo ha coinvolto con accuse pesantissime, di aver compiuto un importante lavoro su di sé attraverso il sostegno psicologico attivato dall'Ente e seguito con regolarità ed impegno, che lo ha portato a superare quello stato di morte apparente evidenziato dalla CTU del 2018 che gli impediva di reagire alle difficoltà e a diventare invece protagonista del recupero di una intensa e profonda relazione con i minori dei quali è risultato capace di cogliere i bisogni, le emozioni e le diversità. Il Vi.Pa. si è lasciato guidare dagli operatori, ha seguito puntualmente le loro indicazioni, senza mai demordere dall'impegno profuso per riavere i figli anche con i comprensibili momenti di stanchezza dovuti alle continue iniziative giudiziarie della So.El. contro di lui. Nell'attualità il rapporto padre figli è connotato da tratti di assoluta serenità e condivisione di affetto profondo, come attestato dai rimandi più che positivi degli operatori della comunità sulle esternazioni gioiose dei minori dopo il tempo trascorso col padre e sul loro desiderio di andare a vivere con lui. 29. A fronte di ciò So.El. non è stata capace di analogo impegno, tant'è che del resto per lungo tempo ha rifiutato di essere supportata da un terapeuta pubblico - la presa in carico pubblica risulta avviata solo a febbraio 2024 - ricorrendo a specialisti privati i cui percorsi sono rimasti sprovvisti di adeguate allegazioni che consentano di verificare la tipologia di lavoro svolto e le tematiche affrontate, tenuto conto delle importati criticità individuate nella madre dei minori dalla CTU del 2018: basti richiamare la relazione del dott. Am. del 4.10.2021 che si limita ed escludere la presenza di qualsivoglia disturbo nella reclamante, riconducendo le manifestazioni emotive della donna alle vicende traumatiche del nucleo familiare, e programma un generico trattamento di sostegno per aiutarla ad affrontare il disagio emotivo della conflittualità col marito. L'assenza di un efficace lavoro terapeutico della reclamante ha impedito alla So.El. di recuperare una dimensione di piena comprensione dei bisogni e delle emozioni dei figli, come attestato dalle relazioni di osservazione dei relativi incontri che rimandano sempre un assetto caratterizzato sì da affettività reciproca, ma privo di una reale apertura comunicativa madre-minori. La più chiara riprova di ciò è rappresentata dal fatto che i minori si sono immediatamente ambientati alla comunità, instaurando positive relazioni con gli operatori e non manifestando mai particolare disagio rispetto alla separazione dalla madre, della quale in rare occasioni hanno formulato richieste agli operatori e comunque non nei termini prospettati dall'Avv. Scardia, ovvero della volontà di tornare con la madre (ad eccezione che in unico colloquio risalente all'anno 2022) semmai soltanto come richiesta di tempi maggiori con lei, peraltro formulata dalla sola Vi.Lu. in termini generici e comunque relativi a frequentazioni anche con Vi.No. che pertanto non possono essere interpretate tout court come desiderio di tornare dalla madre. Come già evidenziato al punto che precede infatti l'auspicio dei minori, a conclusione della permanenza comunitaria, è risultato univocamente indirizzato verso il rientro nella casa del padre. La Corte, a fronte di quanto fin qui rilevato, non può che invitare la Sig.ra So.El. ad intraprendere un serio ed approfondito lavoro terapeutico su di sé che la porti a fare i conti con le sue fragilità più profonde, recuperando una modalità di relazione con i figli che sia attenta ai loro bisogni ed emozioni piuttosto che alla strenua difesa della prospettazione vittimistica della reclamante come soggetto incompreso da tutte le figure giudiziarie, mediche, sociali che si sono occupate della presente vicenda senza comprendere, a differenza di lei, i profondi traumi dei figli. In mancanza di tale lavoro, fin qui non compiuto, vanno necessariamente confermate le modalità di frequentazione madre-figli in Spazio Neutro, alla presenza di un'operatrice, con i tempi e la frequenza già in essere. La riproposizione ossessiva della tematica degli abusi paterni anche nel presente giudizio rende impossibile una ulteriore liberalizzazione degli incontri madre-figli stante il concreto rischio che i minori si ritrovino nuovamente esposti ai meccanismi scissionali innescati dalle interferenze materne che in passato li hanno già pesantemente pregiudicati, rischiando di comprometterne il sereno sviluppo psicofisico. 30. La Corte ammonisce altresì la Sig.ra So.El. all'osservanza delle disposizioni del presente provvedimento - oltre che alla cessazione di iniziative mediatiche coinvolgenti i minori la cui tutela è all'evidenza prevalente rispetto all'invocata libertà di manifestazione del pensiero - evidenziando che in caso contrario potranno essere assunti nei suoi confronti provvedimenti di decadenza dalla responsabilità genitoriale. 31. Vanno parimenti confermati gli attuali tempi e modalità di frequentazione dei minori con i parenti del lato materno. Rispetto ai nonni e alla zia materna si evidenzia innanzitutto la radicale infondatezza delle censure relative alla mancata effettuazione di un'approfondita indagine sul nucleo materno e sul possibile ruolo vicariante dei parenti. Occorre infatti evidenziare che, secondo quanto attestato dai Servizi Sociali nella relazione del 14.11.2022, fino a quel momento non erano pervenute al Servizio richieste di contatti dei parenti con i minori, nonostante l'apertura del procedimento a tutela dei minori fin dal 18.11.2020 ed il decorso di un intero anno intero dal collocamento di Vi.Lu. e Vi.No. in comunità avvenuto il 3.11.2021. Anche i minori, durante l'osservazione, non hanno espresso elementi di significatività della relazione con tali parenti tant'è che è stata la madre, progressivamente, sotto la guida degli operatori a introdurre le relative figure ai figli mediante fotografie dei parenti loro esibite negli incontri. Si tratta di circostanze che già valgono a denotare la scarsa significatività della relazione pregressa nonni/zia/nipoti. Si rileva comunque che fin dal decreto provvisorio del 7.10.2021 era stato dato incarico al Servizio, nel contesto dell'indagine psicodiagnostica sul nucleo, di verificare la presenza di eventuali figure vicarianti: in tale contesto, come si è detto, i parenti del ramo materno si sono costituiti solo a marzo 2022 e comunque hanno sempre formulato quale richiesta principale quella di collocamento dei minori presso la madre, indicando solo in via subordinata una generica disponibilità ad essere collocatari dei minori sulla scorta di un progetto assolutamente incerto che prevedeva il possibile trasferimento dei nonni, residenti in V, a M chiaramente non compatibile col carattere di urgenza che gli interventi a tutela dei minori richiedevano a fronte della richiesta urgente di intervento segnalata dal Servizio ad ottobre 2021. Ciononostante è stato comunque attivato e garantito dai Servizi Sociali il diritto di visita tra i parenti del ramo materno e i minori con la gradualità imposta dalla necessità di preparare psicologicamente i minori a tali incontri visto che, come si è detto, inizialmente si trattava di figure non presenti nella mente di Vi.Lu. e Vi.No. e che i parenti del ramo materno fino al 14.11.2022 non hanno formulato richieste in tal senso all'Ente affidatario. Occorre peraltro evidenziare che le risultanze delle relazioni di osservazione in precedenza richiamate dimostrano inequivocabilmente che i nonni e la zia materna, fin dal primo colloquio di conoscenza con il Servizio, hanno sempre avuto una posizione integralmente appiattita su quella della madre dei minori relativamente alla tematica degli abusi paterni. Del resto già nei colloqui col CTU nel 2018 i nonni materni avevano fatto esternazioni in tal senso e sono in atti le denunce che la nonna materna Ge.Ma. e i cugini di So.El., Br.Gi. e Br.Lo. hanno autonomamente presentato ad ottobre 2021 contro il Vi.Pa. sempre in relazione agli asseriti abusi del padre sui minori. Da ultimo anche nel presente procedimento i nonni e la zia materni hanno sempre prestato adesione alle richieste della madre dei minori anche in relazione alle domande nuove formulate dall'Avv. Scardia e alla richiesta di acquisizione degli atti del processo penale. Alla stregua dei dati fin qui passati in rassegna risulta evidente l'inidoneità dei parenti del ramo materno a fungere da figure vicarianti per i minori che non riuscirebbero a preservare dall'attivazione dei medesimi meccanismi identitari scissionali già pesantemente sollecitati per anni dalla narrazione materna degli abusi. Conseguentemente, la Corte ritiene che non possano essere nemmeno accolte le richieste di ampliamento di tempi e modalità degli incontri tra i parenti del ramo materno e i minori che dovranno proseguire con la attuale calendarizzazione, in Spazio Neutro e alla presenza dell'operatrice atteso che il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni è comunque funzionale all'interesse dei minori che può prevalere su quello dei genitori o degli altri familiari ( Cass. Sez. 1, n. 2881 del 31/01/2023 )... Avverso tale decisione, notificata da Vi.Pa. il 14/05/2024, con atto notificato il 14/07/2024, So.El. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi di doglianza. Il curatore speciale dei minori e Vi.Pa. si sono difesi con controricorso. Anche Ge.Ma. e So.Gi., unitamente a So.Fe., si sono difesi con controricorso ed hanno proposto ricorso incidentale, depositato il 19/08/2024, affidato a nove motivi di doglianza. In data 27/02/2025 il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Paola Filippi, ha depositato la propria memoria, con la quale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale. La ricorrente principale, i ricorrenti incidentali e il controricorrente Vi.Pa. hanno depositato memoria difensiva. Con ordinanza interlocutoria n. 22246/2025 ( Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 22246 del 01/08/2025 ) è stato disposto il rinvio della causa a una nuova udienza, poiché dagli atti del processo risultava che l'avviso di fissazione di udienza non era stato comunicato al curatore speciale dei minori, avv. Lo.Pa., che si era difeso con controricorso. Fissata nuova udienza in camera di consiglio, il curatore dei minori e il controricorrente Vi.Pa. hanno depositato memoria difensiva. Motivi della decisione I motivi di ricorso principale e incidentale 1. Con il primo motivo di ricorso principale è formulata la seguente censura: PRIMO MOTIVO: Violazione e falsa applicazione di norma di diritto, in particolare dell'articolo 196 quater disp att. c.p.c., dell'articolo 473-bis.2 c.p.c., dell'articolo 473-bis.41 c.p.c., dell'articolo 473-bis.42 comma 6 c.p.c., dell'articolo 50 e 53 Convenzione d'Istanbul in relazione all' articolo 360 n. 3 c.p.c. Con il secondo motivo di ricorso principale è formulata la seguente censura: SECONDO MOTIVO: Omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all' articolo 360 n. 5 c.p.c. , nonché omesso esame di tutte le copiose relazioni di specialisti accademici e medici che analizzano i dialoghi dei minorenni anche nei punti in cui fanno riferimento alla violenza assistita; - omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all' articolo 360 n. 5 c.p.c. con riferimento a) alle copiose relazioni di alti accademici e specialisti medici e medico-psichiatri; b) a tutti gli allegati attestanti la violenza domestica e l'abuso: testimonianze e relazioni centro antiviolenza. Con il terzo motivo di ricorso principale è formulata la seguente censura: TERZO MOTIVO: Violazione e falsa applicazione di una serie di norme nazionali e sovranazionali in relazione all' articolo 360 n. 3 c.p.c. , e precisamente al D.Lgs. n. 149/2022 con riferimento ai procedimenti familiari in cui sia allegata una fattispecie di violenza domestica o di genere; articolo 473 -bis.70 e seguenti c.p.c. , articolo 18 e 56 Convenzione d'Istanbul, della L. n. 69/2019 , affinché l'indagine sulla violenza sia effettuata da personale specializzato nella materia; articolo 473-bis.44 c.p.c. in termini di omesso interrogatorio da parte dei giudici d'ufficio delle parti sui fatti allegati; dell'articolo 48 Convenzione Istanbul e articolo 473-bis 43 c.p.c. Con il quarto motivo di ricorso principale è formulata la seguente censura: QUARTO MOTIVO: Violazione e falsa applicazione di una serie di norme nazionali e sovranazionali in relazione all' articolo 360 n. 3 c.p.c. e precisamente all' articolo 32 Cost. con riferimento all'obbligo alla psicoterapia dei genitori e alla bonifica ai minorenni; all' articolo 2 Cost e all'articolo 16 della Convenzione sui diritti dell'infanzia. - Con il quinto motivo di ricorso principale è formulata la seguente censura: QUINTO MOTIVO: Violazione di una serie di norme nazionali e sovranazionali in tema di ascolto del minore infradodicenne, precisamente: degli articolo 32 e 111 Cost. ; Violazione degli articolo 3, 6 e 8 della Convenzione Europea di Strasburgo sui diritti del fanciullo ratificata con legge n. 77 del 20.3.2003, della Convenzione di Ginevra; degli articolo 6 e 14 Cedu , nonché dell' art 155 sexties c.c. , articolo 336 bis, articolo 337 bis, ter ed octies del codice civile , in riferimento all' articolo 360 c.p.c. , 1 comma, n. 3, e, da ultimo in violazione sia dell' articolo 1 comma 23 L. 206/2021 che degli articoli 473bis4, 473bis.5 e 473bis.6 cod. proc. civ., in relazione alla conferma del reclamato decreto del Tribunale per i Minorenni di Milano senza che la Corte di Appello di Milano, prima di decidere sulla vita ed il futuro dei minorenni, abbia ascoltato le loro opinioni e i loro bisogni e senza aver accertato le cause del rifiuto manifestato nei confronti del padre, derivante dai comportamenti aggressivi e violenti verso la madre e verso i minori stessi. Con il sesto motivo di ricorso principale è formulata la seguente censura: SESTO MOTIVO: Violazione e falsa applicazione di norma di diritto, in relazione all' articolo 360 n. 3 c.p.c. con riferimento all'articolo 8 CEDU e all'articolo 31 Convenzione Istanbul; Violazione e falsa applicazione in relazione all' articolo 360 n. 4 c.p.c con riferimento all'articolo 132 comma 2 - Nullità del decreto (pag. 56). Con il settimo motivo di ricorso principale è formulata la seguente censura: SETTIMO MOTIVO: Violazione e falsa applicazione di norma di diritto in relazione all' articolo 360 n. 3 c.p.c. con riferimento all' articolo 21 Cost. e all'articolo 10 della CEDU in materia di libertà di espressione. Con l'ottavo motivo di ricorso principale è formulata la seguente censura: OTTAVO MOTIVO: Violazione e falsa applicazione di norma di diritto, in relazione all' articolo 360 n. 3 c.p.c. in riferimento all' articolo 111 Cost. 2. Con il primo motivo di ricorso incidentale è formulata la seguente censura: 1) MOTIVO EX articolo 360 N. 3 C.P.C. : violazione e falsa applicazione di norma di diritto, in particolare dell' articolo 337 bis c.c. , dell'articolo 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 176/1991 ), dell'articolo 6 della Convenzione di Strasburgo del 1996 (ratificata in Italia con legge 20 marzo 2003, n. 77 ), per violazione dell' articolo 111 Cost. , primo e secondo comma, dell' articolo 117 Cost. in relazione all'articolo 8 CEDU , nonché degli articolo 315-bis, 336-bis e 337 octies c.c. e del nuovo articolo 473-bis 4 c.p.c. in merito all'affidamento dei minorenni al servizio sociale, specificatamente con potere di disporne anche sulla loro residenza, non sussistendo per la madre le condizioni per la limitazione della capacità genitoriale e in più avendo i minorenni espresso sempre una opinione altamente positiva riguardo la madre. Non a caso, la riforma Cartabia ha introdotto l'articolo 5 bis all'interno della legge 4 maggio 1983 n. 184 per regolare l'affidamento del minore al servizio sociale, che prevede l'obbligo di ascolto diretto del minore, ossia non sarà più possibile neppure delegare tale compito ai giudici onorari. Tale previsione è rivolta a garantire un giusto processo e la specializzazione del giudice nella delicata fase dell'ascolto del minore affinché se ne rispetti la volontà. Sull'argomento dell'affido dei minorenni ai servizi sociali, è significativa la decisione della Corte d'Appello di Milano, sez. V, 25 gennaio 2024. Con il secondo motivo di ricorso incidentale è formulata la seguente censura: 2) MOTIVO EX articolo 360 N. 5 C.P.C. : omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione a tutte le allegazioni attestanti violenza domestica, violenza assistita e ipotesi di abuso su minorenni (Docc. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44) al fine di una più corretta valutazione circa il collocamento dei minorenni. Il 25 luglio 2019 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 69, contenente nuove misure relative alla tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Il D.Lgs. n. 149/2022 prevede che nei procedimenti familiari, in cui sia allegata una fattispecie di violenza domestica o di genere, vengano assicurate le adeguate misure di salvaguardia e protezione previste dall' articolo 47 bis.70 e seguenti c.p.c. a madri e figli insieme. Con la sentenza 3 novembre 2022, ric. n. 4669/20, sez. V, la CEDU ha condannato ancora una volta lo Stato su violenza domestica e omissione di obblighi positivi da parte dello Stato che, a causa della situazione particolarmente vulnerabile delle vittime di violenza domestica, deve consentire alle autorità di indagare su tali violenze di propria iniziativa in quanto questioni di pubblico interesse. Ciò detto, i giudici di Strasburgo hanno condannato le autorità nazionali per non aver adeguatamente risposto alle denunce degli episodi di violenza domestica e per non aver valutato la situazione nella sua interezza, compreso ogni possibile rischio che incidenti simili si ripetessero con la conseguente violazione dell'articolo 8 della Convenzione ( CEDU , sez. V, sent. 3 novembre 2022, ric. n. 4669/20, CEDU , sez. I, sentenza 02/03/2017 n. 41237/14 ). Con il terzo motivo di ricorso incidentale è formulata la seguente censura: 3) MOTIVO EX articolo 360 N. 5 C.P.C. : omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione alla volontà espressa dai minorenni in merito alla loro collocazione, presente nella trascrizione giurata dell'unica escussione diretta videoregistrata, assunta da addetti del Commissariato Lambrate (Docc. 9 e 10). La Corte dichiara, nelle sue motivazioni relative alla decisione circa il collocamento presso il padre, che i minorenni non hanno mai chiesto di vivere con la madre. Ciò poiché la Corte ha omesso di esaminare l'unica escussione diretta dei minorenni videoregistrata, effettuata il 26.11.2021, dal Commissariato Lambrate e di cui è presente nel fascicolo d'Appello trascrizione giurata (fasc. app. all. 12a, allegata a Istanza dell'avvocato Maria Scardia, depositata in data 25.03.2024). Con il quarto motivo di ricorso incidentale è formulata la seguente censura: 4) MOTIVO EX articolo 360 N. 3 C.P.C. : violazione e falsa applicazione di norma di diritto, in particolare dell' articolo 196 quater disp. att. c.p.c. , dell'articolo 473-bis.2 c.p.c., dell' articolo 473 bis.41 c.p.c., dell' articolo 473 bis. 42 comma 6 c.p.c., dell'articolo 50 e 53 Convenzione d'Istanbul, per aver ritenuto inammissibili le domande dei reclamanti in merito a) alla richiesta di sospensiva del decreto impugnato al fine di tutelare i figli minorenni, in presenza di un procedimento penale artt 609 bis e ter; b) per non aver autorizzato il deposito della videoregistrazione dell'audizione dei minorenni effettuata il 30.11.2021 dal Commissariato Lambrate. Già le Norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021 , n. 134 (decreto legislativo - esame definitivo) tracciano un esaustivo panorama di quelle norme destinate a creare un collegamento tra procedimento penale e civile in materia di tutela dei soggetti deboli, asserite vittime di reati endo-familiari come i maltrattamenti e la violenza domestica. L' articolo 1, comma 23, della legge n. 206/2021 ha, poi, previsto, tra i principi e criteri direttivi, che, in presenza di allegazioni di violenza domestica o di genere, debbano essere assicurate, nell'ambito del processo civile, le necessarie modalità di coordinamento con altre autorità giudiziarie, anche inquirenti. Codesta Ecc.ma Corte ha ribadito, anche di recente, con la sentenza n. 17656 del 3 maggio 2024, la netta distinzione tra violenza e semplici liti familiari. Con la sentenza n. 14247 del 2023 la stessa Corte Suprema dichiara inammissibile il ricorso che, caratterizzato dalla presenza di stereotipi di genere, avrebbe altrimenti perpetrato un'ulteriore forma di violenza nei confronti della donna vittima già di abusi, ponendo un freno a quelle caratterizzazioni ampiamente presenti nel decreto qui appellato. Con il quinto motivo di ricorso incidentale è formulata la seguente censura: 5) MOTIVO EX articolo 360 N. 3 C.P.C. : violazione e falsa applicazione di norma di diritto, in riferimento all' articolo 32 Cost. in relazione all'obbligo alla psicoterapia dei genitori e alla, così definita dai giudici della Corte d'Appello, bonifica (pagg. 12, 18, 22 del Decreto impugnato) attuata sui minorenni Vi.Lu. e Vi.No., in violazione dell' articolo 2 Cost. - che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, caratterizzati da assolutezza, inalienabilità e indisponibilità - e articolo 16 della Convenzione sui diritti dell'infanzia che, così, recita: Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata... e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti. In più, la Terapia psicologica, definita nel decreto impugnato come bonifica , è caratterizzabile come degradante per la persona, in violazione dell'articolo 3 CEDU . In merito all'imposizione della psicoterapia ai genitori basti citare Cassazione Civile, I Sez., ordinanza n. 18222/19 secondo cui: Questa Corte ha già statuito che, in tema di affidamento dei figli minorenni, la prescrizione ai genitori di un percorso psicoterapeutico individuale e di un altro, da seguire insieme, di sostegno alla genitorialità, comporta comunque, anche se ritenuta non vincolante, un condizionamento, per cui è in contrasto con gli articolo 13 e 32, comma 2, Cost. ... quella prescrizione... connotata dalla finalità, estranea al giudizio, di realizzare la maturazione personale delle parti, rimessa esclusivamente al loro diritto di autodeterminazione ( Cass. n. 13506 del 01/07/15 ) . Analogamente, nel caso di specie, il decreto impugnato ha addirittura imposto come conditio sine qua non l'obbligo alla ricorrente di intraprendere un percorso psicoterapico per superare le criticità nel suo rapporto con il Vi.Pa. Avendo esplicitato che si tratta di un invito giudiziale, è indubbio che tale statuizione integri una forma di condizionamento idonea ad incidere sulla libertà di autodeterminazione alla cura della propria salute, garantita dall' articolo 32 della Costituzione . Nel caso dei minorenni, la psicoterapia realizzata sulla base della finalità di bonifica , come si legge esplicitamente nel decreto impugnato, costituisce palese violazione dell'articolo 3 CEDU (divieto di trattamenti inumani e degradanti). Con il sesto motivo di ricorso incidentale è formulata la seguente censura: 6) MOTIVO EX articolo 360 N. 4 c.p.c. : nullità per violazione dell' art.132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e articolo 3 e 8 CEDU nonché carenza di motivazione del provvedimento laddove incarica il Servizio Sociale del Comune di Milano, anche in collaborazione con i Servizi Specialistici del territorio, di procedere a regolamentare gli incontri dei minorenni con la madre e i parenti del ramo materno in Spazio Neutro, secondo i tempi e le modalità già attualmente stabiliti con facoltà di sospensione in caso di pregiudizio per i minorenni. Altresì, violazione degli articolo 8 e 3 CEDU, per non aver rispettato il rapporto familiare madre-figli, nonni-nipoti, zia-nipoti, nonché per avere realizzato una violenza suppletiva su di loro (incontri in spazi protetti, azione di bonifica sui minorenni, obbligo alla psicoterapia per la madre e conciliazione in una situazione di violenza in violazione della Convenzione d'Istanbul e disposto di cui all'articolo 473bis, ove si prevede l'esclusione del ricorso alla mediazione allorquando si è in presenza di violenza di genere o domestica. Il divieto non concerne esclusivamente l'instaurazione del procedimento di mediazione familiare, ma anche l'interruzione immediata del percorso già intrapreso qualora nel corso del giudizio emergano notizie di violenza domestica o di genere. Con il settimo motivo di ricorso incidentale è formulata la seguente censura: 7) MOTIVO EX articolo 360 N. 3 C.P.C. : violazione e falsa applicazione di norma di diritto, in riferimento al disposto dell'articolo 12, comma 2, della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (adottata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176 ); della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo, adottata a Strasburgo nel 1996 e ratificata dall'Italia con legge 20 marzo 2003; dell'articolo 473-bis.4 del c.p.c., riguardo il mancato ascolto dei due minorenni. In tema di affidamento del minore, l'ascolto di quest'ultimo non può considerarsi superfluo solo perché il giudice ritenga di aver già individuato la soluzione più adeguata a realizzare il suo migliore interesse. Viceversa, la regola impone al giudice di ascoltare il minore prima di formarsi un convincimento sull'affidamento, salvo che l'audizione non sia rifiutata dallo stesso minore, non si profili un pregiudizio concreto, da accertare in termini specifici e non astratti, ovvero risulti superflua risolvendosi in un'attività che, pur non arrecando danno agli interessi del minore, tuttavia non vi apporti alcun (ulteriore) beneficio ( Cass. Civ., Sez. I, ord. 8 febbraio 2024, n. 3576 ). Il provvedimento di affidamento deve essere adottato facendo riferimento esclusivo all'interesse morale e materiale del minore ( articolo 337- ter c.c. ); ciò comporta che nelle decisioni che lo concernono deve ricercarsi la soluzione ottimale in concreto, quella cioè che meglio garantisca la miglior cura della persona ( Corte Cost. 102/2020 ; Corte Cost. 33/2021 ) e ne attui i diritti (del minore), scolpiti dall' articolo 315-bis c.c. L'individuazione del miglior interesse del minore (best interests nella formula in lingua inglese dell'articolo 3 della Convenzione di New York del 1989) è un procedimento che rifugge da automatismi e richiede di tener conto di tutte le circostanze di fatto che connotano il caso, nonché della incidenza del fattore tempo - sia in senso positivo che negativo - e dei desideri, delle aspirazioni e delle opinioni dello stesso minore, che, seppure privo della capacità di agire, ha diritto di essere ascoltato. In tema di ascolto del minore, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che l'ascolto è disegnato dall' articolo 315-bis c.c. non come un atto istruttorio, ma come un diritto, esercitato dal minore capace di discernimento, di esprimere liberamente la propria opinione in merito a tutte le questioni e procedure che lo riguardano, vale a dire alle questioni che hanno incidenza sulla sua vita e sulla relazione familiare. Cass. Civ., Sez. I, ord. 8 febbraio 2024, n. 3576 , così dispone Si tratta di un diritto personalissimo, della persona minore di età, attraverso il quale è assicurata, a prescindere dall'acquisto della capacità di agire, la libertà di autodeterminarsi, di esprimere la propria opinione e di partecipare in prima persona, e non solo tramite rappresentante, al processo; costituisce al tempo stesso primario elemento di valutazione del miglior interesse del minore ( Cass. n. 6129 del 26/03/2015 ; Cass. n. 15365 del 22/07/2015 ; Cass. n. 13377 del 16/05/2023 , in motivazione; Cass. n. 437 dell'8/01/2024 ). Con l'ottavo motivo di ricorso incidentale è formulata la seguente censura: 8) MOTIVO EX articolo 360 N. 3 C.P.C. : violazione e falsa applicazione di norma di diritto, in particolare dell' articolo 736 bis del codice di procedura civile e articolo 342 bis e ter del codice civile , della legge n. 119 del 15 ottobre 2013, della Convenzione d'Istanbul, del D.Lgs. n. 149/2022 nella parte in cui è previsto che, nei procedimenti familiari in cui sia allegata una fattispecie di violenza domestica o di genere, vengano assicurate le adeguate misure di salvaguardia e protezione, previste dall' articolo 47 bis.70 e seguenti c.p.c. , per avere i giudici di merito confermato e protratto l'allontanamento dei minorenni dalla casa familiare per ben due anni all'interno di una Comunità, effettuato una bonifica delle loro coscienze e, amplificando danni irreversibili sui minorenni, disposto il collocamento presso il padre, nonostante le evidenze di violenza domestica, violenza assistita, nonché per aver deciso e protratto la decisione d'incontri tra nonni materni, zia materna e nipoti e tra madre e figli in spazio neutro senza che vi fosse e vi sia alcun presupposto di legge e nessun pericolo ovvero in assenza di tutti i presupposti di legge e in violazione dell'articolo 8 e 3 CEDU , per non aver rispettato il rapporto familiare madre-figli, nonni-nipoti, zia-nipoti, realizzando una violenza suppletiva su minorenni, madre, nonni materni e zia materna. L'ingiustificata non applicazione di quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul del 2011, ratificata dall'Italia nel 2013, volta alla lotta e alla prevenzione della violenza contro le donne e della violenza domestica in riferimento all'articolo 31 a mente del quale, nel rispetto dei diritti e della sicurezza dei bambini e delle vittime, nelle decisioni relative alla custodia, ai diritti di visita e alla sicurezza dei figli, dovranno sempre essere considerati gli episodi di violenza; agli articolo 33 e 35 che si occupano di tutela dell'integrità psicologica e di prevenzione della violenza fisica; all'articolo 48 che prevede, in caso di violenza, il divieto di adottare metodi alternativi di risoluzione dei conflitti, inclusa la mediazione e la conciliazione. Tali principi, per le ipotesi di allegazione di violenza domestica o di genere, sono, in buona parte, enunciati nel comma 23, lettera b), dell'unico articolo della Legge 206/2021 e prevedono, in primo luogo, l'utilizzo - in via incidentale, su richiesta anche nel corso dei giudizi di merito di separazione e divorzio (ampliandone quindi il campo di applicazione) - dell'istituto degli Ordini di protezione contro gli abusi familiari ( articolo 342 bis e seguenti c.c. ). Tale strumento, caratterizzato da un procedimento celere e a cognizione sommaria, deve essere utilizzato per l'accertamento in sede civile dei fatti di violenza, fatti destinati ad incidere pesantemente nelle decisioni riguardanti l'affidamento dei figli. Con il nono motivo di ricorso incidentale è formulata la seguente censura: 9) MOTIVO EX articolo 360 N. 3 C.P.C. : violazione e falsa applicazione di norma di diritto, in particolare violazione dell' articolo 21 della legge n. 241/1990 ( eccesso di potere ) per non aver agito nel rispetto dei principi di proporzionalità e per questo, per tutte le ragioni afferenti ai motivi sopra esposti, aver realizzato sui sig.ri Ge.Ma. (nonna materna), So.Gi. (nonno materno), So.Fe., So.El. (madre dei minorenni), Vi.Lu. e Vi.No., una violenza suppletiva attraverso la persistenza immotivata d'incontri in spazi protetti, azione di bonifica psicoterapeutica sui minorenni, obbligo alla psicoterapia per la madre e obbligo di conciliazione di madre e parenti materni con il sig. Vi.Pa., come si dimostra attraverso gli allegati in Indice e come risulta dalle motivazioni e disposizioni dello stesso Decreto impugnato. Tale eccesso di potere ha realizzato una violenza suppletiva su di loro da contestualizzarsi all'interno di diverse pressioni agite: persistenza immotivata d'incontri in spazi protetti, azione di bonifica psicoterapeutica sui minorenni, obbligo alla psicoterapia per la madre e conciliazione di madre e parenti materni pur in una situazione di violenza subita che avrebbe necessitato d'indagine approfondita a cura di esperti, così come oggi previsto dalla Riforma cosiddetta Cartabia. La violenza istituzionale è un tema di grande rilevanza e complessità. Si riferisce alla situazione in cui le istituzioni o le autorità, invece di proteggere e assistere i cittadini, possono diventare fonte di oppressione o abuso. L'espressione vittimizzazione secondaria è già stata utilizzata nella Convenzione di Istanbul all' articolo 18 e l''articolo 473-bis.40 c.p.c., rubricato Ambito di applicazione , introduce nel Capo III, che disciplina le Disposizioni particolari, una Sezione interamente dedicata alle violenze domestiche o di genere anche al fine di ridurre la vittimizzazione secondaria, ovvero con l'obiettivo di offrire maggiore tutela alle vittime di violenza in linea con le raccomandazioni dettate dalla Convenzione d'Istanbul, che impone di evitare la cosiddetta vittimizzazione secondaria (ovvero una seconda aggressione che rende il soggetto, appunto, di nuovo vittima questa volta da parte delle istituzioni). L'esame dei motivi di ricorso principale 3. Il primo motivo di ricorso deve essere accolto nei limiti di cui in motivazione. 4. In esso è censurata la statuizione della Corte d'Appello nella parte in cui: 1) ha ritenuto inammissibili le domande della reclamante So.El. in merito alla richiesta di sospensiva del decreto impugnato al fine di tutelare i figli minorenni, in presenza di un procedimento penale per i reati di cui all'articolo 609 bis e ter c.p.c. nei confronti del padre delle minori; 2) non ha autorizzato il deposito della videoregistrazione dell'audizione dei minori effettuata il 30/11/2021 dal Commissariato Lambrate. La Corte d'Appello ha ritenuto che si è trattato di domande nuove formulate per la prima volta nell'atto di costituzione di nuovo difensore dell'Avv. Scardia depositato il 4.11.2023 e reiterate, quanto alla richiesta di deposito della videoregistrazione, con la memoria di integrazione atto di costituzione nuovo difensore depositata in data 9.11.2023 e non autorizzata dalla Corte, in difetto del consenso delle altre parti tenuto conto dell'eccezione di inammissibilità sul punto svolta dal resistente, dal curatore speciale e dal Procuratore Generale , aggiungendo per completezza, che la richiesta di sospensiva è stata formulata in correlazione con la pendenza del procedimento penale n. 33332/2021 RGNR per i reati di cui agli articolo 609 bis e 609 ter, in relazione al quale è ormai intervenuta l'archiviazione con ordinanza del GIP di Milano del 15.03.2024; quanto alla richiesta autorizzazione al deposito della videoregistrazione, trattasi di produzione inammissibile stante il chiaro disposto di cui all' articolo 196 quater disp att. c.p.c. 5. Con riferimento alla richiesta di sospensione, la ricorrente ha illustrato le ragioni della tardiva richiesta, ma non ha controdedotto al rilievo del Giudice relativo all'intervenuta archiviazione del procedimento penale, in data il 15/03/2024, la cui pendenza costituiva il fondamento della richiesta stessa, sicché la censura sul punto deve ritenersi inammissibile non avendo attinto una delle due rationes della decisione. 6. Con riferimento alla richiesta autorizzazione al deposito della videoregistrazione, occorre tenere conto che, anche in questo caso, la decisione si fonda sulle due distinte rationes, riconducibili alla inammissibilità per tardività della richiesta e all'impossibilità della produzione in applicazione dell' articolo 196 quater disp. att. c.p.c. 6.1. Sul punto, si deve subito precisare che il presente giudizio è regolato dalle disposizioni previgenti al D.Lgs. n. 149 del 2022 , essendo stato avviato prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. cit. Trattandosi di un procedimento camerale, disciplinato dagli articoli 336 c.c. e 738 c.p.c., l'acquisizione dei mezzi di prova, in mancanza di una norma che fissi un specifico termine per le preclusioni istruttorie, è ammissibile sino all'udienza di discussione in camera di consiglio, sempre che sulla produzione si possa considerare instaurato un pieno e completo contraddittorio (cfr., con riferimento ad altri procedimenti in camera di consiglio, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 37301 del 29/11/2021 ; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 17931 del 01/06/2022 ). Non è corretta, dunque, la valutazione di intempestività operata dalla Corte d'Appello. 6.2. In ordine, poi, alla ritenuta impossibilità di produrre in giudizio la videoregistrazione dell'audizione dei minori, effettuata dalla Polizia giudiziaria il 30/11/2021, e conservata in un supporto informatico (doc. 21 fasc. ric.), occorre compiere alcune precisazioni. La ricorrente ha dedotto di avere riscontrato che i termini e i significati espressi nella breve sintesi del verbale di tale audizione (consistito in n. 83 pagine) trascritto da Agenzia Investigativa Gis Falco di Roma sig. Sp.Gi. in data 03/01/2024 (doc. 19 e 19A) divergevano ampiamente da quanto riferito dai due minorenni nelle videoregistrazioni, della durata complessiva di un'ora e 25 minuti. Per questo ha chiesto che venisse autorizzato il deposito della videoregistrazione, conservata in files audio-video, non contenuta tra gli atti del processo penale acquisiti. 6.3. Come ritenuto da attenta dottrina, il codice civile non dà una definizione del concetto di documento, ma lo presuppone, disciplinandone la produzione e la valenza probatoria. In senso generale, dunque, rientrano nella nozione di documento tutte quelle fonti di prova precostituite che contengono la rappresentazione di fatti, ossia le prove già esistenti capaci di documentare fatti del passato. I documenti possono innanzi tutto consistere in atti scritti, che assumono rilievo probatorio nei confronti del soggetto che se ne assume la paternità, normalmente collegata alla sottoscrizione del documento stesso. Vi possono, tuttavia, essere anche documenti non scritti, i quali contengono una rappresentazione meccanica di un fatto storico, come è appunto una registrazione audiovisiva (o sonora) di un accadimento o di una conversazione, oppure una rappresentazione fotografica di un avvenimento, di una situazione o di una cosa. In tal caso si parla di riproduzioni meccaniche e la loro efficacia probatoria non dipende dall'autore della registrazione o della fotografia, ma dalla conformità della riproduzione all'affettivo accadimento dei fatti rappresentati. Come stabilito dall' articolo 2712 c.c. , infatti, Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime . Dal punto di vista del formato, è, poi, operata la distinzione tra documenti informatici e documenti analogici. Questi ultimi sono i documenti tradizionali, redatti normalmente su carta, ma la loro definizione normativa non contiene solo i documenti cartacei, perché è data per differenza rispetto ai documenti informatici. Ai sensi dell'articolo 1, lett. p-bis, D.Lgs. n. 82 del 2005 ( codice dell'amministrazione digitale ), infatti, è documento analogico ogni documento che non è informatico. Una registrazione audio o video su supporto magnetico è, dunque, un documento analogico. Il documento informatico è, dunque, il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (articolo 1, lett. p, D.Lgs. n. 82 del 2005). Occorre precisare che documento elettronico è qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, che richiede cioè un dispositivo elettronico per essere visionato. All'interno della categoria dei documenti elettronici, vi sono, poi, i documenti informatici, quei documenti composti di valori binari (cosiddetti bit), denominati anche documenti digitali. Ovviamente i documenti informatici possono consistere in documenti scritti, oppure in riproduzioni meccaniche, come sono i files video oggetto della materia del contendere nel presente giudizio. Le prove documentali che si formano al di fuori del processo per essere utilizzate ai fini della decisione, devono essere depositate, mediante la produzione spontanea ad opera della parte interessata ovvero l'esibizione a seguito di ordine impartito dal giudice all'altra parte o a terzi. Per quanto riguarda il deposito dei documenti, il disposto dell' articolo 196 quater, disp. att. c.p.c. , nel testo attualmente vigente, già applicabile al tempo dell'adozione del decreto impugnato (ai sensi dell' articolo 35 D.Lgs. n. 149 del 2022 ), prevede quanto segue: Il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche. Il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche. Il deposito con modalità telematiche è effettuato nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell'ufficio. Con la medesima forma di pubblicità provvede a comunicare l'avvenuta riattivazione del sistema. Le disposizioni tecniche in vigore al momento della decisione in questa sede impugnata, tuttavia, non consentivano la produzione per via telematica di files video. Solo a partire dal mese di settembre 2024, con il provvedimento DGSIA del 02/08/2024 sono state introdotte le nuove specifiche tecniche ai sensi dell' articolo 34 D.M. n. 44 del 2011 , che hanno reso possibile la produzione di files video. Le videoregistrazioni delle audizioni dei minori, effettuate nel corso del procedimento penale a carico del Vi.Pa., dunque, all'epoca della decisione impugnata, costituivano documenti informatici che, per le loro intrinseche caratteristiche non potevano essere depositati per via telematica, a causa di limiti tecnici del sistema, pur essendo la loro produzione consentita dal codice di rito e disciplinata, nei suoi effetti, dall' articolo 2712 c.c. Tuttavia, l' articolo 196 quater disp. att. c.p.c. non limita il diritto alla prova, ma semplicemente disciplina le modalità di produzione di atti e documenti nel processo civile. Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di merito, la richiesta di autorizzazione al deposito di files video, all'epoca, non era una richiesta inammissibile, poiché la produzione di tali documenti informatici non era vietata, ma solo di fatto impossibile, a causa di limiti tecnici del sistema. Ovviamente tali limiti tecnici non potevano determinare una limitazione del diritto alla prova, sicché, l'impossibilità materiale di effettuare la produzione di files video mediante deposito telematico, avrebbe dovuto essere determinare l'adozione di misure per consentire il deposito in modalità diversa, eventualmente mediante deposito in cancelleria, come non può non avvenire, ad esempio, per il caso di deposito di oggetti. Il Giudice, pertanto, avrebbe dovuto provvedere sulla richiesta di autorizzazione al deposito dei menzionati files video, dando disposizioni per l'esecuzione, come pure consentito dall' articolo 175, comma 2, c.p.c. , che attribuisce al giudice istruttore l'esercizio di tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento. 6.4. In conclusione il primo motivo di ricorso deve essere accolto, sia pure solo in relazione alla censura relativa alla richiesta di immissione nel processo della videoregistrazione, in applicazione del seguente principio di diritto: In tema di processo telematico, i files video costituiscono riproduzioni meccaniche, la cui produzione in giudizio è consentita dall' articolo 2712 c.c. Anche ove, di fatto, per limiti tecnici di sistema, non sia possibile la produzione per via telematica per ragioni meramente temporali (prima del mese di settembre 2024, quando sono entrate in vigore nuove specifiche tecniche), l' articolo 196 quater disp. att. c.p.c. non limita il diritto alla prova, ma disciplina semplicemente le modalità di acquisizione di atti e documenti al processo. Prima di tale data, spetta al giudice autorizzare il deposito in modalità diverse, dando disposizioni ai sensi dell' articolo 175 c.p.c. 7. Il secondo e il terzo motivo di ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente, tenuto conto della stretta connessione esistente e si rivelano entrambi fondati sia pure nei limiti di seguito evidenziati. 7.1. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente ha affermato che la Corte d'Appello ha omesso di tenere conto di quanto risultante dalla trascrizione giurata del verbale assunto dagli operatori del Commissariato Lambrate, che il 30/11/2021 hanno sentito i minori nell'ambito del procedimento penale avviato nei confronti del padre (cfr doc. 19 e 19A), in cui i due minorenni, già collocati all'interno di una comunità, a) avevano alluso a situazioni di violenza e possibile abuso presso la casa del padre e b) avevano rappresentato in maniera decisa e spontanea la loro volontà di tornare a casa dalla madre e di non tornare più dal padre. La stessa ricorrente ha affermato che la Corte territoriale ha anche omesso l'esame di tutte le copiose relazioni di specialisti accademici e medici che hanno analizzato i dialoghi dei minorenni come la Relazione a firma del prof. Am. del 13/01/2024, quella della dott.ssa Sa. del 30/09/2020 e la relazione della dott.ssa Ch. del 17.01.2024 (doc. 22, 23, 24 fascicoletto). Sempre con il secondo motivo di ricorso principale, la ricorrente ha censurato la mancata considerazione di quanto dedotto nella costituzione del nuovo difensore nel giudizio di reclamo, depositata il 04/11/2023, in ordine alla violenza domestica subita dalla madre dei minori durante la convivenza con il Vi.Pa., analiticamente descritta anche nella memoria del 05/10/2023, depositata innanzi al Giudice Tutelare e versata nel fascicolo dalla difesa dello stesso Vi.Pa., aggiungendo che sia nell'atto di costituzione che nella menzionata memoria aveva richiamato una serie di documenti attestanti la violenza domestica, come la relazione del Centro antiviolenza Mai da sole (doc. 26 fasc. ric.), il certificato dell'Associazione Mai+sole (doc. 27 fasc. ric.), la relazione dell'associazione Casa delle donne maltrattate (doc. 28 fasc. ric.); il verbale di Pronto Soccorso del 17/09/2018 (doc. 29 fasc. ric.); le testimonianze allegate all'istanza del 25/03/2024 (doc. 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 fasc. ric.); la relazione del dott. Sa.Gi. (doc. 37 fasc. ric.); la relazione del prof. Am. del 29/12/2020 (doc. 38 fasc. ric.); la relazione della psicologa Da.Vi. del 14/09/2023 (doc. 39 fasc. ric.). Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente ha dedotto che, in ragione di tutte le allegazioni di violenza appena richiamate, la Corte avrebbe dovuto approfondire il tema della violenza domestica subita dalla donna e non dar seguito al tentativo di mediazione, attraverso costanti pressioni al riguardo anche da parte del Servizi Sociali incaricati. 7.2. La ricorrente ha indicato con chiarezza le dichiarazioni dei bambini, sentiti il 30/11/2021 nel corso del procedimento penale, e riportate nella trascrizione asseverata, che ha ritenuto rilevanti ai fini della decisione, evidenziando il supporto in termini di credibilità, offerto dalle relazioni prodotte (in particolare, p. 28-30 del ricorso per cassazione). Anche con riferimento alle condotte di violenza domestica, la ricorrente ha indicato le fonti di prova ritenute rilevanti, e non considerate, e il contenuto delle stesse (pp. 20-35 del ricorso per cassazione). 7.3. Come sopra anticipato, la Corte d'Appello ha ritenuto quanto segue: Ed invero, nonostante gli anni decorsi dall'apertura del presente procedimento e la pluralità di interventi messi in campo a sostegno del nucleo, la madre dei minori si è dimostrata incapace di qualsivoglia movimento che la portasse ad abbandonare il tema dei supposti abusi paterni su Vi.Lu., nonostante l'archiviazione di tre distinti procedimenti penali nel cui ambito sono state attentamente vagliate le ipotizzate violenze senza trovare elementi di riscontro. A fronte di ciò ancora nel reclamo e, da ultimo, con la richiesta insistente di far entrare nel presente giudizio gli atti del processo penale al fine di ottenerne una valutazione diversa da quella condensata da ultimo nell'esaustiva ordinanza di archiviazione del 15.03.2024 (proc.1691/2023), la So.El. continua a rimanere arroccata sulla ricostruzione dell'intera vicenda familiare nei termini dell'abuso paterno, dimostrandosi del tutto avulsa dal dato di realtà. Detta produzione documentale, pur ammessa dalla Corte, si appalesa del tutto irrilevante a fronte del dato istruttorio di primario rilievo rappresentato dal fatto che per i circa due anni trascorsi da Vi.Lu. e Vi.No. in comunità non sono mai emersi comportamenti sessualizzati dei minori né i bambini hanno mai utilizzato espressioni che rimandassero, anche solo latamente, a possibili abusi, al contrario di quanto la So.El. riteneva si sarebbe verificato (cfr. relazione del 15.07.2021). Si tratta di un elemento di assoluto rilievo in quanto attesta che Vi.Lu. e Vi.No., allontanati dall'abitazione e dall'influenza della madre e collocati in un ambiente neutrale, sono riusciti a recuperare un processo identitario in precedenza ostacolato dalle pesanti interferenze materne che inevitabilmente li hanno condizionati, esponendoli al rischio di evoluzione patologica del sé evidenziato dalla valutazione psicodiagnostica del 2021 e, ancor prima, dalla CTU del 2018 che già metteva in luce importanti disturbi psicopatologici della So.El. con correlata alterazione della capacità di giudizio e chiusura affettiva i cui effetti negativi si riverberavano sul funzionamento dei figli. 7.4. La menzionata Corte ha, dunque, ritenuto dirimente, per escludere le condotte di abuso, il comportamento successivamente tenuto dai bambini. La stessa Corte non ha tuttavia considerato che le sopra menzionate dichiarazioni dei minori, a prescindere dall'accertamento degli ipotizzati reati, sono comunque decisive per una valutazione del rapporto tra i genitori e i figli, necessaria per adottare le statuizioni sulla titolarità e sull'esercizio della responsabilità genitoriale, oggetto di questo procedimento. 7.5. Nessun esame la Corte d'Appello ha compiuto, inoltre, in ordine alla effettività o meno delle condotte di violenza domestica che la ricorrente ha dedotto di avere subito durante la convivenza (anche in presenza di minori), in relazione alle quali la donna ha evidenziato in ricorso di avere offerto i sopra menzionati elementi di prova. La stessa Corte d'Appello ha, peraltro, riportato nella motivazione della decisione impugnata, le allegazioni della So.El. sul punto in uno degli ultimi colloqui con i servizi sociali (v. p. 21 del decreto impugnato, ove si riporta il contenuto della relazione dei servizi sociali del 03/04/2024). 7.5.1. Come già evidenziato, il presente giudizio non è disciplinato dagli articolo 473 bis.40 e ss. c.p.c. , essendo il procedimento avviato dal Pubblico Ministero in data 18/11/2020 e, dunque, prima dell'entrata in vigore di tale disciplina (cfr. articolo 35 D.Lgs. n. 149 del 2022 ). Occorre, tuttavia, considerare che lo Stato italiano ha sottoscritto la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, firmata ad Istanbul l'11/05/2011 e ratificata dall'Italia con L. n. 77 del 2013 . Come precisato dalla Corte costituzionale, l' articolo 117, comma 1, Cost. non attribuisce rango costituzionale alle norme contenute negli accordi internazionali, poi ratificati con legge ordinaria delle Stato (com'è il caso delle norme della CEDU e di qualsiasi trattato internazionale), ponendo semplicemente l'obbligo del legislatore ordinario di rispettare dette norme. Con l' articolo 117, comma 1, Cost. si è realizzato, in definitiva, un rinvio mobile alla disposizione convenzionale di volta in volta conferente, la quale dà vita e contenuto a quegli obblighi internazionali genericamente evocati dalla Carta costituzionale e, con essi, al parametro, tanto da essere comunemente qualificata norma interposta , soggetta a sua volta, come si dirà in seguito, ad una verifica di compatibilità con le norme della Costituzione. Ne consegue che al giudice comune spetta interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale, entro i limiti nei quali ciò sia permesso dai testi delle norme. Qualora ciò non sia possibile, ovvero il giudice dubiti della compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale interposta , egli deve investire la Corte costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale rispetto al parametro dell' articolo 117, comma 1, Cost. ( Corte cost., Sentenza n. 349 del 24/10/2007 ; cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22834 del 29/09/2017 e, con specifico riferimento alla CEDU , Cass., Sez. L, Sentenza n. 2286 del 30/01/2018; Sez. L, Sentenza n. 4049 del 19/02/2013). L'intervenuta ratifica della Convenzione di Istanbul, sopra menzionata, rileva, dunque, ai fini dell'interpretazione delle norme interne in senso ad essa conforme ( Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 11631 del 30/04/2024 ). 7.5.2. Si deve, pertanto, menzionare l'articolo 3 della menzionata Convenzione, ove si precisa che, ai fini di detta Convenzione, l'espressione violenza domestica designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima. Fondamentale è anche il successivo articolo 18 della Convenzione, il quale stabilisce, tra gli obblighi generali, che 1. Le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro tipo per proteggere tutte le vittime da nuovi atti di violenza....omissis . L'articolo 31 della stessa Convenzione prevede, poi, che 1. Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione. 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini. 7.5.3. In tale ottica, questa Corte ha già affermato che, in tema di provvedimenti riguardanti i minori e la responsabilità genitoriale, il giudice - anche nella disciplina anteriore rispetto all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 149 del 2022 - non può trascurare l'allegazione di comportamenti violenti o aggressivi tenuti dai genitori del minore, dovendo accertarne con cura e sollecitudine il fondamento, al fine di ricostruire il quadro complessivo della relazione familiare e valutare il miglior interesse del minore e l'idoneità dei genitori a svolgere adeguatamente i loro compiti ( Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4595 del 21/02/2025 ). Ove, poi, vengano acquisiti elementi in ordine all'esistenza di condotte di violenza domestica (come definita dall'articolo 3 della Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la L. n. 77 del 2013 ), lo stesso Giudice è chiamato a valutare la compatibilità delle misure assunte in ordine all'affidamento e alle visite dei figli, tenendo conto dell'esigenza di evitare, nel caso concreto, possibili situazioni di vittimizzazione secondaria ( Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 11631 del 30/04/2024 ). 7.5.4. L'assenza di ogni accertamento in proposito, nonostante le allegazione e gli elementi offerti dalla ricorrente, ha viziato gravemente il giudizio, sicché la decisione deve essere cassata. 8. L'accoglimento dei primi tre motivi di ricorso principale determina la cassazione con rinvio del decreto impugnato, per il compimento di un rinnovato accertamento in fatto, che rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi di doglianza (quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo), da ritenersi pertanto assorbiti. L'esame dei motivi di ricorso incidentale 9. Passando ad analizzare il ricorso incidentale, deve subito rilevarsi che le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente precisato che l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale o da un'impugnazione incidentale tardiva ( Cass., Sez. U, Sentenza n. 8486 del 28/03/2024 ; conf. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 31679 del 09/12/2024 ). 10. Occorre prima di tutto esaminare il secondo motivo di ricorso incidentale che riproduce essenzialmente le stesse doglianze contenute nel secondo motivo di ricorso principale e che, pertanto, risulta fondato, per le stesse ragioni che hanno determinato l'accoglimento del secondo motivo di ricorso principale. I ricorrenti incidentali hanno dedotto che la Corte d'Appello ha omesso di esaminare atti fondamentali per il giudizio, ove si trovano importanti indici di violenza subita dalla So.El. e assistita dai minorenni e ipotesi di reato che avrebbero necessitato di una approfondita indagine mai, di fatto, effettuata nonostante le diverse sollecitazioni. Hanno, in particolare, richiamato la certificazione INPS del 06/10/2023 (doc. 16 fasc. ric. incidentali), dalla quale emergeva che la Sig.ra So.El., Collaboratore tecnico enti di ricerca, VI livello professionale, nata a C il (Omissis), in servizio presso la sede Istat di Milano, dal 1 ottobre 2010, nel periodo dal 06-08-2019 al 31-08-2021 ha fruito di 79 giorni del congedo per donne vittime di violenza, giusta certificazione del 19 luglio 2019 del Centro anti violenza di Milano Mai da sole , prodotta ai sensi dell' articolo 24 del D.Lgs. n. 80/2015 e dell'articolo 18 CCNL comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016/18 e le attestazioni dei Centri antiviolenza Mai + sole di Cuneo (doc. 17 fasc. ric. incidentali) e Mai da sole di Milano (doc. 18 fasc. ric. incidentali). Tra gli altri documenti non esaminati dalla Corte pur disponibili in atti, i ricorrenti incidentali hanno segnalato: il referto Pronto Soccorso Ospedale San Paolo del 14/10/2021 (doc. 19 fasc. ric. incidentali); l'istanza del 25/03/2024 dell'avv. Scardia (doc. 11 fasc. ric. incidentali); la trascrizione delle dichiarazioni rese dai minori Vi.Lu. e Vi.No. quando sono stati sentiti nel corso del procedimento penale (docc. 9 e 10 fasc. ric. incidentale); la relazione del prof. Am. del 13/01/2024 (doc. 20 fasc. ric. incidentale); la relazione peritale del dott. Sa. del 30/09/2020 (doc. 21 fasc. ric. incidentali); la relazione della psicologa Sonia Ch. (doc. 22 fasc. ric. incidentale); la memoria di So.El. del 05/10/2023 (doc. 23 fasc. ric. incidentali); la relazione Cadmi di Milano del 31/05/2022 (doc. 24 fasc. ric. incidentali); il referto denuncia dell'Ospedale San Raffaele (doc. 25 fasc. ric. incidentali); numerose assunzioni di informazioni e testimonianze (docc. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37 fasc. ric. incidentali); le relazioni di psicologi e psichiatri (docc. 34, 35, 36, 38, 39, 40 e 41 doc. ric. incidentali), il provvedimento del Giudice tutelare del 16/10/2023 (doc. 43 fasc. ric. incidentali), l'atto di opposizione all'archiviazione del 24/10/2022 (doc. 12 fasc. ric. incidentali), le memorie difensive ai sensi dell' articolo 121 c.p.p. del 14/09/2023 e del 18/01/2024 (doc. 14 fasc. ric. incidentali). I ricorrenti incidentali hanno descritto il contenuto ritenuto rilevante degli atti sopra richiamati ai fini della dimostrazione delle condotte di violenza domestica (p. 19-26 del controricorso recante il ricorso incidentale). Nessun esame la Corte d'Appello ha compiuto in ordine alla effettività o meno di tali condotte, in relazione alle quali i ricorrenti incidentali hanno evidenziato in ricorso l'esistenza nei processi dei sopra menzionati elementi di prova e di cui la ricorrente, come riportato nella stessa motivazione del decreto impugnato, risulta avere parlato in uno dei recenti colloqui con i servizi sociali (v. p. 21 del decreto impugnato, ove si riporta il contenuto della relazione dei servizi sociali del 03/04/2024). Come sopra evidenziato, la presente controversia non è disciplinata dagli articolo 473 bis.40 e ss. c.p.c. , essendo il procedimento avviato dal Pubblico Ministero in data 18/11/2020 e, dunque, prima dell'entrata in vigore di tale disciplina (cfr. articolo 35 D.Lgs. n. 149 del 2022 ). Tuttavia, questa Corte ha già evidenziato che, in tema di provvedimenti riguardanti i minori e la responsabilità genitoriale, il giudice - anche nella disciplina anteriore rispetto all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 149 del 2022 - non può trascurare l'allegazione di comportamenti violenti o aggressivi tenuti dai genitori del minore, dovendo accertarne con cura e sollecitudine il fondamento, al fine di ricostruire il quadro complessivo della relazione familiare e valutare il miglior interesse del minore e l'idoneità dei genitori a svolgere adeguatamente i loro compiti ( Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4595 del 21/02/2025 ). Ove, poi, vengano acquisiti elementi in ordine all'esistenza di condotte di violenza domestica (come definita dall'articolo 3 della Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la L. n. 77 del 2013 ), lo stesso Giudice è chiamato a valutare la compatibilità delle misure assunte con l'esigenza di evitare, nel caso concreto, possibili situazioni di vittimizzazione secondaria ( Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 11631 del 30/04/2024 ). L'assenza di ogni accertamento in proposito, nonostante le allegazione e gli elementi offerti dalla ricorrente, ha viziato gravemente il giudizio, sicché la decisione deve essere cassata. 11. Il quarto motivo di ricorso incidentale ripropone le stesse censure formulate con il primo motivo di ricorso principale e, pertanto, per le identiche ragioni sopra illustrate in relazione al motivo per primo esaminato, anche questo motivo deve ritenersi fondato sia pure nei limiti in cui è impugnata la statuizione della Corte di appello di ritenuta inammissibilità della richiesta di autorizzazione al deposito della videoregistrazione dell'audizione dei minori, effettuata il 30/11/2021 nel corso del procedimento penale. È sufficiente richiamare le ragioni sopra illustrate, da intendersi in questa sede interamente riportate, dell'accoglimento sia pure in parte del motivo di doglianza, non potendo ritenersi inammissibile la richiesta di autorizzazione al deposito di files video per limiti tecnici di sistema, che all'epoca (e non ora) non consentivano il deposito telematico di tale tipologia di documenti informatici, spettando invece al giudice statuire sulla richiesta di autorizzazione facendo uso dei poteri a lui attribuiti ai sensi dell' articolo 175, comma 2, c.p.c. 12. L'accoglimento dei motivi di ricorso incidentale sopra indicati comporta la cassazione con rinvio della decisione impugnata, per il compimento di un rinnovato accertamento in fatto, che rende superfluo l'esame di tutti gli altri motivi (primo, terzo, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono) di censura del ricorso incidentale, da ritenersi pertanto assorbiti. 13. In conclusione, deve essere il primo motivo di ricorso principale solo nei limiti di cui in motivazione, il secondo e il terzo motivo di ricorso principale, come pure il secondo motivo di ricorso incidentale e, nei soli limiti di cui in motivazione, il quarto motivo di ricorso incidentale, assorbiti tutti gli altri motivi di ricorso principale e incidentale. Il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, chiamata anche a statuire sulle spese del giudizio di legittimità. 14. In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell' articolo 52 D.Lgs. n. 196 del 2003 . P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso principale esclusivamente nei limiti di cui in motivazione; il secondo e il terzo motivo di ricorso principale, assorbiti gli altri; accoglie il secondo motivo di ricorso incidentale e il quarto motivo di ricorso incidentale negli esclusivi limiti di cui in motivazione, assorbiti tutti gli altri; cassa il decreto impugnato, con rinvio alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, chiamata a statuire anche sulle spese del presente giudizio di legittimità; dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati a norma dell 'articolo 52 D.Lgs. n. 196 del 200 3.