La Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi avverso il sequestro preventivo “impeditivo” di intere pagine social (Instagram e Facebook) usate per pubblicizzare prodotti privi di marcatura CE. Confermata l’applicabilità dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, il Tribunale ha correttamente motivato sul carattere seriale e attuale dell’offerta, giustificando l’estensione del vincolo a tutti i profili, incluso quello personale dell’indagata.
La Cassazione (Terza penale) ha confermato il sequestro preventivo “impeditivo” di intere pagine social usate per l'e‑commerce di prodotti privi di marcatura CE, respingendo i ricorsi come inammissibili. L'indagata risponde dei reati di tentata frode in commercio (articolo 56, 515 c.p. ) per la detenzione e commercializzazione di oltre mille articoli privi di marcatura CE e indicazioni su produttore/importatore, in violazione del d.lgs. n. 68/2001 , l. n. 689/1981 e d.lgs. n. 152/2006 . Sul piano processuale , la Corte ribadisce che il ricorso ex articolo 325 c.p.p. è ammesso solo per violazione di legge, inclusi errores in iudicando / in procedendo e vizi motivazionali radicali; non è invece deducibile l'illogicità manifesta, censurabile solo ex articolo 606, lett. e) c.p.p. Nel merito cautelare , la Corte conferma l'applicabilità al sequestro preventivo dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, reputando immune la motivazione del riesame: messaggi pubblicitari attuali e serialità delle condotte impongono l'estensione del vincolo a tutti gli “strumenti pubblicitari” nella disponibilità dell'indagata , compresa la pagina personale . Inutile, dunque, per la difesa chiedere di limitare il sequestro ai singoli post incriminati, anziché ad intere pagine social (anche personali).
Presidente Ramacci – Relatore Battistini Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale del riesame di Latina, a seguito di richiesta di riesame proposta B.D., ha confermato il decreto del 4 marzo 2025 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina aveva disposto il sequestro preventivo delle pagine social network Instagram - profilo denominato ( omissis ) , Instagram - profilo denominato B.D. e Facebook profilo denominato ( omissis ) Stock e Fallimenti , riconducibili alla società ( omissis ) s.r.l. e a B.D., quest'ultima indagata per il reato di cui agli articolo 56, 515 c.p. per aver detenuto, in locali esposizione e vendita nonché in magazzino della predetta società, n. 1178 articoli privi di marcatura CE lecitamente apposta e delle indicazioni relative al produttore importatore e/o distributore, in violazione della normativa prevista dal d. lgs. 68/2001 , I. 689/1981 e d.lgs. 152/ 2006. 2. Avverso la suindicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione B.D., a mezzo del difensore di fiducia, lamentando violazione degli articolo 275 e 321 cod. proc. pen. per difetto di motivazione e, comunque, mancanza di proporzionalità del sequestro. La difesa, dopo aver riportato i quattro motivi della richiesta di riesame e premesso che ricorrono profili di illogicità intrinseca nell'ordinanza impugnata (rinvenimento, nel secondo sequestro, dei prodotti in un garage ove erano stati momentaneamente accantonati e non esposti per la vendita, ritenuta contraffazione dei prodotti pubblicizzati ( omissis ) smentita dalla larga pubblicizzazione di prodotti della stessa marca su sito di nota catena di vendita, come risulta da ricerca in internet ), ha lamentato violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità del provvedimento genetico e dell'ordinanza impugnata, posto che l'esigenza cautelare avrebbe potuto essere correttamente soddisfatta dal sequestro dei singoli post che si assumeva contenessero prodotti con marcatura CE contraffatta. In particolare, la ricorrente, dopo aver richiamato giurisprudenza di legittimità e della Corte EDU a sostegno dell'applicabilità dei principi di adeguatezza , proporzionalità e gradualità , previsti dall' articolo 275 c.p.p. anche ai fini dell'applicazione delle misure cautelari reali, e aver evidenziato che il principio di proporzionalità opera non solo nella fase genetica della misura cautelare ma anche nella successiva dinamica esecutiva per evitare che il vincolo reale si risolva in un sostanziale eccessivo sacrificio dei diritti fondamentali della parte, ha lamentato che il Tribunale di Latina non ha fatto corretta applicazione dei suindicati principi. Secondo la ricorrente non è chiaro perché il Tribunale di Latina, a fronte della necessità di inibire l'attività di pubblicizzazione di prodotti asseritamente non certificati CE, abbia ritenuto conforme al principio di proporzionalità sequestrare tutti i profili socia/ (incluso quello personale dell'indagata), quando avrebbe potuto limitarsi al sequestro dei singoli post interessati - che costituiscono comunque una minima parte se si considera che sulle pagine sequestrate venivano pubblicati diversi contenuti al giorno - soddisfacendo così l'esigenza cautelare. La ricorrente, conclusivamente, si duole del difetto di selezione dei contenuti leciti pubblicati e che, in ragione della natura impeditiva del sequestro in esame, sarebbe stato agevole, mediante l'applicazione di opportuni criteri, procedere al sequestro dei post incriminati, anche in epoca successiva al provvedimento. Considerato in diritto 1. Occorre, in primo luogo, rileva re che B.D. ha proposto il ricorso in proprio e non anche nella qualità di legale rappresentate della ( omissis ) s.r.l., cui sono riconducibili due delle pagine socia/ network sequestrate. Queste sono cose di cui non potrebbe mai essere disposta la restituzione in favore della B.D. poiché la stessa non ne è titolare. Pertanto, difetta il concreto e attuale interesse della B.D. a proporre ricorso per le pagine socia/ network della società e il relativo ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Il motivo di ricorso nell'interesse della B.D. è manifestamente infondato. 2.1 Preliminarmente, deve richiamarsi la costante affermazione di questa Corte (cfr. ex plurimis Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell' articolo 325 cod. proc. pen. , è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo , sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Non può invece essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett. e) dell' articolo 606 cod. proc. pen. (in tal senso, Sez. U, n. 5876 del 28/01/ 2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01). 2.2. L'affermazione della difesa circa l'applicabilità al sequestro preventivo dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità ex articolo 275 c.p.p. è corretta. Nel sequestro preventivo c.d. impeditivo il giudice deve motivare adeguatamente sull'impossibilità di conseguire il medesimo risultato ricorrendo ad altri e meno invasivi strumenti cautelari ovvero modulando quello disposto - qualora ciò sia possibile - in maniera tale da non compromettere la funzionalità del bene sottoposto a vincolo anche oltre le effettive necessità dettate dall'esigenza cautelare che si intende arginare sicché è necessario verificare se l'aggravamento o la protrazione delle conseguenze del reato possono essere evitate senza privare l'avente diritto delle disponibilità della cosa, se il sequestro preventivo è sufficiente a garantire tale risultato e se tale risultato può essere conseguito con misure meno invasive. Ciò posto, deve rilevarsi che il Tribunale ha ritenuto che non siano emersi concreti elementi per ritenere la destinazione dei beni rinvenuti in un garage a uso diverso dalla vendita avuto riguardo alla riferibilità del locale alla ( omissis ) s.r.l. svolgente attività di commercio e, inoltre, ha ritenuto, comunque, assorbente il rinvenimento di prodotti carenti della prevista marcatura in spazi riservati all'esposizione e alla vendita. Il Tribunale ha anche rilevato l'assenza di informazioni o documentazione attestante la conformità degli articoli sequestrati alla normativa in materia e che la commercializzazione tramite socia/ network ha avuto a oggetto prodotti simili a quelli sequestrati il 17 gennaio 2024 non solo per la marca ( omissis ) ma anche per tipologia e modello. L'esigenza di disporre il vincolo delle pagine dei socia! network è stata ancorata anche all'attualità dei messaggi pubblicitari, anche successivi all'esecuzione del sequestro del 17 gennaio 2024, denotanti serialità dei comportamenti dell'indagata e insensibilità della stessa all'iniziativa del primo sequestro. Si è ritenuto, quindi, che i dati fattuali evidenziati, complessivamente valutati, imponessero l'applicazione della cautela a tutti gli strumenti pubblicitari nella libera disponibilità dell'indagata, compresa la pagina Facebook personale, pure utilizzata, come risulta da provvedimento impugnato (vedasi evidenziazione del collegamento @( omissis ) ) per l'e-commerce dei prodotti in argomento. L'apparato argomentativo dell'ordinanza impugnata è immune da censure logico-giuridiche avendo il Tribunale compiutamente indicato le ragioni di fatto per le quali risultava necessaria l'adozione della cautela alle pagine socia! network nella loro interezza e, segnatamente, per quel che rileva nella presente sede, all'intera pagina personale della B.D., risultata, al pari delle altre, strumento per pubblicizzare i prodotti privi della marcatura CE. Pertanto, le doglianze della ricorrente sono sostanzialmente ripetitive di quelle già esaminate dal Tribunale con motivazione esente da censure logico-giuridiche e non risultano idonee a dar corpo a vizi motivazionali valutabili in questa sede. 3. Alla stregua delle considerazioni svolte, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell' articolo 616 cod. proc. pen. , al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende.