Avvocati: l’accordo sul compenso va stipulato al momento del conferimento dell’incarico

Il Consiglio Nazionale Forense ha ribadito che l’accordo sul compenso dell’avvocato deve essere proporzionato all’attività svolta e stipulato all’atto del conferimento dell’incarico, non dopo la conclusione della causa.

A pena di nullità, il patto di determinazione del compenso dell'avvocato deve essere redatto in forma scritta ai sensi dell' articolo 2233, comma 3, c.c. , che non può ritenersi implicitamente abrogato dall' articolo 13, comma 2, legge n. 247/2012 , la quale stabilisce che il compenso spettante al professionista sia pattuito di regola per iscritto, norma, questa, che non si riferisce alla forma del patto, ma indica che il momento in cui stipularlo è quello del conferimento dell'incarico . È quanto affermato dal Consiglio Nazionale Forense, con sentenza n. 144/2025. Nel caso esaminato, un avvocato, dopo aver assistito per circa vent'anni una coppia in una complessa vicenda giudiziaria, aveva fatto firmare ai clienti un accordo che prevedeva, oltre alle spese liquidate in sentenza (circa 70mila euro),  onorari aggiuntivi  per 129mila euro ed ulteriori 50mila euro per l'eventuale appello, su un risarcimento totale di circa 529.000 euro. L'avvocato aveva quindi incassato la somma di 255mila euro, mentre i clienti 137mila ciascuno, per un totale di 274.000 euro. Il CNF ha confermato che tali compensi non erano giustificati dall'attività svolta e che l'accordo, sottoscritto solo alla fine del procedimento, non poteva legittimare somme sproporzionate, soprattutto in presenza di una situazione oggettivamente squilibrata tra le parti . La legge professionale ( articolo 13, comma 2, legge n. 247/2012 ), infatti, dispone infatti che il compenso deve essere pattuito per iscritto al momento dell'affidamento dell'incarico e non al momento in cui l'incarico è concluso. Il Collegio osserva inoltre che un accordo firmato dopo il giudizio, senza contestazioni tra le parti, appare come uno strumento predisposto unilateralmente dal professionista «per ottenere riconoscimenti sull'attività e sul compenso in una situazione non oggettivamente paritetica tra le parti che hanno stipulato», soprattutto se il cliente non è nelle condizioni di comprendere appieno la documentazione, come dichiarato nel caso specifico. Inoltre, le note spese mai sottoposte agli assistiti e non validate dal Consiglio dell'ordine non hanno valore. Correttamente, dunque, il CDD di Perugia ha affermato che «l'incolpato ha agito nella consapevolezza della sproporzione ed infatti solo la consapevolezza della sproporzione può averlo determinato alla  stipula di un accordo in assenza di contestazioni  e a distanza di circa diciotto anni dal conferimento dell'incarico», mentre «la presenza di un accordo tra le parti e la stessa accettazione della misura del compenso da parte del cliente non sono di per sé elementi idonei ad escludere la responsabilità sotto il profilo deontologico dell'Avvocato». Infine, il CNF ha accolto la doglianza relativa all' aggravamento della sanzione , in quanto la sospensione di tre mesi inflitta dal Consiglio di disciplina di Perugia, in sostituzione della censura prevista dal codice deontologico, non era stata adeguatamente motivata.

CNF, sentenza n. 144/2025