Calcolo del compenso per l’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel giudizio dinanzi al TAR

In tema di compenso avvocati per i giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale, il d.m. 55/2014 prevede in modo autonomo l’autonoma fase cautelare (rispetto alle quattro fasi di studio, introduttiva, istruttoria/di trattazione e decisionale).

Un avvocato ha proposto opposizione al decreto di pagamento emesso dal TAR Lazio a suo favore in relazione all'attività professionale svolta per una associazione ammessa al patrocinio a spese dello Stato . Il Tribunale di Roma rigettava preliminarmente l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze convenuto dall'avvocato e rilevava l'erronea individuazione dello scaglione di riferimento , provvedendo ad una nuova liquidazione dell'importo spettante all'attore. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione. Quanto al difetto di legittimazione passiva del MEF , ribadito con il primo motivo di ricorso, la Corte conferma il rigetto dell'eccezione affermando che «il dato che Consiglio di Stato e Tribunali Amministrativi Regionali siano dotati di autonomia finanziaria e anticipino le somme in esecuzione del decreto ex articolo 82 d.P.R. 115/2002, come valorizzato dal ricorrente, non comporta che gli oneri relativi al patrocinio a spese dello Stato gravino definitivamente sugli stessi, a fronte dei rimborsi effettuati da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che è per questo da individuare quale titolare passivo del rapporto oggetto del procedimento di opposizione ex articolo 170 d.P.R. 115/2002». Risulta, al contrario, fondata la censura sollevata dal ricorrente incidentale circa la violazione e falsa applicazione del d.m. n. 55/2014 per il mancato riconoscimento del compenso per la fase cautelare . La Cassazione afferma infatti che «l'articolo 4 comma 1, d.m. 55/2014 rinvia, al fine della determinazione dei compensi, alle tabelle allegate, la tabella n. 21 allegata al d.m. 55/2014 relativa ai “ giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale ” prevede in modo distinto rispetto alle altre quattro fasi (di studio, introduttiva, istruttoria/di trattazione e decisionale), al n.5, la “ fase cautelare ”; a fronte di tale specifica previsione, si esclude che la fase cautelare svolta nel corso di giudizio avanti al TAR possa essere ricompresa nel disposto dell'articolo 4, comma 5, lett. c), d.m. 55/2014, secondo il quale sono comprese nella fase istruttoria “i procedimenti comunque incidentali”». Di conseguenza, il giudice dell'opposizione nella rideterminazione dei compensi sulla base dello scaglione esatto, non avrebbe potuto escludere la quota per la fase cautelare sulla base dell'assunto della sua “non autonoma rilevanza”, ma avrebbe dovuto accertare «se e con lo svolgimento di quale attività la fase cautelare fosse stata svolta e di conseguenza riconoscere il relativo compenso». L'ordinanza impugnata viene quindi cassata in relazione a questo profilo con rinvio al Tribunale di Roma.

Presidente Mocci – Relatore Cavallino Fatti di causa 1.Con ricorso ex articolo 170 d.P.R. 115/2002, 15 d.lgs. 150/2011 e 702-bis cod. proc. civ. depositato il 2-5-2022 avanti il Tribunale di Roma l'avvocato G.D.B. ha proposto nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze opposizione al decreto di pagamento n. 3298/2002 emesso dal TAR Lazio a suo favore, in relazione all'attività difensiva svolta per l'Associazione (OMISSIS) ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nel giudizio R.G. 16270/2019 conclusosi con sentenza n. 7974/2021 del medesimo TAR . L'ordinanza depositata il 26-6-2023 del Tribunale di Roma, rigettata preliminarmente l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha rilevato l'erronea individuazione dello scaglione di riferimento, in quanto la causa era compresa nello scaglione da Euro 52.000,00 a Euro 260.000,00 e ha determinato i compensi per la fase di studio, per la fase introduttiva, per la fase di trattazione/istruttoria e per la fase decisionale per complessivi Euro 14.640,00, che ha ridotto alla metà ex articolo 130 d.P.R. 115/2002; per l'effetto ha liquidato l'importo di Euro 7.320,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa e ha condannato il Ministero anche alla rifusione delle spese del giudizio. 2.Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione sulla base di unico motivo. G.D.B. ha resistito con controricorso, proponendo anche due motivi di ricorso incidentale. In prossimità dell'adunanza in camera di consiglio il ricorrente incidentale ha depositato memoria illustrativa. All'esito della camera di consiglio del 12-11-2025 la Corte ha riservato il deposito dell'ordinanza. Ragioni della decisione 1.Con il proprio motivo di ricorso il Ministero dell'Economia e delle Finanze deduce “violazione e/o falsa applicazione degli articolo 183, 185 e 251, in combinato disposto tra loro, del D.P.R. n. 115 del 2002 , in relazione all' articolo 360 comma 1 n. 3 c.p.c. ” e lamenta che sia stata rigettata la sua eccezione di difetto di legittimazione passiva; sostiene che il Tribunale non abbia colto la portata innovativa dell'eccezione, volta a individuare la legittimazione passiva della Giustizia Amministrativa, in quanto viene in rilievo l'autonomia finanziaria della giustizia amministrativa risultante dalle previsioni degli articolo 183, 185 e 251 d.P.R. 115/2002 e articolo 53-bis legge 186/1982 ; quindi sostiene che sussista, se non una legittimazione passiva sul piano del rapporto sostanziale, una legitimatio ad processum utile a estendere il giudicato alla Giustizia Amministrativa. 1.1.Il motivo è inammissibile ex articolo 360-bis cod. proc. civ. , in quanto l'ordinanza impugnata ha deciso la questione in modo conforme alla giurisprudenza della Suprema Corte e gli argomenti del ricorrente non offrono alcun elemento per mutare o confermare l'orientamento. Già Cass. Sez. U 29-5-2012 n. 8516 (Rv. 622818) ha evidenziato in motivazione (pag.5) come i compensi dei soggetti patrocinati a spese dello Stato tendano per definizione a incidere sullo Stato, genericamente qualificato “erario” dagli articolo 131 e 132 d.P.R. 115/2002 e che (pag. 12) tale accezione evoca riferimento a esponente dello Stato-amministrazione; le Sezioni Unite in questa sentenza hanno posto il principio secondo il quale parte necessaria del giudizio di opposizione ex articolo 170 d.P.R. 115/2002 deve individuarsi nel titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento, da individuare in base alla previsione dell'articolo 185 co. 1 d.P.R. 115/2002, con la conseguenza che nei procedimenti di opposizione alla liquidazione inerenti a giudizi civili e penali è parte necessaria il Ministero della Giustizia. Nel solco delle Sezioni Unite, Cass. Sez. 6-2 16-11-2021 n. 34602 (Rv. 662831-01) ha evidenziato come l'articolo 185 citato preveda che le aperture di credito per la regolazione e il rimborso dei pagamenti siano disposte per il processo amministrativo e contabile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le modalità previste dai regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria di Consiglio di Stato, di Tribunali Amministrativi Regionali e Corte dei Conti (nello stesso senso Cass. Sez. 2 6-4-2023 n.9466 e n.9468 , non massimate, pag. 3, per tutte). Il dato che Consiglio di Stato e Tribunali Amministrativi Regionali siano dotati di autonomia finanziaria e anticipino le somme in esecuzione del decreto ex articolo 82 d.P.R. 115/2002, come valorizzato dal ricorrente, non comporta che gli oneri relativi al patrocinio a spese dello Stato gravino definitivamente sugli stessi, a fronte dei rimborsi effettuati da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che è per questo da individuare quale titolare passivo del rapporto oggetto del procedimento di opposizione ex articolo 170 d.P.R. 115/2002. 2.Con il secondo motivo di ricorso incidentale, da esaminare logicamente per primo, il ricorrente incidentale deduce “violazione e falsa applicazione dell' articolo 112 c.p.c. in relazione all' articolo 360 n. 4 c.p.c. ” ed evidenzia che nel provvedimento oggetto di opposizione era stato riconosciuto l'importo di Euro 505,00 per la fase cautelare; quindi la fase cautelare aveva trovato giusto autonomo rilievo, seppure l'importo quantificato era irrisorio e il giudice dell'opposizione, decidendo di non liquidare alcunché per tale fase pur in assenza di qualsiasi contestazione, ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. 2.1.Il motivo è infondato, non potendosi configurare violazione dell' articolo 112 cod. proc. civ. E' già stato enunciato e si deve dare continuità al principio secondo il quale il ricorso ex articolo 170 d.P.R. 115/2002 avverso il decreto di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non è atto di impugnazione; è atto di introduzione di procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali e a prescindere dalle prospettazioni dell'istante, con l'unico obbligo -al fine del rispetto dell' articolo 112 cod. proc. civ. - di non superare la somma richiesta ( Cass. Sez. 6-2 22-1-2018 n. 1470 Rv. 647379-01). 3.Con il suo primo motivo il ricorrente incidentale deduce “violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55/2014, articolo 4 co.1, III capoverso e della tabella n.21 al medesimo decreto allegata in relazione all' articolo 360 n. 3 c.p.c. ” e lamenta che non sia stato riconosciuto il compenso per la fase cautelare, che pure era stato espressamente richiesto nell'importo di Euro 2.225,00 con riferimento alle cause di valore indeterminabile di complessità media; evidenzia che l' articolo 4 D.M. 55/2014 richiama espressamente le tabelle allegate e che la tabella n.21 per i giudizi avanti al TAR riconosce autonoma rilevanza alla fase cautelare. 3.1.Il motivo è fondato. Premesso che l' articolo 4 co.1 D.M. 55/2014 rinvia, al fine della determinazione dei compensi, alle tabelle allegate, la tabella n.21 allegata al D.M. 55/2014 relativa ai “giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale” prevede in modo distinto rispetto alle altre quattro fasi (di studio, introduttiva, istruttoria/di trattazione e decisionale), al n.5, la “fase cautelare”; a fronte di tale specifica previsione, si esclude che la fase cautelare svolta nel corso di giudizio avanti al TAR possa essere ricompresa nel disposto dell'articolo 4 co.5 lett.c) D.M. 55/2014, secondo il quale sono comprese nella fase istruttoria “i procedimenti comunque incidentali”. Ne consegue che il giudice dell'opposizione, rideterminando i compensi sulla base dello scaglione esatto, non avrebbe potuto escludere il compenso per la fase cautelare sulla base dell'assunto della sua “non autonoma rilevanza”; avrebbe dovuto accertare se e con lo svolgimento di quale attività la fase cautelare fosse stata svolta e di conseguenza riconoscere il relativo compenso. 4.L'ordinanza impugnata è cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio al Presidente del Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato, il quale farà applicazione del principio esposto e statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso incidentale, dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il secondo motivo di ricorso incidentale; cassa l'ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.