La sentenza si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, secondo cui il dovere del Pubblico Ministero di svolgere attività di indagini a favore dell'indagato non è presidiato da alcuna sanzione processuale, per cui il ricorso per cassazione fondato sulla mancata assunzione di una prova a discarico, anche se questa è decisiva, è inammissibile.
La Corte di Cassazione (con sentenza n. 32938/2025 ) ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui si deduceva la violazione di legge per non aver il Pubblico Ministero svolto accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini, come prescrive l' art.358 c.p.p. Osserva la sentenza che, in questo caso, il motivo di ricorso formula censure non deducibili in sede di legittimità, in quanto il dovere del Pubblico Ministero di svolgere attività di indagini a favore dell'indagato non è presidiato da alcuna sanzione processuale, essendo, peraltro, il difensore facultato a svolgere indagini difensive ai sensi degli articolo 391- bis e ss. c.p.p. Ne consegue, secondo la Corte di Cassazione, che, «sebbene ciò non autorizzi l'organo requirente a disattendere la disposizione normativa, qualsiasi doglianza in tal senso non può essere proposta con il ricorso per cassazione» fondato sulla mancata assunzione di una prova decisiva ( ex plurimis , Sez. 3, n. 47013 del 13/07/2018 , L., Rv. 274031; Sez. 2, n. 10061 del 20/11/2012 , dep. 2013, Porcelli, Rv. 254872). Ciò in quanto la valutazione in concreto circa la necessità o meno di accertare fatti e circostanze a favore dell'indagato, oltre ad implicare delle valutazioni di merito estranee al perimetro del giudizio di legittimità, spetta unicamente al Pubblico ministero, che deve esercitare la facoltà anche come organo di giustizia, ossia come parte sui generis, ma che, in tale veste, non può essere vincolato alle indicazioni della difesa sul punto. Si tratta di un filone giurisprudenziale ormai consolidato ( Sez. 6, n. 30196/2025 , Sez. 6, n. 30193/ 2025 ; Sez. 3, n. 47013 del 13/07/2018 , Rv. 274031; Sez. 2, n. 10061 del 20/11/2012 , dep. 2013, Rv. 254872). La giurisprudenza motiva sul punto, osservando che la valutazione in concreto circa la necessità o meno di accertare fatti e circostanze a favore dell'indagato , oltre ad implicare delle valutazioni di merito estranee al perimetro del giudizio di legittimità , spetta unicamente al Pubblico Ministero, che deve esercitare la facoltà anche come organo di giustizia, ossia come parte sui generis , ma che, in tale veste, non può essere vincolato alle indicazioni della difesa sul punto. Secondo la giurisprudenza, l' articolo 358 c.p.p. , pur essendo una norma “meramente precettiva” ( in questo senso Cass., sezione 4, n. 30812/2024 ), essendo minus quam perfecta perché priva di sanzione, non sarebbe deducibile come motivo di ricorso in cassazione. L' articolo 358 c.p.p. è chiaro e perentorio nel prescrivere che « il pubblico ministero compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell'articolo 326 e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini» . Di fronte ad un precetto legislativo che non lascia margini di dubbio, la giurisprudenza procede invece ad una vera e propria interpretatio abrogans dell' articolo 358 c.p.p. e rinuncia persino alla funzione giurisdizionale di legittimità, pur di non invadere il campo delle indagini preliminari, che considera un terreno riservato al PM, le cui scelte sarebbero insindacabili. Eppure, è già riconosciuto dal legislatore il potere del giudice di accertare la tempestività dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato e persino la sua retrodatazione ex articolo 335- quater c.p.p. , per cui non meraviglia che la Corte di Cassazione possa valutare l'omessa ricerca o acquisizione da parte del P.M. di un elemento di prova favorevole all'indagato. Si viola, in questo modo, l' articolo 124 c.p.p. che prescrive, in ogni caso, l'«obbligo di osservanza delle norme processuali«, precisando che «i magistrati, i cancellieri e gli altri ausiliari e collaboratori del giudice, gli ufficiali giudiziari, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a osservare le norme di questo codice anche quando l'inosservanza non importa nullità o altra sanzione processuale».