La tutela del terzo creditore in buona fede in sede esecutiva penale

La Cassazione ha ribadito un principio cruciale per il contenzioso esecutivo post-confisca: il terzo creditore in buona fede non può neutralizzare gli effetti della confisca disposta ai sensi dell’articolo 12- bis d.lgs. n. 74/2000, ma deve far valere le proprie ragioni esclusivamente nel perimetro degli articolo 52 e segg. d.lgs. n. 159/2011.

Una s.r.l., titolare di diritto di credito assistito da garanzia reale, aveva richiesto, in qualità di terzo interessato , la revoca della confisca dei beni immobili di proprietà di un uomo condannato per reati fiscali. Il Tribunale di Genova, in sede esecutiva, rigettava la domanda per la mancata dimostrazione della buona fede della società, la quale ha quindi proposto ricorso in Cassazione. Sul piano procedurale, la Corte richiama la natura dell'opposizione esecutiva ex  articolo 667, comma 4, e 676 c.p.p. : non è un mezzo di impugnazione ma incidentale volto a instaurare il contraddittorio e a ottenere una decisione meditata. È ammissibile la motivazione per relationem , ma solo se il provvedimento richiamato è adeguatamente argomentato e il giudice dell'opposizione esplicita le ragioni del rigetto. Nel caso esaminato, è stato riscontrato un difetto motivazionale, superato però in sede di legittimità poiché le questioni erano di puro diritto. Riprendendo le parole della Corte: «l'opposizione in sede d'esecuzione non ha in sé natura d'impugnazione, poiché essa consiste in un'istanza diretta al medesimo giudice, allo scopo d'introdurre il contraddittorio tra le parti ed ottenere una decisione più meditata (...) Questo non toglie che il giudice dell'opposizione non possa motivare la conferma (...) occorre però che l'atto opposto sia a sua volta adeguatamente motivato (...) Sennonché, poiché le questioni dedotte sono di puro diritto (...) possono essere esaminate e decise direttamente dalla Corte di cassazione (...)». Nel merito, la Suprema Corte puntualizza tre snodi: la confisca definitiva comporta l'acquisizione allo Stato “libera da oneri e pesi” e lo scioglimento dei contratti con diritti reali di garanzia; il terzo ipotecario può solo concorrere al riparto , nei termini e modi indicati dagli articolo 52 e segg. d.lgs. n. 159/2011 ; è esclusa la tesi dell'inopponibilità della confisca per il solo fatto che la trascrizione sia successiva all'iscrizione ipotecaria o alla cessione del credito: «la tutela del terzo creditore che affermi (e provi) di essere in buona fede non opera mediante la sterilizzazione nei suoi confronti del provvedimento ablativo (come preteso dalla ricorrente)». In conclusione, «il terzo può far valere le proprie ragioni creditorie in sede esecutiva penale nel contraddittorio con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di cui agli articolo 110 e segg., d.lgs. n. 159 del 2011 , cui spetta, in via esclusiva, il compito di decidere sulla destinazione del bene confiscato ( articolo 47, d.lgs. n. 159/2011 ) e che ha facoltà di interloquire sulla sussistenza dei fatti che legittimano la tutela del terzo creditore in buona fede ».

Presidente Di Nicola – Relatore Aceto Ritenuto in fatto La P. Spv S.r.l. ricorre, quale terza interessata (in quanto titolare di diritto di credito assistito da garanzia reale), per l'annullamento dell'ordinanza del 10 aprile 2025 del Tribunale di Genova che, pronunciando in sede esecutiva, ha rigettato la domanda di revoca della confisca dei beni immobili di proprietà di R.P. disposta con sentenza del 24 settembre 2018 della Corte di appello di Genova (irr. il 7 giugno 2019) che aveva condannato il predetto alla pena di giustizia per il delitto di cui all'articolo 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000, beni sui quali era stata iscritta ipoteca a garanzia di un mutuo fondiario e già oggetto di pignoramento a favore della ricorrente. Premette, in fatto, che: il 18 marzo 2005 la Banca Carige S.p.a. aveva stipulato con R.P. e L.M.R.  un contratto di mutuo fondiario per l'importo di 500.000 euro, iscrivendo ipoteca per la quota di proprietà esclusiva del R.P. su alcuni beni immobili; con decreto del 15 luglio 2016 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova aveva disposto il sequestro preventivo dei beni in questione nell'ambito del procedimento penale iscritto a carico del Pontiggia; il 6 dicembre 2017 Banca Carige Spa aveva ceduto a Bramito SPV S.r.l. il credito derivante dal mutuo assistito dal diritto reale di garanzia; il credito era stato successivamente ceduto a Credito Fondiario Spa che l'11 dicembre 2020 aveva a sua volta ceduto in blocco tutti i propri crediti a P. Spv S.r.l.; il 30 settembre 2021 la confisca, a seguito della irrevocabilità della condanna, era stata trascritta sui registri immobiliari; il 26 settembre 2023 la società aveva chiesto al Giudice dell'esecuzione la dichiarazione di inefficacia, nei suoi confronti, della confisca o, in alternativa, la dichiarazione di permanenza del proprio diritto reale di garanzia sugli immobili con conseguente autorizzazione alla espropriazione forzata; con ordinanza del 25 settembre 2024 pronunciata de plano, il Tribunale aveva rigettato la domanda; avverso l'ordinanza era stato proposto ricorso per cassazione riqualificato dalla Corte come opposizione ai sensi dell'articolo 667, comma 4, cod. proc. pen.; con l'ordinanza impugnata il Tribunale ha ribadito la decisione precedentemente assunta confermando il rigetto della domanda. Deduce, in diritto, i seguenti motivi. Con il primo lamenta l'erronea interpretazione dell'articolo 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 in relazione agli articolo 240 cod. pen. e 52 d.lgs. n. 159 del 2011 norma, quest'ultima, che deve ritenersi applicabile anche alla confisca disposta ai sensi dell'articolo 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 e che tutela il credito oggettivamente sorto, come nel caso di specie, anteriormente alla confisca o al sequestro ad essa finalizzato. La buona fede, dunque, deve sussistere al momento della costituzione del credito e va riferita alla posizione del cedente; nel caso di specie il diritto di credito di Banca Carige Spa era sorto undici anni prima del sequestro e sedici anni prima della irrevocabilità della sentenza penale di condanna. La cessione del credito a favore di P. S.r.l. era stata effettuata nel 2020, prima della trascrizione della confisca eseguita nel 2021. Erra, pertanto, il Giudice dell'esecuzione a pretendere, da parte della odierna ricorrente, la prova della propria buona fede e di incolpevole affidamento per un credito sorto molto prima del sequestro e ceduto prima della trascrizione della confisca. Non si può chiedere al cessionario - conclude - un dovere di verifica più stringente di quello richiesto al creditore originario. Con il secondo motivo deduce il vizio di totale mancanza di motivazione dell'ordinanza impugnata che si è limitata a richiamare la prima ordinanza già censurata per insufficienza e contraddittorietà della motivazione. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. Il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 25 settembre 2024 adottata de plano ai sensi degli articolo 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen., aveva rigettato la domanda della odierna ricorrente sul sostanziale rilievo che la stessa non aveva dimostrato la propria buona fede. La società istante, affermava il Giudice, non solo non aveva provato o allegato in alcun modo di aver adempiuto al proprio doveroso obbligo di informazione precontrattuale e contrattuale in merito alle condizioni giuridiche del bene oggetto della garanzia ipotecaria accessiva al proprio credito, ma non vi ha proprio fatto riferimento avendo fondato la propria richiesta esclusivamente sul dato fattuale e giuridico di aver acquistato il credito garantito da ipoteca. Avverso l'ordinanza P. Spv S.r.l. aveva proposto ricorso per cassazione articolando i medesimi motivi oggetto di odierno gravame. La Corte di cassazione aveva qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell'articolo 667, comma 4, cod. proc. pen. e aveva trasmesso gli atti al Tribunale di Genova per l'ulteriore corso. Con l'ordinanza oggi impugnata il Tribunale ha rigettato l'opposizione limitandosi a ribadire la correttezza del precedente provvedimento del 25 settembre 2024 senza spiegarne le ragioni. Appare evidente che il Giudice dell'esecuzione ha totalmente omesso di indicare le ragioni della propria decisione essendosi limitato a ribadire la correttezza dell'ordinanza adottata de plano senza dare conto delle ragioni per le quali ha disatteso i motivi dell'opposizione. L'opposizione in sede d'esecuzione non ha in sé natura d'impugnazione, poiché essa consiste in un'istanza diretta al medesimo giudice, allo scopo d'introdurre il contraddittorio tra le parti ed ottenere una decisione più meditata, frutto del dibattito dialettico e, quindi, consapevole di ogni profilo valutabile (Sez. U, n. 3026 del 28/11/2001, dep. 2002, Caspar Hawke, Rv. 220577 - 01). Il valore tutelato e giustificante l'istituto è pertanto il contraddittorio, per la potenziale piena efficacia di completezza riconosciuta al dibattito dialettico, e non la doppia valutazione del merito esecutivo (così, in motivazione, Sez. 6, n. 32419 del 15/07/2009, Reitano, non mass. sul punto). Come ben affermato in dottrina, l'opposizione testimonia un'insoddisfazione dell'istante che dichiara di voler concorrere dialetticamente alla formazione di una nuova pronuncia avente ad oggetto la medesima res già decisa con l'ordinanza opposta. Poiché nella scansione procedurale prevista dagli articolo 676, comma 1, 667, comma 4, e 666 comma 5, cod. proc. pen., il provvedimento ricorribile per cassazione è esclusivamente quello adottato dal giudice dell'esecuzione all'esito dell'opposizione formulata dalla parte interessata, i vizi deducibili riguardano esclusivamente il provvedimento impugnato non quello adottato de plano. L'opposizione - come detto - non è un mezzo di impugnazione e la decisione del giudice non è finalizzata alla verifica della fondatezza dell'opposizione stessa che può essere proposta anche senza la formulazione di motivi, non richiesti ai fini della ammissibilità dell'opposizione stessa. L'opposizione devolve per intero, senza limitazione alcuna, la materia decisa dal giudice dell'ordinanza opposta. Questo non toglie che il giudice dell'opposizione non possa motivare la conferma della decisione precedentemente assunta richiamando e facendo proprie le ragioni dell'atto opposto secondo la tecnica della motivazione per relationem; occorre però che l'atto opposto sia a sua volta adeguatamente motivato (rispetto a tutte le questioni introdotte con l'incidente di esecuzione) e che il giudice adito dia conto delle ragioni per le quali ha disatteso l'opposizione, ragioni che devono essere tanto più puntuali e precise quanto più puntuali e precise sono le deduzioni dell'opponente le quali possono risultare anche dal verbale dell'udienza, non necessariamente dal contenuto dell'opposizione (che, come detto, può essere anche immotivata). Nel caso in esame, a fronte di una opposizione articolatamente motivata, il giudice dell'esecuzione si è limitato a ribadire la correttezza del provvedimento senza spiegarne le ragioni. L'atto è dunque totalmente privo di motivazione ed in questo senso la richiesta del PG di annullamento ha un suo fondamento. Sennonché, poiché le questioni dedotte sono di puro diritto il vizio dedotto non comporta concrete conseguenze potendo essere esaminate e decise direttamente dalla Corte di cassazione, non essendo in contestazione i fatti allegati. Nel merito della questione, il diritto reale di garanzia è stato costituito il 18 marzo 2005, in epoca certamente anteriore al sequestro (disposto dal GIP con decreto del 15 luglio 2016), ma è stato ceduto alla ricorrente l'11 dicembre 2020 dopo il sequestro stesso, dopo la sentenza di condanna di primo grado del 22 dicembre 2017 che aveva disposto la confisca dei beni garantiti da ipoteca e dopo che la Corte di cassazione con sentenza del 7 giugno 2019 aveva rigettato il ricorso dell'imputato avverso la sentenza del 24 settembre 2018 della Corte di appello di Genova che aveva confermato la condanna e la confisca. La ricorrente, cui il credito era stato ceduto, insieme con altri, pro soluto ai sensi dell'articolo 58 d.lgs. n. 385 del 1993, deduce che la trascrizione della sentenza che ha disposto la confisca è stata effettuata il 30 settembre 2021, in epoca successiva all'acquisto del credito. Occorre al riguardo ribadire che, in tema di confisca ex articolo 12-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, la tutela dei terzi di buona fede, titolari di diritti acquisiti anteriormente al sequestro, è assicurata non attraverso l'inopponibilità nei loro confronti del provvedimento ablativo, ma riconoscendo agli stessi la possibilità di far valere le proprie ragioni in sede di esecuzione penale, nel contraddittorio con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo IV, Libro I, d.lgs. n. 159 del 2011, ed in particolare degli articolo 52 e 55 (Sez. 3, n. 39201 del 15/12/2020, dep. 2021, Intesa Sanpaolo Spa, Rv. 282275 - 01). Ed invero, la tutela del terzo creditore che affermi (e provi) di essere in buona fede non opera mediante la sterilizzazione nei suoi confronti del provvedimento ablativo (come preteso dalla ricorrente), bensì nei termini e modi stabiliti dall'articolo 52, d.lgs. n. 159, cit., il cui primo comma stabilisce che la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro , se ricorrono le condizioni indicate alle successive lettere a), b), c) e d). Ciò perché la confisca comporta l'acquisizione del bene allo Stato libero da oneri e pesi (articolo 45, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011). Ed infatti la confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento anche dei contratti aventi un diritto reale di garanzia sul bene stesso (articolo 52, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011). Il terzo titolare del diritto reale di garanzia può solo concorrere al riparto sul valore dei beni confiscati nei termini e modi indicati dagli articolo 52 e segg. d.lgs. n. 159, cit. Il terzo, dunque, può far valere le proprie ragioni creditorie in sede esecutiva penale nel contraddittorio con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di cui agli articolo 110 e segg., d.lgs. n. 159 del 2011, cui spetta, in via esclusiva, il compito di decidere sulla destinazione del bene confiscato (articolo 47, d.lgs. n. 159 del 2011) e che ha facoltà di interloquire sulla sussistenza dei fatti che legittimano la tutela del terzo creditore in buona fede. Deve però essere escluso, come detto, che la buona fede possa essere tutelata, come ritiene la ricorrente, mediante l'inopponibilità della confisca trascritta successivamente alla iscrizione di ipoteca. Il ricorso deve perciò essere rigettato. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 16/09/2025.