Furto su beni pubblici: aggravante e procedibilità dopo la Riforma Cartabia

In tema di procedibilità e contestazione suppletiva, la Cassazione ammette l’aggravante ex 625 n. 7 c.p. dopo il termine di querela, valorizzando gli articolo 517 e 554- bis c.p.p. e distinguendo la prescrizione.

Nel solco della Riforma Cartabia ( d.lgs. 150/2022 ), la Quarta Sezione penale della Cassazione ha affermato che, una volta spirato il termine transitorio di cui all' articolo 85 d.lgs. n. 150/2022 senza proposizione di querela per il furto (articolo 624 e 625 n. 2 c.p. ) divenuto a querela, il pubblico ministero può, alla prima udienza utile e nel contraddittorio tra le parti, procedere a contestazione suppletiva ex articolo 517 c.p.p. di una circostanza aggravante idonea a rendere il reato procedibile d'ufficio, in specie l' articolo 625, n. 7, c.p. (furto di cose destinate a pubblico servizio). Il Collegio valorizza il rinnovato articolo 554- bis c.p.p. , che impone l'allineamento dell' imputazione a quanto emerge dagli atti, consentendo e, se del caso, imponendo l'intervento del giudice che invita il PM a modificarla , con eventuale restituzione degli atti se il PM non vi provvede. Questa impostazione supera l'orientamento che, invocando l' articolo 129 c.p.p. , arrestava il processo con declaratoria di improcedibilità “ora per allora”: per la Cassazione, l'improcedibilità per mancanza di querela, a differenza della prescrizione, non produce un effetto estintivo sostanziale, sicché i fatti sopravvenuti (come la contestazione dell'aggravante) rilevano al momento della decisione, ampliando il thema decidendum . La decisione in commento aderisce all'orientamento che consente la contestazione suppletiva “tardiva” dell'aggravante destinata a mutare il regime di procedibilità , ribadendo che il giudice deve decidere sulla res iudicanda così come rimodulata, senza esercitare un sindacato preventivo di ammissibilità sulla contestazione. Ne discende la nullità assoluta ex articolo 178-179 c.p.p. della sentenza che precluda al PM l'esercizio del potere-dovere di proseguire l'azione penale sulla base della nuova contestazione.

Presidente Di Salvo - Relatore Calafiore Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Salerno ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di C.A. e M.P. - in relazione al reato contestato ai sensi degli articolo 624 e 625, n. 2 cod. pen. - per mancanza della necessaria condizione di procedibilità costituita dalla querela. Il Tribunale ha osservato che, all'esito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 , la fattispecie contestata rientrava tra quelle divenute perseguibili a querela, disposizione da intendersi applicabile retroattivamente; ha rilevato che, in riferimento al regime transitorio dettato dall'articolo 85 del D.Lgs. citato e alla conseguente decorrenza del termine per proporre querela dalla data di entrata in vigore della riforma, non era stata presentata alcuna istanza di punizione da parte della persona offesa; ha altresì rilevato che non poteva attribuirsi alcuna valenza processuale alla contestazione suppletiva operata dal P.M. e avente a oggetto una circostanza aggravante (OMISSIS), in quanto tardivamente operata dopo che doveva intendersi emersa l'insussistenza sopravvenuta della condizione di procedibilità e quindi avvenuta all'interno di un segmento processuale al cui interno l'esercizio della relativa facoltà doveva intendersi ormai precluso. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso immediato per cassazione la Procura Generale presso la Corte d'appello di Salerno, articolando un unitario motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità - in riferimento all'articolo 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. - in particolare, per violazione degli articolo 517 e 518 cod. proc. pen. Ha censurato la decisione del Tribunale di non consentire la richiesta modifica del capo di imputazione in riferimento alla circostanza aggravante prevista dall' articolo 625, n. 7, cod. pen. , da operare ai sensi dell' articolo 517 cod. proc. pen. , ritenendo che non si trattasse di un'attività processuale ulteriore rispetto a quelle effettivamente consentite e richiamando sul punto alcune pronunce rese da questa Corte; ritenendo che la decisione avrebbe quindi leso il potere esclusivo del P.M. di esercitare l'azione penale, determinando una nullità di ordine generale ai sensi dell'articolo 178, lett. b), cod. proc. pen. 3. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, nelle quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con restituzione degli atti al Tribunale di Salerno. Considerato in diritto 1. In via preliminare, deve disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti del ricorrente C.A. per essere il reato estinto nei suoi confronti per morte dell'imputato essendo stato acquisito dalla cancelleria certificato che attesta la morte del C.A. in epoca successiva alla presentazione del ricorso e prima della celebrazione dell'udienza di discussione. 2. Il ricorso è fondato nei riguardi di M.P.. Parte ricorrente ha proposto un unitario motivo di doglianza, con il quale ha dedotto la violazione della legge processuale derivante dal non avere consentito una contestazione suppletiva di una ulteriore circostanza aggravante - ai sensi dell' articolo 517 cod. proc. pen. - tale da determinare la procedibilità d'ufficio del reato contestato; ulteriormente soffermandosi sul fatto che, in ogni caso, atteso il carattere oggettivo e la natura valutativa della suddetta aggravante, la stessa avrebbe comunque dovuto ritenersi originariamente contestata già nei fatti descritti nel capo d'imputazione. 3. Va quindi premesso che la fattispecie contestata all'odierno imputato (articolo 624 e 625, n. 2 cod. pen. ), è divenuta procedibile a querela a seguito della modifica dell' articolo 624, comma 3, cod. pen. , intervenuta per effetto dell'articolo 2, comma 1, lett. i), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, applicabile a decorrere dal 30 dicembre 2022; in relazione ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della suddetta modifica legislativa, l'articolo 85 dello stesso decreto ha stabilito che Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato . In particolare, questa Corte ha pure chiarito che il nuovo regime di procedibilità introdotto dal D.Lgs. n. 150 del 2022 trova applicazione anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore (Sez. 5, n. 22641 del 21/04/2023, P., Rv. 284749 - 01), come già affermato in continuità con il principio sancito anche in occasione di precedenti interventi legislativi di analogo segno (Sez. 2, n. 21700 del 17/04/2019, Sibio, Rv.276651 - 01; Sez. 5, n. 22143 del 17/04/2019, D., Rv. 275924 - 01). Va quindi rilevato che, nel termine previsto dalla disposizione transitoria, non è stato presentato da parte della persona offesa un atto di querela valutabile ai sensi degli articolo 336 e 337 cod. proc. pen. 4. Ciò posto, deve essere osservato che la questione posta nel motivo di impugnazione attiene alla legittimità della decisione del Tribunale ove ha ritenuto tamquam non esset la contestazione suppletiva operata dal p.m. e attinente a circostanza idonea a ritenere la persistente perseguibilità d'ufficio del reato ascritto. Sulla questione - divenuta rilevante a seguito della cd. riforma Cartabia, in relazione ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto della modifica introdotta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - si riscontrano due diversi orientamenti da parte della giurisprudenza di legittimità. 5. Secondo un primo orientamento (risalente, per quanto consta, a Sez. R, n. 43255 del 22/08/2023, Rv. 285216 - 01), è consentito al pubblico ministero, ove sia decorso il termine per proporre la querela di cui all'articolo 85 del D.Lgs. citato, modificare l'imputazione mediante la contestazione, in udienza, di un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio (cfr. successivamente, fra le tante, Sez. 4, n. 50258 del 22/11/2023, Rv. 285471 - 01, in una fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha annullato la decisione di proscioglimento sul rilievo che il Tribunale non aveva consentito al pubblico ministero di contestare, in via suppletiva, l'aggravante di cui all' articolo 625, comma primo, n. 7, cod. pen. , già descritta nell'imputazione, che avrebbe reso il delitto, avente ad oggetto un bene funzionalmente destinato a pubblico servizio, procedibile d'ufficio). Tale orientamento, in sintesi, valorizza il disposto di cui all' articolo 517 cod. proc. pen. , per affermare che il Pubblico ministero è sempre legittimato ad effettuare la contestazione suppletiva di una circostanza aggravante che modifichi il regime di procedibilità del reato, indipendentemente dall'avvenuto decorso del termine per proporre querela in relazione al reato originariamente contestato. Tale facoltà dell'accusa, espressamente prevista dal codice di rito, impone al Giudice di decidere sulla rimodulata res iudicanda, onde verificare la sussistenza dei presupposti della contestata circostanza aggravante, traendone le relative conseguenze in tema di procedibilità del reato. D'altra parte - prosegue tale orientamento - il giudicante, a norma del codice di rito, non può esercitare alcun sindacato preventivo sull'ammissibilità della contestazione del fatto diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio o del reato concorrente o della circostanza aggravante non menzionati in tale decreto, dovendo invece provvedere sul capo d'imputazione come modificato, stabilendo se sussista o meno la responsabilità penale dell'Imputato (cfr. Sez. 2, n. 9039 del 17/01/2023, Rv. 284289 - 01). 6. Un secondo orientamento, invece, ha stabilito che, in tema di reati divenuti procedibili a querela per effetto della modifica introdotta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 , ove sia decorso il termine previsto dall'articolo 85 D.Lgs. citato senza che sia stata proposta la querela, il giudice è tenuto, ex articolo 129 cod. proc. pen. , a pronunciare sentenza di improcedibilità, non essendo consentito al pubblico ministero la modifica dell'imputazione ex articolo 517 cod. proc. pen. mediante contestazione di un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio (cfr. Sez. 4, n. 44157 del 03/10/2023, Rv. 285647 - 01; in una fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di improcedibilità, sul rilievo che il contestato furto con violenza sulle cose fosse divenuto procedibile a querela). Tale orientamento, in sintesi, valorizza i principi espressi dalla giurisprudenza di questa Corte, in base ai quali l'accertato difetto - originario o sopravvenuto - di una condizione di procedibilità, preclude lo svolgimento di qualsiasi attività processuale di parte e di qualsiasi ulteriore accertamento in punto di fatto, comportando quindi l'obbligo in capo al giudice, ai sensi dell' articolo 129 cod. proc. pen. , di dichiarare l'immediata improcedibilità dell'azione penale (cfr. Sez. U., n. 49783 del 24/09/2009, Martinenghi, Rv. 245163; Sez. 2, n. 45160 del 22/10/2015, Gioia, Rv. 265098). Facendo poi riferimento al parallelo filone interpretativo, secondo cui l'avvenuto decorso del termine prescrizionale preclude la successiva contestazione della circostanza aggravante (da cui deriverebbe un termine più lungo di prescrizione), in quanto il reato si sarebbe già estinto e la nuova contestazione non potrebbe avere l'effetto di farlo rivivere, residuando unicamente l'obbligo di immediata declaratoria della causa di estinzione codificato dall' articolo 129 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 55748 del 14/09/2017, Rv. 271745; Sez. 6 n. 47499 del 22/09/2015, Rv. 265560 ed altre), il citato orientamento ha affermato che il potere del PM, sancito dall' articolo 517 cod. proc. pen. sarebbe da ritenersi precluso o comunque esaurito, allorché la nuova contestazione intervenga in un momento in cui il reato sia già estinto ovvero quando l'azione penale non sia più proseguibile, stante l'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità (fra cui quelle di improcedibilità) ex articolo 129 cod. proc. pen. A conforto di tale ricostruzione, veniva anche richiamata la notizia di decisione delle Sezioni Unite di questa Corte in data 28.9.2023, le quali, all'epoca, avevano reso noto di avere adottato una soluzione negativa al quesito: Se, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l'aumento di pena per la recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale rilevi anche se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato . Si tratta della nota sentenza delle Sez. Unite Domingo , secondo cui, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l'aumento di pena per la recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale non rileva se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato (cfr. Sez. U., n. 49935 del 28/09/2023, Rv. 285517 - 01). Il detto orientamento è stato ribadito (cfr. Sez. 5, n. 13775 del 24/01/2024, Rv. 286224 - 01) anche a seguito del deposito delle motivazioni delle S.U. Domingo, sostanzialmente equiparando l'esigenza, affermata dalle citate S.U., di immediata declaratoria della causa di non punibilità derivante dall'intervenuta estinzione del reato (in data antecedente alla contestazione suppletiva del PM), con quella di immediata declaratoria della causa di improcedibilità del reato derivante dalla mancanza della querela al momento della (successiva) contestazione della circostanza aggravante che renderebbe il reato procedibile d'ufficio. 7. Il Collegio ritiene di dover condividere il primo orientamento, sulla scorta di argomentazioni in parte diverse da quelle dianzi accennate, adeguatamente sviluppate in una recente sentenza di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 17532 del 11/04/2024), la quale ha svolto alcune importanti precisazioni sulla questione in disamina, valutando il rapporto esistente fra l' articolo 129 cod. proc. pen. e l' articolo 517 cod. proc. pen. In primo luogo, è stata convincentemente esclusa la validità dell'operata equiparazione fra l'istituto della estinzione del reato (per prescrizione) con quello della improcedibilità del reato per mancanza di querela, ribadendosi la facoltà del PM ex articolo 517 cod. proc. pen. di formulare la contestazione suppletiva della circostanza aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio. In proposito, è stato acutamente osservato come la pronuncia delle Sezioni Unite Domingo, riguardante un caso di contestazione suppletiva a fronte della maturata causa di estinzione del reato per prescrizione, non abbia escluso i poteri di cui il PM è titolare ai sensi del citato articolo 517, ma abbia costruito il rapporto fra contestazione suppletiva e causa di estinzione precedentemente perfezionatasi in termini di prevalenza della seconda che, per effetto della sentenza, acquisisce forza giuridica ora per allora con riferimento non al momento della sua dichiarazione formale ma a quello della sua maturazione. Per contro, Sez. 5 n. 17532/2024 ha opinato che, ove sia decorso il termine per proporre la querela di cui all'articolo 85 del D.Lgs. citato, è consentito al pubblico ministero di modificare l'imputazione mediante la contestazione, in udienza, di un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio, non essendosi realizzato alcun effetto preclusivo definitivo che imponga al giudice una pronuncia ora per allora , dato che, nel caso di declaratoria di improcedibilità, a differenza dell'ipotesi di estinzione del reato, anche i fatti sopravvenuti assumono rilievo e i requisiti della pronuncia vanno accertati nel momento in cui la stessa deve essere resa (cfr. Sez. 5, n. 17532 del 11/04/2024, Rv. 286448 - 01). A supporto di tale interpretazione, sono state valorizzate le recenti modifiche normative introdotte dalla riforma Cartabia, con particolare riguardo all' articolo 554-bis cod. proc. pen. , il quale, fra le altre cose, regolamenta le modalità attraverso le quali è possibile (ma anche doveroso) operare una modifica dell'imputazione al fine di consentire che la stessa contenga la descrizione del fatto e delle circostanze in termini corrispondenti a quanto emerge dal fascicolo, così da far garantire, alla fine del giudizio, il rispetto del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato . Il comma 6 dell'articolo 554-bis cit., infatti, dispone: Al fine di consentire che il fatto, la definizione giuridica, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, anche d'ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero ad apportare le necessarie modifiche e, ove lo stesso non vi provveda, dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero. Quando il pubblico ministero modifica l'imputazione, procede alla relativa contestazione e la modifica dell'imputazione è inserita nel verbale di udienza . La contestazione suppletiva della aggravante, come riconosciuto dall' articolo 517 cod. proc. pen. , non prevede decadenze o limitazioni, neppure nel caso in cui l'elemento di fatto aggravatore fosse emerso già prima dell'esercizio della azione penale. Pertanto, tenuto conto del momento in cui, per effetto della novella, si è posto il tema della nuova procedibilità del reato, e della durata del conseguente regime transitorio disegnato per l'iniziativa anche fuori udienza della persona offesa, la eventuale inattività processuale durante tale periodo impedisce di fatto al pubblico ministero di reagire in tempo e di prevenire il rischio della declaratoria di improcedibilità del reato. Sicché non appare ragionevole inibirgli il potere di contestazione suppletiva della aggravante nella prima udienza utile fissata dopo il 30 marzo 2023 (così, in motivazione, Sez. 5, n. 17532 del 11/04/2024). In altri termini, l'effetto di improcedibilità del reato, maturato dopo la data indicata a seguito della mancata presentazione della querela, si realizza indiscutibilmente con riferimento all'originario capo di imputazione, ma nulla vieta al PM di operare, alla prima udienza utile successiva e nel contraddittorio delle parti, una modifica dell'imputazione a mezzo della contestazione suppletiva della circostanza aggravante risultante dagli atti (nel caso, articolo 625, n. 7, cod. pen. , in relazione al furto di cose destinate a pubblico servizio). 8. In definitiva, l'impianto della novella legislativa introdotta con la riforma Cartabia conferma che il PM non solo può, ma deve - anche ove richiesto dal giudice - procedere, alla prima udienza utile, alla contestazione suppletiva dell'aggravante che, nella specie, rende il reato procedibile d'ufficio, avendone il potere e l'occasione (offerta dal segmento processuale dell'udienza nel contraddittorio delle parti, che deve sempre precedere l'assunzione della decisione); una volta formulata la contestazione, il thema decidendi si estende alla circostanza aggravante e viene eliminato l'ostacolo processuale al prosieguo dell'azione penale; il giudice non ha ragione di emettere una sentenza di improcedibilità, poiché non si è realizzato alcun effetto preclusivo definitivo che imponga una pronuncia ora per allora , dato che, nel caso di declaratoria di improcedibilità - a differenza dell'ipotesi di estinzione di un reato che, essendo venuto meno nella dimensione sostanziale, non può rivivere - anche i fatti sopravvenuti assumono rilievo e la decisione deve verificare la situazione al momento in cui è resa. 9. Dalle superiori considerazioni discende che il Tribunale ha illegittimamente precluso al Pubblico ministero il potere-dovere di esercitare e proseguire l'azione penale per il fatto-reato oggetto della contestazione suppletiva, in tal modo incorrendo nella nullità assoluta di ordine generale ex articolo 178 e 179 cod. proc. pen. , concernente la formulazione dell'imputazione ad opera della parte pubblica nell'esercizio dell'azione penale. 10. A tale nullità consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Catania, per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di M.P. e dispone la trasmissione degli atti al tribunale di Salerno per l'ulteriore corso. Annulla senza rinvio la medesima sentenza nei confronti di C.A. perchè il reato è estinto per morte dell'imputato.