Il TAR Campania-Napoli ha esteso l’applicazione dell’articolo 120, c.p.a., imponendo di ricorrere in termini dimezzati, anche ai giudizi di contestazione degli Avvisi di coprogettazione, qualora la coprogettazione ipotizzata dalla P.A. manchi del requisito della gratuità, trasformandosi sostanzialmente in un appalto.
La vicenda portata all'attenzione del TAR Napoli ( sentenza n. 6656 del 10 ottobre 2025 ) prende avvio dalla pubblicazione di un avviso di coprogettazione del Consorzio dei Servizi Sociali Vallo di Lauro Baianese. Nel corso del procedimento per l'individuazione dell'operatore più idoneo, il soggetto primo classificato viene escluso, in favore di altri Enti. Contestata tale esclusione, il controinteressato solleva incidentalmente un' eccezione di tardività del ricorso, perché la notifica non sarebbe avvenuta nel termine di 30 giorni previsto dall' articolo 120, c.p.a . Il TAR, preliminarmente, si concentra sulla natura dell'affidamento ipotizzato dal Consorzio. Difatti, perché il privato con il quale coprogettare un servizio possa essere individuato da un'Amministrazione al di fuori degli stilemi procedimentali del Codice dei Contratti pubblici (secondo quanto previsto dall' articolo 6 d.lgs. n. 36/2023 , e dall' articolo 55 d.lgs. n. 117/2017 ), è necessario che sussista il requisito della gratuità. Si tratta, in questo senso, di un orientamento giurisprudenziale che si è formato sin dalla pubblicazione del d.lgs. n. 117/2017 , e che ad oggi risulta incontrastato. Per gratuità deve intendersi la sostanziale diseconomia della gestione del servizio, che proprio per questo si colloca al di fuori del mercato, potendo quindi essere affidato senza necessità di evidenzia pubblica (e senza violare così il principio di concorrenza e di massima apertura al mercato, cui il Codice si ispira). In particolare, al netto della possibilità di un rimborso di determinate spese a piè di lista, il principio di gratuità richiede che – per esempio – le spese per l'eventuale manodopera rimangano interamente a carico del privato, e che, in ragione della gestione del servizio coprogettato, il privato non solo non possa ritrarne un guadagno, ma abbia in realtà da sopportare una perdita. Nel caso di specie, il TAR ha dimostrato come il requisito della gratuità fosse insussistente . Di conseguenza, ha qualificato l'affidamento proposto dal Consorzio resistente non quale Avviso di coprogettazione, ma quale selezione per l'affidamento di un appalto. Alla luce di questo ragionamento, il Giudice ha quindi ritenuto applicabile l' articolo 120 c.p.a ., che avrebbe imposto al ricorrente di adire il TAR entro 30 giorni dalla comunicazione di esclusione, ciò che non è avvenuto, condannando il ricorso alla tardività. A livello pratico la sentenza è particolarmente d'interesse: qualora l'operatore del diritto intenda contestare l'esito di una selezione per coprogettazione, o una fase di tale selezione, il primo interrogativo da porsi sarà dunque quella sulla effettiva natura dell'affidamento in questione . Come dimostra la pronuncia (per il momento non appellata), infatti, per individuare le disposizioni del c.p.a . da applicare il criterio da adottare non è formale, ma sostanziale; se, nella sostanza, si tratta dell'affidamento di un appalto, indipendentemente dal nomen conferito al procedimento contestato si applicherà la disciplina procedurale dettata per gli appalti. La cautela che si impone all'operatore del diritto è quindi molto particolare: anche qualora il ricorrente non intenda contestare la genuinità del procedimento di selezione del privato per la coprogettazione, prudenzialmente appare opportuna l' impugnazione nel termine di 30 giorni ; non può mai escludersi infatti che il controinteressato, molto tempo dopo il deposito del ricorso, possa censurare la natura dell'affidamento e il Giudice, ex post , dichiarare tardivo il ricorso.