L’inadempimento dell’obbligazione assunta per un bene voluttuario integra la condotta deontologicamente antidoverosa dell’avvocato ultrasettantenne

Deve essere sanzionato il legale che non paga il cantiere nautico per i lavori commissionati alla sua barca, in quanto arreca disonore alla professione forense, compromettendone la dignità e l'affidamento del terzo.

Il caso La Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso proposto dal ricorrente contro il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. L'avvocato ha interposto ricorso articolandolo in un motivo unico avverso la sentenza n. 261/2025 del Consiglio Nazionale Forense, pubblicata il 15 settembre 2025. Il Consiglio Nazionale Forense, in parziale riforma della decisione emessa dal Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense (CDD) del distretto della Corte d'appello di Napoli dell'11 luglio 2024, confermando la responsabilità dell'incolpato per gli addebiti in contestazione («violazione degli articolo 4, 9 comma 2 e 63 comma 1 per non aver corrisposto l'importo di 10.246,50 euro a titolo di pagamento per i lavori eseguiti sul natante di sua proprietà, arrecando così disonore alla professione forense, compromettendone la dignità e l'affidamento del terzo»), ha inflitto all'avvocato la sanzione di due mesi di sospensione , in luogo dei quattro mesi applicati dal CDD. Il CNF ha riportato il fatto contestato nell'orbita dell'illecito ex articolo 64 del codice deontologico forense ( Obbligo di provvedere all'adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi ), affermando che «[i] documenti danno conto del fatto che le somme non pagate riguardano un impegno economico assunto in epoca in cui le condizioni di salute del ricorrente erano già in parte presenti e, come evidenziato dal CDD, hanno avuto ad oggetto spese per un bene voluttuario. Per il recupero della stessa il creditore ha dovuto instaurare un procedimento monitorio e, ciò nonostante, la somma non è stata restituita. Dagli atti non risulta pertanto la sussistenza di causa di forza [maggiore] che possa escludere l'elemento soggettivo dell'illecito o attenuarlo». La decisione della Corte     Il motivo del ricorso dell'avvocato deduce, per tabulas , “violazione di legge - omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ( articolo 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ) in relazione all'articolo 21 del codice deontologico forense – errore in iudicando – carenza dell'elemento soggettivo della volontarietà dell'azione”. Espone il deducente che la ditta aveva ricevuto dall'incolpato, nel novembre del 2015, un acconto per l'importo di € 2.500,00 in contanti, il cui saldo sarebbe stato versato al varo del natante, mai avvenuto. Altresì si rappresentano l'età del ricorrente (ultrasettantenne), le sue precarie condizioni di salute , peggiorate a partire dall'anno 2017, e le vicende legate alla ingiusta sottoposizione dal 2005 al 2017 ad un processo penale definitosi con l'assoluzione piena. Il ricorrente contesta poi l' irrilevanza della ritenuta natura voluttuaria della spesa contratta e rimasta inadempiuta , ribadendo il carattere involontario dell'azione sanzionata in sede disciplinare. Si pone in risalto pure la proposta transattiva avanzata dall'avvocato al fine di ottenere la possibilità di un pagamento rateale dell'importo dovuto. D'altro canto, è stato accolto soltanto il motivo sulla determinazione della sanzione applicata dal CDD, considerata l' assenza di precedenti in oltre quaranta anni di professione , così irrogando la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività nella misura edittale minima di due mesi. Sono addotte, anche, le ragioni poste a fondamento della richiesta di sospensione dell'esecuzione ex articolo 36, comma 7, della legge n. 247 del 2012. La Cassazione giudica il ricorso infondato . Il CNF ha ravvisato nella condotta contestata all'avvocato - avuto riguardo il mancato pagamento all'impresa incaricata del corrispettivo dei lavori di manutenzione del natante di proprietà dell'incolpato - un inadempimento ad obbligazione estranea all'esercizio della professione idoneo ad assumere, per modalità e gravità, natura di illecito disciplinare , in quanto tale da compromettere la dignità della professione e l'affidamento dei terzi. La sentenza impugnata ha posto in risalto che l'obbligazione rimasta inadempiuta era stata assunta dall'avvocato quando i suoi problemi di salute “erano già in parte presenti” ed aveva comunque “ad oggetto spese per un bene voluttuario”, senza che emergesse una “causa di forza maggiore” che potesse “escludere l'elemento soggettivo dell'illecito o attenuarlo”. Il motivo di ricorso si risolve in una diffusa critica della decisione impugnata, formulata sotto una molteplicità di profili tra loro intrecciati, lamentando l'ingiustizia della sentenza del Consiglio Nazionale Forense e sollecitando un complessivo riesame della fattispecie sostanziale di merito, senza sussumere le ragioni di censura nelle tassative categorie logiche contemplate dall' articolo 36, comma 6, della legge n. 247 del 2012 . Ricorda la Cassazione che le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili per cassazione dinanzi alle Sezioni Unite per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, ovvero per difetto del “minimo costituzionale di motivazione , con la conseguenza che l'accertamento del fatto e l'apprezzamento della sua rilevanza ai fini della concreta individuazione della condotte costituenti illecito disciplinare e della valutazione dell'adeguatezza della sanzione irrogata non possono essere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza (v., ex multis , Cass. Sez. Unite, n. 26369 del 2024 ; n. 34206, n. 28468, n. 26991, n. 22729, n. 11675, n. 7501 e n. 7073 del 2022; n. 42090, n. 37550, n. 35462, n. 27889, n. 21965, n. 21964, n. 21963, n. 21962 e n. 13168 del 2021). Né le censure contestano l'omesso esame di fatti storici, oggetto di discussione tra le parti e aventi carattere decisivo in relazione all'esito del giudizio, sollecitando, piuttosto, le stesse, un diverso esame , più favorevole al ricorrente, di fatti tutti comunque presi in considerazione dal Consiglio Nazionale Forense. L'invocato nuovo scrutinio dei fatti storici eccede il perimetro del sindacato di legittimità sulla motivazione , come risultanti dall'interpretazione costante dell' articolo 360, comma 1, n. 5, e dell'articolo 132, comma 2, n. 4, c.p.c. L'articolo 21 del codice deontologico forense, di cui il ricorrente eccepisce la violazione, attribuisce agli organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa . Oggetto del vaglio è il comportamento complessivo dell'incolpato e la sanzione deve essere commisurata alla gravità del fatto, al grado della colpa, all'eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell'incolpato, precedente e successivo al fatto, in riferimento alle circostanze, soggettive e oggettive, nella cui cornice è avvenuta la violazione. Si consideri che ai fini dell'integrazione dell'illecito, nella specie ravvisato, di cui all'articolo 64 del codice deontologico forense, in relazione all'obbligo di provvedere all'adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi, non è necessario che l'agente abbia coscienza dell'antigiuridicità della condotta , ma è sufficiente che quest'ultima sia volontariamente posta in essere . Rispetto all'inadempimento dell'avvocato alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi, che riveste carattere di illecito disciplinare, può certamente venire in rilievo una assoluta impossibilità della prestazione derivante da causa obiettiva estranea alla sua volontà , caso fortuito o forza maggiore. Tuttavia, la valutazione in ordine alla sussistenza dell'elemento sia materiale che psicologico (concretantesi nella coscienza e volontarietà dell'azione o dell'omissione) dell'illecito disciplinare addebitato all'avvocato spetta al Consiglio Nazionale Forense e risulta censurabile in sede di legittimità solo nei limiti di cui all' articolo 360, comma 1, n. 5, e all'articolo 132, comma 2, n. 4, c.p.c. ( Cass. Sez. Un. n. 12140 del 2004 ). Rebus sic stantibus , il ricorso deve essere rigettato.

Presidente Acierno – Relatore Scarpa Fatti di causa 1.L'avvocato E.M. ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza n. 261/2025 del Consiglio Nazionale Forense, pubblicata il 15 settembre 2025. L'intimato Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di (OMISSIS) non ha svolto attività difensive. Il ricorso è stato fissato per la decisione in camera di consiglio a norma degli articolo 380-bis.1 e 375, comma 2, c.p.c. Il ricorrente ha depositato memoria. 2. Il Consiglio Nazionale Forense, in parziale riforma della decisione emessa dal Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense (CDD) del distretto della Corte d'appello di Napoli dell'11 luglio 2024, confermando la responsabilità dell'incolpato per gli addebiti contestati ( violazione degli articolo 4, 9 co. 2 e 63 co. 1 per non aver corrisposto alla (OMISSIS) l'importo di Euro 10.246,50 a titolo di pagamento per i lavori eseguiti sul natante di sua proprietà, arrecando così disdoro alla professione forense, compromettendone la dignità e l'affidamento del terzo . Fatti accaduto in (OMISSIS) dal (OMISSIS) con condotta perdurante”), ha applicato all'avvocato E.M. la sanzione di due mesi di sospensione, in luogo dei quattro mesi applicati dal CDD. Il CNF ha ricondotto il fatto contestato all'illecito di cui all'articolo 64 del codice deontologico forense (Obbligo di provvedere all'adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi), affermando che “[i] documenti danno conto del fatto che le somme non pagate riguardano un impegno economico assunto in epoca in cui le condizioni di salute del ricorrente erano già in parte presenti e, come evidenziato dal CDD, hanno avuto ad oggetto spese per un bene voluttuario. Per il recupero della stessa il creditore ha dovuto instaurare un procedimento monitorio e, ciò nonostante, la somma non è stata restituita. Dagli atti non risulta pertanto la sussistenza di causa di forza [maggiore] che possa escludere l'elemento soggettivo dell'illecito o attenuarlo”. Ragioni della decisione 1 - Il motivo del ricorso dell'avvocato E.M. deduce in rubrica “violazione di legge - omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ( articolo 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ) in relazione all'articolo 21 del codice deontologico forense – errore in iudicando – carenza dell'elemento soggettivo della volontarietà dell'azione”. La censura espone che la ditta (OMISSIS) aveva ricevuto dall'incolpato, nel novembre del 2015, un acconto per l'importo di € 2.500,00 in contanti, il cui saldo sarebbe stato versato al varo del natante, varo mai avvenuto. Inoltre, vengono rappresentate l'età del ricorrente (ultrasettantenne), le sue precarie condizioni di salute, peggiorate a far tempo dall'anno 2017, e le vicende legate alla ingiusta sottoposizione dal 2005 al 2017 ad un processo penale definitosi con assoluzione piena. Il ricorrente contesta poi l'irrilevanza della ritenuta natura voluttuaria della spesa contratta e rimasta inadempiuta, ribadendo l'involontarietà dell'azione sanzionata in sede disciplinare. Si evidenzia pure la proposta transattiva avanzata dall'avvocato E.M. per ottenere la possibilità di un pagamento rateale dell'importo dovuto. Da ultimo, sono addotte le ragioni poste a fondamento della richiesta di sospensione dell'esecuzione ex articolo 36, comma 7, della legge n. 247 del 2012 . 2. - Il ricorso è infondato. 2.1. - Il CNF ha ravvisato nella condotta contestata all'avvocato E.M., con riguardo al mancato pagamento all'impresa incaricata del corrispettivo dei lavori di manutenzione del natante di proprietà dell'incolpato, un inadempimento ad obbligazione estranea all'esercizio della professione idoneo ad assumere, per modalità e gravità, carattere di illecito disciplinare, in quanto tale da compromettere la dignità della professione e l'affidamento dei terzi. La sentenza impugnata ha posto in risalto che l'obbligazione inadempiuta era stata contratta dall'avvocato E.M. quando i suoi problemi di salute “erano già in parte presenti” ed aveva comunque “ad oggetto spese per un bene voluttuario”, senza che emergesse una “causa di forza [maggiore]” che potesse “escludere l'elemento soggettivo dell'illecito o attenuarlo”. È stato accolto soltanto il motivo sulla determinazione della sanzione operata dal CDD, considerata l'assenza di precedenti in oltre quaranta anni di professione, così irrogando la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività nella misura edittale minima di due mesi. 2.2. - Il motivo di ricorso si sostanzia in una diffusa critica della decisione impugnata, formulata sotto una molteplicità di profili tra loro combinati, lamentando l'ingiustizia della sentenza del Consiglio Nazionale Forense e sollecitando un complessivo riesame della fattispecie sostanziale di merito, senza sussumere le ragioni di censura nelle tassative categorie logiche contemplate dall' articolo 36, comma 6, della legge n. 247 del 2012 . Le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili per cassazione dinanzi alle Sezioni Unite per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, ovvero per difetto del “minimo costituzionale di motivazione, con la conseguenza che l'accertamento del fatto e l'apprezzamento della sua rilevanza ai fini della concreta individuazione della condotte costituenti illecito disciplinare e della valutazione dell'adeguatezza della sanzione irrogata non possono essere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza (si vedano, tra le tante, Cass. Sez. Unite, n. 26369 del 2024 ; n. 34206, n. 28468, n. 26991, n. 22729, n. 11675, n. 7501 e n. 7073 del 2022; n. 42090, n. 37550, n. 35462, n. 27889, n. 21965, n. 21964, n. 21963, n. 21962 e n. 13168 del 2021). Né le censure allegano l'omesso esame di fatti storici, oggetto di discussione tra le parti e aventi carattere decisivo in relazione all'esito del giudizio, sollecitando, piuttosto, un diverso esame, più favorevole al ricorrente, di fatti tutti comunque presi in considerazione dal Consiglio Nazionale Forense. L'invocazione di un rinnovato esame dei fatti storici oggetto delle allegazioni difensive del ricorrente e tutti, peraltro, considerati nella sentenza del Consiglio Nazionale Forense, come le richieste di procedere ad un accesso diretto agli atti sui quali il ricorso è fondato, allo scopo di pervenire ad un opposta delibazione inferenziale delle risultanze probatorie ed ad una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti dai quali è originata la condanna disciplinare, eccedono altresì i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione, come risultanti dall'interpretazione costante dell' articolo 360, comma 1, n. 5, e dell'articolo 132, comma 2, n. 4, c.p.c. 2.3. – L'articolo 21 del codice deontologico forense, del quale il ricorrente lamenta la violazione, attribuisce, in realtà, agli organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato e la sanzione deve essere commisurata alla gravità del fatto, al grado della colpa, all'eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell'incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, soggettive e oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione. 2.4. - Affinché sia integrato l'illecito, nella specie ravvisato, di cui all'articolo 64 del codice deontologico forense, in relazione all'obbligo di provvedere all'adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi, non è necessario che l'agente abbia coscienza dell'antigiuridicità della condotta, ma è sufficiente che quest'ultima sia volontariamente posta in essere. Rispetto all'inadempimento dell'avvocato alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi, che riveste carattere di illecito disciplinare, può certamente venire in rilievo una assoluta impossibilità della prestazione derivante da causa obiettiva estranea alla sua volontà, caso fortuito o forza maggiore. Tuttavia, la valutazione in ordine alla sussistenza dell'elemento sia materiale che psicologico (concretantesi nella coscienza e volontarietà dell'azione o dell'omissione) dell'illecito disciplinare addebitato all'avvocato spetta al Consiglio Nazionale Forense ed è censurabile in sede di legittimità solo nei limiti prima ricordati, risultanti dall' articolo 360, comma 1, n. 5, e dall'articolo 132, comma 2, n. 4, c.p.c. ( Cass. Sez. Un. n. 12140 del 2004 ). 3. - Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, ciò assorbendo anche la richiesta di sospensione dell'esecuzione ex articolo 36, comma 7, della legge n. 247 del 2012 . Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, in quanto l'intimato Consiglio dell'Ordine degli avvocati di (OMISSIS) non ha svolto attività difensive. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.