Creazione e cessione di crediti fiscali “superbonus” fittizi: rimessa alle Sezioni Unite la corretta qualificazione giuridica del reato

La Corte di Cassazione, con due distinte ordinanze ha rimesso alle Sezioni Unite la corretta qualificazione giuridica della condotta consistente nella creazione e successiva cessione di un credito di imposta fittizio mediante emissione di fatture per operazioni inesistenti relative a lavori edilizi mai eseguiti nell'ambito della disciplina del c.d. superbonus .

In particolare, con le ordinanze in rassegna ( Cass. pen., sez. II, n. 37421 e 37423 del 17 novembre 2025), si chiede alle Sezioni Unite di chiarire se, in materia di cosiddetti superbonus 110%, la creazione di un credito di imposta fittizio (in quanto basato su lavori mai eseguiti o eseguiti per un valore inferiore), documentato da fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti, è condotta sussumibile nella fattispecie di reato di cui all' articolo 640-bis c.p. ovvero in quella di cui all' articolo 316-ter c.p. e se, nell'ipotesi in cui la condotta dovesse essere definita giuridicamente ai sensi dell' articolo 640-bis c.p. , la sola creazione del credito di imposta fittizio con la sua successiva cessione a terzi possa integrare il reato in forma consumata (indipendentemente dalla compensazione o materiale riscossione del credito da parte del cessionario) ovvero in forma tentata . Entrambe le ordinanze prendono le mosse da un sequestro per equivalente emesso nei confronti di un imprenditore edile indagato per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all' articolo 640-bis c.p. , per aver creato un credito di imposta fittizio mediante emissione di fatture false in relazione a lavori mai eseguiti e successivamente ceduto a terzi. Il Tribunale del Riesame, preso atto che nel caso di specie, erano stati creati crediti di imposta fittizi nei confronti dello Stato il quale, tuttavia, non aveva subito alcun effettivo pregiudizio patrimoniale in quanto gli stessi non risultavano essere mai stati riscossi o portati in compensazione, riqualificava il delitto nella forma del tentativo e, pertanto, ne revocava il sequestro in quanto ritenuto applicabile unicamente nell'ipotesi di reato consumato. A sostegno delle sue ragioni, il Tribunale ha citato il principio di diritto secondo cui il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato commesso attraverso la costituzione di un credito fiscale fittizio a seguito della falsa asseverazione in ordine al completamento di opere per le quali è previsto il riconoscimento del superbonus 110% e la successiva cessione a terzi di tale credito, si perfeziona con la riscossione o con la compensazione del credito, in quanto solo in quel momento è conseguito l'ingiusto profitto, con conseguente danno per l'amministrazione. Avverso tale ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica il quale, contrariamente al tribunale del riesame, riteneva invero sussistente il danno arrecato allo Stato il quale, secondo il ricorrente, nella misura in cui riconosce un credito - ancorché illegittimamente conseguitosi riconosce immediatamente debitore nei confronti di un terzo, con le conseguenti iscrizioni in bilancio e, in generale, con tutti gli effetti nocivi che derivano dal riconoscimento di un creditoillegittimodestinato ad essere prontamente utilizzato. La Corte, prima di decidere nel merito del motivo di doglianza, ha ritenuto di rimettere la questione alle Sezioni Unite, affinché in relazione alla corretta qualificazione giuridica dei fatti chiarisca se, nella fattispecie concreta, ricorra il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all' articolo 640- bis c.p. o quello di indebita percezione di erogazioni pubbliche ai sensi dell' articolo 316-ter c.p. Ciò anche alla luce di quanto stabilito in merito dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 95 del 8 marzo 2004, con la quale aveva affermato il carattere sussidiario e residuale del reato di cui all' articolo 316- ter c.p. all'affine fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche prevista dall' articolo 640-bis c.p. , ponendo in rilievo che, alla luce della finalità generale del provvedimento legislativo, che ha introdotto la nuova fattispecie e del dato normativo «assolutamente inequivoco» rappresentato dalla clausola di salvezza dell' articolo 640-bis c.p. , la norma introdotta nell' articolo 316-ter c.p. assicura una tutela aggiuntiva e complementare rispetto a quella offerta agli stessi interessi tutelati dall'altra disposizione, coprendo in particolare gli eventuali margini di scostamento – per difetto - del paradigma punitivo della truffa rispetto alla fattispecie della frode. Con la richiamata decisione, inoltre, è stato rimesso al compito interpretativo del giudice ordinario l'accertamento, in concreto, se una determinata condotta, formalmente rispondente alla fattispecie dell' articolo 316-ter c.p. , integri anche la figura descritta dall' articolo 640-bis c.p. , dovendosi, in tal caso, fare applicazione solo di quest'ultima. In merito al momento consumativo del reato si evidenzia che la III sezione penale della Corte di Cassazione: con  la sentenza n. 40015 del 23 ottobre 2024 , intervenendo in materia di bonus edilizi, ha chiarito che il riconoscimento del credito di imposta previsto dalla legislazione in materia, a seguito della trasmissione di false fatture attestanti l'esecuzione di opere in realtà mai effettuate, integra il reato di cui a l' articolo 640-bis c.p. e non la più lieve fattispecie prevista dall' articolo 316-ter c.p. , posto che il riconoscimento del credito da parte dell'ente pubblico è avvenuto a seguito dell'induzione in errore dello stesso. Con la medesima pronuncia, la Corte, discostandosi dal precedente orientamento, con riferimento al momento consumativo del reato, ha altresì precisato che esso si perfeziona a seguito della prima cessione del credito fittizio poiché, a seguito di ciò, appaiono realizzati tutti gli elementi costitutivi la truffa ex articolo 640-bis c.p. costituiti dalla induzione in errore della p.a., effettuata tramite l'utilizzazione di fatture per lavori mai eseguiti o di differente importo, dal danno conseguente per la pubblica amministrazione risultata debitrice di somme non dovute, ed anche dall'ingiusto profitto, già percepito a seguito della prima cessione del credito; con la sentenza di segno contrario, n. 23402 del 7 marzo 2024 , ha chiarito che il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato, commesso attraverso la costituzione di un credito fiscale fittizio a seguito della falsa asseverazione in ordine al completamento di opere per le quali è previsto il riconoscimento del superbonus 110% e la successiva cessione a terzi di tale credito, si perfeziona con la riscossione o con la compensazione del credito, in quanto solo in quel momento è conseguito l'ingiusto profitto, con conseguente danno per l'amministrazione. Precisando che ai fini della consumazione del reato di truffa, non è sufficiente l'assunzione di un debito da parte del raggirato, ma è necessaria l'effettiva perdita del bene oggetto dell'obbligazione da parte del medesimo soggetto, attesa la previsione del requisito del danno”. Infine, con riferimento al rapporto tra il reato di cui all' articolo 316-ter c.p. e 640-bis c.p., si evidenzia che secondo il consolidato orientamento formatosi nel tempo sulla specifica questione, l'utilizzo di false fatture per l'indebito riconoscimento di un credito fiscale costituisce quella condotta tipica della truffa ai danni dello stato caratterizzandosi per la presenza degli artifici e raggiri richiesti da tale fattispecie incriminatrice . In tal caso, infatti, la condotta va oltre il comportamento antidoveroso richiesto per il meno grave delitto di cui all' articolo 316-ter c.p. , sostanziandosi in artifici e raggiri finalizzati ad indurre in inganno l'amministrazione finanziaria per l'indebito riconoscimento del credito fiscale. Pertanto, ove confermato, tale orientamento avrà dei riflessi anche sul piano pratico atteso che, nella fase delle indagini, al ricorrere dei presupposti di legge, saranno quindi ammesse le intercettazioni telefoniche quale strumento di ricerca della prova a differenza di quanto accade nell'ipotesi del reato di cui all' articolo 316-ter c.p. , con un maggiore incisività dell'azione investigativa.