Separazione con addebito, infedeltà e diritto al risarcimento

Per richiedere l'addebito della separazione al coniuge ex articolo 151 c.c., è necessario non solo provare la violazione degli obblighi coniugali derivanti dal matrimonio, come indicato dall'articolo 143 c.c., ma anche dimostrare uno stretto legame di causa-effetto tra tale violazione e l’intollerabilità della convivenza.

Inoltre, chi contesta l'efficacia dei fatti alla base della richiesta di addebito ha l'onere di dimostrare le circostanze su cui si basa l'eccezione, ovvero l' anteriorità della crisi coniugale : nel caso di allontanamento dalla residenza coniugale seguito dalla richiesta di separazione con addebito per tale comportamento, spetta al richiedente, non al coniuge, dimostrare sia l'allontanamento dalla residenza coniugale sia il legame tra tale azione e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. È quanto ribadito dal Tribunale di Latina con la pronuncia in esame. L'inosservanza del dovere di fedeltà coniugale rappresenta una grave violazione che di solito è sufficiente a causare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e a giustificare l'addebito al coniuge responsabile, a meno che non si rilevi la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale , che richiede una rigorosa valutazione del comportamento di entrambi i coniugi. Inoltre, uno dei coniugi che chiede l'addebito basandosi sull'infedeltà dell'altro, non può cancellare la gravità del danno subito con una generica manifestazione della volontà di riconciliarsi , soprattutto se avviene dopo la richiesta di separazione con addebito. A tal proposito, è importante ribadire che il danno endofamiliare può conseguire alla dimostrata sussistenza di talune condotte poste in essere da un coniuge nei confronti dell'altro coniuge in violazione dei suoi diritti alla dignità, all'onore e alla reputazione. Tra le varie ipotesi, rientra quella della violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale che, se causa una compromissione dei diritti costituzionalmente garantiti , tra cui salute, integrità morale, onore, reputazione e dignità, può portare a una richiesta di risarcimento ai sensi dell' articolo 2059 c.c. È importante ricordare che l'ordinamento non tutela automaticamente l'integrità della vita familiare al punto da permettere un risarcimento per la mera violazione di tale principio, a meno che non intervenga dolo o colpa da parte di chi consapevolmente interrompe o causa la conclusione del legame familiare. Pertanto, il dovere di fedeltà non trova il suo corrispondente in un diritto alla fedeltà coniugale costituzionalmente protetto, ma la sua violazione può essere soggetta a sanzioni civili entro certi limiti. È necessario inoltre escludere che un terzo estraneo alla coppia coniugale e amante di uno dei coniugi abbia un preciso obbligo di fedeltà, così come non può essere automaticamente attribuita al terzo una responsabilità risarcitoria verso il coniuge tradito per la violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del coniuge infedele.

Motivazione in fatto e in diritto Con ricorso depositato in data (omissis) proponeva domanda di separazione personale dei coniugi con addebito e di assumere i provvedimenti nell'interesse della prole. Allegava di aver contratto matrimonio concordatario in data (omissis) - scegliendo il regime patrimoniale della comunione legale dei beni - trascritto con atto n. 61 parte 2 serie A - anno 2004 - Comune di (omissis) e che dall'unione coniugale con il resistente era nato (omissis) in (omissis) il (omissis). Ancora, rilevava di aver conseguito la licenza media inferiore, di essere disoccupata e di aver presentato presso l'(omissis) di (omissis) domanda di riconoscimento dell'invalidità civile, mentre il sig. (omissis) svolgeva attività lavorativa di operaio. Assumeva che, sin dai primi mesi dell'anno 2008, il marito si era disinteressato del matrimonio tanto da chiederle costantemente di allontanarsi e che dopo varie riconciliazioni, infine, la convivenza era divenuta intollerabile a causa del comportamento del sig. (omissis) che si allontanava dalla casa coniugale definitivamente nel mese di Agosto 2023 allorché dichiarava di volersi trasferire presso la sorella (omissis) in (omissis) 53 int. 3 e, infine, che solo in data (omissis) aveva comunicato di essersi trasferito in (omissis) n. 8. Allegava che la casa familiare sita in (omissis) di (omissis) n. 8. era di proprietà di entrambi i coniugi, acquistata per atto (omissis) di (omissis) di (omissis) in data (omissis), che per l'acquisto era stato acceso mutuo per euro 94.316,53 in sorte capitale con la (omissis) del (omissis) spa con rata mensile di circa euro 364,51. Esponeva di essere titolare di due conti correnti, di cui uno in cointestazione con (omissis) presso la (omissis) del (omissis) N.3546/5921 dove confluiva la rata del mutuo della casa coniugale e uno n.10 (omissis) acceso presso l'istituto a settembre del 2023 e sul quale venivano versati importi a titolo di mantenimento volontario con saldo euro.746,85 (alla data del 07/12/2023), di non essere intestataria di veicoli, ma comproprietaria con il sig. (omissis) per acquisto in costanza di matrimonio, del veicolo Tg. (omissis) Renault Clio acquistata in data (omissis) e del veicolo Tg. (omissis) Ford Focus acquistato in data (omissis). Infine, a fondamento della domanda di addebito, rappresentava che il sig. (omissis) era responsabile della crisi coniugale per la lesione del dovere di assistenza morale e materiale, avendo, sin dai primi anni di matrimonio, assunto un comportamento dispotico nei confronti della moglie che aveva lentamente ma irreparabilmente minato l'affectio coniugalis e di aver, infine, appreso anche di una relazione extraconiugale del marito, che si protraeva da diversi anni, molto prima del suo allontanamento nell'estate del 2023. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: - pronunciare la separazione dal (omissis) con addebito a suo carico; - disporre l'affido condiviso del figlio (omissis) regolamentando le modalità di affido alla luce di tutto quanto sopra dedotto e secondo il piano genitoriale depositato; - disporre un contributo al mantenimento mensile di complessivi euro.500,00, di cui euro.300,00 per il figlio ed euro.200,00 per la moglie, da versarsi a mezzo bonifico bancario su conto intestato a (omissis) entro il giorno 20 di ogni mese. (omissis) di mantenimento verrà adeguato al costo della vita secondo gli aumenti e l'indicizzazione (omissis) - disporre che il sig. (omissis) versi alla sig.ra (omissis) l'importo mensile percepito a titolo di assegno unico universale per il figlio (omissis) con accredito mensile a mezzo bonifico sul conto corrente della moglie; - disporre che entrambi i coniugi sostengano, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie necessarie nell'interesse del figlio minore, previamente concordate e documentate, come da protocollo in uso presso il Tribunale di (omissis) - assegnare la casa coniugale, sita in (omissis) di (omissis) n. 8, alla sig.ra (omissis) ove vivrà, nei tempi e secondo le modalità dell'affido condiviso, con il figlio (omissis) - disporre che il sig. (omissis) provveda al pagamento del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale, per euro.365.00 circa mensili; - autorizzare il trasferimento, a nome di (omissis) dell'autovettura Tg. (omissis) Renault Clio, intestata a (omissis) intestatario anche dell'autovettura Tg. (omissis) Ford F - condannare il (omissis) alla refusione delle spese e degli onorari di lite . Si costituiva parte resistente, il quale confermava il venir meno dell'affectio coniugalis e, in merito alle condizioni patrimoniali, rilevava di essere sempre stato occupato come operaio mentre la moglie, dopo aver provato in giovane età a compiere lavori saltuari, aveva deciso in maniera autonoma e arbitraria di non voler più lavorare. Contestava tutte le circostanze ex adverso dedotte. Concludeva chiedendo: Vogli l'Ill.mo (omissis) adito, contrariis reiectis, - (omissis) la separazione personale dei coniugi con obbligo al mutuo rispetto e addebito della stessa alla signora (omissis) - (omissis) la richiesta di addebito al signor (omissis) perché infondata e non provata e respingere la relativa domanda economica; - disporre l'affido condiviso del figlio (omissis) regolamentando le modalità di affido alla luce di tutto quanto sopra dedotto e secondo il piano globale depositato; - disporre un contributo al mantenimento mensile di euro 250,00 per il figlio da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 20 di ogni mese. (omissis) di mantenimento verrà adeguato al costo della vita secondo gli aumenti e l'indicizzazione (omissis) - dichiarare che la sig.ra (omissis) percepirà per l'intero l'assegno unico universale per il figlio (omissis) - disporre che entrambi i coniugi sostengano, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie necessarie nell'interesse del figlio minore, previamente concordate e documentate, come da protocollo in uso presso il Tribunale di (omissis) - autorizzare il trasferimento, a nome di (omissis) dell'autovettura Tg. (omissis) Ford Focus; - (omissis) la domanda di pagamento dei ratei di mutuo a carico del sig. (omissis) disponendo il pagamento in egual misura tra i coniugi. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio e condanna per responsabilità aggravata . All'esito della prima udienza del 12.06.2024, con ordinanza del 18.06.2024 venivano assunti i provvedimenti temporanei e urgenti e i coniugi venivano autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, veniva affidato il minore ad entrambi i genitori in via condivisa e collocato presso la madre, a cui veniva assegnata la ex casa coniugale, previsto che il padre avesse con sé il figlio a settimane alterne dal ritorno dal lavoro del padre nella giornata del venerdì alle ore 20 della domenica, il giorno della (omissis) o del (omissis) di (omissis) o di (omissis) ad anni alterni, nonché per due settimane durante il periodo estivo da concordare tra i genitori entro il maggio di ogni anno; veniva posto a carico del padre l'assegno di euro 350,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici (omissis) e da versare entro il quinto giorno del mese di riferimento, oltre al concorso al 50% nelle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di (omissis) e rigettata la richiesta di assegno di mantenimento in favore della ricorrente. Veniva, infine, disposto rinvio all'udienza del 15 ottobre 2025 per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale della causa e la rimessione al collegio per la decisione. Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dalle parti evidenziano il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. La domanda di separazione personale deve, pertanto, essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'articolo 151 Quanto all'addebito, le allegazioni difensive di parte ricorrente sono rimaste sfornite di ogni prova. Il coniuge che intende chiedere l'addebito all'altro della separazione, ai sensi dell' articolo 151 c.c. , in base a orientamento ormai pacifico della Suprema Corte, del tutto condiviso da questo Collegio, ha l'onere di provare non solo l'esistenza di una violazione degli obblighi tra coniugi sorti dal matrimonio, ai sensi dell' articolo 143 c.c. , ma anche quella di uno stretto nesso di causalità tra tale violazione e l'elemento dell'intollerabilità della convivenza ( Cass. ord. n. 25966 del 2016 , Cass. sent. 2059 del 2012 , Cass. sent. 9074 del 2011 , da ultimo Cass. ord. 3923 del 2018 ). La Suprema Corte ha chiarito come anche nel caso dell'allontanamento dalla casa coniugale e di richiesta di addebito a tale condotta conseguente, spetta al richiedente, e non all'altro coniuge, provare non solo l'allontanamento dalla casa coniugale, ma anche il nesso di causalità tra detto comportamento e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (Cass. Civ. n. 19328 del 2015). Per quanto attiene, poi, alla violazione dell'obbligo di fedeltà, secondo consolidata giurisprudenza: a) l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, che deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale ( Cass. 7 dicembre 2007, n. 25618 ; ed ancora, più di recente, Cass., ord. 14 agosto 2015, n. 16859 ; n. 917 del 2017); b) la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell' articolo 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e, quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge. ( Cass. n. 15557 del 2008 ; n. 8929 del 2013; n. 21657 del 2017);c) grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà ( Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059 ) ( Cass. ord. n. 3923 del 2018 , Cass. ord. n. 14591 del 2019 ). Ne deriva che, nel caso di specie, non vi è prova della sussistenza dei requisiti per addebitare al resistente la separazione. In ordine, invece, al mantenimento, va rilevato come il figlio della coppia è quasi maggiorenne anche se non ancora autonomo economicamente. Relativamente al contributo economico del genitore non convivente, risulta che il resistente ha un reddito di euro 2.000,00 circa mensili, con i quali deve far fronte al pagamento di un finanziamento stipulato con (omissis) di circa 179,00 mensili (essendo l'altro finanziamento in scadenza) e di una rata di mutuo di euro 585,00. La condizione economica del resistente è peggiorata rispetto all'assunzione dei provvedimenti provvisori, in quanto lo stesso è gravato di una rata di mutuo dell'abitazione che di euro 585,00 mensili a fronte di euro 460,00 mensili precedenti per il canone di locazione. (omissis) nel decreto del 18.06.24 ha parametrato la misura dell'assegno di mantenimento in euro 350,00 mensili, sulla base delle spese mensili per i finanziamenti e per l'affitto ma va tenuto conto che nell'atto introduttivo la parte chiedeva un esborso di euro 300,00. Inoltre, va rilevato che la resistente, vivendo con la madre, non ha spese fisse per l'abitazione e che appare inverosimile che non abbia alcun reddito, per cui deve presumersi, come sostenuto dal resistente, che abbia delle entrate mensili non dichiarate, pur usufruendo presumibilmente dell'apporto economico della madre. Deve, quindi, ritenersi di stabilire la somma dovuta a titolo di mantenimento nell'importo, da ritenersi più congruo in relazione all'aumento della somma mensile a titolo di mutuo e tenuto conto che gli assegni unici famigliari spetteranno ad entrambe le parti in misura del 50% ciascuno. In base all' articolo 6, comma 4, del D.Lgs. n. 230/2021 , infatti, in presenza di affido condiviso, ed in assenza di diversi accordi fra le parti (che nella specie non sussistono), l'assegno (omissis) universale deve essere ripartito in misura paritaria al 50% tra i genitori. Va, poi, tenuto conto che devono aggiungersi le spese straordinarie in misura del 505 a carico di parte resistente. Quanto alle modalità di frequentazione, si stimano congrue quelle già stabilite in sede di provvedimenti provvisori, tenuto conto della circostanza che le parti non ne hanno chiesto la modifica ovvero non hanno contestato il provvedimento in oggetto sotto tale profilo, per cui deve ritenersi che corrisponda ad un equo contemperamento dei loro interessi e del figlio. Le domande e deduzioni ulteriori rispetto alle somme introitate per la vendita della casa e dei veicoli non sono ammissibili in tale sede. Va, infine, disposta la compensazione delle spese di causa, vista la natura del giudizio e la reciproca soccombenza delle parti. P.Q.M. in accoglimento, per quanto di ragione, del ricorso: - DICHIARA la separazione dei coniugi, - (omissis) i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto, - (omissis) il figlio minore ad entrambi i genitori in via condivisa; - COLLOCA il minore in via prevalente presso la madre; - PREVEDE che il padre abbia con sé il minore, salvi diversi accordi tra i genitori, a settimane alternate dal ritorno dal lavoro del padre nella giornata del venerdì alle ore 20 della domenica, il giorno della (omissis) o del (omissis) della (omissis) o della (omissis) ad anni alterni, nonché per due settimane durante il periodo estivo da concordare tra i genitori entro il maggio di ogni anno; - PONE a carico del padre l'assegno di mantenimento di euro 300,00 mensili per il figlio a decorrere nella misura così come modificata dal mese di novembre 2025 rivalutabile annualmente secondo gli indici (omissis) e da corrispondere entro il quinto giorno del mese di riferimento, oltre al concorso al 50% nelle spese straordinarie come da protocollo in essere presso il Tribunale di (omissis) - RIGETTA la richiesta di addebito al signor (omissis) - (omissis) che l'assegno unico universale sia percepito in ragione del 50% ciascuno - rigettare la richiesta di mantenimento in favore della signora (omissis) - (omissis) all'(omissis) dello Stato Civile del Comune di (omissis) di provvedere all'annotazione della presente sentenza (matrimonio civile contratto in (omissis) il (omissis) e trascritto nel registro degli atti civili di matrimonio del Comune di (omissis) all'(omissis) n. 61, Parte II Serie A, dell'anno 2004), - nulle le spese di causa.c