Il sito va considerato come piattaforma di dimensioni molto grandi sottoposto a obblighi aggiuntivi e stringenti, giustificati «dall’esigenza di controllare i rischi sistemici connessi ai grandi intermediari digitali».
Il Digital Services Act (DSA) impone obblighi mirati ai fornitori designati dalla Commissione europea come “piattaforme online di dimensioni molto grandi” o “motori di ricerca online di dimensioni molto grandi”, ossia servizi che superano 45 milioni di utenti nell’UE (circa il 10% della popolazione). Amazon EU Sàrl, che gestisce Amazon Store, ha chiesto l’ annullamento della decisione della Commissione che qualificava la piattaforma come “piattaforma online di dimensioni molto grandi” ai sensi del DSA . Amazon ha contestato la legittimità della norma del DSA che individua le piattaforme (inclusi i marketplace) da sottoporre a obblighi specifici di trasparenza, cooperazione e accesso ai dati, sostenendo che tale disciplina viola vari diritti fondamentali della Carta dell’UE , tra cui la libertà d’impresa, il diritto di proprietà, il principio di uguaglianza davanti alla legge, la libertà di espressione e informazione, nonché il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione delle informazioni riservate. Il Tribunale dell’Unione europea ha però respinto il ricorso. Riguardo alla libertà d’impresa , ha riconosciuto che gli obblighi del DSA incidono sull’attività (costi rilevanti, impatto organizzativo, complessità tecniche), ma ha ritenuto l’ingerenza prevista dalla legge non lesiva del contenuto essenziale della libertà di impresa e giustificata. Il legislatore UE, che dispone di un ampio margine di discrezionalità, non ha errato nel considerare che le piattaforme molto grandi, compresi i marketplace sopra la soglia dei 45 milioni di utenti , possano generare rischi sistemici, attraverso la diffusione di contenuti illeciti o la violazioni di diritti fondamentali, inclusa la tutela dei consumatori. Obblighi come l’opzione di raccomandazione “senza profilazione”, il registro pubblico delle inserzioni pubblicitarie e l’accesso dei ricercatori a determinati dati sono finalizzati a prevenire tali rischi, pur comportando oneri economici notevoli per tali piattaforme. Quanto al diritto di proprietà , il Tribunale ha rilevato che si tratta principalmente di oneri amministrativi che non espropriano i fornitori della proprietà della loro piattaforma ; anche ipotizzando un’ingerenza, essa è giustificata dagli obiettivi di prevenzione dei rischi sistemici. Sul principio di uguaglianza, ha ritenuto non arbitraria la scelta di trattare in modo uniforme le piattaforme molto grandi (compresi i marketplace) e di distinguere in base al numero di utenti: superare i 45 milioni può esporre un vasto pubblico a contenuti illeciti , il che rende la soglia pertinente e non manifestamente inadeguata. In merito alla libertà di espressione e informazione , l’obbligo di offrire un sistema di raccomandazione senza profilazione può incidere sulla presentazione dei prodotti, ma l’ingerenza è giustificata, non compromette il nucleo essenziale del diritto e persegue un obiettivo legittimo di tutela dei consumatori, rientrando nel margine di discrezionalità del legislatore UE. Infine, per quanto riguarda il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione delle informazioni riservate , gli obblighi di trasparenza pubblicitaria e di accesso dei ricercatori ai dati costituiscono un’ingerenza, ma sono proporzionati e giustificati dall’interesse generale di prevenire rischi sistemici e garantire un elevato livello di protezione dei consumatori; la pubblicità del registro è strettamente regolata, mentre l’accesso dei ricercatori è soggetto a rigorose garanzie di sicurezza e riservatezza. Per un maggiore approfondimento, clicca qui .