La Terza Sezione penale della Cassazione, con la pronuncia in oggetto, chiarisce il perimetro applicativo del DASPO quando la squadra originariamente destinataria delle misure non esiste più perché radiata e l’attività agonistica prosegue attraverso una nuova società cittadina.
La Corte afferma che il divieto di accesso agli impianti sportivi e il connesso obbligo di presentazione , disposti ai sensi dell' articolo 6 l. n. 401/1989 rispetto a una determinata squadra, non possono essere automaticamente estesi agli incontri disputati da un'associazione o società diversa, ancorché insediata nella medesima città e subentrata nella continuità sportiva di fatto. L'interpretazione estensiva è esclusa dal principio di tassatività e dalla necessaria determinatezza delle prescrizioni, considerate l'invasività delle limitazioni amministrative e la natura di restrizione della libertà personale dell'obbligo di presentazione. Ne consegue che se la squadra destinataria del provvedimento è radiata , l'applicazione della misura alla nuova compagine richiede un nuovo atto del Questore, integrativo del precedente, da sottoporre a convalida giurisdizionale, così da garantire l'effettivo contraddittorio e il pieno esercizio del diritto di difesa anche sul profilo della “continuità sostanziale” fra sodalizi cittadini formalmente distinti. Nel caso di specie , la Corte ha ritenuto insufficiente la mera “nota integrativa” della Questura di Trapani, che aveva esteso l'obbligo alla squadra in questione, senza convalida del giudice, e ha annullato senza rinvio le condanne per insussistenza del fatto, escludendo che le mancate presentazioni riferite a incontri della nuova società potessero integrare la violazione della misura originaria. La motivazione valorizza, inoltre, la struttura del precetto amministrativo prevista dall'articolo 6, che impone l'individuazione specifica delle “manifestazioni sportive” e dei “luoghi” oggetto del divieto, a tutela della perfetta intelligibilità per il destinatario e della controllabilità giudiziale dell'obbligo di presentazione. Il Collegio ha quindi accolto il primo motivo di ricorso e, ritenuto assorbito quello sulle attenuanti generiche, ha pronunciato annullamento senza rinvio per insussistenza del reato.
Presidente Di Nicola - Relatore Andronio Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 26 settembre 2024, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala del 28 aprile 2023, che aveva condannato R.A. alla pena di mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro 9.000,00 per sette fattispecie di cui all' articolo 6, commi 2 e 6, della legge n. 401 del 1989 , perché aveva violato il provvedimento del Questore di Trapani del 4 ottobre 2019, convalidato dal Giudice per indagini preliminari del Tribunale di Trapani in data 7 ottobre 2019. 2. Avverso la sentenza di appello l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di censura, si denuncia la violazione della disposizione incriminatrice. Secondo la prospettazione difensiva, il provvedimento del Questore di Trapani - del 4 ottobre 2019, convalidato in data 7 ottobre 2019 - di cui si assumeva la violazione, aveva ad oggetto il divieto di accesso agli stadi in occasione di manifestazioni sportive cui partecipava la squadra di calcio (OMISSIS) e l'obbligo di presentazione presso gli uffici del Commissariato di P.S. di Marsala quindici minuti dopo l'inizio del primo tempo e quindici minuti dopo l'inizio del secondo tempo di ogni partita. Sennonché le mancate presentazioni dell'imputato, oggetto di imputazione, avevano ad oggetto incontri di calcio disputati dalla (OMISSIS). Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto integrata la violazione, sebbene difettasse l'elemento psicologico di voler assistere ad una partita di calcio disputata da una squadra, la (OMISSIS), appartenente ad una società diversa e del tutto autonoma, rispetto al (OMISSIS). Si sostiene, inoltre, che, non è possibile - in forza del principio di tassatività e determinatezza - un'interpretazione estensiva del provvedimento di DASPO, poiché questo presuppone un apposito procedimento amministrativo che prende avvio con l'avviso del procedimento, al fine di garantire all'interessato la possibilità di presentare memorie difensive al Questore nei 15 giorni successivi, prima dell'emissione del provvedimento. 2.2. Con il secondo motivo, si denunciano vizi motivazionali in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. Gli atti del procedimento, inizialmente assegnato alla Settima Sezione penale, sono stati rimessi alla Terza Sezione penale, sul rilievo dell'insussistenza di cause di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo; ciò che rende irrilevante l'esame del secondo. 2. All'imputato è stata contestata la violazione del DASPO emesso il 4 ottobre 2019, convalidato dal Giudice per indagini preliminari in data 7 ottobre 2019, per le manifestazioni sportive della squadra del (OMISSIS). La Corte territoriale ha ritenuto pretestuosa la prospettazione difensiva basata sull'inefficacia del provvedimento di sottoposizione all'obbligo di presentazione in relazione alle partite disputate dalla (OMISSIS), perché la ragione del provvedimento di cui all' articolo 6 della legge n. 401 del 1989 risiedeva nell'assicurare l'allontanamento del destinatario - tifoso particolarmente acceso - dalla sede degli incontri sportivi della squadra locale, anche in ragione dell'integrazione con nota del 9 settembre 2021 della Questura di Trapani che aveva esteso la prescrizione anche agli incontri della (OMISSIS). Tale ricostruzione interpretativa non appare conforme al dettato normativo, poiché l' articolo 6 della legge n. 401/1989 prevede che il Questore formuli il precetto amministrativo in maniera specifica e dettagliata - nel comma 1 sono usati i sintagmi manifestazioni sportive specificamente indicate e luoghi specificamente indicati - in funzione della perfetta intelligenza del provvedimento da parte del destinatario, anche ai fini dell'esecuzione del collegato obbligo di presentazione all'ufficio o al comando di polizia competente di cui al comma 2, oggetto del controllo del Giudice, siccome prescrizione limitativa della libertà personale. Nella specie, l'(OMISSIS) e il (OMISSIS) erano associazioni sportive autonome e completamente distinte, così che non è possibile alcuna interpretazione estensiva del provvedimento del Questore di Trapani sulla base della ratio della norma incriminatrice, che, per l'invasività delle prescrizioni amministrative e dell'obbligo di presentazione, richiede piuttosto il rigoroso rispetto dei principi di tassatività e sufficiente determinatezza (Sez. 3, n. 3972 del 17/10/2018, dep. 28/01/2019, Rv. 275691; Sez. 3, n. 16476 del 17/10/2018, dep. 16/04/2019, Rv. 276287). Principi rilevanti, ai fini che qui interessano, possono essere desunti anche da Sez. 3, n. 37098 del 30/01/2018, dep. 01/08/2018, che ha disposto l'annullamento del provvedimento di convalida del DASPO avente ad oggetto manifestazioni sportive della (OMISSIS), squadra di basket, posto che tale generica denominazione era equivoca, siccome militavano con i colori della squadra una pluralità di compagini sportive composte da giocatori di età diversa (under 20, under 18 etc.), donde l'inesigibilità dell'obbligo, e dalle sentenze Sez. 3, n. 4369 e 4370 del 18/01/2012, entrambe dep. 01/02/2012, non mass., che hanno annullato senza rinvio i provvedimenti relativi all'obbligo di presentazione limitatamente alle partite non adeguatamente pubblicizzate, quali le amichevoli, non ricomprese nello specifico nel DASPO. 2.1. Deve dunque affermarsi che il divieto disposto dal Questore, ai sensi dell' articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 , di accedere alle manifestazioni sportive di una squadra di calcio, poi radiata dal campionato, non è riferibile agli incontri della nuova società costituita nella stessa città per dare continuità a detta pratica agonistica, non essendo possibile, in forza del principio di tassatività, per l'invasività delle prescrizioni amministrative e dell'obbligo di presentazione, una interpretazione estensiva del provvedimento che ne consenta l'applicazione nei confronti di una associazione sportiva diversa. Ne consegue che in questi casi il questore deve emanare un nuovo provvedimento integrativo del precedente DASPO, da sottoporre per la convalida all'autorità giudiziaria, in modo da consentire il pieno esercizio del diritto di difesa anche sull'aspetto della continuità sostanziale fra squadre di una stessa città riconducibili a società sportive diverse. 2.2. Deve pertanto ritenersi, quanto al caso di specie, che la nota integrativa del 9 settembre 2021 della Questura di Trapani che aveva esteso la prescrizione anche agli incontri della (OMISSIS), per essere considerata un provvedimento valido ed efficace, avrebbe dovuto essere sottoposta a convalida del giudice; ciò che nella specie non è avvenuto. 3. S'impone, quindi, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per insussistenza dei reati, non potendosi ritenere l'obbligo di presentazione in relazione alle partite di una squadra validamente esteso alle partite della diversa squadra che ne ha preso il posto nella stessa città. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i fatti non sussistono.