L’articolo, dopo aver illustrato i presupposti, la ratio e la natura giuridica del legato di abitazione e di uso previsto dall’articolo 540, comma 2, c.c. in favore del coniuge (o dell’unito civilmente) superstite, si sofferma – anche alla luce della giurisprudenza formatasi in materia – sull’analisi delle ipotesi in cui la configurabilità di tale legato è esclusa o controversa.
La posizione successoria del coniuge superstite e la ratio dell'attribuzione del legato dei diritti di abitazione e di uso Il coniuge (e, dal 2016, l'unito civilmente) gode di una posizione privilegiata sul piano del trattamento successorio, posto che non soltanto è annoverato fra gli eredi legittimi e fra i legittimari, ma vanta il diritto a una quota ereditaria la cui misura, nel peggiore dei casi, non è inferiore a ¼. Non solo. Per effetto della riforma del diritto di famiglia del 1975, al coniuge superstite (e, oggi, all'unito civilmente) è riservata la titolarità di un beneficio aggiuntivo , consistente nel diritto reale di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e nel diritto reale di uso sui beni mobili che la corredano , se di proprietà del de cuius o comuni: diritti che si cumulano con la quota ereditaria vantata (indipendentemente dal titolo o dalla misura) e che possono arrivare ad erodere sia la porzione disponibile, sia, in caso di insufficienza di questa, la quota indisponibile riservata ai figli o ad altri legittimari ( arg. ex articolo 540, comma 2, c.c. ) ( Cass. 3 dicembre 2024, n. 30973 ; Cass. 13 novembre 2017, n. 26741 ; Cass. 19 aprile 2013, n. 9651 ). La ratio di tale beneficio ex lege è da rinvenire nella rispondenza ad istanze personalistiche e a esigenze di benessere psico-fisico , a tutela dell' interesse non patrimoniale a conservare rapporti affettivi e consuetudinari con la casa adibita a luogo di svolgimento della vita familiare. Natura giuridica del legato dei diritti di abitazione e di uso Il legato previsto dall'articolo 540, comma 2, c.c. in favore del coniuge superstite (e, in forza dell' articolo 1, comma 21, della l. n. 76/2016 , dell'unito civilmente): è un legato ex lege , di natura reale , che – come tutti i legati – si acquista automaticamente al momento dell'apertura della successione ex articolo 649 c.c. ( Cass. 30 aprile 2012, n. 6625 ), anche se il beneficiario rinunzi all'eredità; forma oggetto di una successione c.d. anomala , in quanto rappresenta una deroga al principio di unità della successione, in base al quale tutti i beni e diritti ereditari sono sottoposti a una disciplina unitaria; è caratterizzato dalla inderogabilità , nel senso che il testatore non può escluderlo o limitarlo (Trib. Roma, 28 maggio 2001; Trib. Taranto, 14 luglio 1978); è opponibile al creditore ereditario che abbia pignorato una quota indivisa della proprietà dell'immobile oggetto del legato, anche se non sia stato trascritto o sia stato trascritto successivamente all'iscrizione ipotecaria e alla trascrizione del pignoramento ( Cass. 9 febbraio 2023, n. 4092 ). I diritti reali di abitazione e di uso previsti dall'articolo 540, comma 2, c.c. non sono, peraltro, soggetti alla disciplina dettata dagli articolo 1021 e 1022 c.c. , che limitano l'esercizio e la facoltà di godimento al fabbisogno personale del titolare e della sua famiglia ( Cass. 13 marzo 1999, n. 2263 ; Trib. Salerno, 28 maggio 2004), e non si estinguono per abuso o per prescrizione ventennale . L'oggetto del legato ex lege e l'esclusione delle c.d. seconde case I diritti di abitazione e di uso riservati al coniuge (o all'unito civilmente) superstite ex articolo 540, comma 2, c.c. sono circoscritti alla casa adibita a residenza familiare prima della morte del de cuius e ai beni mobili che la arredano, se di proprietà del defunto o comuni ad entrambi i coniugi. L' immobile adibito a residenza familiare va, quindi, individuato in quello effettivamente utilizzato dal coniuge superstite prima della morte dell'altro coniuge, escludendosi unità immobiliari diverse, anche se comprese nello stesso fabbricato ( Cass. 22 giugno 2020, n. 12042 ; Cass. 14 marzo 2012, n. 4088 ; Trib. Bari, 4 luglio 2022, n. 2672 ; Trib. Forlì, 9 novembre 2021, n. 1097 ). La giurisprudenza ha, inoltre, avuto occasione di chiarire che la casa adibita a residenza familiare, oggetto del diritto di abitazione di cui all'articolo 540, comma 2, c.c., si riferisce soltanto all'immobile in cui i coniugi (o gli uniti civilmente) avevano prima della morte di uno di essi il luogo principale di esercizio della vita in comune , con la conseguenza che è escluso che tale diritto si estenda fino a comprendere due (o più) residenze alternative o due (o più) immobili di cui i coniugi (o gli uniti civilmente) avessero la comproprietà e avessero utilizzato in via temporanea o saltuaria (ad esempio per soggiorni a scopo di vacanza) ( Cass. 10 marzo 2023, n. 7128 ). L'esclusione del legato di abitazione nel caso in cui la comproprietà della casa familiare appartenga a un terzo Il legato previsto dall'articolo 540, comma 2, c.c. ha ad oggetto – come detto – il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, se tale bene era di proprietà esclusiva del de cuius o in comproprietà fra il de cuius e il coniuge superstite , il quale non può, dunque, vantare tale diritto se la casa familiare era in comunione tra il coniuge (o l'unito civilmente) deceduto e un terzo ( Cass., ord. 14 agosto 2025, n. 23309 ; Cass., ord. 28 aprile 2025, n. 11095 ; Cass. 20 ottobre 2021, n. 29162 ; Cass. 28 maggio 2021, n. 15000 ; Trib. Bologna, 9 febbraio 2021, n. 283 ; Trib. Vicenza, 17 aprile 2020, n. 769 ; Cass. 23 maggio 2000, n. 6691 ). Il legato ex lege spetta al coniuge superstite separato? Fino al 2014, era pressoché pacifico che il legato avente ad oggetto i diritti di abitazione e di uso previsto dall'articolo 540, comma 2, c.c. spettasse al coniuge superstite anche nell'ipotesi in cui fosse già intervenuta una separazione legale (senza addebito) al momento della morte dell'altro coniuge . Nel 2014 si registra, invece, un revirement della giurisprudenza, la quale, basandosi sulla ratio di tale legato, che riguarda un bene concretamente utilizzato prima della morte del de cuius come residenza familiare e quindi come luogo stabile di svolgimento di una relazione affettiva e di organizzazione della vita domestica del gruppo familiare, ha escluso che essi spettino al coniuge legalmente separato senza addebito , in quanto, a seguito della separazione coniugale, cessa lo stato di convivenza dei coniugi e viene quindi meno il collegamento con l'originaria destinazione della casa, che è il presupposto di applicazione dell'articolo 540, comma 2, c.c. ( Cass. 12 giugno 2014, n. 13407 ). Tale orientamento è stato anche ribadito da successive pronunce ( Cass. 22 ottobre 2014, n. 22456 ; Cass. 5 giugno 2019, n. 15277 ; App. L'Aquila, 14 settembre 2020, n. 1155 ). Nel 2023 , tuttavia, la giurisprudenza di legittimità sembra essere tornata sui suoi passi, affermando che il legato previsto dall'articolo 540, comma 2, c.c. spetta anche al coniuge legalmente separato senza addebito , salvo il caso in cui, dopo la separazione, la casa sia stata lasciata da entrambi i coniugi o abbia comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l'originaria destinazione familiare ( Cass. 26 luglio 2023, n. 22566 ). Tale questione non si pone in radice per l'unito civilmente, in quanto all'unione civile non è applicabile l'istituto della separazione coniugale.