Nel procedimento di divorzio l’incapacità naturale non incide sulla capacità processuale

Il procedimento per amministrazione di sostegno, così come l’eventuale incapacità naturale del beneficiario, non incide sulla sua capacità processuale né determina la sospensione o l’invalidità del giudizio di divorzio, in quanto solo una formale e specifica limitazione della capacità di agire, disposta dal giudice tutelare, può restringere la possibilità della parte di stare in giudizio; ne consegue che non esiste pregiudizialità logico-giuridica tra i due procedimenti e che la nomina dell’amministratore di sostegno non produce effetti retroattivi sugli atti processuali già compiuti dal beneficiario.

Questo il principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con la recente ordinanza in commento. Il caso Il marito, dopo una lunga separazione consensuale omologata il 26 giugno 2000, depositava ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio. La ex moglie si opponeva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio , chiedendone il rigetto per incapacità di discernimento dell'ex marito, affetto da grave patologia degenerativa . A supporto della sua opposizione, un mese prima della domanda di divorzio aveva presentato al Tribunale di Modena un ricorso per la nomina di amministratore di sostegno. Il Tribunale, constatato il fallimento del tentativo di conciliazione, confermava provvisoriamente le condizioni di separazione, ritenendo che non sussistessero i presupposti per la sospensione necessaria ex articolo 295 c.p.c., in quanto non vi era pregiudizialità tra il procedimento di divorzio e il procedimento di amministratore di sostegno ; non era stato nominato un amministratore provvisorio e non vi erano i presupposti per la nomina di un curatore speciale ex articolo 4, comma 5, legge divorzile; che non vi erano fatti sopravvenuti rilevanti ex articolo 710 c.p.c. né presupposti per un assegno di divorzio provvisorio. La ex moglie proponeva reclamo alla Corte d'Appello di Bologna che veniva respinto. La ex moglie insisteva anche nella fase contenziosa sul rigetto del ricorso per divorzio sulla base dell'asserita incapacità naturale e conseguente incapacità processuale dell'ex marito, richiamando la perizia depositata nel procedimento parallelo per amministratore di sostegno. Il G.I. ribadiva l'insussistenza dei presupposti ex articolo 295 c.p.c., affermando che il dedotto peggioramento delle condizioni di salute dell'ex marito non era ancora dimostrato e comunque non impediva la prosecuzione del procedimento, in assenza della dichiarazione del procuratore ex articolo 300 c.p.c. e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni sullo status. La ex moglie reclamava la suddetta ordinanza al Collegio ex art 178 c.p.c., ma il reclamo veniva respinto dal Tribunale poiché ritenuto inammissibile dovendo la questione sottoporsi al controllo del Collegio alla cui decisione la causa era stata rimessa ex articolo 189 c.p.c. Al termine del procedimento , il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rilevando che non vi era alcun rapporto di pregiudizialità fra i procedimenti di divorzio e di amministratore di sostegno ; che l'incapacità naturale non comportava incapacità processuale; che la nomina di un curatore ex articolo 4, comma 5, era superflua. Contro la suddetta sentenza la ex moglie proponeva appello chiedendo di dichiarare la nullità degli atti compiuti dall'ex marito successivamente al deposito del ricorso per amministratore di sostegno , incluso il divorzio; in subordine di disporre la sospensione del giudizio di divorzio stante la pregiudizialità tra il giudizio di divorzio e quello per amministratore di sostegno fino alla definizione del suddetto procedimento; in via ulteriormente subordinata l'accoglimento del reclamo avverso l'ordinanza del G.I. con ogni conseguenza in ordine alla nullità degli atti successivamente emessi; in via di ulteriore subordine di provvedere alla nomina di un curatore speciale per l'ex marito, previa acquisizione della perizia medico-legale depositata nel procedimento per la nomina di ADS. La Corte respingeva il gravame, osservando che l'appello era inammissibile quanto alla “mancata sospensione” del procedimento di primo grado per pregiudizialità ex articolo 295 c.p.c.; era infondata la tesi di nullità del divorzio per incapacità del resistente , confermando la distinzione tra incapacità naturale e incapacità processuale; la nomina di un curatore speciale ex articolo 4 legge divorzile era priva di senso, una volta pendente o concluso il divorzio; era irrilevante acquisire la certificazione medica o considerare il ricorso per interdizione promosso nel frattempo nei confronti dello stesso, poiché l'ex marito era già tutelato dall'amministratore di sostegno e titolare dei diritti processuali esercitati tramite difensore. La ex moglie propone ricorso per Cassazione affidandosi a tre motivi che gli Ermellini esaminano congiuntamente in quanto connessi tra loro poiché si fondano tutti sulla medesima questione: l'incidenza dell'incapacità naturale sulla capacità processuale e sulla validità del giudizio di divorzio, nonché la supposta pregiudizialità del procedimento per amministrazione di sostegno. Richiamo al quadro normativo dell'amministrazione di sostegno La Suprema Corte ricorda anzitutto che l'amministrazione di sostegno è regolata dagli articoli 404 e seguenti del codice civile e che, ai sensi dell' articolo 411 c.c. , ad essa si applicano, per quanto compatibili, le norme sull'interdizione e inabilitazione , con rinvio all' articolo 374 c.c. La Corte richiama espressamente la funzione della misura, sottolineando che l'ADS è finalizzata alla “minore limitazione possibile della capacità di agire” della persona fragile e che l'obiettivo è “affiancare” il beneficiario, non sostituirlo. Per chiarire la natura della misura, la Suprema Corte richiama la sentenza delle Sezioni Unite n. 2198/2021, che definisce l'amministrazione di sostegno come strumento volto a tutelare l'autonomia e il residuo potere decisionale della persona . Richiama poi la sentenza n. 168/2023 della Corte costituzionale , che ha precisato come l'incapacità naturale non implichi automaticamente incapacità processuale e che la sospensione dei processi o la nomina obbligatoria di un curatore speciale sarebbe contraria al principio di proporzionalità. Da tali richiami la Cassazione ribadisce il principio che solo una “formale limitazione” della capacità di agire, contenuta nel decreto del giudice tutelare, incide sulla capacità processuale del beneficiario. Irrilevanza dell'incapacità naturale sulla capacità processuale La Suprema Corte ribadisce che « l'incapacità naturale non incide sulla capacità processuale ». L'incapacità naturale, anche se accertata in sede medico-legale o desumibile da certificazione sanitaria, non equivale a incapacità di stare in giudizio. Per la Cassazione, la capacità processuale è collegata alla “capacità legale di agire” e non alle eventuali e variabili condizioni psicofisiche della parte. La Corte ribadisce che finché non esiste una limitazione giuridica formale, la parte conserva la capacità processuale, anche durante il procedimento volto alla sua protezione. Esclusione della pregiudizialità tra il giudizio per ADS e il giudizio di divorzio La Corte prosegue confutando la tesi centrale della ricorrente, cioè che il procedimento per amministrazione di sostegno sarebbe pregiudiziale al giudizio di divorzio . Secondo l'ordinanza, “non sussiste pregiudizialità logico-giuridica” tra i due giudizi: l'accertamento sull'opportunità della nomina di un ADS non condiziona la domanda di divorzio. La Suprema Corte valorizza che la domanda di divorzio è un diritto personalissimo e che nulla nella legge collega la validità del divorzio alla capacità naturale, bensì solo alla capacità processuale in senso tecnico. Pertanto, il giudizio per ADS “ non sospende” e “non condiziona” il processo di divorzio . La Corte chiarisce poi che la nomina dell'amministratore di sostegno , nel caso concreto intervenuta dopo l'instaurazione del giudizio di divorzio, non rende nulli gli atti compiuti in precedenza . L'efficacia della nomina non è retroattiva e non incide sui processi già in corso, se non nei limiti stabiliti dal decreto del giudice tutelare. La Corte precisa che, anche dopo la nomina, il beneficiario conserva capacità processuale a meno che il provvedimento non disponga diversamente. La Corte d'Appello, pertanto, ha correttamente escluso la nullità degli atti e la Cassazione conferma. Mancata nomina del curatore speciale La Corte osserva che la nomina è misura eccezionale, richiesta solo quando il giudice ravvisi una situazione di conflitto o impossibilità di esprimere volontà , ma ciò presuppone un accertamento formale di incapacità. Poiché l'ex marito era assistito dal suo amministratore di sostegno e non risultava legalmente incapace, la Corte ritiene corretta la scelta della Corte d'appello di non nominare un curatore speciale. La Corte passa poi a esaminare i motivi che lamentano omesso esame di documenti medici sopravvenuti o istanze istruttorie . Osserva che tali documenti, essendo successivi, non modificano la regola secondo cui la capacità processuale permane fino alla dichiarazione formale di incapacità. In più, la Corte rileva che le doglianze sono formulate in maniera “generica” e quindi inammissibili. Inoltre, la questione del deterioramento cognitivo era stata esaminata dal giudice di merito. Alla luce delle suddette motivazioni, la Suprema Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese.

Presidente Giusti – Relatore Dal Moro Fatti di causa 1. - Il ricorso riguarda la sentenza con cui la Corte d'Appello di Bologna ha respinto il gravame proposto da Mo.Iv. contro la decisione con cui il Tribunale di Modena ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 25.05.1967 con Ga.Mi., su ricorso da questo depositato il 23.06.2022 - dopo una prolungata separazione consensuale che era stata omologata in data 22.06.2000 - stante la ricostituzione da parte sua di una nuova famiglia. 2.- La sig.ra Mo.Iv., invero, si era, opposta alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio chiedendone il rigetto per incapacità di discernimento del sig. Ga.Mi. in quanto affetto da grave patologia degenerativa, in relazione alla quale la stessa Mo.Iv. in data 23.5.2022 (un mese prima del deposito del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio da parte del Ga.Mi.) aveva adito il Tribunale di Modena con ricorso per la nomina di amministratore di sostegno. 3.- All'udienza presidenziale del 16.03.2023, dato atto che il tentativo di conciliazione aveva avuto esito negativo, con ordinanza il Tribunale aveva in via provvisoria confermato le condizioni di separazione dopo aver ritenuto: a) che non sussistessero i presupposti della richiesta sospensione necessaria di cui all' articolo 295 c.p.c. , non essendovi un rapporto di pregiudizialità tra il giudizio di divorzio e il procedimento di amministratore di sostegno pendente tra le medesime parti e incardinato con ricorso un mese prima; b) che in quel procedimento non era stato nominato un amministratore di sostegno provvisorio, e che, sulla base della documentazione prodotta dalle parti, non sussistevano i presupposti di cui all'articolo 4, comma 5, legge divorzile per la nomina di un curatore speciale al ricorrente (malattia di mente o incapacità legale); c) che non vi erano fatti sopravvenuti rilevanti rispetto al procedimento ex articolo 710 c.p.c. congiunto e che non vi erano i presupposti per il riconoscimento di un assegno di divorzio provvisorio. Contro detta ordinanza la sig.ra Mo.Iv. ha proposto reclamo innanzi alla Corte d'Appello di Bologna, che lo ha respinto in data 6.6.2024. L'odierna ricorrente ha, però, insistito anche nella fase conteziosa sul rigetto del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio sulla base della asserita l'incapacità naturale e conseguente incapacità processuale del sig. Ga.Mi., sempre in considerazione della grave patologia degenerativa e del suo peggioramento confermate dall'elaborato peritale depositato dal C.T.U. in seno al parallelo procedimento per la nomina di amministratore di sostegno. 4.- Il G.I., tuttavia, ha ribadito l'insussistenza dei presupposti di cui all' articolo 295 c.p.c. affermando che il dedotto peggioramento delle condizioni di salute del ricorrente era circostanza ancora non dimostrata e, comunque, inidonea ad influire sulla regolare prosecuzione del procedimento, in assenza della dichiarazione del suo procuratore ex articolo 300 c.p.c. e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni sullo status. Anche tale ordinanza veniva gravata con reclamo al Collegio ex articolo 178 c.p.c. , che però il Tribunale respingeva ritenendolo inammissibile dovendo la questione sottoporsi al controllo del Collegio alla cui decisione la causa era stata rimessa ex articolo 189 c.p.c. 5.- Con sentenza non definitiva pubblicata in data 13.02.2024, il Tribunale di Modena ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio rilevando - come si legge nella sentenza qui gravata - che: a) non vi era alcuna rapporto di pregiudizialità fra i procedimenti di divorzio e di nomina di amministratore di sostegno; b) comunque, l'incapacità naturale della parte non comportava incapacità processuale della stessa; c) che la nomina di un curatore, ex articolo 4, comma V, legge sul divorzio era evidentemente superflua. Contro la sentenza l'odierna ricorrente ha proposto appello chiedendo: (i) di dichiarare la nullità di tutti gli atti compiuti dal sig. Ga.Mi. successivamente al deposito del ricorso per amministratore di sostegno, quindi anche la nullità della causa di divorzio r.g. n. 3900/2022 ; (ii) in subordine, di disporre la sospensione necessaria del giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio radicato avanti al Tribunale di Modena n. 3900/2022 R.G. , stante la pregiudizialità tra il predetto giudizio e quello per amministrazione di sostegno pendente tra le medesime parti avanti al Tribunale di Modena, fino alla definizione di quest'ultima procedura pendente a favore del sig. Ga.Mi.; (iii) in via ulteriormente subordinata, preso atto del reclamo proposto dalla sig.ra Mo.Iv. avverso l'ordinanza del G.I. del 18.10.2023 e del fatto che sul punto il Tribunale di Modena non si era pronunciato, di accogliere detto reclamo, con ogni conseguenza in ordine alla nullità degli atti successivamente emessi; (iv) in via di ulteriore subordine, di provvedere - previa acquisizione della C.T.U. medico-legale depositata nel procedimento per amministrazione di sostegno - alla nomina di un curatore speciale che rappresentasse il sig. Ga.Mi. nel giudizio ex articolo 4, comma 5, Legge n. 878/70. 6. - La Corte d'Appello ha respinto il gravame osservando che: a) l'appello era inammissibile quanto alla mancata sospensione del procedimento di primo grado per pregiudizialità ex articolo 295 c.p.c. ; b) infondata era la tesi secondo cui la nomina dell'amministratore di sostegno avrebbe reso nullo o annullabile il procedimento di divorzio per incapacità del resistente, stante la diffusa e fondata spiegazione fatta dal Tribunale in merito al concetto di incapacità naturale ed incapacità processuale, questione, peraltro, che la Corte d'Appello aveva già affrontato con il provvedimento in data 6.6.2024 con cui aveva respinto il reclamo proposto con analoghe ragioni contro l'ordinanza presidenziale emessa nel giudizio di primo grado; giudizio che, in ogni caso, dopo la pronuncia sullo status era proseguito con la presenza dell'amministratore di sostegno e, quindi, con adeguata cura per l'interessato; c) la nomina di un curatore speciale ex articolo 4 legge divorzile non aveva alcun senso una volta pendente e concluso il procedimento di divorzio; d) del tutto irrilevante era acquisire la certificazione medica riferita alla capacità di Ga.Mi., così come il ricorso per interdizione promosso nel frattempo nei confronti dello stesso, posto che, allo stato, il resistente era ampiamente tutelato, ove ne avesse necessità, dall'amministratore di sostegno anche in ordine al diritto personalissimo al divorzio esercitato, fermo che, fino al momento in cui in via definitiva venisse (eventualmente) dichiarato legalmente incapace questi era pienamente titolare dei diritti anche processuali esercitati tramite il proprio difensore. 7.- Contro la sentenza la sig. Mo.Iv. ha proposto ricorso affidato a tre motivi di cassazione. Ha resistito con controricorso il sig. Ga.Mi. assistito dai propri amministratori di sostegno sig.ra To.Is. (nominata con decreto emesso dal Tribunale di Modena in data 19.02.2024), e Avv. Va.Fi. (nominato con decreto emesso dal Tribunale di Modena in data 23.07.2024), quest'ultimo munito di autorizzazione del Giudice tutelare. Entrambe le parti hanno depositato memoria. In particolare la ricorrente con la memoria ha chiesto di differire la decisione fissata per l'udienza camerale del 05.11.2025 in attesa della decisione del Tribunale di Modena sul ricorso per interdizione - introdotto dalla medesima ricorrente in data 12.09.2024 - per la quale è fissata la rimessione della causa al Collegio al 19.05.2026, osservando che nel corso dell'istruttoria era emerso che il sig. Ga.Mi. ha perso ogni e qualsiasi capacità di intendere e di volere, ed è oramai privo, di capacità di agire e, quindi, di capacità processuale, onde l'amministrazione di sostegno non costituirebbe più sufficiente tutela. Ha eccepito, inoltre, il difetto di legittimazione processuale nel presente giudizio di Cassazione della sig.ra To.Is., nominata quale ADS con provvedimento del 19.02.2024 ed affiancata, in seguito a reclamo della sig. Mo.Iv. e dei figli Ga.St. e Ga.Va. dall'avv. Va.Fi. con decreto del 23.07.2024 con il quale il Tribunale di Modena ha limitato i compiti della prima a quelli afferenti gli aspetti sanitari di cura della persona dell'amministrato, riservando al secondo l'incarico di provvedere alla cura degli aspetti patrimoniali, economici e finanziari, invero la sig. To.Is. non aveva ottenuto l'autorizzazione dal Giudice Tutelare a costituirsi nel presente giudizio di impugnazione. Ragioni della decisione 1.- Va anzitutto respinta la richiesta di differimento della decisione in attesa della definizione del procedimento di interdizione del sig. Ga.Mi., del tutto diverso e non incidente sull'esito della presente decisione che già riguarda la dedotta sussistenza di una interferenza nel giudizio di divorzio da questo avviato del tema della sussistenza della sua capacità naturale di agire ovvero della sua l'idoneità a manifestare validamente e coscientemente la propria volontà nell'esercitare diritti e nel compiere atti giuridici. 2.- Preliminarmente va, poi, respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per abuso del processo ai sensi dell' articolo 360 bis c.p.c. poiché il gravame avrebbe l'unico, malcelato, fine di procrastinare quanto più possibile il passaggio in giudicato della sentenza che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i sig.ri Ga.Mi. e Mo.Iv., con conseguente definitiva perdita, in capo alle parti, delle prerogative - anche successorie - dall'ordinamento correlate alla qualità di coniuge , giacché, semmai, detta doglianza può costituire in astratto il presupposto per una condanna sanzionatoria ex articolo 96 c.p.c. laddove l'impugnazione si sia distinta per il tentativo di coinvolgere la Corte in un inammissibile terzo grado di giudizio di merito, senza porre nessun tema o questione di rilevanza generale o nomofilattica tale da giustificare il ricorso al giudice di legittimità (v. Cass. n. 20356/2025 ) giacché - come sottolineato dalla Corte costituzionale - sia pure in altro contesto, ma con affermazione di principio di natura generale - (...) la giurisdizione è una risorsa non illimitata e (che) misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera (cfr. Corte cost. 19 aprile 2018, n. 77 ), avendo, peraltro, già chiarito che la condanna di cui all' articolo 96, terzo comma, c.p.c. , ha natura sanzionatoria dell'abuso del processo, commesso dalla parte soccombente, non disgiunta da una funzione indennitaria a favore della parte vittoriosa (v. Corte cost. 6 giugno 2019, n. 139 , che richiama Corte cost. 23 giugno 2016, n. 152 ) e da una funzione di deterrenza. 3.- Sempre in via preliminare va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione processuale della sig.ra To.Is. per asserita carenza dell'autorizzazione del giudice tutelare richiesta ed ottenuta, invece dall'altro amministratore di sostegno Avv. Va.Fi. Giova ricordare che la rappresentanza sostanziale conferita all'amministratore di sostegno assume rilievo nel processo, nel senso che l'amministratore di sostegno ha anche, in virtù del disposto dell' articolo 75 comma 2 c.p.c. , il potere processuale, funzionale alla tutela delle situazioni sostanziali per le quali gli è stato conferito il potere rappresentativo; ne discende che in relazione agli atti che l'amministratore di sostegno è autorizzato a compiere in nome e per conto del beneficiario, quest'ultimo non può stare in giudizio se non rappresentato dall'amministratore. Ciò detto, va altresì rammentato che è ben vero che l' articolo 411 c.c. (nell'attuale come nella previgente formulazione) stabilisce che Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388 e, dunque, che ai sensi del richiamato l'articolo 374, n. 5 (oggi, n. 9, dopo la modifica apportata dal D.Lgs. n. 149 del 2022 ), il tutore non può, senza autorizzazione del giudice tutelare, promuovere giudizi dovendosi osservare la disciplina generale di cui all' articolo 75 c.p.c. , secondo cui le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rappresentate, assistite o autorizzate secondo le norme che regolano la loro capacità. Tuttavia, tale previsione è intesa, con orientamento consolidato di legittimità, come non operante nelle ipotesi di difesa passiva dall'altrui iniziativa giudiziaria, in vista, cioè, della conservazione dell'interesse del rappresentato (Cass. 1417/1975; Cass. 1707/1981 ; Cass. 722/1989 ; Cass. 7068/2009 ; Cass. 19499/2015 ; Cass. n. 6518/2019 ; e da ultimo Cass. n. 7555/2025 ) giacché si ritiene che con l'espressione promuovere giudizi , la legge si riferisca ai giudizi introdotti ex novo dal tutore (o dall'amministratore di sostegno), rispetto ai quali solamente sussiste l'esigenza di compiere la preventiva valutazione in ordine all'interesse ed al rischio per l'incapace che implica l'intervento di pregnante garanzia e tutela del Giudice, appunto, Tutelare. Così analogamente (v. Cass. n. 22673/2018 , e Cass., n. 29924/2022 ) è stato affermato che l'amministratore di sostegno non ha bisogno dell'autorizzazione del giudice tutelare ... per proporre le eventuali impugnazioni, le quali costituiscono fasi di un unico ed unitario procedimento e hanno lo scopo di conseguire la rimozione di provvedimenti sfavorevoli per l'incapace (...) , né per coltivare le liti che costui abbia promosse in epoca anteriore alla nomina dell'amministratore di sostegno ADS (v. Cass. n. 8247/2022 , Cass. 6518/2019 ; Cass. n. 19499/2015 ; per interdizione, Cass. n. 7068/2009 ; n. 23647/2004). Pertanto, può dirsi orientamento consolidato, che il Collegio condivide e cui intende dare continuità, quello per cui, in base al combinato disposto degli articolo 411 e 374 c.c. , l'amministratore di sostegno non può, senza l'autorizzazione del giudice tutelare, promuovere nuovi giudizi per conto del beneficiario della misura, ma non deve munirsi di un provvedimento autorizzativo: a) per coltivare le liti che costui abbia promosse in epoca anteriore alla nomina dell'amministratore di sostegno; b) per proporre le eventuali impugnazioni (incluso il ricorso per cassazione); c) per resistere alla lite promossa da un terzo nei confronti del detto beneficiario. A tali principi non si sottraggono i giudizi di separazione e divorzio come ha precisato Cass. n. 8247/2022 , che, nel dare continuità anche in tema di amministrazione di sostegno al principio già affermato da Cass. n. 14669/2018 (per cui Il tutore può compiere in nome e per conto dell'interdetto anche un atto personalissimo (sempre che ne sia accertata la conformità alle esigenze di protezione), sicché la designazione di un curatore speciale è necessaria solo nel caso di conflitto di interessi tra il tutore ed il rappresentato, non evincendosi dal sistema una generale e tassativa preclusione al compimento di atti di straordinaria amministrazione da parte del rappresentante legale dell'incapace ) ha affermato che l'amministratore di sostegno può validamente proporre l'impugnazione avverso la sentenza di primo grado che aveva pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi, trattandosi di prosecuzione di attività giudiziaria promossa personalmente dalla beneficiaria in primo grado. Ne discende che nella specie l'amministratore di sostegno non doveva munirsi di autorizzazione del Giudice tutelare per resistere al ricorso per cassazione promosso dalla sig. Mo.Iv. 4.- Il primo motivo di ricorso denuncia, violazione e falsa applicazione ex articolo 360 n. 3 c.p.c. nonché violazione dell' articolo 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. in quanto la Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto insussistenti le dedotte ragioni di pregiudizialità ai sensi dell' articolo 295 c.p.c. tra il giudizio pregiudicante per amministrazione di sostegno nei confronti del sig. Ga.Mi. (introdotto da parte della sig. Mo.Iv. il 23.5.2022) e quello pregiudicato per la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra il sig. Ga.Mi. e la sig. Mo.Iv. (radicato dal sig. Ga.Mi. il 23.06.2022 ovvero il mese successivo), e ciò perché - sostiene la ricorrente - nel primo si discuteva della capacità di autodeterminazione e di discernimento del Ga.Mi. (messa in dubbio dalla Mo.Iv.), e, perciò, della necessità che lo stesso fosse assistito da un amministratore di sostegno per ogni sua necessità non solo in ambito sanitario, ma anche di gestione del patrimonio e, quindi, anche della sua capacità processuale ai sensi e per gli effetti dell' articolo 75 c.p.c. ; e ciò tanto più tale decisione di insussistenza del nesso di pregiudizialità sarebbe stata errata visto che con provvedimento emesso in data 20.02.2024 era stato nominato un ADS e con quello successivo, in data 23.07.2024, un secondo ADS per tutte le questioni patrimoniali. In sintesi, reputa la ricorrente, il fatto che il ricorso per divorzio sia stato radicato successivamente al deposito del ricorso per amministratore di sostegno, avrebbe reso improcedibile il ricorso per divorzio alla luce della totale incapacità naturale del Ga.Mi. conclamata dalla nomina di ben due amministratori di sostegno e tutti gli atti di tale processo successivi al radicamento del ricorso per ADS, avrebbero dovuto essere dichiarati nulli e/o annullabili per essere stati posti in essere da soggetto incapace di discernimento. Sotto altro profilo, aggiunge la ricorrente che la Corte d'Appello avrebbe errato anche ne ritenere non appellabile il provvedimento di diniego della richiesta di sospensione del giudizio giacché - a differenza di quello di accoglimento e di conseguente sospensione del giudizio per il quale è previsto il rimedio del regolamento di competenza ex articolo 42 c.p.c. - esso è censurabile attraverso l'impugnazione della sentenza resa all'esito del processo. 5.- Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione ex articolo 360 n. 4 c.p.c. in merito agli effetti della mancata valutazione della incapacità naturale sulla capacità processuale, giacché la Corte di Appello di Bologna si sarebbe limitata a richiamare pedissequamente le argomentazioni del Tribunale di prime cure già contestate per essere state formulate senza tenere nella debita considerazione che il soggetto amministrato era stato ritenuto nella CTU resa in seno al procedimento per ADS pendente, affetto da una patologia degenerativa di grado severo, risalente perlomeno all'anno 2016, sì da rendere altamente probabile la circostanza che al momento del radicamento del ricorso per divorzio il ricorrente non avesse la consapevolezza della valenza della domanda; la Corte d'Appello avrebbe, in particolare, disatteso le istanze istruttorie formulate relativamente proprio alla necessaria indagine sulle capacità cognitive del sig. Ga.Mi. rispetto all'incidenza temporale della malattia sugli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ritenendo irrilevante la documentazione prodotta all'udienza del 12.09.2024 (ovvero il certificato medico del 01.07.2024, nel quale si attesta un peggioramento delle condizioni cognitive del sig. Ga.Mi. e il ricorso per interdizione depositato dalla ricorrente innanzi al Tribunale di Modena) ed avrebbe perciò erroneamente ritenuto di non dover sospendere il giudizio in attesa della definizione di quello per la nomina di un amministratore di sostegno. 5.- Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione ex articolo 360 n. 4 c.p.c. e conseguente nullità della sentenza per omessa valutazione del motivo di gravame avverso la decisione di primo grado con cui la ricorrente si doleva dell'omesso esame da parte del Tribunale della ragione di reclamo avanzata in seno alla comparsa conclusionale di primo grado contro l'ordinanza pronunciata dal G.I. in data 18.10.2023; nonché per omessa pronuncia e valutazione delle istanze istruttorie avanzate dalla ricorrente nella comparsa conclusionale di primo grado (funzionalmente collegate all'accertamento pregiudiziale della capacità di discernimento del sig. Ga.Mi. attinenti all'incapacità giuridica del ricorrente di stare in giudizio) richiamate nella comparsa conclusionale in secondo grado del 12.01.2024, in violazione dell' articolo 132 n. 4 c.p.c. e articolo 118 disp. att. c.p.c. 6. - I predetti motivi possono essere esaminati insieme in quanto tutti connessi ed incentrati sulla rilevanza dell'asserita incapacità naturale del sig. Ga.Mi., quale ricorrente in sede di giudizio di divorzio, quindi sulla omessa sospensione del giudizio stante la pregiudizialità dell'accertamento relativo alla necessità del sig. Ga.Mi. medesimo di beneficiare di un amministratore di sostegno quale accertamento - in tesi della ricorrente - funzionale a dimostrare la sua incapacità processuale, e sulla conseguente illegittima - in tesiomessa valutazione di elementi istruttori rilevanti. La disamina congiunta dei motivi presuppone l'inquadramento normativo della fattispecie. 6.1. L'amministrazione di sostegno, istituto a tutela e protezione del beneficiario, ha un contenuto meno afflittivo dell'interdizione, in quanto è volto, come afferma l' articolo 409 c.c. , a preservare per quanto è possibile l'autonomia e la libera autodeterminazione del beneficiario medesimo. Per tale motivo il decreto di nomina adottato dal Giudice tutelare deve essere specifico ed individualizzato, sia mediante l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno può compiere in nome e per conto del beneficiario ( articolo 405, quarto comma, n. 3, c.c. ), sia degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno ( articolo 405, quarto comma, n. 4, c.c. ). Alla disciplina dell'istituto prevista dall' articolo 404 c.c. e ss. si affianca parte di quella prevista in tema di tutela della persona interdetta: è, invero, applicabile l' articolo 374 c.c. - in quanto espressamente richiamato dall' articolo 411, primo comma, c.c. - che elenca gli atti per il compimento dei quali il tutore necessita dell'autorizzazione del Giudice tutelare, tra i quali è indicato, al n .5, il promovimento di giudizi, come già detto poco sopra (parag. 3). Dal che si deduce - come già chiaramente affermato da Cass. n. 8247/2022 - che, in via di principio, neppure laddove il procedimento sia giunto a definizione con la nomina dell'AdS possa/debba escludersi che, perciò solo, il beneficiario possa promuovere personalmente un giudizio, giacché il decreto che lo nomina neppure potrebbe prevedere una autorizzazione generale a promuovere giudizi in favore dell'AdS, essendo necessario - come prevede la rigorosa disciplina prevista per il tutore, l'accertamento in concreto, a cura del Giudice Tutelare, della conformità dell'iniziativa giudiziaria alle esigenze di protezione della persona tutelata, da valutarsi di volta in volta, in relazione all'atto ed ai limiti all'autodeterminazione individuati nel caso concreto. Fermo quanto precede e venendo a considerare la fase che precede la definizione di un procedimento per nomina di amministratore di sostegno (che è il caso sottoposto al vaglio della Corte), non può che ribadirsi - avendolo questa Corte già ampiamente chiarito v. Cass. n. 34850/2024 in conformità con la precedente giurisprudenza in tema di procedimento di interdizione - che il soggetto in ipotesi beneficiando di sostegno non perde affatto la sua capacità processuale, neppure di agire e contraddire nel giudizio avviato a sua tutela, dovendogli essere consentito di difendere il diritto all'integrale conservazione della capacità di agire; tanto che, come nel giudizio di interdizione neppure il tutore provvisorio assume la veste di rappresentante processuale dell'interdicendo ( Cass. 16/11/2000, n. 14866 ), così anche il beneficiando di un provvedimento di nomina di un amministratore di sostegno conserva la capacità processuale per tutta la durata del procedimento, anche se gli è stato nominato un amministratore provvisorio (...) (così, Cass. n. 34850/2024 cit.); ed anche, nel rito disegnato dal D.Lgs. n. 149/2022 , applicabile ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023 come quello che occupa, se è vero l'amministratore di sostegno ha il potere di impugnare il provvedimento di primo e secondo grado (atteso che l' articolo 473- bis. 58 c.p.c. richiama, in quanto compatibili, tutte le norme della sezione terza), resta comunque ferma la conservazione della capacità processuale da parte del beneficiario. 6.2 - Questo quadro normativo è illuminato da quanto affermano la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 2198 del 30 luglio 2021 e quella della Corte Costituzionale n. 168 del 2023. Nella prima questa Corte ha affermato che l'amministrazione di sostegno è disegnata dalla legge n. 6 del 9 gennaio 2004 come uno strumento volto a proteggere senza mortificare la persona affetta da disabilità, chiamando il giudice all'impegnativo compito di adeguare la misura alla situazione concreta della persona e di variarla nel tempo, così da assicurare all'amministrato la massima tutela possibile con il minor sacrificio della sua capacità di autodeterminazione. Invero, vi si sottolinea che, introducendo l'amministrazione di sostegno, il legislatore ha dotato l'ordinamento di una misura che può essere modellata dal giudice tutelare in relazione allo stato personale e alle circostanze di vita di ciascun beneficiario e in vista del concreto e massimo sviluppo delle sue effettive abilità, precisando significativamente che la funzione della misura non è rassicurare i familiari sulla conservazione del patrimonio, o preservare i terzi dal fastidio della convivenza civile con le persone fragili, ma migliorare la qualità di vita del soggetto protetto, soddisfacendo i suoi bisogni e le sue esigenze: a questa condizione, quindi, si giustifica l'intervento dell'autorità giudiziaria ed è in vista di questa finalità che si assicura la partecipazione della persona interessata - nei limiti in cui le sue condizioni lo consentano - alle scelte che la riguardano, poiché la persona potrebbe essere in grado di autodeterminarsi e di esercitare con sufficiente avvedutezza taluni diritti, ovvero operare in taluni ambiti della vita sociale ed economica, mentre potrebbe non essere abile e competente in altri settori. Ne discende che all'esito di siffatta verifica, il giudice, oltre a decidere l'an della misura, deve anche definire e perimetrare i compiti e i poteri dell'amministratore, in termini direttamente proporzionati all'incidenza degli accertati deficit sulla capacità del beneficiario di provvedere ai suoi interessi, di modo che la misura risulti specifica e funzionale agli obiettivi individuali di tutela, altrimenti implicando un'ingiustificata limitazione della capacità di agire della persona (conformi, Cass. n. 17914/2022 ; Cass. 02/11/2022, n. 32321 ). Nella seconda la Corte Costituzionale ha ritenuto non fondate le questioni sollevate dal giudice rimettente che - riconoscendo che, secondo il diritto vivente, l'incapacità naturale della parte di un giudizio civile non comporta l'assenza di capacità processuale, né impone la sospensione o l'interruzione del processo - nondimeno aveva sottoposto al giudizio della Corte la legittimità costituzionale degli articolo 75, commi primo e secondo, e 300 c.p.c. nella parte in cui non consentono al giudice, qualora abbia seri e fondati dubbi che la parte persona fisica abbia agito (nella specie conferito la procura alle liti) in una condizione di incapacità naturale, di disporre l'interruzione del processo e di segnalare il caso al pubblico ministero, affinché promuova il giudizio per la nomina di un amministratore di sostegno o i procedimenti per l'interdizione o per l'inabilitazione. Nella motivazione la Corte Costituzionale ha osservato che in termini del tutto similari rispetto alle regole di diritto sostanziale sulla capacità di intendere e volere (capacità naturale) e in correlazione a esse, la normativa sulla capacità di agire nel processo è ispirata all'obiettivo di bilanciare la protezione dell'incapace con l'esigenza di non limitare a priori la sua capacità processuale, se non a séguito di adeguate verifiche sulle sue condizioni personali, e tenuto conto del complesso degli interessi implicati nel processo (...) Di riflesso, l'articolo 75, commi primo e secondo, cod. proc. civ. viene coerentemente interpretato dal diritto vivente nel senso di escludere che la mera incapacità naturale possa riverberarsi sulla capacità processuale ( Corte di cassazione, sezione terza civile, ordinanza 1 giugno 2022, n. 17914 ; sezione seconda civile, sentenza 20 agosto 2019, n. 21507) , e che laddove emergano situazione di soggetti affetti da un'incapacità non contingente, l'esigenza di una tutela preventiva inevitabilmente coinvolge una pluralità di interessi: Oltre al diritto dell'incapace a un processo giusto e ad armi pari vengono in rilievo il diritto dello stesso incapace a non essere privato della propria capacità processuale, se non a séguito di un attento accertamento sulle sue condizioni effettive. Inoltre, si rende necessario tutelare il diritto della controparte a potersi difendere e a poter citare in giudizio l'altro, anche se incapace. E contestualmente, ambo le parti hanno interesse a una celere conclusione del processo, che rischia di essere rallentato da collaterali accertamenti. Infine, è interesse generale prevenire comportamenti processuali meramente dilatori (ordinanze n. 205 del 2010, n. 318 del 2008 e n. 67 del 2007) . Osserva ancora la Corte che la difficile composizione di tali interessi di rilevanza costituzionale è avvenuta - tanto ad opera della la Corte Costituzionale quanto del legislatore - tramite un ampliamento progressivo della tutela dell' incapace naturale , attuata, dalla prima, valorizzando il possibile avvio di un autonomo procedimento che accerti le eventuali cause di incapacità legale di tale soggetto, sì da giungere alla nomina di un tutore o di un curatore, anche provvisori, che possano intervenire nel processo che ha dato impulso all'accertamento sulle condizioni della parte (giacché nei procedimenti di interdizione e di inabilitazione, cui oggi si aggiunge quello di amministrazione di sostegno, le stesse disposizioni del codice civile prevedono la possibile nomina di un tutore o di un curatore provvisori ex articolo 419, terzo comma, c.c. o quella di un amministratore di sostegno provvisorio ex articolo 405, quarto comma, c.c. , che possono assicurare la rappresentanza o l'assistenza dell'interessato in altri giudizi, ancor prima che i procedimenti relativi all'accertamento dell'incapacità legale risultino conclusi (cfr. sentenza in commento, in motivazione); e, dal secondo, con interventi legislativi, quali il recente il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 , che hanno approntato, con riferimento a specifici procedimenti, una tutela immediata all'incapace naturale, come avviene in virtù dell'articolo 473-bis.14 c,p,c. nei procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie (con esclusione di quelli concernenti l'adozione di minori di età e l'immigrazione, nonché la protezione internazionale e la libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea), ove il Presidente del Tribunale nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace , previsione che già in precedenza era contemplata, ma per le sole ipotesi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ( ex articolo 4, comma 5, secondo periodo, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 ). Precisa la Corte, però, che contestualmente all'ampliamento delle ipotesi in cui viene prevista la nomina di un curatore speciale, che rappresenti o assista l'infermo di mente non legalmente incapace, il legislatore ha, d'altro canto, confermato, con l'articolo 473-bis.55, primo comma, cod. proc. civ. (unitamente a quanto dispone l'articolo 473-bis.58 cod. proc. civ.), la piena capacità processuale dell'interessato proprio nei procedimenti che verificano la sussistenza dei presupposti idonei a condurre a una limitazione della sua capacità legale d'agire. L'interdicendo, l'inabilitando e il potenziale beneficiario dell'amministrazione di sostegno possono, infatti, nei relativi procedimenti, stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni , anche quando siano stati nominati il tutore o il curatore provvisori previsti dall' articolo 419 cod. civ. o l'amministratore provvisorio, di cui all' articolo 405, quarto comma, cod. civ. In tal modo, il legislatore ha ribadito, nonché riferito anche all'amministrazione di sostegno, quanto già in passato stabiliva l' articolo 716 cod. proc. civ. In sostanza, nel delicato bilanciamento fra il diritto dell'incapace a un giusto processo e il suo stesso diritto a non essere privato della capacità processuale se non a séguito di un procedimento che accerti le sue effettive condizioni, il legislatore ha dato prevalenza al primo diritto, ma solo nel contesto di particolari procedimenti (la maggior parte di quelli relativi alla famiglia, ai minori e allo stato delle persone). In pari tempo - sottolinea la Corte Costituzionale - ha inteso ribadire l'importanza di non spogliare della capacità processuale chi non sia stato ancora privato della capacità legale d'agire, tant'è che, proprio nei procedimenti diretti a verificare l'eventuale incapacità legale dell'interessato, il legislatore ha confermato la sua piena capacità di stare in giudizio e di compiere ogni atto processuale. 6.3 - In considerazione di quanto precede reputa il Collegio che debba darsi nel caso di specie continuità all'orientamento già espresso da questa Corte per cui l'eventuale incapacità naturale della parte di un giudizio civile non comporta l'assenza di capacità processuale, giacché l' articolo 75 c.p.c. , nell'escludere la capacità processuale delle persone che non hanno il libero esercizio dei propri diritti, si riferisce solo a quelle che siano state private della capacità di agire con una sentenza di interdizione o di inabilitazione, o l'abbiano vista limitata con provvedimento di nomina di un amministratore di sostegno, e non, invece, ai soggetti colpiti da incapacità naturale, che non risultino ancora interdetti, inabilitati nelle forme di legge o che necessitino di sostegno specifico in relazione all'atto processuale da compiere; né in relazione a questi ultimi, si pone l'esigenza di una sospensione del processo, ex articolo 295 c.p.c. per il promovimento o per la definizione della procedura di tutela specifica (interdizione, inabilitazione nomina di amministratore di sostegno), posto che la ratio della disposizione dettata dall'articolo 75 cit. si fonda, da un lato, sull'esigenza che ogni limitazione della capacità di agire, con le relative ricadute sul piano processuale, possa operare solo all'esito finale di uno specifico procedimento e, dall'altro, sull'altrettanto incontestabile esigenza di impedire il pericolo che ogni processo possa subire interruzioni o sospensioni sulla base di situazioni di non sollecito ed agevole accertamento, con il conseguente pregiudizio del diritto di tutela giurisdizionale della parte che ha proposto la domanda . 6.4- Ne discende che pendendo il giudizio per la nomina di un AdS nella specie non v'era alcuna pregiudizialità in senso logico giuridico ed alcuna necessità di sospendere il giudizio avviato dal sig. Ga.Mi. nell'esercizio di un diritto personalissimo, essendo il beneficiando del tutto capace fino a che il giudice tutelare non ha ritenuto - alla luce delle specifiche fragilità in concreto accertate - di affiancargli un amministratore di sostegno, quale misura di protezione specifica e individualizzata, senza alcun effetto invalidante degli atti pregressi bensì con l'effetto di garantire al medesimo idonea assistenza per il valido compimento degli atti specificamente individuati, e preservandone il più possibile la sua autonomia e la libera di autodeterminazione. Dunque: a) l'infondatezza del primo mezzo di ricorso con cui la ricorrente si duole che la Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto insussistenti le ragioni di pregiudizialità ai sensi dell' articolo 295 c.p.c. tra il giudizio asseritamente pregiudicante per amministrazione di sostegno ed il giudizio pregiudicato di divorzio; b) la inammissibilità del medesimo primo mezzo per difetto di interesse laddove si duole dell'erronea statuizione circa l'inappellabilità del provvedimento di rigetto del G.I. di primo grado della richiesta di sospensione, superato dalla decisione definitiva del Tribunale che aveva affermato - come si legge nella sentenza qui gravata - che non vi era alcuna rapporto di pregiudizialità fra i procedimenti di divorzio e di nomina di amministratore di sostegno e che, comunque, l'incapacità naturale della parte non comportava incapacità processuale della stessa disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio; c) l'infondatezza del secondo mezzo ove la ricorrente lamenta nullità della sentenza per mancanza della motivazione, giacché nella specie, la Corte d'Appello - pur sinteticamente - ha respinto la tesi secondo cui la nomina dell'amministratore di sostegno avrebbe reso nullo o annullabile il procedimento di divorzio per incapacità del resistente, con un richiamo alla decisione di prime cure che rende comunque chiara sul punto il processo deliberativo, fondato esplicitamente sulla condivisa spiegazione dei concetti di incapacità naturale ed incapacità processuale, quale questione che la Corte d'Appello stessa aveva già affrontato con il provvedimento con cui aveva respinto il reclamo proposto contro l'ordinanza presidenziale nel giudizio divorzile, avendo altresì osservato che, in ogni caso, il processo era proseguito con la presenza dell'amministratore di sostegno e, quindi, con adeguata cura per l'interessato; d) l'inammissibilità del medesimo secondo mezzo ove censura l'omesso esame di elementi istruttori giacché non è neppure illustrato, in violazione del principio di specificità di cui all' articolo 366 comma 1 n. 4 c.p.c. sotto che profilo ciò varrebbe ad integrare il vizio di illegittimità tipico invocato di cui all' art.360 n . 4 c.p.c. ; e) l'inammissibilità, infine, del terzo mezzo sia ove è denunciata ex articolo 360 n. 4 c.p.c. nullità della sentenza per omessa valutazione del motivo di gravame avverso la decisione di primo grado relativa all'omesso l'esame della ragione di reclamo predetta contro l'ordinanza pronunciata dal G.I. di omessa sospensione pregiudiziale, poiché il rigetto del detto motivo è implicitamente contenuto nel rigetto del gravame circa la violazione della del procedimento per mancata sospensione; sia ove è denunciata la nullità della sentenza per omessa valutazione delle istanze istruttorie funzionali all'accertamento pregiudiziale della incapacità del sig. Ga.Mi., poiché anche in tal caso il ricorrente non illustra il motivo della denunciata nullità sotto questo profilo; ed anche a volerlo ritenere un motivo integrante un vizio di omessa valutazione ex articolo 360 n. 5 c.p.c. l'inammissibilità della censura sarebbe vieppiù conclamata poiché - come noto - l'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l'omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (v . Cass. Sez. Un. n. 8053/2014 , confermata da innumerevoli pronunce di questa Corte). 7.- In conclusione il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo, ai sensi del D.M. 12 luglio 2012, n. 140 . Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. P.Q.M. La Corte respinge il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, liquidate nell'importo di Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge. Ai sensi dell 'articolo 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 11 5, inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1- bis. In caso di diffusione omettere le generalità.