In tema di legittimo impedimento del difensore, la Cassazione chiarisce che solo la malattia del figlio può giustificare il rinvio dell’udienza, escludendo esigenze di mera assistenza materiale prive di gravità.
La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, affronta il tema del legittimo impedimento del difensore a comparire in udienza per esigenze connesse all'assistenza familiare , in particolare alla cura di figli minori. Il caso prende le mosse dal ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso che aveva rideterminato la pena a carico dell'imputato per maltrattamenti in famiglia ( articolo 572 c.p. ), aggravati dalla presenza della figlia minore (articolo 61, comma 1, n. 11- quinquies c.p. ). Il difensore aveva richiesto il rinvio dell'udienza per la necessità di accudire il figlio di due anni , adducendo motivi di salute del minore. La Suprema Corte, richiamando l' articolo 420- ter c.p.p. , ha sottolineato che il legittimo impedimento deve essere connotato da serietà e gravità tali da rendere impossibile la partecipazione all'udienza , e che la documentazione prodotta deve essere specifica e idonea a comprovare tale situazione. La giurisprudenza distingue tra impedimenti dovuti a contemporanei impegni professionali, malattia del difensore e, come nel caso di specie , esigenze di assistenza familiare : per essere riconosciuto, l'impedimento deve essere tempestivamente comunicato e adeguatamente documentato; il mero richiamo a esigenze di assistenza materiale priva di specifica gravità non legittima il rinvio; la tutela della privacy del minore può essere garantita attraverso l'oscuramento degli atti, ma ciò non esonera dall'onere probatorio; il disegno di legge n. 729/2024 prevede l'estensione del legittimo impedimento solo a comprovate esigenze di salute del figlio, escludendo una generalizzata applicazione per esigenze organizzative. Questi principi consolidano il bilanciamento tra diritto alla difesa , esigenze familiari del difensore e l'interesse pubblico alla celere definizione del processo penale , offrendo un quadro di riferimento per la valutazione delle richieste di rinvio.
Presidente De Amicis - Relatrice Giordano Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Campobasso, con sentenza del 20 febbraio 2025 in riforma della sentenza del 7 novembre 2023 del Tribunale di Campobasso, ha rideterminato in anni due di reclusione la pena inflitta a L.M. applicandogli il beneficio della sospensione condizionale della pena. L'imputato è stato riconosciuto responsabile del reato di cui all' articolo 572 cod. pen. in danno della moglie convivente, con l'aggravante di cui all' articolo 61, comma1, n. 11 quinquies, cod. pen. per aver commesso il fatto in presenza di un soggetto minore degli anni 18, la figlia della coppia, reato commesso in (OMISSIS) dal (OMISSIS) sino al (OMISSIS). 2. Con i motivi di ricorso, sintetizzati ai sensi dell' articolo 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, L.M. denuncia: 2.1. violazione di legge ( articolo 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. ed erroneo riferimento al comma 5-bis cod. proc. pen.) con riferimento alla richiesta difensiva di rinvio dell'udienza del 22 ottobre 2021, nel corso della quale veniva escussa una delle testi di accusa le cui dichiarazioni sono state ritenute di riscontro a quelle della persona offesa dal reato, per legittimo impedimento del difensore dell'imputato motivato dalla necessità di prestare assistenza al figlio di soli due anni affetto da problemi di salute. La Corte di appello ha convenuto sulla valutazione compiuta dal giudice di primo grado che aveva respinto la richiesta di rinvio perché non riscontrata dalla idonea produzione di documentazione medica, evidenziando che si trattava di un evento imprevisto e incontrastato e che la produzione della documentazione ulteriore, relativa alla patologia del minore, avrebbe comportato la estensione di documentazione che violava il diritto alla privacy di persona estranea; 2.2. violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all' articolo 572 cod. pen. anche per contraddittorietà della motivazione rispetto alle trascrizioni in atti, nonché vizio di travisamento delle dichiarazioni dei testi di accusa. Sostiene il ricorrente che gli elementi costitutivi del reato sono ricostruiti sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, che andavano lette nella loro interezza e che denotavano un clima di incomprensione familiare al cospetto di un unico episodio per il quale vi era il referto medico e della inesistenza di riscontri anche su aspetti connotanti il reato con riferimento, ad esempio, alla segregazione in casa; 2.3. violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato esame delle deduzioni difensive svolte con i motivi di appello e rilevanti ai fini della ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi di reato. Gli episodi sporadici e occasionali occorsi nell'arco di 8 anni di matrimonio e di una convivenza di pochi mesi per ciascun anno risultavano, infatti, secondo le adeguate prospettazioni difensive, strutturalmente inidonei a rendere intollerabile il regime di vita familiare; 2.4. erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione per la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'articolo 61, comma 1, n. 11-quinquies, cod. pen. essendo la motivazione, di fatto, assente. Si contesta, altresì, la mancata assunzione di una prova decisiva e l'omessa motivazione sulla richiesta di acquisizione di una prova già negata in primo grado, oltre al travisamento delle dichiarazioni contestate in sede dibattimentale. Non è emerso il frequente coinvolgimento della figlia minore della coppia, aspetto che era stato escluso anche dalla persona offesa, mentre i rapporti della figlia minore con l'imputato sono sempre stati caratterizzati da un profondo affetto reciproco e regolati dalla sentenza in sede civile, che ne ha previsto la prolungata presenza a casa del genitore. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va premesso che, allo stato, in materia di impedimento a comparire del difensore, l' articolo 420-ter, cod. proc. pen. prevede, al comma quinto, che «il giudice provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l'assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato». L' articolo 420-ter, cod. proc. pen. è stato integrato con l'introduzione del comma 5-bis, che reca la previsione «che agli effetti di cui al comma 5 il difensore che abbia comunicato prontamente lo stato di gravidanza si ritiene legittimamente impedito a comparire nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso». Tale disposizione, non integrando la gravidanza o il parto uno stato di malattia, era stata ritenuta necessaria evidenziando il deficit di tutela della donna avvocato che derivava dalla lacuna dell'ordinamento e che riguardava, anzitutto, il diritto di difesa (di cui all' articolo 24 della Costituzione ), sia in senso sostanziale (diritto di cui è titolare l'imputato o l'indagato) che in senso tecnico (diritto di cui è titolare il difensore e che si basa sulla personalità della prestazione professionale) e il rilievo che le carenze della disciplina del legittimo impedimento investivano altri diritti costituzionalmente riconosciuti, come quello di uguaglianza (articolo 3), quello alla salute (articolo 32) e all'adempimento del lavoro della donna lavoratrice assicurando le funzioni di madre (articolo 37). La questione del legittimo impedimento del difensore per problemi di salute dei figli o per il caso che assista familiari con patologie o disabilità costituisce oggetto del disegno di legge n. 729 del 2024 che ha previsto l'inserimento, nell'articolo 420-ter, comma 5, cit., dopo le parole «impossibilità di comparire per legittimo impedimento», delle seguenti: «proprio, della prole o dei familiari per comprovati motivi di salute». 2.1. Allo stato, anche in mancanza di ulteriori indicazioni normative, la giurisprudenza di legittimità ha indicato e precisato le condizioni che regolano il legittimo impedimento del difensore distinguendo i casi che concernono il contemporaneo impegno del difensore nella trattazione di altri processi (ex multis Sez. 3, n. 43649 del 03/07/2018, B., Rv. 274416 - 01) dai casi di impedimento riconducibili alla malattia del difensore. Nel primo caso, venendo in rilievo la scelta del difensore di privilegiare la trattazione di uno anziché di altro processo, la giurisprudenza ha precisamente enucleato le condizioni che la richiesta difensiva deve possedere per configurare un legittimo impedimento. In tal caso è necessario, infatti, che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell' articolo 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (Sez. 6, n. 20130 del 04/03/2015, Caputi, Rv. 263395 - 01). Nei casi di impedimento per malattia, invece, la giurisprudenza si è concentrata prevalentemente sulle caratteristiche della certificazione idonee ad attestare una patologia che configuri l'assoluta impossibilità a recarsi in udienza (Sez. 6, n. 716 del 16/12/1999, dep. 2000, Boniforti, Rv. 215324 - 01). Costituisce, invece, esercizio di un diritto di libertà del difensore l'adesione all'astensione del difensore dalle udienze (Sez. 3, n. 19856 del 19/03/2014, Pierri, Rv. 259439 - 01): in tal caso l'esercizio del diritto è regolato dal codice di autoregolamentazione delle astensioni, adottato - ai sensi della legge n. 146 del 1990 , come modificata dalla legge n. 83 del 2000 - dagli organismi di categoria il 4 aprile 2007. In sintesi, nelle fattispecie riconducibili al legittimo impedimento assumono particolare rilevanza i tempi e le modalità di comunicazione; le ragioni - ad es. lo stato di detenzione o la complessità del processo - della scelta nel diverso processo e, nel caso di legittimo impedimento per malattia, il contenuto della documentazione allegata. 2.2. La richiesta di rinvio proposta dalla difensora in vista dell'udienza del 21 ottobre 2021 non era sussumibile in alcuna delle fattispecie indicate, anche se nella prassi giudiziaria possono verificarsi altre gravi situazioni personali che possono connotare un legittimo impedimento all'esercizio del mandato difensivo. Non può dunque escludersi che altre situazioni personali del difensore possano determinare l'assenza dal processo per assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento: ciò che rileva, in mancanza di una casistica predeterminata dalla legge, è che l'impedimento, ai fini della sua legittimità, deve essere connotato da serietà e gravità della situazione che comporti l'impossibilità di comparire in giudizio, se non a costo della messa in pericolo o, comunque, rischio di diritti fondamentali, come quello riferibile alla salute propria o di componenti del nucleo familiare. Nel caso in esame, come correttamente evidenziato dai giudici del merito, l'avvocata, difensore dell'imputato, con una richiesta depositata la mattina dell'udienza, ne chiedeva il rinvio allegando, sì, un certificato del pediatra del figlio di soli due anni, ma il cui contenuto era del tutto generico, richiamando la necessità di assistenza materiale del bambino, una necessità che, vale sottolinearlo, così come descritta, è connaturata alle esigenze di un bambino piccolo, ma affatto caratterizzata da serietà e gravità - come, ad es., sarebbe stato in presenza di una malattia o anche solo di uno stato febbrile del bambino: assistenza materiale che, generalmente, quando la madre svolge attività professionale, è fronteggiata attraverso il ricorso a figure che si prendano cura del minore. La tempistica adottata, con la produzione della richiesta in vista dell'udienza, sottintendeva l'urgenza e l'impossibilità di avvalersi di un sostituto processuale, urgenza e impossibilità che, parimenti, non era giustificata dal contenuto e tenore della certificazione, che rimandava a non meglio indicate attività di accudimento materiale del minore. La difensora sostiene che la produzione di un certificato attestante la patologia del minore ne avrebbe violato la privacy, ma si tratta di allegazione inconsistente, tenuto conto, da un lato, dell'onere di prova che grava sul soggetto che ha interesse a documentare un impedimento e, dall'altro lato, della necessità di offrire al giudice tutti gli elementi di valutazione ai fini del bilanciamento tra il diritto alla personalità della prestazione professionale, i diritti costituzionalmente riconosciuti, come quello all'adempimento del lavoro della donna lavoratrice assicurando le funzioni di madre (articolo 37) e, quindi, l'interesse dedotto dal difensore, collegato alla tutela di esigenze personali e familiari, e il concorrente interesse pubblico alla immediata trattazione del processo, (cfr. Sez. 1, n. 437 del 29/11/2023, dep. 2024, Fioravanti, Rv. 285613 - 01), senza trascurare la possibilità di tutelare il diritto alla riservatezza del minore attraverso le note modalità di oscuramento dell'atto, una volta che il giudice avesse assunto le sue decisioni. Come si è detto in premessa, anche il disegno di legge n. 729, licenziato dal Senato con parere favorevole, non prevede un generalizzato legittimo impedimento del difensore che abbia esigenze di accudimento di un figlio minore o di persona con disabilità ma, nel primo caso, collega il legittimo impedimento alla malattia del figlio. Deve, pertanto, escludersi che sussista la evocata nullità, per difetto di assistenza e rappresentanza dell'imputato, dell'udienza del 22 ottobre 2021, poiché l'assenza del difensore di fiducia non era determinata da legittimo impedimento a comparire e l'imputato è stato assistito dal difensore di ufficio, nominato in assenza del difensore di fiducia. 3. Il secondo motivo di ricorso è generico, perché svolto in fatto e si risolve nella richiesta alla Corte di legittimità di procedere ad una nuova ricostruzione sulla scorta della estrapolazione di singoli passaggi dichiarativi rientranti nel compendio probatorio. I giudici del merito, in applicazione di un criterio di massima precauzione, hanno sottoposto la deposizione della persona offesa, che può anche da sola essere assunta a prova della responsabilità dell'imputato, ad un vaglio positivo circa la sua attendibilità, escludendone un atteggiamento persecutorio verso l'ex marito, tanto da avere rimesso la querela, ed esaminandola alla stregua della serietà dei riscontri esterni che la dichiarante aveva fornito a comprova delle più recenti violenze subite - il referto medico attestante le lesioni per l'episodio del 9 marzo 2017 -, e delle dichiarazioni rese non solo dalla cognata della vittima, ma anche dai genitori e dal fratello della donna, i quali avevano confermato che l'imputato, sovente in preda ai fumi dell'alcol, era solito aggredire verbalmente e fisicamente la moglie, anche in presenza della figlia minore, aggiungendo di avere visto sul corpo della congiunta i segni delle percosse. La sentenza impugnata ha evidenziato che il comportamento dell'imputato era risalente nel tempo, fin dalla gravidanza della moglie, e tale da indurre la persona offesa a separarsi per sottrarsi ad un regime di vita divenuto insopportabile, e contrassegnato da sopraffazione e svilimento della sua persona e del suo ruolo coniugale. Si tratta di comportamenti evincibili dal racconto della donna, riportato attraverso la sintesi della sentenza di primo grado, e pretermesso dal ricorso, che estrapola singoli passaggi della ricostruzione compiuta in dibattimento, nel corso della quale la stessa dichiarante aveva sminuito la ricorrenza e gravità delle condotte subite tanto da rimettere anche la querela per il reato di lesioni, senza, tuttavia, negarle ma, semmai, riducendone l'intensità e la durata che, solo pochi anni prima, l'avevano condotta a lasciare l'abitazione coniugale e a separarsi, per la intollerabilità della vita coniugale a causa del doloroso regime al quale veniva sottoposta dal marito. 4. Anche il terzo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato. Del tutto logiche sono le valutazioni espresse dalla Corte di merito sulla ricorrenza nei fatti descritti dalla persona offesa del reato di cui all' articolo 572 cod. pen. , anziché che di meri litigi coniugali per incomprensioni della coppia. I maltrattamenti in famiglia integrano, come noto, un'ipotesi di reato necessariamente abituale che si caratterizza per la sussistenza di comportamenti che acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo. Tali comportamenti possono consistere in percosse, lesioni, ingiurie, minacce, privazioni e umiliazioni imposte alla vittima, ma anche in atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali. In ogni caso, si deve trattare di comportamenti idonei ad imporre alla persona offesa un regime di vita mortificante e insostenibile. Nel caso in esame, dalla lettura congiunta della sentenza di primo grado e di quella impugnata, emerge la descrizione di una convivenza, protrattasi per oltre otto anni benché l'imputato, per alcuni mesi, fosse assente da casa per lavoro, contraddistinta da un sistema abituale di sopraffazioni e umiliazioni instaurato dall'imputato nei confronti della moglie, creando in costei uno stato di sudditanza, sebbene le violenze fisiche fossero meno frequenti delle aggressioni verbali, delle ingiurie, dei comportamenti denigratori e delle minacce, comportamenti che hanno scandito negli anni il rapporto di coppia e familiare, secondo un racconto - avvalorato dai congiunti della persona offesa - che smentisce la tesi del ricorrente secondo cui si sarebbe trattato di pochi e sporadici episodi. 5. Il quarto motivo è manifestamente infondato. La sentenza impugnata riporta, riassumendo le dichiarazioni della persona offesa e dei congiunti della donna, numerosi episodi aggressivi ai quali era presente la figlia minore, verso la quale l'imputato indirizzava anche le minacce proferite contro la moglie dicendole (OMISSIS) (pag. 5 e 11): è, dunque, smentita la sussistenza del vizio di omessa motivazione. II ricorrente censura la mancata ammissione di una prova decisiva (i disegni regalati al padre dalla minore), a suo dire rilevante perché dimostrativa della esistenza di un buon rapporto della bambina con il padre e che potrebbe incidere sulla sussistenza del reato - evidentemente smentendo il racconto della madre e dei suoi parenti - nonché sulla sussistenza dell'aggravante. Ma si tratta di una prospettiva erronea. La fattispecie incriminatrice di cui all' articolo 572 cod. pen. è, infatti, strutturata e tipizzata in chiave di reato di pericolo astratto e in ragione della semplice realizzazione della condotta tipica (i maltrattamenti) quale condotta abituale consumata in ambito intrafamiliare e non assume rilievo la verifica dell'idoneità della condotta a produrre un danno psico-fisico nel minorenne e, in generale, nella dinamica relazionale con il genitore autore di maltrattamenti verso l'altra figura genitoriale. Ciò che rileva, ai fini della integrazione dell'offesa e della tipicità del reato, è l'elevata probabilità di produzione del danno in ragione della semplice realizzazione della condotta tipica (i maltrattamenti) alla presenza del minorenne, in quanto suscettibili di provocare un danno senza necessità che, in presenza di ricorrenti aggressioni consumate alla presenza del minore, si debba accertarne la incidenza sul rapporto del minore con la figura genitoriale, rapporto che, pertanto, è irrilevante ai fini della sussistenza del reato e dell'aggravante. 6. All'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.