La decisione della Suprema Corte affronta una delle prime applicazioni del nuovo articolo 391- quater c.p.c., che ha introdotto una nuova ipotesi di revocazione delle decisioni interne per contrasto con la CEDU dichiarato da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo, nel caso di danni alla persona e nel caso di cancellazione dal ruolo della causa promossa innanzi alla Corte EDU a seguito di riconoscimento del governo nazionale delle violazioni.
Il caso In una causa risarcitoria, la Cassazione dichiarava l'improcedibilità dei ricorsi, in quanto nessuna delle parti aveva allegato la relata di notifica della sentenza impugnata. I ricorrenti adivano alla Corte europea dei diritti dell'uomo. La Corte EDU poneva alle parti le seguenti due questioni : se il rigetto del ricorso da parte della Corte di cassazione avesse o meno imposto una restrizione sproporzionata al diritto dei ricorrenti di accesso a un giudice e fosse o meno compatibile con i principi di “eccessivo formalismo” stabiliti dalla Corte europea; se, in considerazione della tutela procedurale del diritto alla vita, il procedimento condotto dalle autorità nazionali nel caso in questione soddisfacesse i requisiti di cui all'articolo 2 CEDU , tra cui l'obbligo di riconoscere un “risarcimento adeguato” e l'obbligo di concludere il procedimento entro un termine ragionevole. Il Governo italiano proponeva una composizione amichevole e riconosceva la violazione dei diritti CEDU . La Corte EDU cancellava dal ruolo il ricorso, da un lato, prendendo atto dell'intervenuto componimento amichevole; dall'altro, ai sensi dell'articolo 37 § 1 (c) della Convenzione, a seguito della dichiarazione unilaterale del Governo italiano, che aveva riconosciuto le violazioni degli articolo 2 e 6 CEDU. In conseguenza della decisione della Corte europea, i danneggiati proponevano ricorso ai sensi dell'articolo 391- quater c.p.c. chiedendo la revocazione dell'ordinanza della Cassazione; e, quindi, in accoglimento dell'originario ricorso il risarcimento dei danni. La questione Si tratta di un ricorso per revocazione per contrarietà alla CEDU ex articolo 391- quater c.p.c. nella sua nuova ipotesi che ha introdotto il caso di revocazione delle decisioni interne per contrasto con la CEDU dichiarato da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, con particolare riferimento ai suoi presupposti e all'ipotesi di cancellazione dal ruolo della Corte EDU. La Suprema Corte premette dei preliminari rilievi di carattere storico e sistematico, ineludibile premessa alla interpretazione dell'articolo 391- quater c.p.c. (e, quindi) alla decisione del ricorso medesimo. In estrema sintesi, non spetta alla Corte europea indicare le misure per dare esecuzione alle sue sentenza, restando riservata agli Stati la scelta dei mezzi e dei modi per dare esecuzione alla decisione CEDU , fermo l'obbligo di porre fine alla violazione e, ove possibile, di porre il ricorrente nella situazione in cui si sarebbe trovato se la violazione non si fosse verificata (cfr. Corte Cost. sentenza n. 123/2017 che escluse che fosse costituzionalmente necessitato l'ampliamento dei casi di revocazione civile e amministrativa , evidenziando le differenze col processo penale; ma anche Corte Cost., n. 93 del 2018); ed inoltre in tema di processi civili si poneva la questione della tutela dei diritti dei terzi (i quali partecipano al giudizio interno, ma generalmente non partecipano al giudizio innanzi alla CEDU ). L'Italia, quindi, continuava a non avere un rimedio processuale generale per intervenire direttamente sulle pronunce giurisdizionali, passate in giudicato, che si ponevano in contrasto con il diritto CEDU : con la conseguenza che, anche se la sentenza definitiva del giudice nazionale veniva portata al vaglio della Corte EDU e questa riconosceva la contrarietà con il diritto convenzionale, il giudicato interno formatosi restava comunque tendenzialmente fermo. Dopo il periodo pandemico e per conseguire gli obiettivi del PNRR, in attuazione della legge delega, il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, all'articolo 3, comma 28 , ha introdotto nell'ordinamento processuale civile italiano l'articolo 391- quater c.p.c., che prevede un caso specifico di revocazione della sentenza. Rispetto alla legge delega (per cui, in sintesi, non era prevista alcuna limitazione dell'oggetto della sentenza revocabile), il legislatore delegato ha optato per circoscrivere l'istituto alle ipotesi di lesioni di un “diritto di stato della persona” . Presupposti dell' articolo 391-quater c.p.c. Fatte queste premesse, secondo la Cassazione in esame, il ricorso è inammissibile , perché non ricorre alcuno dei presupposti , ossia una decisione di un giudice nazionale , passata in giudicato, che abbia un « contenuto », dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario alla Convenzione o ad uno dei suoi Protocolli; la lesione di un « diritto di stato della persona »; l'astratta non idoneità dell'equa indennità , accordata dalla Corte europea ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione, a compensare le conseguenze della violazione. I presupposti nel caso concreto: Nel caso di specie, la CEDU non ha dichiarato la sussistenza delle violazioni, ma ha soltanto preso atto che lo Stato italiano aveva riconosciuto le violazioni contestate. Difetta, quindi, quella dichiarazione, resa direttamente dalla Corte EDU, di contrarietà dei contenuti della decisione revocanda alla Convenzione, che l'art.391- quater pone come secondo ed essenziale requisito. Nell'attuale quadro normativo , la scelta del legislatore è netta nel differenziare il rimedio introdotto nel processo penale da quello introdotto nel processo civile , in quanto è differente la formulazione dell' articolo 391-quater c.p.c. , rispetto all'articolo 628- bis c.p.p., ove è espressamente prevista la possibilità di revocare la sentenza penale anche in caso di cancellazione della causa dal ruolo, previsione assente nella norma civile. Secondo la Cassazione, la differente formulazione della norma civile rispetto alla norma penale orienta, in applicazione del principio ermeneutico ubi voluit dixit , fa concludere nel senso che il legislatore del 2022 abbia volontariamente limitato la revocabilità delle sentenze civili soltanto ai casi di decisioni che sono state espressamente dichiarate contrarie alla Convenzione. La diversità degli interessi sottesi a ciascuna tipologia di processo, civile, penale o amministrativo, può legittimamente condurre ad un diverso risultato nel giudizio di bilanciamento . Sotto altro aspetto, nel caso di specie non sussiste la lesione di alcun «diritto di stato della persona» (il secondo presupposto), ossia stati di famiglia, quale il matrimonio, la filiazione, l'unione civile, ovvero di cittadinanza, di cui alle cause indicate dall' articolo 70, comma 1, n. 3, c.p.c. Dunque, è errato interpretare l'articolo 391- quater c.p.c. nel senso che la nuova ipotesi di revocazione possa invocarsi in tutti i casi in cui la violazione abbia leso, genericamente, diritti personali o, addirittura, in tutti i casi in cui la lesione abbia, in generale, avuto ad oggetto diritti fondamentali non patrimoniali, quand'anche gli stessi presupponessero o derivassero da un determinato status personale. Se il legislatore avesse inteso, al contrario, riconoscere tale possibilità, non avrebbe chiaramente indicato la limitazione del rimedio all'ipotesi di violazione che abbia «pregiudicato un diritto di stato della persona». Consegue che restano escluse dall'ambito di operatività della norma le domande meramente risarcitorie, compresa quella per danni da colpa medica, che, anche se correlata alla violazione del diritto alla vita ( articolo 2 Convenzione EDU ), è comunque diretta ad una tutela per equivalente e, cioè, mediante il pagamento di somme di denaro. Infine, non ricorre neppure il terzo presupposto . Lo strumento processuale civile interno, così come disegnato dall'articolo 391- quater c.p.c., non consente la revocazione di una decisione nazionale a seguito di cancellazione dal ruolo della causa promossa innanzi alla Corte EDU ai sensi dell'articolo 37 della Convenzione in relazione all'articolo 62A del regolamento, essendo presupposto necessario per la applicazione della norma in esame che la decisione nazionale sia stata dichiarata contraria alla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo da una sentenza definitiva di accertamento della violazione. In definitiva, i limiti di operatività del nuovo articolo 391- quater c.p.c. avrebbero una coerenza logica e giuridica : il legislatore ha inteso introdurre un rimedio, ma limitandolo ai casi (come per l'appunto quelli di sentenze che abbiano mancato di riconoscere o abbiano illegittimamente attribuito status personali) in cui la tutela per equivalente, offerta in primo luogo dall' articolo 41 della stessa Convenzione EDU , in base a misure riparatorie (l'indennizzo), non sia di per sé idonea a rimuovere, da sola, le conseguenze del pregiudizio derivante dalla violazione, trattandosi di un pregiudizio non suscettibile di tutela per equivalente. Infine, la Cassazione conclude che le prospettate questioni di legittimità costituzionale sono manifestamente infondata , nella parte in cui limita l'esperibilità della revocazione ivi prevista ai soli casi in cui sia stato pregiudicato un “diritto di stato della persona”, poiché tale limitazione non solo è coerente con la ratio della legge delega (in relazione all' articolo 76 Cost. ), che prevedeva la revocazione solo se la violazione non potesse essere rimossa tramite tutela per equivalente, ma è anche ragionevole (in relazione agli articolo 3, 24 Cost. ), bilanciando l'efficacia del rimedio CEDU con la necessità di tutelare la stabilità del giudicato, specialmente in materie che ammettono pienamente la riparazione economica.
Presidente De Stefano – Relatore Gianniti FATTI DI CAUSA 1. Ca.Ro. e Ca.An., An.Ma., Ma.Mo., nonché Be.El. e Be.Gi., tutti in proprio ed in qualità di eredi di Be.La., nonché per quanto di ragione e di titolo, di Ma.An. e Be.An., ricorrevano a questa Corte (articolando tre motivi) avverso la sentenza n. 1026/2016, con la quale la Corte d'Appello di Genova, riformando parzialmente la pronuncia del Tribunale di La Spezia, aveva riconosciuto un concorso di colpa della defunta Be.La. nella causazione del proprio decesso in ragione dell'omesso ritiro del referto relativo all'esame bioptico, dal quale era risultata la presenza di un carcinoma invasivo dell'utero, e del ritardato inizio delle cure, con conseguente riduzione della quantificazione del danno iure proprio e iure hereditatis dei ricorrenti, che in primo grado aveva formato oggetto di condanna della Ausl n. 5 di La Spezia e del medico primario Be.Gi. La corte territoriale, invece, aveva mantenuto ferma la condanna delle rispettive compagnie a tenere indenne i predetti dalle avverse pretese, nei limiti del massimale. Al ricorso resistevano gli intimati Po.Ma., in qualità di erede di Be.Gi., la Ausl n. 5 Spezzino , la Groupama Assicurazioni Spa e la Reale Mutua Assicurazioni Spa Quest'ultima, quale compagnia di assicurazioni del Be.Gi., proponeva ricorso incidentale (articolando due motivi). 2. Questa Corte, con ordinanza n. 24569/2018, dichiarava l'improcedibilità di entrambi i ricorsi, poiché nessuna delle parti aveva allegato la relata di notifica della sentenza impugnata. I ricorrenti adivano alla Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito, per brevità, Corte EDU) con il ricorso n. 20437/19, lamentando l'eccessivo formalismo, la mancata concessione di un adeguato risarcimento in qualità di parenti di una vittima di negligenza medica e la durata eccessiva del procedimento. In sintesi, denunciavano la violazione degli articolo 2 CEDU volet procédural e 6 par. 1 CEDU, nonché degli articolo 1, Prot. n. 1 alla CEDU e 13CEDU. In data 1 giugno 2022, la Corte EDU comunicava il ricorso al governo italiano e poneva alle parti le seguenti due questioni: i) se il rigetto del ricorso da parte della Corte di cassazione in quanto improcedibile ai sensi dell' articolo 369, co. 2, n. 2, c.p.c. , avesse o meno imposto una restrizione sproporzionata al diritto dei ricorrenti di accesso a un giudice e fosse o meno compatibile con i principi di eccessivo formalismo stabiliti dalla Corte europea; ii) se, in considerazione della tutela procedurale del diritto alla vita, il procedimento condotto dalle autorità nazionali nel caso in questione soddisfacesse i requisiti di cui all'articolo 2 CEDU , tra cui l'obbligo di riconoscere un risarcimento adeguato e l'obbligo di concludere il procedimento entro un termine ragionevole. In data 3 ottobre 2022, il governo italiano proponeva un componimento amichevole, offrendo la somma di Euro 20.000, per ciascuno dei fratelli della defunta Be.El. e la somma congiunta di Euro 20.000 per il padre e i figli della stessa, oltre una parziale rifusione delle spese di lite. Tale proposta veniva accettata dai fratelli Be.El. e Be.Gi., ma veniva rifiutata dagli odierni ricorrenti, che ritenevano inadeguate le somme proposte. In data 14 dicembre 2022, il governo italiano presentava una dichiarazione unilaterale, nella quale riconosceva la violazione degli articolo 2 CEDU (per il mancato riconoscimento di un risarcimento adeguato ai ricorrenti in un lasso di tempo ragionevole) e dell'articolo 6 par. 1 CEDU (per l'eccessivo formalismo con cui questa Corte aveva dichiarato l'improcedibilità del ricorso presentato nel 2017); e offriva per ciascuno dei ricorrenti la somma di 5.000 euro, oltre una parziale rifusione delle spese di lite. Anche questa proposta veniva respinta dagli odierni ricorrenti. La Corte EDU, con la decisione An.Ma. e altri c. Italia del 25 maggio 2023, radiava dal ruolo il ricorso, da un lato, prendendo atto dell'intervenuto componimento amichevole tra Be.El. e Be.Gi. e il governo convenuto; dall'altro, ai sensi dell'articolo 37 par. 1 (c) della Convenzione, a seguito della dichiarazione unilaterale del Governo italiano, che aveva riconosciuto le violazioni degli articolo 2 e 6 CEDU. 3. In conseguenza della decisione della Corte europea, Ma.Mo., Ca.Ro. e Ca.An., Ma.Mo. e An.Ma., in qualità di eredi di Be.La., hanno proposto ricorso ai sensi dell' articolo 391-quater c.p.c. chiedendo la revocazione dell'ordinanza n. 24569/2018 di questa Corte; e, quindi, in accoglimento dell'originario ricorso: - in via principale, la cassazione senza rinvio della sentenza n. 1026/2016 della corte territoriale, - in subordine, la cassazione con rinvio a diversa sezione della corte territoriale medesima e, - in estremo subordine, la remissione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell' articolo 391 quater c.p.c. , per contrasto: a) con gli articolo 3 e 24 Cost. , nella parte in cui garantiscono il principio dell'uguaglianza e il diritto di difesa; b) con l' articolo 76 Cost. e con la norma della legge-delega ( L. 26 novembre 2021, n. 206, articolo 1, comma 10, lettera a), nella parte in cui questa prescrive l'introduzione di una forma di revocazione straordinaria delle decisioni interne; c) con l' articolo 117 Cost. , in relazione agli articolo 6 e 14 CEDU , nonché all'articolo 46 CEDU. Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali. Hanno resistito con distinti controricorsi: l'Azienda Sociosanitaria Ligure 5; la Società Reale Mutua Di Assicurazioni; Po.Ma., quale erede di Be.Gi.; nonché la Groupama Ass.ni Spa (già nuova Tirrena Spa di assicurazioni e capitalizzazioni). Tutte le altre parti intimate non hanno svolto difese. Per l'odierna udienza pubblica il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. I Difensori di tutte le parti hanno presentato memoria a sostegno delle rispettive conclusioni. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Le eccezioni preliminari, sollevate dalle parti resistenti, sono infondate. 1.1. Infondata è l'eccezione di nullità e/o inesistenza della notifica del ricorso per revocazione, per essere stata effettuata (non alla parte personalmente, ma) al procuratore costituito. Invero - premesso che nella specie si tratta di un ricorso per revocazione di una ordinanza di questa Corte - il relativo procedimento è stato correttamente introdotto mediante ricorso notificato, ai sensi dell' articolo 330 c.p.c. , presso il procuratore costituito o comunque al domicilio eletto per il giudizio di cassazione, sia pure oltre il termine previsto dalla norma di riferimento. D'altronde, ogni eventuale nullità della notifica è stata sanata dalla costituzione dei controricorrenti, alla luce del generale principio della sanatoria dell'atto che ha comunque raggiunto il suo scopo (di cui all' articolo 156, comma secondo, c.p.c. ), mentre la prospettata inesistenza della notifica del ricorso è esclusa in virtù del principio espresso già da vari anni dalle Sezioni Unite con sentenza n. 14916/2016 (sicuramente applicabile anche al ricorso per revocazione, come chiarito da Cass. n. 25349/2021 ), in base al quale il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto. 1.2. Infondata è l'eccezione di inapplicabilità ratione temporis del rimedio di cui all' articolo 391 quater c.p.c. al presente giudizio, sul presupposto che quest'ultimo è stato introdotto in data 12 luglio 1999. La tesi, che opera un interessante richiamo alla necessità di identificare i giudizi in corso con quelli intrapresi in primo grado, generalmente applicata nei casi di novella processuale (e che, per la verità, nella specie potrebbe avere una sua giustificazione razionale, atteso che si introduce di bel nuovo un rimedio impugnatorio, benché straordinario, non previsto né al momento dell'instaurazione della lite, né al tempo in cui il giudizio è stato definito coi mezzi di impugnazione ordinaria e con sentenza, quindi, passata in giudicato), non può trovare seguito, in ragione della lettera della specifica norma transitoria sul punto emanata. Infatti, a norma dell' articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dall'articolo 1, comma 380, lettera a), della L. 29 dicembre 2022, n. 197 , salvo quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo, le norme di cui al capo III del Titolo III del Libro Secondo del codice di procedura civile, come modificate dal suddetto decreto legislativo n. 149/2022 , si applicano ai giudizi introdotti - evidentemente, anche a quelli introdotti innanzi a questa Corte - con ricorso notificato a decorrere dal 1 gennaio 2023. Ed il presente procedimento è stato introdotto con ricorso notificato in data 24 luglio 2023. Ne consegue che la nuova revocazione si applica a tutti i relativi ricorsi proposti a far tempo dal 1 gennaio 2023, salvo il termine decadenziale generale per la sua introduzione, decorrente dalla notifica o dalla definitività della sentenza della Corte europea. 1.3. Infondata, infine, è l'eccezione sulla mancata asseverazione e traduzione della pronuncia della Corte EDU, che è stata depositata da parte ricorrente nella sua versione originale. In primo luogo, l'onere di produzione in forma autentica si riferisce, in base alla norma processuale nazionale, al solo provvedimento impugnato e, quindi, al provvedimento di questa Corte gravato di revocazione straordinaria. La sentenza della Corte di Strasburgo ne costituisce il presupposto; ed essa è rinvenibile sul sito di quella stessa corte, dove, come è noto, vengono pubblicati tutti i suoi provvedimenti. A prescindere dalla questione se la pubblicazione su HUDOC sia l'unica forma di comunicazione della sentenza della Corte EDU e se il documento, scaricabile da detto sito, faccia fede e costituisca o meno la sola copia autentica della pronuncia, va osservato, poi, che l' articolo 122 c.p.c. , per costante giurisprudenza, si applica ai soli atti processuali in senso stretto e non alla documentazione ad essi allegata (per la quale l' articolo 123 c.p.c. dispone che, quando occorre procedere all'esame di documenti non in lingua italiana, il giudice - ove lo ritenga necessario - può nominare un traduttore). Ciò posto, in via dirimente giova ricordare che questa Corte ha, proprio di recente e a Sezioni Unite ( Cass., Sez. U., 02/07/2025, n. 17876 , Rv. 675632 - 01), significativamente statuito che la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non anche per quelli prodromici al processo, avendo il giudice la facoltà (ma non l'obbligo) di procedere alla nomina di un traduttore, del quale può fare a meno ove sia in grado di comprendere il significato di tali documenti oppure non vi siano contestazioni sul loro contenuto . Ne consegue che la produzione del provvedimento della Corte europea, con le forme e nei modi per cui oggi è causa, si sottrae alle critiche mosse dai controricorrenti. 2. Ma.Mo., Ca.Ro. e Ca.An., Ma.Mo. e An.Ma., in qualità di eredi di Be.La., articolano due motivi. 2.1. Con il primo motivo gli odierni ricorrenti chiedono la revocazione della ordinanza impugnata ex articolo 391 quater c.p.c. Premettono che la Corte EDU, con la decisione An.Ma. e altri c. Italia, pubblicata lo scorso 25 maggio 2023, ha accertato la contrarietà del contenuto dell'ordinanza di questa Corte n. 24569/2018 con gli articoli 2 e 6, par. 1 CEDU. Osservano, in particolare, che nella suddetta pronuncia della Corte EDU, si è riscontrato - sulla base della stessa ammissione del governo convenuto - la violazione dell'articolo 2 CEDU , per il mancato riconoscimento di un risarcimento adeguato ai ricorrenti in un lasso di tempo ragionevole, nonché dell'articolo 6, par. 1 CEDU , per l'eccessivo formalismo con cui questa Corte aveva dichiarato l'improcedibilità del ricorso presentato nel 2017. Sostengono che, nel caso di specie, ricorrono tutte le condizioni richieste dal nuovo articolo 391 quater c.p.c. (che ha introdotto una nuova ipotesi di revocazione delle decisioni interne per contrasto con la CEDU dichiarato da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo), poiché: i) la violazione accertata dalla Corte EDU ha pregiudicato un diritto di stato della persona, consistente nel diritto dei ricorrenti nelle rispettive qualità di eredi, di ottenere il risarcimento del danno adeguato per la morte della de cuius, Be.La.; ii) l'equa soddisfazione accordata dalla Corte europea, nella misura di 5.000 Euro, appare per tutta evidenza inidonea a compensare le conseguenze delle violazioni accertate. 2.2. Con il secondo motivo, che articolano in via subordinata, gli eredi della Be.El. chiedono che questa Corte, nel caso in cui ritenga non sussistenti nel caso di specie i presupposti applicativi dell' articolo 391 quater c.p.c. , sollevi questione di legittimità costituzionale dell' articolo 391 quater c.p.c. , per contrasto: - con gli articolo 3 e 24 Cost. , nella parte in cui garantiscono il principio dell'uguaglianza e il diritto di difesa; - con l' articolo 76 Cost. e con la norma della legge-delega ( L. 26 novembre 2021, n. 206, articolo 1, comma 10, lettera a), nella parte in cui questa prescrive l'introduzione di una forma di revocazione straordinaria delle decisioni interne nel caso in cui, una volta formatosi il giudicato, il contenuto della sentenza sia successivamente dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario, in tutto o in parte, alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ovvero a uno dei suoi Protocolli e non sia possibile rimuovere la violazione tramite tutela per equivalente , nonché - con l' articolo 117 Cost. , in relazione agli articolo 6 e 14 CEDU , nonché all'articolo 46 CEDU, nella parte in cui sancisce che le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie di cui sono parti , alla luce dell'interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo. 3. Poiché il ricorso in esame implica una delle prime applicazioni di un istituto giuridico nuovo nel nostro sistema processuale civile, sono necessari e comunque opportuni alcuni preliminari rilievi di carattere storico e sistematico, che costituiscono ineludibile premessa alla corretta interpretazione dell'articolo 391 quater c.p.c. (e, quindi) alla decisione del ricorso medesimo. 3.1. Come è noto, l'Italia ratificò la Convenzione EDU con la legge 4 agosto 1955, n. 848 , che entrò in vigore il 26 ottobre 1955. L' articolo 41 CEDU prevedeva (e prevede) che la Corte EDU se... dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione,... accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa , mentre l'art.46 par. 1 obbligava (e obbliga) le Alte Parti contraenti a conformarsi alle sentenze definitive della Corte EDU sulle controversie nelle quali sono parti . Nell'architettura del sistema disegnato dalla Convenzione EDU le sentenze della Corte EDU sono vincolanti per gli Stati e, tuttavia, non spetta alla Corte europea indicare le misure per dare loro esecuzione, restando riservata agli Stati la scelta dei mezzi e dei modi per dare esecuzione alla decisione di quella Corte, fermo l'obbligo di porre fine alla violazione e, ove possibile, di porre il ricorrente nella situazione in cui si sarebbe trovato se la violazione non si fosse verificata. Sull'esecuzione delle sentenze della Corte vigila il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa (composto, com'è noto, dai Ministri degli Esteri o dai loro Rappresentanti permanenti a Strasburgo dei Paesi membri, allo stato, dopo la cessazione della appartenenza della Federazione Russa all'organizzazione, in numero di 46), col supporto del Department for the Execution of Judgments of the European Court of Human Rights (DEJ), il quale pubblica un suo rapporto annuale. Negli anni successivi all'entrata in vigore della Convenzione EDU l'Italia fu ripetutamente condannata dalla Corte EDU in ragione dell'eccessiva durata dei processi, civili e penali. Per far fronte a tali numerose condanne, la legge n. 89 del 24 marzo 2001 (legge Pinto ) introdusse un rimedio interno per ottenere un'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole di durata del processo. Tuttavia, la legge Pinto aveva limiti significativi, in quanto: si limitava alla violazione dell'articolo 6 CEDU sulla durata ragionevole del processo; non permetteva di riaprire il giudicato: offriva solo un risarcimento monetario; e non risolveva le violazioni di altri diritti CEDU . Pertanto, anche dopo la legge Pinto , l'Italia continuava a non avere un rimedio processuale generale per dare esecuzione alle sentenze della Corte EDU che accertavano violazioni in giudicati nazionali. La dottrina ripetutamente sottolineò la limitatezza del giudicato EDU rispetto a quello nazionale contrario alla Convenzione EDU . Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, con Raccomandazione R(2000)2 del 19 gennaio 2000, sollecitò gli Stati, anche nelle giurisdizioni diverse da quella penale, a prevedere la riapertura dei processi, qualora la Corte EDU abbia riconosciuto la sentenza interna quale fonte di una violazione degli obblighi convenzionali per ragioni sostanziali o procedurali e la parte lesa continui a soffrire conseguenze negative molto serie a causa della decisione interna, che non possono essere adeguatamente rimosse attraverso l'equa soddisfazione prevista dall' articolo 41 della CEDU . La Corte costituzionale con sentenza 7 aprile 2011, n. 113 , riconobbe l'esistenza dell'obbligo convenzionale di riapertura del processo penale allorquando ciò fosse necessario per conformarsi a una sentenza della Corte EDU e, conseguentemente, dichiarò l'illegittimità costituzionale dell' articolo 630 c.p.p. , nella parte in cui non prevedeva una specifica ipotesi di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna. Tuttavia, la Consulta, con sentenza n. 123/2017, emessa a seguito di rimessione operata dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, pur ponendo all'attenzione del Legislatore l'invito della Corte EDU a introdurre strumenti processuali interni che consentissero la riapertura del processo non penale, affermò il principio per cui il sopravvenuto accertamento della contrarietà del giudicato civile o amministrativo al diritto CEDU non rientrava tra le ipotesi tassativamente previste di revocazione della sentenza passata in giudicato e, d'altra parte, dalla lettura della giurisprudenza della Corte EDU, per gli Stati che non prevedevano tale meccanismo, non emergeva alcun obbligo di riaprire i processi civili o amministrativi, essendo rimessa alla loro discrezionalità la scelta del miglior rimedio per conformarsi alle pronunce della Corte di Strasburgo. Conseguentemente, la Consulta escluse che fosse costituzionalmente necessitato l'ampliamento dei casi di revocazione civile e amministrativa, evidenziando le differenze con il proprio precedente del 2011, che aveva giustificato una riapertura del processo in materia penalistica. Qualche mese dopo, la Corte EDU, Grande camera, con sentenza 11 luglio 2017, pronunciata nel caso Moreira Ferreira c. Portogallo, non solo sottolineò nuovamente la differenza tra processi penali e civili e la necessità, con riferimento a questi ultimi, di tutelare i terzi, la cui posizione processuale non è assimilabile a quella delle vittime dei reati nei procedimenti penali (paragrafi 66 e 67), ma anzi affermò che la riapertura dei processi interni, finanche penali, a seguito di sopravvenute sue sentenze di accertamento della violazione di diritti convenzionali, non era un diritto assicurato dalla Convenzione (paragrafo 60, lettera a). Successivamente, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 93 del 2018 (relativa a un caso di affidamento minorile - caso Zhou c. Italia), ritenne non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articolo 395 e 396 del codice di procedura civile , nella parte in cui non prevedevano tra i casi di revocazione quello in cui essa si renda necessaria per consentire il riesame del merito della sentenza impugnata per la necessità di uniformarsi alle statuizioni vincolanti rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo rimarcando, peraltro sulla scia della stessa giurisprudenza della Corte EDU, che la riapertura dei processi interni a seguito di sopravvenute sentenze di accertamento della violazione di diritti convenzionali, non era un diritto assicurato dalla Convenzione, ferma restando la vincolatività delle decisioni EDU ai sensi dell'articolo 46 (paragrafo 60, lett. a); ed inoltre che in tema di processi civili si poneva la questione della tutela dei diritti dei terzi (i quali partecipano al giudizio interno, ma generalmente non partecipano al giudizio innanzi alla Corte EDU, che si svolge, di regola, solo nei confronti dello Stato). La Corte EDU, con sentenza BEG Spa c. Italia del 20 maggio 2021 (ricorso n. 5312/11), richiamò esplicitamente le sentenze n n. 123 del 2017 e 93 del 2018 della Corte costituzionale. Il caso riguardava l'asserita iniquità di un procedimento arbitrale per difetto di imparzialità di uno degli arbitri. Nell'occasione la Corte EDU condannò l'Italia per violazione dell'articolo 6 CEDU , rilevando il difetto di imparzialità oggettiva del collegio arbitrale, attesi i trascorsi professionali dell'arbitro legati a una delle parti in contesa. Questa sentenza rappresentò un ulteriore richiamo all'Italia sull'assenza di rimedi effettivi per dare esecuzione alle sentenze EDU nei giudicati civili. Tuttavia, anche dopo le sentenze n n. 123/2017 e 93/2018 della Corte costituzionale e la sentenza del 20 maggio 2021 della Corte EDU, l'Italia continuava a non avere un rimedio processuale generale per intervenire direttamente sulle pronunce giurisdizionali, passate in giudicato, che si ponevano in contrasto con il diritto CEDU : con la conseguenza che, anche se la sentenza definitiva del giudice nazionale veniva portata al vaglio della Corte EDU e questa riconosceva la contrarietà con il diritto convenzionale, il giudicato interno formatosi restava comunque tendenzialmente fermo. 3.2. Plausibilmente, alla base della difficoltà ad adeguare l'ordinamento nazionale alle pronunce della Corte EDU, vi è stata l'esigenza di tutela, oltre che dei terzi coinvolti dalla decisione della corte europea, anche del generale principio dell'intangibilità del giudicato, tradizionalmente considerato la manifestazione più eclatante del valore della certezza del diritto ( Corte cost. n. 55/1971 ): tale istituto, se non poneva particolari problemi nei confronti di una statuizione del giudice europeo (il cui intervento è sempre anteriore alla formazione del giudicato nazionale), poneva invece problema in tutti quei casi in cui il suo contenuto integrava una violazione dei diritti garantiti dalla Convenzione EDU (e, in particolare, del diritto al giusto processo, affermato dall'articolo 6), accertata dalla Corte EDU. D'altronde non va dimenticato che: a) fino alla riforma del titolo V della Costituzione (disposta con legge costituzionale n. 1/2001 ed attuata dal legislatore ordinario con legge n. 131/2003 ), la Convenzione EDU aveva semplice valore di legge ordinaria; b) l'interpretazione del nuovo articolo 117 comma primo Cost. (in base al quale, per quanto qui rileva, la potestà legislativa è esercitata... nel rispetto degli obblighi internazionali ) è stata agli inizi controversa e problematica; c) la Corte costituzionale ha preso posizione sull'impatto della nuova disposizione nel nostro ordinamento soltanto con le cc.dd. sentenze gemelle del 2007 (la n. 348 e la n. 349 del 24 ottobre 2007) e con le sentenze nn. 311 e 317 del 2009, pur escludendo (con sentenza n. 80 dell'11 marzo 2011) che, a seguito del Trattato di Lisbona (nelle more entrato in vigore), la Convenzione avesse assunto efficacia diretta nel nostro ordinamento. 3.3. La svolta si è verificata nel luglio 2020, allorquando il Consiglio europeo ha approvato, per risollevare le economie degli Stati membri dell'Unione europea, appena colpiti dalla pandemia di COVID-19, un fondo europeo per la ripresa. L'erogazione dei fondi europei è stata condizionata dall'attuazione di una serie di riforme da parte degli Stati membri che variano da Paese a Paese. Nel 2021 l'Italia ha approvato il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che stabiliva la destinazione di utilizzo della porzione del fondo per la ripresa spettante all'Italia e che identificava, tra le cause che limitano il potenziale di crescita dell'Italia, i ritardi eccessivi nella giustizia, fissando quale obiettivo fondamentale dei progetti e delle riforme nell'ambito del settore giustizia la riduzione del tempo del giudizio, da realizzare non soltanto con interventi di carattere processuale, ma anche con riforme strutturali. La riforma del processo civile è stata per l'appunto una condizione necessaria per accedere ai fondi europei del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Si trattava di obiettivi essenziali, concordati con la Commissione Europea, che prevedevano la riduzione dei tempi del processo del 40% nel settore civile entro cinque anni. L'art 1, comma 10, della legge delega ha previsto l'introduzione di una nuova ipotesi di revocazione dei provvedimenti resi dai giudici, compresa la Corte di cassazione, qualora il contenuto del giudicato integri una violazione dei diritti garantiti dalla CEDU , accertata dalla Corte europea di Strasburgo. In proposito, la delega stabiliva i seguenti criteri direttivi: a) la revocazione ex articolo 395 c.p.c. avrebbe dovuto essere esperibile, una volta formatosi il giudicato, quando il contenuto della sentenza fosse successivamente dichiarato dalla Corte EDU contrario, in tutto o in parte, alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ovvero a uno dei suoi Protocolli e non fosse possibile rimuovere la violazione tramite tutela per equivalente ; b) dovevano sempre essere fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede, che non avevano partecipato al processo svoltosi innanzi alla Corte; c) la legittimazione attiva a promuovere l'azione di revocazione spettava alle parti del processo svoltosi innanzi alla Corte EDU, ai loro eredi o aventi causa, nonché al pubblico ministero; d) l'azione di revocazione avrebbe potuto essere esperita entro il termine di novanta giorni, che sarebbe dovuto decorrere dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della sentenza della Corte; e) l'Agente del Governo presso la Corte EDU avrebbe avuto l'onere di comunicare a tutte le parti del processo che aveva dato luogo alla sentenza sottoposta all'esame della Corte, nonché al pubblico ministero, la pendenza del procedimento davanti alla Corte stessa, al fine di consentire loro di fornire elementi informativi o, nei limiti consentiti dal regolamento della Corte, di richiedere di essere autorizzati all'intervento. Il legislatore delegante con i suddetti principi di delega si era posto in linea con la Corte costituzionale, che, come sopra rilevato, aveva indicato la necessità di assicurare una effettiva restitutio in integrum, in caso di violazione dei diritti garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali . 3.4. In attuazione di tali principi di delega, il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, all'articolo 3, comma 28, ha introdotto nell'ordinamento processuale civile italiano l' articolo 391-quater c.p.c. , che introduce un caso specifico di revocazione della sentenza, il quale così dispone: Le decisioni passate in giudicato il cui contenuto è stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali ovvero ad uno dei suoi Protocolli, possono essere impugnate per revocazione se concorrono le seguenti condizioni: 1) la violazione accertata dalla Corte europea ha pregiudicato un diritto di stato della persona; 2) l'equa indennità eventualmente accordata dalla Corte europea ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione non è idonea a compensare le conseguenze della violazione. Il ricorso si propone nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza definitiva della Corte europea ai sensi del regolamento della Corte stessa. L'accoglimento della revocazione non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi di buona fede che non hanno partecipato al giudizio svoltosi innanzi alla Corte europea . Quanto precede con la precisazione che il secondo comma è stato così modificato dall' articolo 3 del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 , in vigore dal 26 novembre 2024, mentre la norma, nel testo originario, disponeva che Il ricorso si propone nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della sentenza della Corte europea ai sensi del regolamento della Corte stessa . Si deve notare che il legislatore nazionale, nell'esercizio della delega, si è avvalso della stessa soltanto in parte. Invero, la legge delega, al comma 10 del suo articolo 1, consentiva al governo di introdurre una nuova fattispecie di revocazione (ferma restando l'esigenza di evitare duplicità di ristori) in tutti i casi in cui, una volta formatosi il giudicato, il contenuto della sentenza sia successivamente dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario, in tutto o in parte, alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ovvero a uno dei suoi Protocolli e non sia possibile rimuovere la violazione tramite tutela per equivalente. In sintesi, non era prevista alcuna limitazione dell'oggetto della sentenza revocabile. Il legislatore delegato, invece, ha optato per un sensibile contenimento, circoscrivendo l'istituto alle ipotesi di lesioni di un diritto di stato della persona e finendo con il conformarlo, quasi testualmente (ma con impropria traduzione), al suo omologo francese. 3.5. Contrariamente a quanto si verifica nell'ordinamento francese, dove la revocazione è sempre e soltanto un mezzo di impugnazione straordinario, nel processo italiano essa è sia ordinaria che straordinaria, a seconda che i motivi per cui è ammessa siano palesi , cioè conoscibili dalla parte sin dal momento della pubblicazione della sentenza non ancora passata in giudicato (revocazione ordinaria o contingente), oppure occulti , ossia conoscibili dalla parte solo a seguito della scoperta - o della definitività dell'accertamento - di fatti che, in precedenza, erano stati ignorati incolpevolmente (revocazione straordinaria della parte). Corrisponde ad una scelta discrezionale del legislatore la commistione - in un istituto formalmente unitario - tra le due tipologie di motivi, distinte tra loro in base al grado di utile percepibilità e non alla loro natura intrinseca. È pertanto coerente con il sistema la riconduzione di un rimedio eccezionale, idoneo a superare il giudicato formale e sostanziale per fatti indipendenti dalla decisione legittimamente esaminabile nello sviluppo ordinario del giudizio civile, all'istituto della revocazione (straordinaria) della sentenza. In estrema sintesi, la sentenza (o altra decisione giudiziale) nazionale definitiva in tanto può definirsi viziata per contrarietà alle disposizioni della Convenzione in quanto è dalla Corte di Strasburgo accertata la violazione di dette disposizioni e la violazione, per mezzo della sentenza nazionale, è divenuta definitiva per la conseguita definitività di quest'ultima e la conseguente sua immodificabilità: il fatto nuovo e sopravvenuto della pronuncia della Corte europea costituisce - quindi - riconoscimento di un vizio intrinseco della decisione giudiziale nazionale, cioè la sua contrarietà alla disciplina convenzionale per avere implicato in concreto una violazione di un diritto fondamentale da questa tutelato; e, in quanto tale, riconoscibile in modo palese non appena depositata o comunicata la sentenza della Corte di Strasburgo in base alla sua lettura, idoneo a giustificare la revocazione della pronuncia nazionale con un termine decorrente appunto da quel deposito o dalla sua comunicazione. 4. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile. 5. Inammissibile è il primo motivo. 5.1. Occorre qui precisare che, in base al tenore testuale delle norme sull'istituto di nuovo conio, ai fini dell'ammissibilità della revocazione per contrarietà alla Convenzione europea, devono ricorrere in via concorrente i seguenti tre requisiti: a) una decisione di un giudice nazionale, passata in giudicato, che abbia un contenuto , dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario alla Convenzione o ad uno dei suoi Protocolli; b) la lesione di un diritto di stato della persona , c) l'astratta non idoneità dell'equa indennità, accordata dalla Corte europea ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione, a compensare le conseguenze della violazione. Orbene, nel caso di specie, non ricorre nessuno dei suddetti presupposti. 5.2. Nel caso di specie la Corte EDU non ha dichiarato la sussistenza delle violazioni, ma ha soltanto preso atto che lo Stato italiano aveva riconosciuto le violazioni contestate. Difetta quindi quella dichiarazione, resa direttamente dalla Corte EDU, di contrarietà dei contenuti della decisione revocanda alla Convenzione, che l'art.391- quater pone come secondo ed essenziale requisito. Vero è che la giurisprudenza penale ( Cass. pen. n. 16226/2022 ) ha ritenuto la rilevanza anche del provvedimento di cancellazione dal ruolo del ricorso ai sensi dell'articolo 37 della Convenzione, in quanto avente natura ricognitiva della avvenuta violazione, ai fini della revisione ex articolo 630 c.p.p. Tuttavia, in armonia con quanto già statuito da questa Corte ( Cass. n. 34315/2024 ), deve qui rimarcarsi la differenza dei rimedi previsti dal sistema processuale civilistico rispetto a quello penale, sia nel quadro normativo previgente, che in quello attuale. Il quadro normativo previgente si connotava per la totale assenza di rimedio revocatorio avverso le sentenze civili, penali o amministrative, ai fini di conformarsi a decisioni della Corte EDU e -come sopra ricordato - la Corte Costituzionale solo nel 2011 con la sentenza n. 113 aveva riconosciuto l'esistenza dell'obbligo convenzionale di riapertura del processo penale, allorquando ciò fosse necessario per conformarsi a una sentenza della Corte EDU, e conseguentemente ha manipolato il testo dell' articolo 630 del codice di procedura penale , introducendo l'ipotesi di cd. revisione (non revocazione) europea della sentenza passata in giudicato, la cui portata è stata successivamente precisata dalla citata sentenza della Cassazione penale n. 16226/2022 . In tema di processi civili e amministrativi, invece, la Corte Costituzionale si era orientata in senso diverso: con la sentenza n. 123 del 2017 , aveva dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell' articolo 106 c.p.a . e degli articolo 395 e 396 c.p.c., sollevata dal giudice amministrativo; con la sentenza n. 93 del 2018, aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articolo 395 e 396 c.p.c. , sollevata, in riferimento all' articolo 117, primo comma, della Costituzione , dalla Corte d'Appello di Venezia. In ragione di questi interventi, restava netta la distinzione tra i rimedi in ambito civile (essenzialmente il risarcimento) ed i rimedi in ambito penale, ben più ampi. Nell'attuale quadro normativo, che è quello rilevante nella presente controversia, la scelta del legislatore è altrettanto netta nel differenziare il rimedio introdotto nel processo penale da quello introdotto nel processo civile, posto che è differente la formulazione dell' articolo 391-quater c.p.c. (inserito dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 ), rispetto all' articolo 628-bis c.p.p. (inserito dall' articolo 36, comma primo, del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ), ove è espressamente prevista la possibilità di revocare la sentenza penale anche in caso di cancellazione della causa dal ruolo, previsione assente nella norma civile. La differente formulazione della norma civile rispetto alla norma penale orienta, in applicazione del principio ermeneutico ubi voluit dixit , nel senso di concludere che il legislatore del 2022 abbia volontariamente limitato la revocabilità delle sentenze civili soltanto ai casi di decisioni che sono state espressamente dichiarate contrarie alla Convenzione. La diversità degli interessi sottesi a ciascuna tipologia di processo, civile, penale o amministrativo, può legittimamente condurre ad un diverso risultato nel giudizio di bilanciamento. Nel giudizio penale è in gioco, in contrapposizione al potere-dovere dello Stato di punire il reato, il bene primario della libertà personale, la cui privazione, se ingiusta, determina un pregiudizio rimediabile da un lato con la rimozione della condanna e la cessazione del regime restrittivo, dall'altro, per il tempo già trascorso in vinculis, con il risarcimento. Si tratta di interessi che fanno capo agli stessi soggetti parti del giudizio innanzi alla Corte di Strasburgo. La revocazione della sentenza penale per adeguamento alla decisione della Corte EDU incide solo sulla persona del richiedente e il rimedio è di esecuzione relativamente semplice (liberazione e risarcimento). Nel processo civile invece, ove possono venire in rilievo non solo diritti patrimoniali, ma pure diritti personali di significativa importanza, vi è una pluralità di interessi da considerare e la rimozione - per il futuro - degli effetti pregiudizievoli causati da una decisione contraria alla Convenzione può richiedere la adozione di misure positive complesse e articolate, che incidono non solo sul richiedente, ma anche su soggetti terzi, che non hanno partecipato al giudizio innanzi alla Corte di Strasburgo. Significative sono, quindi, le differenze tra i processi penali e i processi civili e, nell'ambito di questi ultimi, tra i processi che riguardano solo un rapporto patrimoniale e i processi relativi a relazioni personali che coinvolgono più persone. Per le ragioni che precedono: le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo sono vincolanti per lo Stato italiano, che ai sensi dell'articolo 46 della Convenzione è obbligato a conformarvisi. Tuttavia, vi è un margine di discrezionalità in ordine al rimedio da approntare, che deve essere compatibile con la struttura degli strumenti processuali interni, in particolare per quanto attiene all'obbligo di cancellarne le conseguenze ( CEDU , 13/7/2000, Scozzari e Giunta, par. 249). È quindi legittimo che il legislatore, nell'ambito della sua discrezionalità, limiti il rimedio revocatorio in ambito civile soltanto a determinati casi e alla ricorrenza di determinati presupposti, impregiudicato ogni altro rimedio, eventualmente anche risarcitorio, per adeguarsi alle decisioni della Corte di Strasburgo. D'altronde, anche la giurisprudenza penale, sopra richiamata, afferma che il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo, in quanto ricognitivo, è vincolante per lo Stato italiano, ma con la precisazione che lo Stato deve rimediare secondo gli strumenti processuali interni; ed infine lo stesso articolo 628-bis c.p.p. non indica la revocazione come l'unico rimedio possibile. In definitiva, nel solco di quanto statuito da Cass. n. 34315/2024 , da quanto fin qui rilevato deve trarsi la conclusione che lo strumento processuale civile interno, così come disegnato dall' articolo 391-quater c.p.c. , non consente la revocazione di una decisione nazionale a seguito di cancellazione dal ruolo della causa promossa innanzi alla Corte EDU ai sensi dell'articolo 37 della Convenzione in relazione all'articolo 62A del regolamento, essendo presupposto necessario per la applicazione della norma in esame che la decisione nazionale sia stata dichiarata contraria alla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo da una sentenza definitiva di accertamento della violazione. La decisione assunta ai sensi degli artt. art 37 della Convenzione e 62A del regolamento è, invece, meramente ricognitiva della presentazione di una dichiarazione di ammissione della avvenuta violazione ed è decisoria solo sul punto che non occorre proseguire l'esame del ricorso, poiché l'offerta di spontanea riparazione è ritenuta congrua. Resta impregiudicata la questione della individuazione delle conseguenze dell'ammissione, da parte dello Stato, della sussistenza di una violazione dei principi della Convenzione, con conseguente provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo. D'altronde, le indicazioni rese dalla Corte EDU, anche tramite una decisione di cancellazione della causa dal ruolo, costituiscono sempre e comunque un punto di riferimento per il giudice nazionale, onde evitare analoghe violazioni per il futuro. 5.3. Inoltre, nel caso di specie, anche a voler prescindere dalla mancanza del requisito di base (e cioè la sussistenza di una sentenza dichiarativa dell'avvenuta violazione della Convenzione), non sussiste la lesione di alcun diritto di stato della persona , in piena sintonia con quanto già argomentato da questa Corte ( Cass. n 7128/2025 ). Occorre osservare che l' articolo 391-quater c.p.c. prevede che una decisione nazionale, anche in caso di sentenza definitiva della Corte EDU che ne dichiari la contrarietà alla Convenzione (presupposto che nella specie, come sopra rilevato, non ricorre), possa revocarsi solo ove concorrano due specifici requisiti e, cioè, che il pregiudizio riguardi un diritto di stato della persona e che l'indennità non sia idonea a compensare le conseguenze della violazione, requisiti che devono essere presenti entrambi, dal momento che, nel testo della norma, essi non sono indicati come alternativi, ma concorrenti. L'espressione legislativa, contenuta nel numero 1 del primo comma dell' articolo 391-quater c.p.c. , pur nella sua non nitida formulazione, indica chiaramente quale sia stata la volontà del legislatore nazionale: l'oggetto del giudicato nazionale, ritenuto contrario alla Convenzione, deve essere uno stato della persona (di famiglia, quale il matrimonio, la filiazione, l'unione civile, ovvero di cittadinanza). Si tratta, all'evidenza, delle cause indicate dall' articolo 70, comma 1, n. 3, c.p.c. , laddove è previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero nelle cause riguardanti lo stato della persona . La scelta legislativa è stata nel senso di mantenere, quale rimedio di portata generale, l'equa soddisfazione e di considerare la riapertura del processo come una tutela speciale, riservata ad una materia sostanziale del tutto particolare: quale per l'appunto è il diritto di stato della persona (che, di per sé, non ha un contenuto patrimoniale). Tale presupposto non ricorre nel caso di specie, nel quale i ricorrenti per revocazione hanno allegato la violazione di un semplice diritto patrimoniale, impropriamente collegato ad un preteso status di erede. Senonché l'erede è il soggetto che, alla morte di un altro soggetto, gli succede a titolo universale, in quanto subentra in tutti, o in una quota di tutti, i rapporti giuridici attivi e passivi che facevano capo al defunto. In altri termini, la qualità di erede non intercetta in senso stretto il concetto di stato della persona. Per stato della persona s'intende la posizione spettante alla persona come membro di determinate collettività umane, principalmente della famiglia e dello Stato. Si ha, innanzitutto, uno stato di famiglia e uno stato di cittadinanza. Considerando poi l'uomo come membro della comunità giuridica, si perviene al concetto più ampio dello stato personale, che è il presupposto di tutte le altre condizioni e di tutti gli altri rapporti giuridici della persona. Il complesso delle singole posizioni giuridiche spettanti alla persona nella famiglia, nello Stato e nella comunità giuridica, ne costituisce lo stato civile. Nel solco di quanto affermato da Cass. n. 7128/2025 , occorre qui ribadire che è errato interpretare l' articolo 391-quater c.p.c. nel senso che la nuova ipotesi di revocazione possa invocarsi in tutti i casi in cui la violazione commessa dallo Stato mediante la sentenza passata in giudicato, il cui contenuto sia stato dichiarato contrario alla Convenzione, abbia leso, genericamente, diritti personali o, addirittura, in tutti i casi in cui la lesione abbia, in generale, avuto ad oggetto diritti fondamentali non patrimoniali, quand'anche gli stessi presupponessero o derivassero da un determinato status personale. Invero, se il legislatore avesse inteso riconoscere la possibilità della revocazione anche in caso di sentenze costituenti violazione della Convenzione EDU con riguardo a posizioni soggettive diverse da quelle aventi ad oggetto direttamente il riconoscimento di status personali, non avrebbe così chiaramente indicato la limitazione del rimedio all'ipotesi di violazione che abbia pregiudicato un diritto di stato della persona (probabilmente ispirandosi all'analogo istituto introdotto nel diritto francese, limitato appunto alle azioni di stato, come è stato fatto notare da più parti, sia pure traducendone i termini non del tutto fedelmente e ingenerando non lievi aporie ermeneutiche). L'espressione utilizzata dal legislatore delegato, riferendosi ad un diritto di stato della persona , allude chiaramente ad un diritto che dello stato della persona deve rappresentare, sul piano dell'ordinamento, la diretta implicazione, esprimendo, cioè, in via diretta il contenuto normativo dello stato della persona. Essa, pertanto, deve certamente intendersi volta ad indicare, come oggetto della tutela revocatoria, esclusivamente a) le violazioni che abbiano pregiudicato il diritto al riconoscimento di un determinato status personale, cioè si siano risolte nella negazione totale o parziale di esso, o anche nel tardivo riconoscimento dello status alla persona, con una compromissione insuscettibile di riparazione solo per equi-valente, ovvero b) i casi in cui vi sia stata erronea attribuzione di uno status personale oggettivamente pregiudizievole secondo l'ordinamento o tardivo disconoscimento di esso e la compromissione derivatane per la persona non sia rimediabile con la sola riparazione per equivalente. Al contrario, essa non può ragionevolmente essere intesa, né sul piano letterale, né su quello sistematico, come volta ad indicare: a) il pregiudizio ad un qualunque diritto fondamentale o non patrimoniale, anche se personalissimo, ed anche se presupponente certamente o, comunque, derivante da un determinato status soggettivo del suo titolare, ma leso senza che questo status sia stato direttamente negato o riconosciuto come limitato o riconosciuto tardivamente; b) il pregiudizio derivante ad un qualunque diritto fondamentale o non patrimoniale, anche se personalissimo, la cui lesione non sia stata conseguenza della attribuzione errata di uno status o del tardivo disconoscimento di esso. Una cosa è, infatti, il pregiudizio incidente direttamente sul diritto al riconoscimento di uno status soggettivo personale, il pregiudizio, cioè, che si risolve nella negazione o nel tardivo riconoscimento di uno status personale al quale si abbia diritto (ad es. lo status di figlio di un determinato soggetto), ovvero nell'illegittima attribuzione di uno status che si sia negato di possedere (es. lo status di genitore di un determinato soggetto), pregiudizio che può essere rimosso solo con il riconoscimento effettivo dello status illegittimamente negato o con la eliminazione dell'attribuzione dello status illegittimamente operata. Altra cosa è il pregiudizio arrecato ad uno stato soggettivo per-sonale , inteso - in senso generico ed atecnico - come la mera titolarità di un qualsiasi altro diritto, anche se si tratti di diritti fondamentali, inviolabili, di natura personale e non patrimoniale ed anche se eventualmente si tratti di un diritto che presupponga la titolarità di un determinato status personale: diritti la cui natura non implica necessariamente l'insuscettibilità di una tutela per equivalente e che, anzi, in taluni casi, sono tutelabili solo per equivalente, in forma risarcitoria. In questi ultimi casi, la titolarità o la non titolarità dello status non sono l'oggetto diretto della lesione, che avviene senza che la spettanza dello status sia stata posta in dubbio o senza che si sia attribuito al soggetto uno status che non gli spetta. Non può dirsi, allora, pregiudicato il diritto di stato della persona. In definitiva, nel caso di specie, la domanda originaria (avente ad oggetto il risarcimento danni per responsabilità medica a seguito di decesso) aveva già ad oggetto una tutela meramente risarcitoria (o per equivalente che dir si voglia): tale fatto esclude in radice l'operatività del rimedio straordinario. D'altra parte, l'espressione diritto di stato della persona va interpretata in senso stretto, riferendosi esclusivamente a status non patrimoniali. La qualità di erede in una domanda risarcitoria non è uno status personale ai fini dell' articolo 391-quater c.p.c. , ma una mera posizione giuridica soggettiva. Vero che i ricorrenti hanno agito come eredi, ma la posizione di erede viene in rilievo nella specie non come status personale, ma come mera posizione giuridica soggettiva, proprio perché, si ribadisce, la domanda originaria aveva ad oggetto una tutela meramente risarcitoria o per equivalente. Né, d'altra parte, sarebbe leso un ipotetico status di erede in caso di mancato riconoscimento di un qualunque diritto allo stesso spettante in dipendenza della successione, tanto integrando un'interpretazione della definizione normativa contraria alla stessa lettera, oltre che allo spirito, della disposizione che la contiene. 5.4. Infine, nel caso di specie, non ricorre neppure il terzo presupposto, sopra indicato, in quanto la somma riconosciuta dal governo italiano a titolo di risarcimento del danno è stata ritenuta congrua in quanto pari a quella che in altri casi la Corte EDU ha accordato. E l'obiettivo della revocazione non può essere quello di ottenere una tutela aggiuntiva o, perfino, un sindacato sulla congruità dell'indennità CEDU . Si è già rilevato: la legge delega ( legge 26 novembre 2021 n. 206 ), sulla base della quale è stato introdotto il nuovo articolo 391-quater c.p.c. , all'articolo 1, comma 10, ha previsto l'introduzione del rimedio della revocazione esclusivamente nei casi in cui una volta formatosi il giudicato, il contenuto della sentenza sia successivamente dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario, in tutto o in parte, alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fonda-mentali ovvero a uno dei suoi Protocolli e non sia possibile rimuovere la violazione tramite tutela per equivalente . Occorre qui aggiungere che la stessa Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 , ha chiarito che ... i casi in cui il rimedio risarcitorio è tendenzialmente inidoneo a rimuovere le conseguenze della violazione convenzionale sono stati individuati attraverso il riferimento alle violazioni di un diritto di stato della persona. Per questi diritti, infatti, il rimedio risarcitorio, in quanto finalizzato ad attribuire un'utilità economica alternativa, spesso si rivela non del tutto satisfattivo . Orbene, la stessa legge delega, benché effettivamente consentisse, in teoria, di introdurre la nuova fattispecie di revocazione straordinaria in caso di violazione di diritti di qualunque natura e non solo di diritti di stato della persona , aveva, comunque, chiaramente inteso limitare l'operatività del nuovo istituto a quelle ipotesi in cui il giudicato nazionale contrario ai principi della Convenzione EDU comporta un pregiudizio a diritti di natura tale per cui non sia configurabile una tutela per equivalente , cioè non sia configurabile un risarcimento di tipo esclusivamente economico, in quanto tale risarcimento non sarebbe idoneo a rimuovere il pregiudizio, essendo al tal fine necessario rimuovere la decisione stessa passata in giudicato e adottare le statuizioni, diverse dalla condanna al pagamento di somme di denaro, conseguenti alla rimozione. Ciò è da ritenersi già, di per sé, sufficiente a concludere che il nuovo istituto non possa operare in caso di decisioni nazionali che abbiano accolto o rigettato una domanda volta essa stessa a conseguire una condanna al pagamento di una somma di danaro (sia pure a titolo risarcitorio per la lesione di un diritto fondamentale, anche non patrimoniale), in quanto in tal caso viene richiesta proprio - e soltanto - una tutela per equivalente (che, dunque, nella specie, non solo è oggettivamente possibile, ma è ritenuta tale dalla stessa parte interessata), ciò che esclude in radice l'operatività della nuova ipotesi di revocazione straordinaria. Sotto altro aspetto occorre rilevare che l' articolo 41 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo , prevede che Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa . In base a detto articolo, la Corte EDU riconosce essa stessa alla parte che si assume lesa da una violazione dello Stato membro, un'equa soddisfazione , cioè il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguiti alla violazione accertata, liquidandoli in via equitativa (ma comunque satisfattiva sul piano economico). La tutela per equivalente che si vorrebbe ottenere mediante la revocazione della pronuncia che l'ha negata sarebbe, allora, solo aggiuntiva a quella riconosciuta dalla CEDU e non volta a sopperire a ciò che la pronuncia della stessa non ha potuto indennizzare. In definitiva, la previsione della legge delega e i limiti di operatività del nuovo articolo 391-quater c.p.c. trovano la seguente coerenza logica e giuridica: il legislatore ha inteso introdurre un rimedio, nel diritto nazionale, idoneo a dare attuazione all'obbligo dello Stato italiano di conformarsi alle decisioni della Corte EDU che accertano una violazione della Convenzione da parte di una decisione di diritto interno, anche con una eccezionale deroga ai limiti derivanti dal giudicato, ma limitandola ai casi (come per l'appunto quelli di sentenze che abbiano mancato di riconoscere o abbiano illegittimamente attribuito status personali) in cui la tutela per equivalente, offerta in primo luogo dall' articolo 41 della stessa Convenzione EDU , in base a misure riparatorie (l'indennizzo), non sia di per sé idonea a rimuovere, da sola, le conseguenze del pregiudizio derivante dalla violazione, trattandosi di un pregiudizio non suscettibile di tutela per equivalente. Né è possibile ipotizzare che questa Corte, adìta ex articolo 391-quater c.p.c. , possa sindacare, sotto il profilo della sua idoneità e congruità in concreto, la correttezza della determinazione dell'equa soddisfazione liquidata dalla Corte EDU, sostanzialmente svolgendo il ruolo di una sorta di giudice di ulteriore grado rispetto a quest'ultima, in ordine alla corretta determinazione dell'importo dell'adeguata tutela per equivalente (cioè, del risarcimento) del danno riconosciuto. Invero, ammettendo un ulteriore sindacato del giudice nazionale sulla valutazione operata dalla Corte EDU in ordine alla entità della riparazione per equivalente della violazione, si finirebbe per alterare e addirittura stravolgere la gerarchia stessa e l'ambito delle competenze spettanti ai giudici nazionali e a quelli sovranazionali. Il ricorso per revocazione è un'extrema ratio riservata ai casi in cui le misure conformative, inclusa la tutela per equivalente, non sono idonee a rimuovere integralmente i pregiudizi. Se la domanda mira a ottenere una condanna al pagamento di somme di denaro (tutela risarcitoria), la tutela per equivalente è oggettivamente possibile, con la conseguenza che il rimedio straordinario è escluso in radice. Tanto si verifica nel caso di specie, nel quale l'indennità concessa dalla Corte EDU (5.000 Euro per ciascun ricorrente) rappresenta essa stessa - sia ben inteso, in astratto (e, quindi, sul piano sistematico, che è l'unico sul quale a questa Corte è consentito di intervenire) - una forma di tutela per equivalente. Poiché nel giudizio di merito nazionale la domanda attorea mirava al risarcimento, la riparazione era oggettivamente possibile ed è stata riconosciuta come tale dalla Corte EDU, ragion per cui, anche sotto questo profilo, non può trovare operatività il rimedio straordinario, di recente introdotto dal legislatore. 5.4. Per tutte le ragioni che precedono - risultando insussistenti i presupposti applicativi dell' articolo 391-quater c.p.c. ed esulando dai compiti istituzionali di questa Corte farsi carico di istanze di equità anziché di quelle di stretto diritto positivo e - con le prime - degli effetti concreti delle non illegittime scelte legislative di cautela nell'introduzione di rimedi processuali comunque straordinari - il motivo è inammissibile. 6. Inammissibile è anche il motivo secondo, che concerne la invocata non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sopra ripercorsa. 6.1. Al riguardo, dando continuità al principio affermato da Cass. n. 14666/2020 e da Cass. n. 8033/2023 , occorre preliminarmente ribadire che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione, quale quello in esame, diretto unicamente a prospettare una questione di legittimità costituzionale di una norma, non potendo essere configurato al riguardo un vizio del provvedimento impugnato idoneo a determinarne l'annullamento da parte della Corte: è infatti riservata al potere decisorio del giudice la facoltà di sollevare o meno la questione dinanzi alla Corte costituzionale, ben potendo la stessa essere sempre proposta, o riproposta, dall'interessato, oltre che prospettata d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purché essa risulti rilevante, oltre che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali ritualmente dedotte nel processo. 6.2. Ciò posto - volendo esaminare il motivo come sollecitazione al giudice (e, dunque, anche a questa Corte) a sollevare una questione di legittimità costituzionale (peraltro già affrontata e respinta con motivazione organica da Cass. n. 7128/2025 in un contesto analogo, al quale erano sottesi diritti risarcitori derivanti da violazione di diritti fondamentali) - occorre concludere che la prospettata questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata. A) Manifestamente infondata è la questione della violazione degli articolo 3 e 24 Cost. (principio di eguaglianza e diritto di difesa), in quanto nella specie non ricorre alcuna irragionevole disparità di trattamento per i soggetti che subiscono violazioni convenzionali su diritti diversi dagli status personali. Come già di recente rilevato da questa Corte (il riferimento è sempre a Cass. n. 7128/2025 ), la limitazione è giustificata dal fatto che l'istituto della revocazione è riservato ai casi in cui non è possibile la restitutio in integrum tramite tutela per equivalente. Poiché i diritti fatti valere dai ricorrenti (risarcimento per perdita del congiunto) sono suscettibili solo di tutela per equivalente, non sussiste la condizione necessaria per la riapertura del processo. Il legislatore può ragionevolmente limitare un rimedio straordinario che incide sulla res judicata, appunto a tutela dell'intangibilità del giudicato, principio e valore immediatamente rilevanti pure per la Carta fondamentale ai fini dell'effettività del diritto di difesa di tutte le parti. In definitiva, la limitazione è ragionevole e giustificata dal bilanciamento tra l'efficacia del rimedio CEDU e la necessità di tutelare la stabilità del giudicato (res judicata) in ambito civile, specialmente in materie che ammettono la riparazione economica. B) Manifestamente infondata è anche la questione della violazione dell' articolo 76 Cost. (eccesso/difetto di delega), in quanto, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, l'interpretazione restrittiva non tradisce affatto la voluntas del legislatore delegante ( L. 206/2021 ). Vero è che quest'ultimo non aveva posto alcuna limitazione alla natura della situazione giuridica violata, ma solo all'inidoneità della tutela per equivalente. Senonché, ancora una volta richiamando Cass. n. 7128/2025 (cfr. pp. 16-17), va osservato che: - da un lato il mancato pieno esercizio della delega e, precisamente, l'esercizio della delega in modo limitato rispetto a quanto con la stessa autorizzato, non determina alcuna violazione della Costituzione, dando luogo solo, eventualmente, ad una potenziale responsabilità di tipo politico del governo verso il Parlamento. Di conseguenza, il fatto che nella legge delega non fosse prevista la limitazione dell'ammissibilità della nuova ipotesi di revocazione ai soli casi in cui fosse stata accertata una violazione incidente sui diritti di stato della persona non può di per sé comportare né, direttamente, un dubbio non manifestamente infondato di legittimità costituzionale della norma introdotta in base alla delega, né, indirettamente, imporre una sua interpretazione in termini più ampi di quanto previsto dal suo effettivo contenuto letterale e sistematico ; - e, dall'altro, la limitazione ai diritti di stato della persona è l'interpretazione scelta dal legislatore delegato per dare corretta attuazione al criterio direttivo che circoscrive il rimedio ai casi in cui non è possibile rimuovere la violazione tramite tutela per equivalente. Se il rimedio fosse esteso a diritti risarcitori, si porrebbe esso stesso in contrasto con i limiti della delega, violando indirettamente l' articolo 76 Cost. In definitiva, la corretta interpretazione della ratio della legge delega impone l'adeguamento alle pronunce CEDU nel processo civile nelle sole ipotesi in cui non sia possibile la rimozione tramite tutela per equivalente. L'interpretazione restrittiva è l'unica coerente con la ratio della legge delega n. 206/2021 , la quale ha inteso introdurre il rimedio soltanto nei casi in cui non fosse possibile rimuovere la violazione tramite tutela per equivalente. Estendere il rimedio ai diritti risarcitori violerebbe i limiti stessi della delega. C) Manifestamente infondata è, infine, la questione della violazione dell'articolo 117 Cost. (obbligo di conformazione alle sentenze della Corte EDU), in quanto, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, l'interpretazione, qui accolta, non si pone affatto in contrasto con l' articolo 117 Cost. in relazione agli obblighi derivanti dall' articolo 46 CEDU , che impone agli Stati di conformarsi alle sentenze della Corte EDU. Invero, l'obbligo di conformazione (previsto dall' articolo 46 CEDU ) impone normalmente la restitutio in integrum, ma la Corte costituzionale (cfr. sent. n. 93/2018 e n. 123/2017) e la Corte EDU (nel caso Bochan c. Ucraina, oggetto della sentenza 5 febbraio 2015, nonché nel caso Moreira Ferreira c. Portogallo, di cui alla sentenza 11 luglio 2017) hanno stabilito che, nel contenzioso civile, la riapertura del processo non è un obbligo generale, ma è rimessa alla valutazione discrezionale dello Stato e pur sempre a condizione che si tutelino principi fondamentali come la res judicata e i diritti dei terzi. La limitazione al diritto di stato non impedisce l'adempimento, in quanto l'indennizzo (tutela secondaria) è la misura standard, mentre la riapertura del processo (revocazione) è la misura eccezionale. La revocazione è, in ogni caso, esclusa quando la stessa domanda proposta nel giudizio definito con la sentenza passata in giudicato di cui si invoca la revocazione abbia avuto ad oggetto già essa stessa una tutela meramente risarcitoria o, comunque, per equivalente, e ciò anche se il diritto oggetto della sentenza sia un diritto fondamentale della persona, ma non di stato Per tutte le ragioni che precedono, si ribadisce, la questione di legittimità costituzionale, è da ritenersi manifestamente infondata. 7. In definitiva, il ricorso viene deciso sulla base dei seguenti principi di diritto: ln tema di revocazione straordinaria per violazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali , introdotta con D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , l'articolo 391-quater c.p.c. si applica ratione temporis nei giudizi introdotti innanzi alla Corte di cassazione con ricorso notificato successivamente al 1 gennaio 2023. Ciò in quanto l'articolo 35, comma 5, del suddetto Decreto (come modificato dall'articolo 1, comma 380, lettera a), della L. 29 dicembre 2022, n. 197 ) stabilisce che le disposizioni relative al Capo III del codice di procedura civile (che include per l'appunto l'articolo 391 quater c.p.c.) si applicano ai giudizi introdotti dinanzi alla Corte di cassazione con ricorso notificato a decorrere dalla predetta data . ln tema di revocazione straordinaria per violazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali , introdotta con D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , l'articolo 391-quater c.p.c. prevede tre concorrenti presupposti di ammissibilità: a) una decisione di un giudice nazionale, passata in giudicato, che abbia un contenuto , che sia stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario alla Convenzione o ad uno dei suoi Protocolli; b) la lesione di un diritto di stato della persona , c) l'astratta non idoneità dell'equa indennità, accordata dalla Corte europea ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione, a compensare le conseguenze della violazione . La revocazione ex articolo 391-quater c.p.c. costituisce un rimedio straordinario, riservato ai soli casi in cui la violazione del diritto accertata dalla CEDU abbia pregiudicato un diritto di stato della persona , da intendersi in senso stretto, cioè come diritto non suscettibile di tutela risarcitoria (come per l'appunto i diritti concernenti lo status personale). Ne consegue che restano escluse dall'ambito di operatività della norma le domande meramente risarcitorie, compresa quella per danni da colpa medica, che, anche se correlata alla violazione del diritto alla vita ( articolo 2 Convenzione EDU ), è comunque diretta ad una tutela per equivalente e, cioè, mediante il pagamento di somme di denaro . ln tema di revocazione straordinaria per violazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali , introdotta con D.Lgs. 10 ottobre 2022, il sindacato del giudice di legittimità, adito ex articolo 391-quater c.p.c. , non può spingersi a valutare l'idoneità o la congruità dell'equa soddisfazione liquidata dalla Corte EDU, poiché ciò equivarrebbe a configurare la Corte di cassazione come giudice di ulteriore grado rispetto alla Corte di Strasburgo . È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell' articolo 391-quater c.p.c. , nella parte in cui limita l'esperibilità della revocazione ivi prevista ai soli casi in cui sia stato pregiudicato un diritto di stato della persona , poiché tale limitazione non soltanto è coerente con la ratio della legge delega (in relazione all' articolo 76 Cost. ), che prevedeva la revocazione solo se la violazione non potesse essere rimossa tramite tutela per equivalente, ma è anche ragionevole (in relazione agli articolo 3,24 Cost.), bilanciando l'efficacia del rimedio CEDU con la necessità di tutelare la stabilità del giudicato, specialmente in materie che ammettono pienamente la riparazione economica . 8. In ragione della novità delle questioni, sottese ai motivi di ricorso, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente tra le pari le spese del giudizio di revocazione. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, tuttavia, la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto ( Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315 ). Infine, per la natura della causa petendi, va di ufficio disposta l'omissione, in caso di diffusione, delle generalità e degli altri dati identificativi dei ricorrenti e della vittima primaria, ai sensi dell' articolo 52 D.Lgs. 196 del 2003 . P.Q.M. La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali relative al presente giudizio di revocazione; - ai sensi dell 'articolo 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 200 2, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della ricorrente al competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato articolo 13, se dovuto; - dispone che, ai sensi dell 'articolo 52 D.Lgs. 196 del 200 3, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi generalità ed altri dati identificativi dei ricorrenti e della vittima primaria.