L’incompatibilità fra l’accettazione con beneficio d’inventario e la ristrutturazione del debito del de cuius

L’erede, che accetta con beneficio d’inventario l’eredità devolutagli da un consumatore sovraindebitato, non è legittimato a proporre domanda per la ristrutturazione dei debiti del de cuius , ai sensi del Codice della crisi d’impresa e d’insolvenza, in quanto egli difetta del presupposto oggettivo del sovraindebitamento, dato che, proprio in virtù del beneficio d’inventario, non si prospetta nemmeno l’ipotesi che la situazione debitoria del dante causa possa aver contagiato il patrimonio dell’erede, ponendolo a sua volta in uno stato di crisi o di insolvenza.

Nella sentenza in commento si affronta la questione della ristrutturazione dei debiti del consumatore defunto e il suo rapporto con l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario , da parte dei suoi eredi. La sentenza della Suprema Corte giunge a sigillo del procedimento giudiziale avviato dall'erede di un patrimonio, su cui gravava il sovraindebitamento del de cuius . L'eredità era stata accettata con beneficio d'inventario, ma successivamente l'erede aveva presentato, al tribunale competente, un'autonoma richiesta di omologazione del piano del consumatore, previsto dal d.lgs. n.14/20219. Il tribunale adito aveva accolto la richiesta dell'erede e aveva emesso sentenza di omologazione, avverso la quale la banca creditrice aveva proposto reclamo. La corte territoriale, di opposto parere, aveva accolto il reclamo della banca, ritenendo la ristrutturazione dei debiti del consumatore incompatibile con l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario. Avverso tale pronuncia, l'erede proponeva ricorso innanzi alla Corte di Cassazione. In prima battuta, i giudici della Prima Sezione hanno ritenuto opportuno precisare che, a sensi dell' articolo 69 ccii , se da un lato non è concesso al creditore colpevole di contestare la convenienza del piano proposto, ritenendolo lesivo del proprio interesse economico, dall'altro gli è riconosciuta la legittimazione a proporre reclamo contro l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, per motivi giuridici o di legittimità , nonché per l'assenza dei requisiti previsti dalla legge, per accedere alla procedura di soluzione del sovraindebitamento ( sentenza. n. 20672/2025 ). In tale ottica, la questione di incompatibilità fra l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario e la presentazione, da parte dello stesso erede, di un piano di ristrutturazione del debito del consumatore è senz'altro qualificabile come questione giuridica e quindi validamente reclamabile. I giudici di legittimità hanno poi ribadito la natura personale della procedura di ristrutturazione dei debiti , il cui scopo è di liberare il debitore incolpevole, dalla sua condizione di vulnerabilità economica e sociale. Fatta tale premessa, la Corte ha distinto la posizione dell'erede che subentra in una procedura di composizione già precedentemente aperta dal proprio dante causa, da quella dell'erede che presenta un'autonoma domanda per la composizione di un sovraindebitamento, che non è il proprio, bensì quello dei suoi danti causa. L'erede, che accetta con beneficio d'inventario l'eredità devolutagli da un consumatore sovraindebitato, non è legittimato a proporre domanda per la ristrutturazione dei debiti del de cuius , ai sensi del Codice della crisi d'impresa e d'insolvenza, in quanto egli difetta del presupposto oggettivo del sovraindebitamento, dato che, proprio in virtù del beneficio d'inventario, non si prospetta nemmeno l'ipotesi che la situazione debitoria del dante causa possa aver contagiato il patrimonio dell'erede, ponendolo a sua volta in uno stato di crisi o di insolvenza. In seguito al decesso della persona sovraindebitata, la rinuncia all'eredità o la sua accettazione con beneficio d'inventario pongono l'erede al riparo dal pericolo di essere coinvolto personalmente nello stato di sovraindebitamento, ma, al tempo stesso, gli precludono la possibilità di avvalersi delle procedure di composizione.

Presidente Ferro – Relatore Zuliano Fatti di causa Do.Si. si rivolse al Tribunale di Latina per chiedere l'omologazione di un piano del consumatore di cui agli articolo 67 e s. del D.Lgs. n. 14 del 2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in breve, c.c.i.i. ), proposto per risolvere il sovraindebitamento gravante sui patrimoni dei suoi defunti genitori, dichiarando di avere accettato le eredità di entrambi con il beneficio d'inventario ai sensi degli articolo 484 e s. c.c. Il Tribunale di Latina accolse la domanda, nonostante l'opposizione di Banca di Credito Cooperativo del Circeo e del Privernate (d'ora innanzi, per brevità, anche la banca ), la quale propose reclamo contro la sentenza di omologazione. La Corte d'Appello di Roma accolse il reclamo, ritenendo la ristrutturazione dei debiti del consumatore incompatibile con l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario. Contro la sentenza della corte territoriale Do.Si. ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. La banca si è difesa con controricorso. Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata per la pubblica udienza di discussione, il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso e la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. La causa è stata quindi discussa in pubblica udienza, come indicato in epigrafe. Ragioni della decisione 1. Il primo motivo di ricorso denuncia vizio di cui all' articolo 360, comma 1, n. 4, c.p.c. , per l'omessa pronuncia sull'eccezione pregiudiziale svolta con il paragrafo n. 1 delle ragioni difensive esposte dall'odierna ricorrente con la comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di reclamo . Ci si duole che la Corte d'Appello di Roma non abbia dato alcuna risposta alla sollevata eccezione di difetto di legittimazione a reclamare della banca, alla quale la ricorrente aveva attribuito la colpa di non avere ponderato il merito creditizio dei genitori, così concorrendo a determinare il loro sovraindebitamento. 1.1. Il motivo è infondato sotto due profili. 1.1.1. Innanzitutto, non sussiste l'omessa pronuncia, in quanto l'accoglimento del reclamo comporta un implicito rigetto dell'eccezione preliminare di difetto di legittimazione della reclamante ( Cass. nn. 25710/2024 ; 20718/2018; 29191/2017; 24155/2017). 1.1.2. In secondo luogo, alla luce del chiaro disposto dell' articolo 69, comma 2, c.c.i.i. , il creditore colpevole non può opporsi o reclamare per contestare la convenienza della proposta , ovverosia per denunciare la lesione del proprio ed esclusivo interesse economico. Letta al contrario, la disposizione fa invece salvo il potere, anche di questi creditori, di proporre in giudizio le loro difese contro l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore per cd. motivi giuridici o di legittimità, ovverosia per la mancanza di uno o più dei requisiti che la legge richiede perché il consumatore possa accedere alla procedura volta alla soluzione del sovraindebitamento ( Cass. n. 20672/2025 ). Ed è appunto una questione giuridica, e non di mera convenienza per il singolo creditore, quella posta dalla banca reclamante contestando la compatibilità tra accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario e presentazione di una domanda di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore. 2. Il secondo motivo di ricorso denuncia vizio di cui all' articolo 360, comma 1, n. 4, c.p.c. , per l'omessa pronuncia sull'eccezione pregiudiziale svolta con il paragrafo n. 2 delle ragioni difensive esposte dall'odierna ricorrente con la comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di reclamo . In questo caso l'eccezione che si assume trascurata dal giudice del merito riguarda la prospettata inammissibilità del reclamo per carenza del requisito di specificità sancito dall' articolo 342 c.p.c. estensivamente applicabile ad ogni processo impugnatorio . 2.1. Anche questo motivo è infondato, sotto entrambi i profili che vi sono riconoscibili. Sia, infatti, perché l'eccezione deve intendersi implicitamente rigettata (il che, come sopra rilevato, basta per escludere l'omessa pronuncia), sia perché non si può condividere la tesi secondo cui la disciplina dell' articolo 342 c.p.c. , dettata per l'atto d'appello, sarebbe estensibile ad ogni mezzo di gravame (in senso contrario, v. Cass. nn. 4893/2019 ; 9174/2012). In questo caso l'impugnazione data all'attuale controricorrente e dalla stessa esperita, ai sensi dell' articolo 70, comma 8, c.c.i.i. , era il reclamo di cui all' articolo 51 c.c.i.i. , che trova in quella sede la sua compiuta disciplina. 3. Il terzo motivo è rubricato vizio di cui all' articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione degli articolo 484 ss. c.c. e degli articolo 67 ss. del D.Lgs. n. 14/2019 , anche in relazione all' articolo 12 disp. prel. c.c. : inesistenza giuridica dell'affermata incompatibilità tra gli istituti dell'accettazione beneficiata dell'eredità e della composizione negoziata della crisi da sovraindebitamento del consumatore . Si censura l'affermazione della Corte d'Appello secondo cui la liquidazione dell'eredità beneficiata e la ristrutturazione dei debiti del consumatore rispondono a finalità e logiche differenti , sicché la prima non potrebbe trovare soluzione tramite la seconda. La ricorrente confuta tale tesi rilevando che l'erede beneficiato, previa autorizzazione del giudice, può stipulare transazioni relative ai beni ereditari ( articolo 493 c.c. ) e che la qualità di consumatore è trasmissibile agli eredi ( Cass. n. 18579/2018 ). 3.1. Il motivo è infondato. 3.1.1. Occorre precisare, per delimitare l'oggetto dell'indagine, che nel caso in esame si tratta di una domanda di omologazione del piano del consumatore che venne presentata ex novo dalla erede e non di un subentro della erede in una procedura di composizione già aperta su ricorso, e in vita, dei genitori. Pertanto, si deve constatare che l'erede ha presentato una domanda per la composizione di un sovraindebitamento che non è il proprio, bensì quello dei suoi danti causa. Inoltre, proprio in virtù della accettazione con beneficio d'inventario, nemmeno si prospetta l'ipotesi che il sovraindebitamento in cui versavano i genitori possa avere contagiato la situazione della erede, ponendola a sua volta in uno stato di crisi o di insolvenza (articolo 2, lett. c, c.c.i.i. ). Ne consegue che, anche a prescindere dai profili di incompatibilità tra i due istituti valorizzati dalla corte territoriale, l'erede con beneficio d'inventario di un de cuius (consumatore e) sovraindebitato non può proporre ai creditori del suo dante causa un piano di ristrutturazione dei debiti, perché tale facoltà è concessa al consumatore sovraindebitato ( articolo 67, comma 1, c.c.i.i. ). La ricorrente, allegando di avere accettato le eredità dei genitori con beneficio d'inventario, contraddice (o almeno non allega) l'esistenza del presupposto oggettivo necessario per accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento , ovverosia di essere un soggetto, appunto, sovraindebitato. Correttamente il Procuratore generale, nel concludere per il rigetto del ricorso, ha sottolineato la natura personale della procedura di ristrutturazione dei debiti, che ha lo scopo di liberare il debitore (non immeritevole) da uno stato che lo relega in condizioni di debolezza economica e di vulnerabilità sociale. In seguito al decesso della persona sovraindebitata, la rinuncia all'eredità o - come nella fattispecie - l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario pongono il chiamato e l'erede al riparo dal pericolo di essere coinvolto personalmente nello stato di sovraindebitamento e, quindi, al tempo stesso, escludono che egli possa avvalersi delle procedure di composizione volte a porre rimedio a quello stato . 3.1.2. Non si tratta, quindi, di adottare una interpretazione creativa di un divieto non esplicitamente dettato dal legislatore, come paventa la ricorrente. Né di affermare una incompatibilità ontologica tra liquidazione dell'eredità beneficiata e soluzione negoziata su base concorsuale del rapporto con i creditori del de cuius (ammesso e non concesso che la ristrutturazione dei debiti del consumatore possa essere considerata una soluzione negoziata , posto che i creditori non sono chiamati ad approvare la proposta del debitore). È sufficiente prendere atto che la ricorrente non versa, né afferma di versare, nello stato che legittima il debitore a ricorrere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. 3.1.3. Del tutto irrilevante rispetto alla decisione della causa risulta, pertanto, anche la trasmissibilità all'erede della qualità di consumatore, che questa Corte ha affermato a tutt'altri fini ( Cass. n. 18579/2018 , che, in tema di contratti tra professionista e consumatore, ha indicato la rilevanza del luogo di residenza dell'erede del contraente consumatore al fine dell'individuazione del giudice competente ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lett. u, D.Lgs. n. 206 del 2005). 3.1.4. Viene dunque formulato il seguente principio di diritto: L'erede che accetta con beneficio d'inventario l'eredità devolutagli da un soggetto prospettato quale consumatore sovraindebitato non è legittimato a proporre domanda per la ristrutturazione dei debiti del de cuius ai sensi del c.c.i.i. con riferimento allo stato in cui questi versava, in quanto - nel mentre non può presentare il ricorso in luogo o in sostituzione del defunto - difetta nella sua persona il presupposto oggettivo del sovraindebitamento, dal momento che proprio il beneficio d'inventario impedisce che la dedotta insostenibilità dei debiti patita dal de cuius si traduca in uno stato di crisi o di insolvenza dell'erede . 4. Rigettato il ricorso - per quanto detto, con integrazione della motivazione del giudice del merito, ai sensi dell' articolo 384, comma 4, c.p.c. -, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 5. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidate in Euro 6.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a Euro 200 per esborsi e agli accessori di legge; dà atto, ai sensi dell 'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 200 2, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.