Non può ritenersi mendace la dichiarazione resa dal contribuente circa l’impossidenza di un immobile ubicato nello stesso Comune di quello acquistato, qualora il suddetto immobile non sia idoneo ad essere utilizzato ad uso abitativo.
Tizia impugnava l' avviso di liquidazione dell'imposta di registro per decadenza dalle agevolazioni della prima casa , contestatale dall'Agenzia delle Entrate, per aver la contribuente dichiarato nel rogito notarile di compravendita di non possedere altre abitazioni nel Comune di L., mentre risultava titolare esclusiva di un'altra casa di abitazione nello stesso Comune. La dichiarazione era stata dunque ritenuta mendace dall'Ufficio. I giudici di primo grado confermavano l'avviso di liquidazione. Tizia proponeva appello evidenziando che l'altro immobile di cui era in possesso era inidoneo a soddisfare le esigenze abitative. I giudici di secondo grado confermavano la sentenza di primo grado e condannavano l'appellante al pagamento delle spese di lite. Tizia proponeva ricorso in Cassazione. Tra i diversi motivi eccepiva che la dichiarazione di impossidenza di altri immobili era stata ritenuta mendace senza aver effettuato nessuna valutazione di merito sull'idoneità dell'immobile già posseduto alle esigenze familiari della contribuente e circa la sua indisponibilità per locazione a terzi. L'Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso. La Cassazione ( Cass. civ., sez. trib., sent. 5 novembre 2025, n. 29262 ) ha affermato il principio di diritto secondo cui «Il possesso di un altro immobile nello stesso Comune ove è ubicato quello acquistato non determina di per sé il carattere mendace della dichiarazione di impossidenza resa dal contribuente ai fini dell'applicazione della disciplina agevolatrice prevista in tema di Imu, qualora l'immobile già posseduto da colui che chiede l'applicazione del beneficio non sia idoneo all'uso abitativo , sotto il profilo soggettivo e/o sotto quello oggettivo ». L'agevolazione fiscale rappresenta un'eccezione al principio generale di capacità contributiva, sicché ogni diversificazione del regime impositivo deve essere sorretto da motivazioni ragionevoli e non arbitrarie. L'ordinamento giuridico prevede per l'Imu una serie di agevolazioni cd. prima casa che consentono al contribuente di fruire dei benefici fiscali qualora l'immobile sia adibito a prima casa. Tale forma di agevolazione è in linea con uno Stato sussidiario che presta il suo contributo in favore del contribuente al fine di alleggerirlo dai carichi tributari. Tale “concessione” risponde ad un principio di leale collaborazione e buona fede che implica che entrambe le parti del rapporto obbligatorio adottino condotte eticamente corrette. Pertanto, se il contribuente presenti una dichiarazione mendace, in violazione del “patto sociale”, la sua condotta sarà sanzionata. Nel caso dell'agevolazione Imu, però, la dichiarazione resa dal contribuente di impossidenza di un immobile non può ritenersi mendace se il contribuente sia in possesso di altro immobile “ non funzionale a soddisfare i bisogni abitativi ”. Ciò vuol dire che occorre effettuare una indagine sulla sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, non essendo sufficiente che il contribuente sia in possesso di altro immobile per ritenersi mendace la sua dichiarazione, occorre, invece, valutare se quell'altro immobile, sia in grado di soddisfare le esigenze del contribuente (per caratteristiche etc….). Fermo restando che il contribuente avrà l' onere di provare che l'altro immobile non è idoneo a soddisfare i bisogni abitativi. La sanzione nasce da una condotta in mala fede che, nel caso di specie, il contribuente non ha tenuto in quanto “in concreto” l'immobile non è utilizzabile ai fini abitativi. Ciò anche in ragione del fatto che l'agevolazione prima casa è riconosciuta in relazione alle abitazioni che consentono al contribuente di soddisfare i propri bisogni primari che gli consentano di sviluppare la sua personalità ( articolo 2 Cost. ). Se l'immobile non ha le predette caratteristiche non è considerato funzionale e, pertanto, la dichiarazione del contribuente non potrà ritenersi mendace. I giudici, con la sentenza in commento, pongono a carico dell'Ufficio l'onere di valutare in concreto la funzionalità dell'immobile e la sua idoneità ad essere utilizzato a fini abitativi.