La Sezione Lavoro della Cassazione, con due ordinanze pubblicate il 18 novembre 2025, interviene su spese e impugnazioni nel rito previdenziale fondato sull’ATP ex articolo 445- bis c.p.c.
Nel primo caso ( Cass. civ., sez. lav., ord. 18 novembre 2025, n. 30361 ), la Suprema Corte cassa la decisione che aveva compensato le spese distinguendo fra fase di ATP e opposizione: la soccombenza si valuta sull' esito complessivo del giudizio , che ha “struttura unitaria” sin dall'instaurazione. Viene ribadito il principio per cui la reciproca soccombenza non si crea artificialmente scindendo le fasi del medesimo procedimento bifasico. La Corte afferma infatti che «nel giudizio di opposizione promosso avverso le risultanze conclusive della consulenza tecnica d'ufficio svolta in sede di accertamento tecnico preventivo ex articolo 445- bis c.p.c., la soccombenza , quale criterio determinativo della statuizione sulle spese, deve essere valutata con riferimento al complesso dell'attività processuale svolta , comprensiva sia della fase di istruzione preventiva che di quella contenziosa di merito». Nel secondo caso ( Cass. civ., sez. lav., ord. 18 novembre 2025, n. 30366 ), la Corte dichiara inammissibile il ricorso per cassazione proposto contro il decreto che aveva posto le spese dell'ATP a carico del ricorrente, poiché era stata già proposta opposizione ex articolo 445- bis : le censure sulle spese vanno rivolte avverso la liquidazione resa all'esito dell'opposizione , a nulla rilevando l'estinzione della fase tramite “decreto di archiviazione”. Il principio affermato dalla S.C. è del seguente tenore: «qualora sia presentata tempestiva opposizione ex articolo 445- bis c.p.c., il successivo ricorso per cassazione contro il decreto che, nelle more, ha posto le spese di ATP a carico della parte che aveva reso la dichiarazione di cui all' articolo 152 disp. att. c.p.c. è inammissibile. Infatti, le doglianze concernenti una irrituale statuizione sulle spese di lite relative alla fase di accertamento tecnico preventivo vanno presentate nei confronti della liquidazione adottata dal giudice in esito al giudizio su tale opposizione, a nulla rilevando che il menzionato decreto abbia anche disposto l'estinzione di detta fase».