La Corte Costituzionale, con sentenza n. 167/2025, ha respinto le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), affermando che il meccanismo di “raffreddamento” della perequazione automatica per i trattamenti pensionistici superiori a quattro volte il minimo INPS non integra un prelievo tributario, ma costituisce un intervento di contenimento della spesa, conforme ai principi di ragionevolezza e uguaglianza.
La pronuncia trae origine da un giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per l'Emilia-Romagna, con ordinanza del 25 marzo 2025, nell'ambito di un contenzioso introdotto da ventiquattro ex appartenenti al comparto difesa e sicurezza contro l'INPS. La norma censurata, l'articolo 1, comma 309, della legge n. 197/2022 , ha previsto, per il solo 2023, un correttivo selettivo alla perequazione automatica delle pensioni , applicato in misura decrescente al crescere dell'importo del trattamento. Il regime ordinario è stato così derogato in modo puntuale, senza incidere sui trattamenti pari o inferiori a quattro volte il minimo INPS e graduando la rivalutazione per gli scaglioni superiori con percentuali comprese, a seconda dell'importo, tra l'85% e il 32%. Il giudice rimettente ha evocato, in primo luogo, l' articolo 53 Cost. , ritenendo che il “raffreddamento” si debba risolvere in un prelievo tributario coatto , selettivo e ingiustificato; in via correlata, ha richiamato l' articolo 3 Cost. , prospettando l'irragionevolezza della reiterazione di misure qualificate come “eccezionali” che, per accumulo, produrrebbero effetti permanenti sulla dinamica di indicizzazione. La Corte Costituzionale, in linea di continuità con la propria giurisprudenza (richiamando espressamente la sentenza n. 19 del 2025), esclude che il meccanismo di raffreddamento integri una fattispecie tributaria . Difettano, infatti, gli indici indefettibili del prelievo fiscale: non vi è una definitiva decurtazione patrimoniale; la misura non incide su un rapporto sinallagmatico; non è preordinata ad alimentare in via diretta il gettito per finanziare spese pubbliche. Lo scostamento rispetto alla perequazione piena produce un risparmio di spesa, non un'ablazione di ricchezza. Da tale qualificazione discende il rigetto del profilo di censura attinente all'eguaglianza “tributaria”: non essendo in presenza di un'imposta, non è pertinente il parametro dell' articolo 53 Cost. invocato dal rimettente. Inoltre, la Consulta esclude che la disciplina censurata violi il principio di uguaglianza di cui all' articolo 3 Cost. , né sul piano intrinseco, né nel raffronto tra categorie di soggetti. Con riguardo ai pensionati, la previsione di una perequazione piena per i trattamenti medio-bassi e di percentuali decrescenti per quelli più elevati risponde a un criterio di proporzione e salvaguarda i trattamenti più esposti all'erosione inflattiva . Non ricorrono, inoltre, discriminazioni tra gestioni: il rinvio all' articolo 34, comma 1, della legge n. 448/1998 ricomprende l'intero perimetro delle gestioni dell'assicurazione generale obbligatoria, inclusa la gestione separata, escludendo l'esistenza di “platee” non considerate, in particolare tra i lavoratori autonomi. Neppure è fondato il raffronto con i lavoratori in servizio, essendo previsti sistemi del tutto diversi di adeguamento alla dinamica inflazionistica degli emolumenti percepiti . L'assunto di un'irragionevole disparità tra pensionati e occupati, pertanto, non trova riscontro. Uno degli altri nuclei critici sollevati dal giudice a quo riguarda la trasformazione di misure di rallentamento della dinamica perequativa “eccezionali” in interventi di fatto ordinari , anche in ragione del c.d. effetto di trascinamento sulle annualità successive. La Corte respinge la tesi che tale fenomeno alteri la natura della misura o ne determini, di per sé, l'incostituzionalità. La giurisprudenza costituzionale fissa un confine preciso: soltanto la paralisi totale e protratta, o la sospensione a tempo indeterminato, della perequazione automatica potrebbe entrare in frizione con i principi di ragionevolezza e proporzionalità. Tuttavia, pur confermando la legittimità della singola misura, la Corte rinnova tuttavia un monito al legislatore: l'uso reiterato di correttivi selettivi sulla perequazione, se non accompagnato da una valutazione attenta degli effetti dinamici, rischia di incidere sulla tenuta dell' adeguatezza nel medio periodo , specie per i percettori di pensioni medie, esposti al combinato disposto di inflazione e interventi seriali di raffreddamento. La sentenza, dunque, consolida un orientamento ormai stabile: i meccanismi di rallentamento della perequazione, purché temporalmente circoscritti, graduati per scaglioni e calibrati in funzione della tutela dei trattamenti più bassi, non integrano un prelievo tributario e superano lo scrutinio di ragionevolezza . Il punto di attenzione non risiede nella fisiologia della singola misura, valutata in sé, ma nell'eventuale normalizzazione dell'eccezione per effetto di interventi reiterati. In questo quadro, l'invito della Consulta a un uso prudente e selettivo degli strumenti di contenimento, accompagnato da un monitoraggio degli effetti cumulati sull'indicizzazione, rappresenta la condizione per preservare l'equilibrio tra sostenibilità finanziaria del sistema e garanzia costituzionale dell'adeguatezza dei trattamenti pensionistici .