Le Sezioni Unite affermano che alla declaratoria di inammissibilità o di rigetto della richiesta di rimessione del processo non segue la condanna della parte istante al pagamento delle spese processuali.
Un imputato chiedeva la rimessione del processo ad altra sede, dichiarando che, nel corso di una udienza, il P.M. aveva chiesto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona per procedere nei confronti del suo difensore, per il delitto di oltraggio a magistrato in udienza , perché si era opposto alle domande formulate dal giudice in quanto nocive. La Corte di Cassazione, dopo aver rigettato l'istanza perché inammissibile, ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite in relazione alla questione «se la declaratoria d'inammissibilità (od il rigetto) della richiesta di rimessione del processo comporti la condanna al pagamento delle spese processuali». Sulla questione dedotta, le Sezioni Unite hanno dato conto dell'esistenza di due opposti orientamenti di legittimità . Secondo parte della giurisprudenza, in virtù del principio generale espresso dalla disposizione di cui all' articolo 616, comma 1, c.p.p. (che troverebbe applicazione in tutti i giudizi, principali o incidentali, celebrati dinanzi al giudice di legittimità), le spese processuali anticipate dallo Stato vanno poste a carico di chi ha dato infondatamente luogo al relativo incidente ( Cass. n. 46023/2023 ; Cass. n. 27453/2023 ; Cass. n. 49692/2017 ). Per questo orientamento, nel caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso pronunciata nel giudizio di rimessione, ricorrono entrambi i presupposti che , secondo le Sezioni Unite (Sez. Unite, n. 26/1995), fondano la condanna alle spese processuali : l'essere la statuizione contenuta in un provvedimento definitivo (nel senso che conclude il procedimento dinanzi al giudice che ne è stato investito), e la soccombenza , sia che essa riguardi il giudizio principale sulla responsabilità, sia che si tratti di un procedimento incidentale (in tal senso, tra le altre, Cass. n. 49692/2017 ). La regola contenuta nell' articolo 48, comma 6, c.p.p. , prevista per il procedimento di rimessione, non escluderebbe, quindi, l'efficacia della regola generale prevista dall' articolo 616 c.p.p. in relazione al procedimento per cassazione, secondo cui la condanna alle spese deve essere contenuta in ogni provvedimento definitivo , sia principale che incidentale, e deve essere disposta a carico della parte soccombente. Secondo altro orientamento più recente , al contrario, la declaratoria di inammissibilità della richiesta di rimessione o il suo rigetto non comportano la condanna al pagamento delle spese del procedimento , nulla prevedendo, al riguardo, l' articolo 48, comma 6, c.p.p. , norma speciale (Sez. 3, n. 42478/2024; Cass. n. 51219/2023 ; Cass. n. 43540/2023 ). Per questo orientamento, in particolare, l'espressa previsione, contenuta nell' articolo 48, comma 6, c.p.p. , della sola condanna, di carattere facoltativo, al pagamento di una somma - da mille euro a cinquemila euro - a favore della Cassa delle ammende, non può essere integrata con la disposizione generale prevista per il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'articolo 616 c.p.p., ostandovi, in primo luogo, la peculiare natura dell'istituto della rimessione del processo, non inquadrabile nell'ambito dei rimedi di carattere impugnatorio: tale natura «emerge chiaramente dal suo presupposto, che prescinde dai fenomeni endoprocedimentali ed è, invece, correlato alla grave situazione locale esterna al processo e dalle modalità di proposizione della domanda, che non è un ricorso , ma una richiesta ». La differenza non sarebbe meramente lessicale, ma sostanziale , in quanto «esprime la differente funzione dell'atto introduttivo che, nel caso del ricorso per cassazione, rappresenta lo strumento attraverso il quale l'interessato deduce dinanzi al giudice di legittimità uno o più dei vizi indicati dall' articolo 606 c.p.p. da cui assume essere affetto il provvedimento impugnato», mentre la richiesta di rimessione ha un contenuto rappresentativo degli elementi fattuali correlati ad una situazione esterna al processo» ( Cass. n. 43540/2023 ). Il Giudice della nomofilachia muove dalla nozione di “ spese processuali ” specificando che con questo lemma si deve fare riferimento a tutti gli esborsi che complessivamente costituiscono il costo del processo, cioè a tutti gli oneri economici relativi ad attività direttamente coordinate con lo svolgimento del processo. Tali oneri, dunque necessariamente eterogenei , possono suddividersi perlomeno in due tipi: esborsi che assurgono a tributi o di pagamento di diritti per prestazioni ipoteticamente espletate dall'apparato pubblico; compensi versati a soggetti privati per attività espletate in relazione al processo. Da ciò consegue che il carico delle spese deve essere regolato, nonostante il silenzio della legge, secondo il principio della soccombenza di cui all' articolo 91 c.p.c. : il criterio che deve guidare l'interprete in assenza di una specifica statuizione in subiecta materia deve essere quello della soccombenza, tratto dal citato articolo 91 del codice di rito civile. Le Sezioni Unite optano per la seconda delle soluzioni prospettate giacché la espressa previsione, contenuta nell' articolo 48, comma 6, c.p.p. , della sola condanna, di carattere facoltativo, al pagamento di una somma da 1000 euro a 5000 euro a favore della Cassa delle ammende, non può essere integrata con la disposizione generale prevista per il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'articolo 616 c.p.p. Vi osta, in primo luogo, la peculiare natura dell'istituto della rimessione del processo , non inquadrabile nell'ambito dei rimedi di carattere impugnatorio. Va, inoltre, considerata la modalità di proposizione della domanda . L'atto introduttivo di tale procedimento non è, infatti, un ricorso , ma una richiesta . Tale differenza non è meramente terminologica e lessicale, ma esprime la differente funzione dell'atto introduttivo che, nel caso del ricorso per cassazione, rappresenta lo strumento attraverso il quale l'interessato deduce dinanzi al giudice di legittimità uno o più dei vizi indicati dall' articolo 606 c.p.p. , da cui assume essere affetto il provvedimento impugnato. La richiesta di rimessione, invece, ha un contenuto rappresentativo degli elementi fattuali correlati ad una situazione esterna al processo . Alla differente natura e funzione dell'atto introduttivo e, soprattutto, al diverso grado di tecnicismo che ne connota il contenuto, consegue che solo nel caso del ricorso per cassazione l' articolo 613, comma 1, c.p.p. , prescrive che sia redatto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Per la richiesta di rimessione, invece, l' articolo 46, comma 2, c.p.p. , non prescrive la necessaria rappresentanza tecnica del difensore ma prevede che la stessa è sottoscritta dall'imputato personalmente o da un suo procuratore speciale . Peraltro, tale differente modalità di introduzione del giudizio è stata ritenuta attuale dalla giurisprudenza di legittimità anche a seguito della riforma introdotta dalla l. n. 103/2017 . Va, al riguardo, considerato che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 8914 del 21 dicembre 2017, hanno affermato che, a seguito della modifica apportata dalla l. 23 giugno 2017, n. 103, articolo 571 e 613 c.p.p. il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può più essere proposto dalla parte personalmente , ma deve essere sottoscritto , a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione . Il Supremo Consesso ha, tuttavia, aggiunto in motivazione che anche dopo la riforma del 2017 deve considerarsi estraneo all'ambito di applicazione della nuova disciplina risultante dal combinato disposto dell' articolo 571, comma 1, e articolo 613, comma 1, c.p.p. il procedimento incidentale originato da una richiesta di rimessione avanzata dall'imputato ai sensi dell' articolo 45 c.p.p. in relazione al quale deve, dunque, escludersi la necessaria rappresentanza tecnica del difensore .
Cass. pen., sez. Unite, ud. 10 luglio 2025 (dep. 20 novembre 2025), n. 37824 Cass. pen., sez. Unite, ud. 10 luglio 2025 (dep. 20 novembre 2025), n. 37825