Approvato in via definitiva il Decreto Correttivo IRPEF-IRES

Il 20 novembre 2025 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il Decreto Correttivo alla Riforma fiscale IRPEF-IRES.

Il Correttivo interviene su un punto cruciale della riforma IRPEF-IRES, ovvero, il neointrodotto principio del contraddittorio disciplinato all'articolo 6 bis l. n. 212/2000 . La norma prevede espressamente che l'amministrazione finanziaria è tenuta a notificare al contribuente uno schema di atto per consentire, entro un termine non inferiore a sessanta giorni, di presentare eventuali controdeduzioni ed esercitare il diritto di accesso agli atti. Il dubbio, maturato prima del Correttivo, riguardava i sessanta giorni di tempo ovvero se dovessero essere considerati distinti e, dunque, sessanta giorni per l'espletamento del diritto al contraddittorio e altri sessanta per il diritto di accesso oppure se il diritto di acceso fosse strumentale all'esercizio del diritto al contraddittorio e, dunque, il termine fosse unico. Il Correttivo chiarisce che i sessanta giorni rappresentano un termine unico entro il quale è consentito al contribuente sia di presentare controdeduzioni che di esercitare il diritto di accesso.  Viene, dunque, riunificato il termine per l'esercizio dei diritti del contribuente in sede endoprocedimentale. Un altro tema cruciale su cui è intervenuto il Correttivo riguarda i cd. interpelli a pagamento . Si rammenta che l' interpello è un istituto preventivo di risoluzione delle controversie , sicché non dovrebbe essere soggetto ad alcun onere economico proprio perché non attinente ad una fase strettamente processuale. Al fine di evitare che il pagamento dell'interpello costituisca un deterrente per il contribuente all'uso dell'istituto, il Correttivo limita l'ambito di applicazione alle sole fattispecie di particolare complessità che richiedono una istruttoria più gravosa da parte dell'amministrazione finanziaria. Il quantum da versare sarà deliberato per effetto di un apposito Regolamento e tenendo in debita considerazione la tipologia di contribuente, il suo volume d'affari e la complessità della quaestio iuris oggetto del procedimento di interpello.  Ciò sta a significare che la somma non è indicata in misura fissa, ma varia seguendo un principio di progressività tenendo in considerazione una pluralità di presupposti e condizioni che riguardano il contribuente. Un altro aspetto su cui è intervenuto il Correttivo riguarda la definizione di “familiari fiscalmente a carico” . L'ultima riforma fiscale si fonda su una valorizzazione della comunità familiare prevedendo una serie di agevolazioni fiscali. A tal proposito, il Correttivo amplia la platea dei soggetti che possono beneficiare di vantaggi fiscali ricomprendendo nell'alveo anche: il coniuge che non sia legalmente ed effettivamente separato; i figli, compresi quelli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto. Vi rientrano anche le persone che “convivono” con il contribuente e percepiscono assegni familiari che non trovano fonte in un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.  Tra le disposizioni contenute nel Correttivo si ravvisano anche quelle relative alla correzione degli errori contabili e al principio di derivazione rafforzata . Nel primo caso, il contribuente secondo il Correttivo, è tenuto a presentare dichiarazione integrativa , in caso di accessi, ispezioni e verifiche fiscali. Se, dunque, il contribuente si rende conto di aver commesso degli errori nella compilazione della dichiarazione deve provvedere nell'immediatezza ad “integrare” la medesima, secondo un principio di leale collaborazione tra ufficio e contribuente. La dichiarazione integrativa rappresenta una forma di collaborazione da parte del contribuente che può regolarizzare spontaneamente la propria posizione. Ebbene, in caso di accertamenti in senso stretto già iniziati sorge l'obbligo del contribuente di presentare la relativa dichiarazione. L'ulteriore intervento del Correttivo riguarda il principio di derivazione rafforzata . Come noto, infatti, per determinare il reddito di impresa si fa riferimento ai principi contabili che, per tale ragione, divengono norme di rango superiore (con il fine di alleggerire il carico dei contribuenti, avvicinando, in tal modo, la disciplina fiscale a quella civilistica). Una ulteriore criticità che per lungo tempo ha riguardato il principio di derivazione rafforzata è stata quella relativa alla violazione del principio di eguaglianza sostanziale. In passato, il principio di derivazione rafforzata è stato ritenuto applicabile alle imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria, ad eccezione, dunque, delle imprese che redigessero il bilancio in forma abbreviata. Da tale distinguo si è generata una discriminazione tra imprese incompatibile, appunto, con un ordinamento fondato sul principio di eguaglianza sostanziale.  Non si comprendeva, infatti, la ragione per la quale le microimprese dovessero essere escluse dall'applicazione del principio il quale, appunto, consentiva una disciplina più favorevole. Il Correttivo ha esteso il principio di derivazione rafforzata anche alle imprese che redigono bilancio in forma semplificata, garantendo una interpretazione estensiva della disciplina, in linea con il volto del fisco che, alla luce dell'ultima riforma fiscale, si presenta come un fisco più solidale rispetto ai contribuenti.