In tema di trattenimento amministrativo e computo dei termini di proroga ex articolo 14 d.lgs. n. 286/1998, i termini di durata delle misure, fissati in mesi, devono essere calcolati con decorrenza dal giorno in cui viene eseguito il trattenimento.
La Prima Sezione Penale della Cassazione ha annullato senza rinvio la proroga del trattenimento amministrativo del ricorrente disposta dal Giudice di Pace perché adottata un giorno oltre il termine , ribadendo l'orientamento maggioritario sul computo della durata delle misure fissate in mesi: la decorrenza è ancorata al momento dell'esecuzione e la scadenza cade il giorno immediatamente precedente a quello corrispondente di scadenza mensile . Nel caso concreto, il trattenimento ex articolo 14, comma 1, T.U.I., eseguito il 27 luglio 2025 e convalidato il 29 luglio 2025, aveva durata di tre mesi; pertanto, la proroga avrebbe dovuto essere disposta entro il 26 ottobre 2025, essendo tardivo il decreto del 27 ottobre 2025, con conseguente illegittimità della protrazione della privazione della libertà personale. La Corte accoglie la tesi del ricorrente circa la decadenza del potere di proroga in mancanza di adozione entro il termine , pur a fronte della richiesta della Questura pervenuta il 27 ottobre nel primo pomeriggio e dell'udienza fissata alle 15:30 dello stesso giorno. A fondamento del decisum , il Collegio recepisce i principi in tema di custodia cautelare : l' articolo 297, comma 1, c.p.p. deroga al regime generale degli articolo 14 c.p. e 172, comma 4, c.p.p., imponendo la computabilità del dies a quo quando si tratta di termini che limitano direttamente la libertà personale. La Cassazione respinge quindi l'impostazione minoritaria che confinerebbe l' articolo 297 c.p.p. alla disciplina degli “effetti” della custodia, chiarendo che l'effetto primario considerato è la restrizione della libertà , con necessità di salvaguardare il limite legale di durata. Pertanto, «in tema di trattenimento amministrativo e successive proroghe, disposti ai sensi dell' articolo 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 , i termini di durata delle misure, fissati in mesi, devono essere calcolati con decorrenza dal giorno in cui viene eseguito il trattenimento » chiosano i Giudici.
Presidente Mogini – Relatore Casa Ritenuto in fatto 1. Z.M. per il tramite del difensore, ricorre avverso il decreto emesso in data 27 ottobre 2025, con il quale il Giudice di pace di Caltanissetta ha disposto la prima proroga, per ulteriori tre mesi, del provvedimento di trattenimento reso dal Questore di Palermo il 27 luglio 2025, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, T.U.I., convalidato dal Giudice di pace di Caltanissetta in data 29 luglio 2025. 1.1. Con il primo motivo, eccepisce violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all' articolo 14, comma 5, T.U.I., nonché all'articolo 13 Cost. , per avere il Giudice di pace disposto la proroga del trattenimento nonostante il termine di efficacia della precedente misura fosse già spirato. Premesso che, nel caso di specie, il provvedimento di trattenimento iniziale, per un periodo di tre mesi, emesso il 27 luglio 2025 dal Questore di Palermo, era stato notificato al ricorrente alle ore 13.30 del medesimo giorno e convalidato in data 29 luglio 2025 dal Giudice di pace, il termine di efficacia della misura sarebbe scaduto improrogabilmente alle ore 13.30 del 27 ottobre 2025. Pertanto, già la richiesta di prima proroga, depositata dalla Questura di Caltanissetta solo alle ore 14.10 del 27 ottobre 2025, avrebbe dovuto considerarsi tardiva; a maggior ragione, doveva considerarsi tardivo il decreto di proroga, emesso dal Giudice di pace dopo le ore 15.30, orario in cui era stata fissata l'udienza di trattazione. Ci si duole, quindi, che lo straniero sia stato trattenuto sine titulo, in una condizione di illegittima privazione della libertà personale, e che il Giudice di merito abbia convalidato una misura già inefficace. 1.2. Con il secondo motivo, si denuncia la nullità del procedimento e del provvedimento impugnato per radicale violazione del diritto di difesa, in relazione agli articolo 24 e 111 Cost. e all'articolo 14, comma 4, T.U.I., per omessa tempestiva comunicazione al difensore di fiducia dell'udienza di proroga. Si lamenta la plateale violazione del disposto di cui al comma 4 dell'articolo 14 T.U.I., laddove prescrive, a proposito della fissazione dell'udienza di convalida del trattenimento iniziale, che il difensore venga tempestivamente avvertito . Si rileva che, nella specie, l'avviso di fissazione dell'udienza risulta notificato al difensore di fiducia, a mezzo PEC, alle ore 15.13 del 27 ottobre 2025, per un'udienza fissata appena 17 minuti dopo, alle ore 15.30: un lasso di tempo talmente breve da rendere materialmente impossibile preparare un'adeguata difesa, tenuto conto, tra l'altro, dei tempi tecnici necessari per il collegamento da remoto. 1.3. Con il terzo motivo, si deduce la nullità del provvedimento impugnato per violazione degli articolo 14 T.U.I. e 130 cod. proc. civ. , con riferimento agli articolo 13 e 111 Cost. Si eccepisce, in particolare, la nullità del verbale redatto il 27 ottobre 2025 perché in esso non risulta riportato l'orario di inizio dell'udienza tenutasi davanti al Giudice di pace di Caltanissetta. Secondo la difesa, non si tratterebbe di una mera irregolarità, attesa l'importanza decisiva che, ai fini della indispensabile verifica della tempestività del provvedimento, assumeva tale indicazione. 1.4. Con il quarto ed ultimo motivo, si contesta la nullità del provvedimento impugnato per totale carenza di motivazione, in violazione dell' articolo 14 T.U.I. e degli articolo 13 e 111 Cost. Si rimprovera al Giudice di pace di essersi limitato ad affermare che la richiesta della Questura è supportata da documentazione comprovante l'espletamento delle procedure di identificazione, visto l'articolo 14 T.U.I. ed a barrare la casella Sussistono i presupposti di cui all' art 14 d.lgs. n. 286 del 1998 , senza, tuttavia, pronunciarsi sull'eccezione sollevata dal difensore. Si stigmatizza, inoltre, che il Giudice adito non abbia valutato le concrete prospettive del rimpatrio dello straniero in questo ulteriore periodo di trattenimento. Pur avendo il ricorrente fornito concreti e specifici elementi dai quali era evincibile la mancanza di ragionevoli prospettive di esecuzione della sua espulsione (costituiti dall'inutile decorso di ben 9 mesi del precedente trattenimento nella totale assenza di collaborazione da parte delle autorità del Regno del Marocco, cui dovevano aggiungersi ulteriori 3 mesi di trattenimento), il Giudice a quo aveva prorogato il trattenimento, limitandosi a barrare caselle , non tenendo conto della peculiarità della situazione e, dunque, astenendosi dall'indicare in base a quali concreti elementi potesse ritenersi probabile l'identificazione dello straniero e l'acquisizione di documentazione idonea per il rimpatrio (cita Cass., n. 11964/23). L'uso di clausole di stile si rivelava, in particolare, dal riferimento all'attività di identificazione posta in essere dalla Questura, quando lo straniero era già stato identificato con passaporto rilasciato dalle autorità estere. 2. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria-memoria scritta, ribadita nel corso dell'odierna trattazione orale, ha concluso per il rigetto del ricorso, trattato nelle forme stabilite dall' articolo 22, commi 3 e 4, della legge 22 aprile 2005, n. 69 , richiamate dall' articolo 14, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998 , nel testo risultante per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2025 . Considerato in diritto 1. Il ricorso va accolto per la fondatezza del suo primo, assorbente, motivo. 2. Il Collegio intende dare continuità all'orientamento ermeneutico, oggi maggioritario, secondo il quale, ritenendosi di dover recepire, in materia, per analogia (giustificata dalla comune incidenza sulla libertà personale dei trattenimenti amministrativi e delle misure pre-cautelari e cautelari penali: sul punto, vedi Sez. 1, n. 9556 del 07/03/2025, I., Rv. 287568 - 02, in motivazione), i principi fissati sulle modalità di computo dei termini di fase e di durata massima della custodia cautelare, si è affermato che la previsione di cui all' articolo 297, comma 1, cod. proc. pen. - per la quale gli effetti della custodia cautelare decorrono dal momento della cattura, dell'arresto o del fermo - deroga alla disciplina generale del computo dei termini ( articolo 14, comma secondo, cod. pen. e 172, comma 4, cod. proc. pen.) che prevede la non computabilità del dies a quo . In particolare, nei casi, come quello di specie, in cui la durata del trattenimento amministrativo ex articolo 14, comma 1, T.U.I. e delle successive proroghe è stabilita dal legislatore in mesi (tre mesi, esattamente), si è statuito che il termine deve ritenersi scaduto il giorno immediatamente precedente quello corrispondente al giorno d'inizio (Sez. 6, n. 22035 del 23/05/2012, Scanu e altri, Rv. 252883 - 01; Sez. 5, n. 14317 del 10/02/2010, Libertella, Rv. 246710 - 01; Sez. 5, n. 47979 del 21/10/2008, Giancola, Rv. 242943 - 01; Sez. 2, n. 49296 del 03/12/2004, Lanzino, Rv. 230562 - 01; Sez. 4, n. 1125 del 08/04/1998, Salih e altro, Rv. 210619 - 01). Secondo tale condivisibile orientamento, la disposizione di cui all' articolo 297, comma 1, cod. proc. pen. , con lo statuire che gli effetti della custodia cautelare decorrono dal momento della cattura, dell'arresto o del fermo , è chiaramente destinata a dettare le modalità di computo dei termini di durata delle misure (come, del resto, espressamente dichiarato nella rubrica), in funzione derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria prevista dagli articolo 14 cod. pen. e 172 cod. proc. pen.: il che, del resto, si spiega in base alla diversa natura del termine di cui si tratta, il quale non ha la funzione di predeterminare il tempo utile per il compimento di un atto del processo, ma quella di porre un limite temporale alla privazione di libertà personale dell'Imputato. Si è precisato che, in tale ottica, non è possibile condividere l'assunto, posto a fondamento della tesi ermeneutica minoritaria, secondo cui la norma in questione opererebbe in un diverso ambito, in quanto volta a disciplinare soltanto gli effetti della custodia cautelare (v., tra le più recenti, Sez. 6, n. 2958 del 13/12/2007, dep. 2008, Marando, Rv. 238634 - 01; Sez. 6, n. 2182 del 02/10/2007, dep. 2008, Mouaddine, Rv. 238387 - 01; Sez. 5, n. 38635 del 09/07/2003, Et'Hemaj, Rv. 227298 - 01): dovendosi al riguardo considerare che l'effetto primario della misura in questione è, per l'appunto, la privazione di libertà della persona che vi viene sottoposta, la quale non deve superare il limite di durata imposto dalla legge (Sez. 5, n. 47979 del 2008, cit.). 3. In applicazione di tale principio al caso di specie, il provvedimento di trattenimento iniziale per un periodo di tre mesi, emesso ex articolo 14, comma 1, T.U.I. il 27 luglio 2025 dal Questore di Palermo, notificato in pari data al ricorrente, avrebbe dovuto essere prorogato con provvedimento da emettersi entro la data del 26 ottobre 2025, mentre il decreto oggi impugnato risulta adottato dal Giudice di pace di Caltanissetta in data 27 ottobre 2025, ossia con un giorno di ritardo, circostanza, quest'ultima, che ne determina l'illegittimità. 4. Può, quindi, essere enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di trattenimento amministrativo e successive proroghe, disposti ai sensi dell' articolo 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 , i termini di durata delle misure, fissati in mesi, devono essere calcolati con decorrenza dai giorno in cui viene eseguito il trattenimento». 5. Per le esposte considerazioni, il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio, con assorbimento delle residue censure. 6. La cancelleria provvederà alla immediata comunicazione della presente decisione al Questore di Caltanissetta per le determinazioni di competenza. Segue la formula di oscuramento come per legge. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato. Manda alla cancelleria per la immediata comunicazione al Questore di Caltanissetta.