«In tema di misure cautelari la trasmissione degli atti da parte del P.M. ex articolo 309, comma 5, c.p.p. deve avvenire nel termine di cinque giorni e non oltre l’orario di apertura al pubblico dell’ufficio giudiziario ai sensi dell’articolo 172, comma 6, c.p.p., a nulla rilevando la presenza di personale ricevente ovvero di prassi interne di flessibilità. Il Tribunale del Riesame deve tuttavia verificare, ove richiesto, se ricorrono i presupposti all’istituto della rimessione in termini».
La Cassazione interviene sulla natura perentoria dei termini processuali, soprattutto quando da questi ( articolo 309 c.p.p. ) dipende la stessa effettività di una misura cautelare personale. La Corte afferma infatti che il limite temporale fissato dall' articolo 172, comma 6, c.p.p. – coincidente con l'orario di chiusura al pubblico dell'ufficio – non tollera interpretazioni elastiche né adattamenti fondati sulla prassi . Ogni deroga equivarrebbe a introdurre, di fatto, una disciplina parallela, affidata a consuetudini contra legem, e pertanto mutevoli e suscettibili di applicazione discriminatoria. I fatti Due soggetti, indagati del reato di cui all' articolo 609- bis c.p. , avevano proposto tempestiva istanza di riesame avverso l'ordinanza che disponeva le misure cautelari personali. Il Tribunale delle Libertà richiedeva alla Procura la trasmissione degli atti processuali entro il termine perentorio di cui all' articolo 309, comma 5, c.p.p. Il fascicolo veniva effettivamente depositato entro il quinto giorno, ma due ore dopo la chiusura al pubblico della cancelleria, fissata per l'appunto alle ore 13:30. Una differenza di oltre due ore che il Tribunale aveva ritenuto sufficiente a determinare la perdita di efficacia delle misure cautelari ai sensi del comma 10 del medesimo articolo 309 c.p.p. , senza pronunciarsi sull'istanza di rimessione in termini avanza dal P.M. Sulla “flessibilità fisiologica” dei termini La Procura ricorreva per Cassazione invocando un indirizzo giurisprudenziale che ha riconosciuto la tempestività di un deposito oltre l'orario di chiusura al pubblico purché avvenuto entro l'ultimo giorno utile. Va da sé che il ricevimento dell'atto doveva comunque rimanere vincolato ad una consuetudine instauratasi nell'Ufficio e non, invece, alla mera “ iniziativa unilaterale del funzionario che lo ha accettato ”. La Pubblica Accusa lamentava altresì l'omessa motivazione in ordine all'istanza di rimessione in termini avanzata ai Giudici del Tribunale delle Libertà. La rigidità delle forme come garanzia di equità La Terza Sezione ha respinto in modo netto questa impostazione, prendendo le distanze da ogni interpretazione “elastica” nell'applicazione dei termini processuali perentori. Più che evidenti, secondo la Corte, i limiti del richiamato indirizzo giurisprudenziale che tenta di scalfire un dato temporale normativo non suscettibile di alcun'interpretazione estensiva (soprattutto in un caso come quello di specie, nel quale lo sforamento era di oltre due ore). Si rischierebbe, infatti, non solo di stravolgere lo stesso contenuto della norma, che traccia precisi e inequivocabili confini temporali (“orario di chiusura al pubblico”), ma soprattutto, un'interpretazione orientata verso principi di “flessibilità patologica” rischierebbe di dare libero accesso a elementi di incertezza « i n una materia - quella dei termini processuali - ove dal loro inutile spirare derivi, come nella fattispecie, una conseguenza di assoluta rilevanza processuale ». L'unica “via di fuga”? La rimessione in termini La parte più significativa della sentenza in commento si colloca però alla fine della parte motiva, ove la Corte censura l'omessa pronuncia del Tribunale del Riesame sull'istanza di rimessione in termini avanzata dal P.M. Il blackout elettrico, che aveva reso impossibile la trasmissione del fascicolo “a mezzo TIAP”, non rientra nella disciplina del malfunzionamento dei sistemi informatici di cui all' articolo 175-bis c.p.p. , stante la stessa natura “elettrica” e non “informatica” del temporaneo guasto. Pur tuttavia, a giudizio della Cassazione, poteva dirsi integrata nel caso di specie un'ipotesi di caso fortuito rilevante ai sensi dell' articolo 175 c.p.p. su cui invece, i Giudici del Riesame avrebbero dovuto pronunciarsi. La Cassazione richiama una recentissima giurisprudenza ( Cass. Pen., Sez. IV, 16 maggio 2025, n. 18444 ), secondo cui quando un evento esterno, non imputabile alla parte, impedisce il deposito il rimedio processuale non è certamente l'interpretazione estensiva dei margini temporali ma l'istituto della rimessione in termini. Conclusione: certezza della norma processuale, ma flessibilità nel rimedio La sentenza costruisce un quadro chiaro: i termini processuali non sono concetti “modellabili” , nemmeno per ragioni apparentemente ragionevoli o organizzative. Allo stesso tempo, però, la Corte sembra riaffermare come il sistema non resta rigido e sordo alle cause di forza maggiore al punto da sacrificare il diritto della parte. Tale apertura, tuttavia, non passa attraverso interpretazioni estensive dei limiti temporali stabiliti dal codice, ma tramite l'istituto della rimessione in termini. Si delinea così un modello coerente con le esigenze del processo contemporaneo: certezza nella disciplina, elasticità solo nei rimedi , purché tale approccio sia equo anche nelle sue applicazioni a tutti i protagonisti del processo penale.
Presidente Di Nicola - Relatore Gentili Ritenuto in fatto Il Tribunale di Torino, in funzione di giudice del riesame cautelare, ha, con ordinanza pronunziata in data 20 giugno 2025, dichiarato la inefficacia delle misure cautelari, rispettivamente, degli arresti domiciliari e del divieto di dimora nel Comune di Torino, disposti a carico di S.M. e di T.S., entrambi indagati in relazione a due ipotesi di violenza sessuale commesse in danno di M.C.V., con provvedimento del Gip del Tribunale di Torino del 30 maggio 2025, per essere state depositata la documentazione la cui trasmissione era stata richiesta dal Tribunale del riesame a seguito della istanza di riesame promossa avverso la predetta ordinanza dai due soggetti attinti da essa, oltre il termine, previsto dall' articolo 309, comma 5, cod. proc. pen. a pena di perdita di efficacia della misura cautelare, di 5 giorni dal di in cui la richiesta di trasmissione era stata formulata. Avverso il provvedimento in questione ha interposto ricorso per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, sostenendo, nell'unico, sebbene articolato, motivo di impugnazione proposto, che esso era stato adottato in violazione di legge ed in carenza di motivazione. Ad avviso del ricorrente, infatti, sebbene risponda al vero che la trasmissione della documentazione in questione è stata eseguita in data 19 giugno 2025 (per mero errore materiale nel provvedimento impugnato è indicata la data del 17 giugno 2025, che, ove fosse corretta, avrebbe reso tempestiva la produzione documentale operata dalla Procura della Repubblica) alle ore 15,57, quindi oltre il termine di apertura al pubblico dell'Ufficio ricevente (il cui orario cessava alle ore 13.30), tuttavia ciò era avvenuto in quanto, stante un disservizio nel sistema di trasmissione elettronica degli atti processuali (si era infatti verificata un'interruzione del flusso della corrente elettrica che aveva impedito l'utilizzo degli strumenti elettronici di trasmissione dei dati documentali), era stato necessario trasmettere gli atti in originale, senza potere disporre del più ampio termine fissato dall' articolo 172, comma 6-bis, cod. proc. pen. , specificamente previsto per la sola trasmissione informatica dei dati. Il ricorrente Ufficio, oltre ad invocare un orientamento giurisprudenziale che legittimerebbe, ove si fosse trattato di una violazione del termine orario di deposito degli atti di scarsa entità e legata ad una prassi invalsa presso l'Ufficio ricevente, tale da legittimare l'affidamento sulla flessibilità dell'orario di apertura al pubblico di tale Ufficio, la presentazione degli atti come avvenuto nel caso ora in esame ed a richiamare, comunque, la disciplina dettata dall' articolo 172, comma 6-bis, cod. proc. pen. , secondo la quale la trasmissione disposta tramite mezzo informatico deve essere ritenuta tempestiva ove eseguita sino alle ora 24 dell'ultimo giorno utile, ha lamentato la circostanza che, avendo in data 20 giugno 2025, formalizzato la istanza per essere rimesso in termini per la produzione della documentazione di cui sopra, essendo stata la eventuale violazione del termine di cui all' articolo 309, comma 5, cod. proc. pen. dovuta ad una evenienza di forza maggiore (cioè la di già ricordata interruzione del flusso della energia elettrica che non aveva consentito la trasmissione degli atti richiesti per via telematica), il Tribunale non ha dato alcuna formale risposta a tale richiesta, procedendo direttamente alla dichiarazione di sopravvenuta inefficacia delle misure in precedenza applicate agli indagati. In data 24 ottobre 2025 la difesa dei due indagati ha fatto pervenire una memoria, documentata, opponendosi all'accoglimento del ricorso e riservandosi in sede di discussione orale di meglio argomentare la propria richiesta. Considerato in diritto Il ricorso è risultato solo parzialmente fondato, nei limiti che saranno meglio precisati in sede di motivazione del presente provvedimento, con le conseguenze derivati dal solo parziale accoglimento. Il motivo di impugnazione del pubblico ministero, ancorché formalmente articolato attraverso la esposizione di un unico motivo di doglianza, sottopone a questa Corte invero tre diverse questioni. La prima è attinente alla erroneità della ordinanza impugnata per avere il Tribunale di Torino escluso la possibilità di ritenere tempestivo, stante la circostanza che esso è stato eseguito comunque entro il quinto giorno decorrente dall'avvenuta richiesta formulata dal Tribunale del riesame, l'inoltro da parte della Procura della Repubblica di Torino del materiale istruttorio sulla base del quale era stata richiesta al locale Gip la emissione delle due misure cautelari, rispettivamente degli arresti domiciliari e del divieto di dimora, oggetto del provvedimento del Gip del Tribunale di Torino avverso il quale era stata formulata dai due soggetti interessati la istanza di riesame. La seconda attiene alla esclusione della possibilità di applicare alla fattispecie la disciplina di cui all' articolo 172, comma 6-bis, cod. proc. pen. La terza attiene alla illegittimità del provvedimento impugnato per non avere, con esso, il Tribunale di Torino dato alcuna risposta alla istanza di rimessione in termini per la produzione della documentazione da quella richiesta, formulata dalla Procura della Repubblica di Torino con la memoria del 20 giugno 2025. Prima di esaminare partitamente e secondo una logica scansione dei temi dedotti con le questioni sottoposte all'esame di questa Corte, è bene chiarire i punti fermi in base ai quali poi delineare i termini della presente decisione. E', infatti, pacifico che avendo il Gip del Tribunale di Torino, con provvedimento del 30 maggio 2025, disposto, in quanto a ciò sollecitato dalla Procura della Repubblica subalpina, a carico di S.M. e di T.S. - soggetti entrambi indagati in relazione alla violazione dell' articolo 609-bis cod. pen. , per avere usato, ciascuno ed in concorso fra loro, secondo la ipotesi accusatoria violenza sessuale in danno di tale M.C.V. - la misura cautelare, rispettivamente degli arresti domiciliari e del divieto di dimora nel Comune di Torino, costoro, in data 14 giugno 2025, cioè entro il decimo giorno dalla materiale esecuzione della misura, hanno rivolto al Tribunale di Torino istanza di riesame avverso i provvedimenti cautelari emessi a loro carico; in pari data la Cancelleria del Tribunale del riesame, su impulso del suo Presidente, ha richiesto alla Segreteria della Procura della Repubblica la trasmissione degli atti di cui all' articolo 309, comma 5, cod. proc. pen. ; a tale incombente si provvedeva in data 19 giugno 2025 (e non come erroneamente riportato nel corpo della ordinanza impugnata in data 17 giugno 2025) alle ore 15,57, tramite materiale consegna degli atti in originale; il successivo 20 giugno 2025 la Procura della Repubblica trasmetteva al Tribunale di Torino una ulteriore integrazione documentale, contenente, fra l'altro, la richiesta di rimessione in termini in ragione del fatto che non era stato possibile provvedere, a causa di un malfunzionamento del sistema di distribuzione della energia elettrica, che aveva impedito il funzionamento degli apparecchi alimentati, appunto, dalla energia elettrica (evidentemente fra questi compresi i terminali dei sistemi informatici presenti negli uffici giudiziari di Torino), alla trasmissione degli atti - non tramite la loro materiale consegna ma - attraverso il loro deposito telematico presso il Tribunale tramite il sistema TIAP; lo stesso 20 giugno 2025 il Tribunale di Torino, in funzione di giudice del riesame del provvedimenti cautelari personali, ritenuta la tardività, ai sensi dell' articolo 172, comma 6, cod. proc. pen. , della trasmissione della documentazione de qua, essendo essa pervenuta all'Ufficio richiedente in un orario successivo a quello di sua chiusura al pubblico (orario questo pacificamente fissato alle ore 13,30), di tal che la trasmissione degli atti doveva ritenersi essere stata eseguita il sesto giorno successivo alla richiesta degli stessi da parte del citato Tribunale del riesame di Torino, ha disposto, ai sensi dell' articolo 309, comma 5, cod. proc. pen. , la perdita di efficacia delle misure cautelari in questione, disponendo, altresì, la immediata liberazione del S.M.. Questi essendo, incontestatamente, i fatti, si tratta di verificare, sulla base delle ragioni impugnatone introdotte dalla ricorrente Procura della Repubblica, se il provvedimento emesso dal Tribunale di Torino sia o meno legittimo. Come accennato la ricorrente Procura della Repubblica ha, in prima battuta, contestato la legittimità del provvedimento impugnato per non avere il Tribunale di Torino tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale il quale, nel dare concreta applicazione alla previsione di cui all' articolo 172, comma 6, cod. proc. pen. , ha affermato la tempestività del deposito di un atto (nella specie si trattava di un atto di impugnazione) avvenuto nel corso dell'ultimo giorno utile dopo l'orario di chiusura dell'Ufficio ricevente purché il ricevimento dell'atto in questione non sia la conseguenza di una iniziativa unilaterale del funzionario che lo ha accettato, ma sia legata ad una consuetudine instauratasi nell'Ufficio e purché l'atto venga presentato in tempo prossimo all'orario di chiusura dell'Ufficio stesso (così, infatti: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 30 luglio 1996, n. 7627, rv 206582, confermata sia da Corte di cassazione, Sezione III penale, 21 marzo 2011, n. 15157, non mass., che da Corte di cassazione, Sezione II penale, 9 aprile 2019, n. 15605, rv 275777; più recentemente doppiata anche da: Corte di cassazione, Sezione III penale, 26 luglio 2024, n. 30656, rv 286699). Ritiene il Collegio che la doglianza sia priva di pregio. Rileva, infatti il Collegio che l' articolo 172 cod. proc. pen. , nel dettare le regole generali in tema di termini processuali, prevede, al comma 6, che il termine per depositare atti in un ufficio giudiziario (adempimento che indubbiamente comprende anche il deposito degli atti richiesti ai sensi dell' articolo 309, comma 5, cod. proc. pen. dal Presidente del Tribunale del riesame alla Procura della Repubblica) si considera scaduto nel momento in cui, secondo i regolamenti, l'Ufficio viene chiuso al pubblico, Premessa la Indubbia applicabilità della predetta prescrizione non solo alle parti private ma anche all'Ufficio del Pm (in tale senso, infatti, si veda, fra le altre: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 12 gennaio 1995, n. 3966, rv 200627, ma già Corte di cassazione, Sezione VI penale, 12 gennaio 1995, n, 3966, rv 200627, ove si legge come, senza dovere ricorrere ad altri strumenti legislativi ma a legislazione attuale invariata, già il vigente codice di rito ha introdotto una netta distinzione di ruoli tra giudice e pubblico ministero, equiparando questo alle parti in genere; cosicché il detto organo deve considerarsi estraneo all'Ufficio e quindi assoggettato al limiti di accesso previsti dalla norma sopraricordata, che attiene al compimento di attività riferite ad una parte processuale, in ordine alle quali solo imposti dei termini di decadenza ), deve ritenersi che l'orientamento che considera il significato dell'espressione orario di ufficio suscettibile di essere interpretato in termini che tengano conto di quella che viene espressamente definita la flessibilità, per così dire, fisiologica dell'orario di apertura al pubblico degli Uffici giudiziari (la frase è estrapolata dal testo di Corte di cassazione, Sezione III penale, 21 marzo 2011, n. 15157), non possa essere seguito, Ciò sia perché una tale interpretazione stravolge, invero, il contenuto della norma, la quale appare, in realtà fare riferimento ad un dato temporale preciso (il momento in cui secondo i regolamenti l'Ufficio viene chiuso al pubblico ) e non suscettibile - ove siffatti regolamenti organizzativi (cosa che, per quanti riguarda il Tribunale di Torino, nessuno ha revocato in dubbio) esistano - di una qualche flessibilità; sia perché essa introduce un elemento di incertezza in una materia - quella dei termini processuali - tanto più ove dal loro inutile spirare derivi, come nella fattispecie, una conseguenza di assoluta rilevanza processuale (in questo caso la Inefficacia della misura cautelare personale incidente sulle libertà fondamentali dell'individuo, ma lo stesso varrebbe ove si trattasse della scadenza termine per la presentazione della impugnazione di un provvedimento giurisdizionale, nel qual caso sarebbe in discussione sia il valore della, tendenzialmente necessaria, stabilità dei provvedimenti giurisdizionali divenuti definitivi sia la stessa esigenza della ragionevole durata del processo), opportunamente disciplinata, a garanzia di valori costituzionalmente tutelati sia dell'individuo che dell'ordinamento in genere, da disposizioni aventi il carattere della rigidità e della inequivocità. Significativi, appaiono, infatti in tale senso gli arresti di questa Corte i quali hanno evidenziato come l'effetto scaturente dall'applicazione dell' articolo 172, comma 6, cod. proc. pen. , cioè la tardività dell'adempimento processuale ove realizzato presso un Ufficio giudiziario oltre il termine orario di sua apertura al pubblico, non attiene alla chiusura effettiva dell'Ufficio, ma coincide con l'orario di chiusura stabilito dai regolamenti (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 12 gennaio 1995, n. 3966), con la puntuale precisazione (incidente anche in ordine alla presenta fattispecie) che a nulla rileva il fatto che, essendo ancora presente presso l'Ufficio giudiziario in questione il personale amministrativo addetto alla ricezione degli atti, l'adempimento, ancorché tardivamente, sia stato effettivamente realizzato (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 18 febbraio 2004, n. 6849, rv 227919) posto che non riveste alcuna rilevanza ai fini dell' articolo 172, comma 6, cod. proc. pen. l'orario di servizio del personale amministrativo ma la sola regolamentazione dell'orario di apertura al pubblico dell'Ufficio in questione (Corte di cassazione, Sezione II penale, 13 settembre 2018, n. 40777, rv 274682). Va, d'altra parte, rilevato come l'avvenuto richiamo, ai fini della legittimazione di un deposito avvenuto ultra diem, alla esistenza di una consuetudine instauratasi nell'Ufficio (in tale senso anche: Corte di cassazione Sezione VI penale, 9 gennaio 2013, n. 1059), comporta l'evidente rischio di legittimare delle forme di consuetudine contra legem, evidentemente non idonee a prevalere sul chiaro dettato legislativo (nel senso della soccombenza alla disposizione legislativa o comunque di carattere normativo della prassi illegittima in materia procedimentale si veda, nella giurisprudenza penale, fra le altre: Corte di cassazione Sezione III penale, 15 marzo 2019, n. 11518, rv 276030), ed ipoteticamente foriere di eventuali nullità del processo penale (in tale senso, con riferimento proprio a norma attinenti al rito penale: Corte di cassazione, Sezione III penale, 27 agosto 1969, n. 891, rv 112617). Da ultimo sull'argomento, ribadita la pacifica esistenza di incontestate disposizioni interne, aventi valenza regolamentare, in base alle quali gli Uffici del Tribunale di Torino sono aperti al pubblico sino alle ore 13,30, si rileva che, a tutto voler concedere, anche il criticato e non condiviso orientamento giurisprudenziale che rimanda alla possibile flessibilità del concetto di orario di ufficio , tale da giustificare anche la tempestività di depositi eseguiti oltre la sua formale scadenza, ha, in ogni caso, la ulteriore condizione (sia consentito dire, anch'essa peraltro caratterizzata da una qualche - inopportuna - vaghezza semantica) che l'atto sia presentato in tempo prossimo all'orario di chiusura ; non è irrilevante segnalare come, in talune delle ipotesi in cui tale indicazione è stata evocata, la violazione del termine di chiusura al pubblico dell'Ufficio giudiziario è stata contenuta in un caso nel massimo di 35 minuti (è la fattispecie di cui alla sentenza di Corte di cassazione, Sezione VI penale, 9 gennaio 2013, n. 1059) ed in altro caso di soli 25 minuti (fattispecie di cui alla sentenza di Corte di cassazione, Sezione III penale, 26 luglio 2024, n. 30656, rv 286699). Pertanto il fatto che, nella presente fattispecie - in cui la violazione del termine di apertura degli Uffici al pubblico è stata pari ad oltre 145 minuti - il Tribunale di Torino abbia, in sostanza, ritenuto non pertinente l'indirizzo giurisprudenziale ricordato dalla ricorrente Procura della Repubblica non appare soluzione implausibile e, pertanto, la stessa (anche nel caso in cui si fosse voluto dare seguito al, peraltro non condiviso, orientamento giurisprudenziale richiamato dal ricorrente Ufficio) non è censurabile di fronte a questa Corte di cassazione. Del tutto impraticabile è la ipotesi adombrata dal ricorrente di ritenere applicabile alla presente fattispecie il comma 6-bis dell' articolo 172 cod. proc. pen. , introdotto a seguito della adozione del dlgs n. 150 del 2022 ed entrato in vigore a decorrere dal 14 gennaio 2024. Esso, infatti, che pure consente di ritenere tempestiva la produzione documentale sebbene essa sia compiuta entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile risulta essere applicabile alle sole ipotesi in cui il deposito degli atti sia avvenuto con modalità telematiche , cosa che nella fattispecie non si è verificata a causa del lamentato disservizio, su cui si veda amplius infra, che ha impedito alla Procura della Repubblica di procedere a siffatta forma di trasmissione documentale, dovendo, invece, ricorrere alla materiale consegna degli atti in originale al Tribunale del riesame. Di tutta evidenza è, pertanto, la estraneità della norma alla presente fattispecie. Da quanto sopra emerge con chiarezza la inammissibilità quanto ai profili immediatamente inerenti alla disposta sopravvenuta inefficacia dei provvedimenti cautelari adottati a carico dei due indagati a causa della rilevata tardività da parte della Procura della Repubblica di Torino del deposito della documentazione ad essa richiesta, ai sensi dell' articolo 309, comma 5, cod. proc. pen. , dall'adito Tribunale del riesame. Residua, tuttavia, la questione avente ad oggetto la richiesta di restituzione in termini per eseguire il predetto deposito formulata dalla citata Procura con la memoria del 20 giugno 2025. Deve, in primo luogo, richiamarsi ai fini della conferma della competenza del Tribunale del riesame a pronunziare sulla istanza formulata dalla ora ricorrente Procura della Repubblica, l' articolo 175, comma 4, cod. proc. pen. , nella parte in cui esso prevede che sulla richiesta decide con ordinanza il giudice che procede al tempo della presentazione della stessa ; è ben vero che la norma in esame parrebbe dettata più che altro, il relazione alla fase di pendenza del giudizio, tanto è vero che la medesima prosegue disponendo che prima dell'esercizio della azione penale provvede il giudice delle indagini preliminari , ma, già in passato, è stata segnalata la specificità della fase incidentale de libertate, tale da giustificare, quanto all'eventuale competenza in tema di restituzione in termini, la applicazione delle regole dettate non tanto per la fase delle indagini quanto per quella del processo (in tale senso: Corte di cassazione, Sezione III penale, 19 ottobre 1998, n. 2411, rv 211439, nella quale si è precisato che competente a provvedere sull'istanza di restituzione nel termine per impugnare una decisione del Tribunale del riesame è, ai sensi dell' articolo 175, comma 4, cod. proc. pen. , la Corte di cassazione quale che sia la fase - processuale o procedimentale - in cui è intervenuto il giudice del riesame; al riguardo per mero scrupolo di chiarezza si precisa come non possa ritenersi che nella presente fattispecie vi sia, come nella fattispecie oggetto della decisione ultima citata, la competenza della Corte di cassazione a provvedere sulla istanza di restituzione in termini, posto che la stessa non ha ad oggetto, come in quel caso, la impugnazione della decisione del giudice del riesame, ma solo una fase endoprocedimentale del giudizio svolto di fronte al Tribunale dì Torino). Precisato quanto sopra va ricordato che, secondo quanto segnalato dal ricorrente nel ricorso introduttivo del presente giudizio, alla Procura della Repubblica non era stato consentito di procedere alla trasmissione in via telematica, tramite l'utilizzo dell'applicativo TIAP in quanto una serie di disservizi verificatisi nei sistemi di alimentazione elettrica degli Uffici giudiziari di Torino nella giornata del 19 giugno 2025 avevano impedito il proficuo utilizzo dei sistemi elettronici di trasmissione. In ragione di tale evento, che la ricorrente aveva documentato attraverso le dichiarazioni, raccolte dalla Polizia giudiziaria in data 20 giugno 2025 ed allegate alla istanza di restituzione nel termine, rese da tale P.D., individuato quale responsabile degli impianti elettrici del Palazzo di Giustizia di Torino, la Procura di Torino aveva, appunto, chiesto di essere restituita nel termine per l'adempimento in questione (rectius: per valutare se, considerata la fondatezza della istanza di restituzione nel termine, l'avvenuto deposito potesse essere ritenuto tempestivo e, pertanto, procedersi nel merito al giudizio avente ad oggetto la istanza di riesame presentata dai due indagati). Va, intanto chiarito che tale richiesta deve considerarsi astrattamente legittima, posto che, come questa Corte ha segnalato (in un recentissimo caso, avente profili significativamente analoghi, sebbene non identici, alla presente fattispecie), laddove un determinato adempimento processuale da svolgere tramite deposito telematico di atti sia stato reso impossibile a cagione di un malfunzionamento del sistema elettronico, il rimedio posto a disposizione del soggetto che ha patito l'impossibilità di utilizzare lo strumento telematico onde ovviare all'eventuale pregiudizio processuale da ciò determinato è, appunto, la possibile restituzione in termini per caso fortuito previsto dall' articolo 175 cod. proc. pen. (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 16 maggio 2025, n. 18444), non apparendo, invece, pertinente l'eventuale richiamo al disposto dell' articolo 175-bis cod. proc. pen. che, seppure rubricato come Malfunzionamento di sistemi informatici , appare ritagliato non per disciplinare situazioni del tutto contingenti e localizzate nel tempo e nello spazio, ma per porre rimedio a malfunzionamenti di maggiore entità e, comunque, direttamente riconducibili ai sistemi informatici e non, come nella presente occasione, alla alimentazione elettrica che fornisce l'energia che fa funzionare gli strumenti che tali sistemi informatici utilizzano. Alla istanza di restituzione nei termini, tuttavia, il Tribunale di Torino, con la ordinanza ora censurata - la quale essendo provvedimento con il quale si è conclusa la fase incidentale de libertate, era l'inevitabile sedes materiae anche per provvedere sulla richiesta di restituzione in termini - non ha fornito risposta alcuna, in tale modo evidenziando una palese omissione procedimentale cui questa Corte ritiene di dover porre rimedio tramite il parziale annullamento della ordinanza impugnata. Sarà, pertanto, compito del Tribunale di Torino, in diversa composizione personale, in prima battuta, verificare, ponendo rimedio alla omissione decisionale in cui è incorso il giudice del provvedimento censurato, se ricorrono o meno gli estremi per consentire alla locale Procura della Repubblica la richiesta restituzione in termini; nel fare ciò l'Ufficio giudiziario di rinvio dovrà anche verificare, sotto il profilo della rilevanza del disservizio lamentato, l'avvenuto rispetto di quanto previsto dal Protocollo di intesa, sottoscritto in data 28 marzo 2019 fra il Tribunale di Torino, la locale Procura della Repubblica e gli organismi rappresentativi della Avvocatura (Ordine degli avvocati e Camera penale), prodotto agli atti del presente giudizio dalla stessa Procura della Repubblica quale allegato al ricorso introduttivo del medesimo, e ciò in particolare con riferimento alle lettere d), e) ed f) del Protocollo citato. Una volta positivamente verificata la fondatezza della richiesta di rimessione in termini, sarà compito del Tribunale quale giudice del rinvio, ai sensi dell' articolo 175, comma 7, cod. proc. pen. adottare i provvedimenti necessari per fare cessare gli effetti determinati dalla scadenza del termine e provvedere in ordine alla originaria istanza di riesame. Resta fermo che - non diversamente da quanto si verifica nella ipotesi in cui, annullato da questa Corte con rinvio il provvedimento con il quale sia stato disposto in sede di riesame la cessazione della misura cautelare in atto, l'eventuale suo ripristino, susseguente alla nuova statuizione del giudice del riesame, riprenderà vigore solo a seguito della intervenuta definitività del provvedimento emesso in sede dei giudizio di rinvio - sino alla definitività della fase incidentale cautelare (consegua essa al rigetto della istanza di rimessione in termini ovvero alla intervenuta stabilità della decisione assunta sul riesame una volta definito il relativo giudizio successivamente alla riconosciuta rimessione in termini) debba rimanere impregiudicata l'avvenuta dichiarazione di sopravvenuta inefficacia delle misura già in atto, suscettibile di essere superata solo a seguito della sua revoca da parte del giudice del rinvio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'omessa pronunzia sulla richiesta del Pubblico ministero di restituzione nel termine e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Torino, competente ai sensi dell 'articolo 309, comma 7, cod. proc. pen .. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.