Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello del Viminale contro la sentenza del TAR che aveva annullato la circolare sull’obbligo di riconoscimento “ de visu ”; resta possibile l’identificazione tramite videocollegamento.
Con sentenza del 21 novembre 2025 , il Consiglio di Stato ha accolto l’appello del Ministero dell’Interno (con l’intervento di Federalberghi) e ha riformato la pronuncia del TAR Lazio n. 10210/2025, ripristinando la circolare del Capo della Polizia del 18 novembre 2024 che vieta il check-in da remoto per le strutture ricettive. La decisione conferma che i gestori di tutte le strutture, compresi quelli delle unità immobiliari destinate alle locazioni brevi, oltre a ricevere il documento d’identità degli ospiti e a trasmetterlo all’autorità di pubblica sicurezza, devono identificarli personalmente , verificando la corrispondenza tra il titolare del documento e l’effettivo ospite della struttura. Per i giudici di Palazzo Spada, l’articolo 109 T.U.L.P.S. implica necessariamente la verifica della corrispondenza fra persona e documento : un controllo vigente sin dal 1931, non abrogato dalle riforme del 2011 che hanno semplificato soltanto le modalità di comunicazione alle questure. Ne deriva che il controllo visivo è indispensabile e non può essere sostituito da procedure interamente da remoto, che non garantiscono l’identità tra documento e individuo. Il Collegio, pur escludendo i check-in da remoto privi di riconoscimento facciale, ammette un’ identificazione “a distanza” che sia realmente de visu e contestuale all’ingresso, tramite dispositivi di videocollegamento predisposti dal gestore e idonei ad accertare, in quel momento, la corrispondenza tra ospite e documento (ad esempio, spioncino digitale o QR code con fermo immagine). La circolare non disciplina questi strumenti, né li vieta in assoluto; censura invece le procedure più estreme di check-in remoto con cui i gestori acquisiscono semplicemente i documenti di identità degli ospiti senza alcun controllo visivo e trasmettono agli stessi codici di apertura automatizzata delle porte o di key box poste all’ingresso , eludendo la finalità di sicurezza dell’identificazione de visu e della successiva comunicazione ex articolo 109 T.U.L.P.S.