Sul concorso tra reato di atti persecutori ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni

La Cassazione ribadisce le condizioni in base alle quali nel concetto di molestia possono rientrare anche condotte di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, si è pronunciata in merito al ricorso proposto da un indagato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa , con dispositivo di controllo elettronico, per il reato di atti persecutori ex articolo 612- bis c.p. Nel ricorso, la difesa contestava la motivazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Cagliari, lamentando la mancata valutazione autonoma degli indizi e delle esigenze cautelari , la pretesa affidabilità delle dichiarazioni della parte querelante e la sproporzione della misura applicata: nello specifico, il quesito posto con il ricorso involge la possibilità di ravvisare l'elemento materiale del reato di atti persecutori nella commissione di ripetute condotte, con violenza alle cose e minaccia alle persone . Il Collegio ritiene di dare risposta positiva. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha chiarito che «la fattispecie di cui all'articolo 612- bis c.p. si configura come specificazione delle condotte di minaccia o di molestia già contemplate dal codice penale . Molestare significa alterare in modo fastidioso o importuno l'equilibrio psichico di una persona (così Corte Cast. sent n. 172 del 2014 ). Rientra nella nozione di molestia , quale elemento costitutivo del reato di atti persecutori, qualsiasi condotta che concretizzi una indebita ingerenza o interferenza, immediata o mediata, nella vita privata e di relazione della vittima, attraverso la creazione di un clima intimidatorio e ostile idoneo a comprometterne la serenità e la libertà psichica . Con lo speciale reato di cui all'articolo 612- bis c.p., il legislatore ha ulteriormente connotato le condotte di minaccia e molestia, richiedendo che le stesse siano realizzate in modo reiterato e idoneo a cagionare almeno uno degli eventi indicati nel testo normativo (stato di ansia o di paura, timore per l'incolumità e cambiamento delle abitudini di vita). L'evento deve essere il risultato della condotta illecita valutata nel suo complesso, nell'ambito della quale possono assumere rilievo anche comportamenti solo indirettamente rivolti contro la persona offesa e anche di tipo subdolo». Nel concetto di molestia, pertanto, possono rientrare anche condotte di esercizio arbitrario delle proprie ragioni quando, oltre a ledere l'amministrazione della giustizia, «si connotino in concreto, per modalità di attuazione e ripetitività, come vere e proprie molestie, realizzando un' indebita ingerenza o interferenza, immediata o mediata, nella vita privata e di relazione della vittima , attraverso la creazione, ai danni di quest'ultima, di un clima intimidatorio e ostile idoneo a comprometterne la serenità e la libertà psichica» ( Cass. n. 15734/2023 ). Dunque, «il delitto di atti persecutori concorre con i reati di cui agli articolo 392 e 393 c.p. quando nelle modalità della condotta di esercizio arbitrario delle proprie ragioni si esprimono le molestie reiterate costitutive del reato previsto dall'articolo 612- bis c.p. » chiosa la Corte.

Presidente Pezzullo – Relatore Tudino Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza impugnata del 6 giugno 2025, il Tribunale per il riesame di Cagliari ha confermato la decisione del Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale in sede in data 14 maggio 2025, con la quale è stata applicata a A.S. la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con il dispositivo di controllo e monitoraggio, in ordine al reato di cui all' articolo 612-bis cod. pen. 2. Avverso l'ordinanza indicata del Tribunale per il riesame di Cagliari ha proposto ricorso l'indagato, con atto a firma del difensore, Avvocato Antonio Maria Cosseddu, affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all' articolo 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. , con il quale deduce violazione degli articolo 13 e 111, comma sesto, Cost. , 125, comma 1 n. 3 e 292, comma 2-ter cod. proc. pen. Con un primo punto, denuncia mancanza della motivazione per avere il Tribunale per il riesame confermato l'ordinanza impugnata omettendo l'autonoma valutazione in relazione agli indizi ed alle esigenze cautelari, ignorando i precisi riferimenti ai rapporti tra le parti ed al contesto in cui è maturato il fatto, contenuti nell'impugnazione, considerando, invece, tutelabile la posizione del querelante, non suffragata da alcun documento, sulla base delle sole dichiarazioni e sulla base di un'asserita residenza anagrafica, non corrispondente alla residenza reale, circostanza facilmente dimostrabile con una minima attività d'indagine . Con un secondo argomento, evidenzia come la contestazione si fondi esclusivamente sulle dichiarazioni del querelante, M.A., e della nipote R., la cui attendibilità è fondata su un apodittico teorema , che assegna credibilità ai predetti in quanto testi e la nega, invece, all'indagato, senza indagare l'interesse patrimoniale sotteso alla vicenda, che ha dato luogo ad un contenzioso civile. Deduce, infine, il difetto di motivazione riguardo la proporzionalità della applicazione all'indagato - ultrasettantenne incensurato - del dispositivo di controllo, che ne sacrifica ingiustificatamente i diritti fondamentali. 3. Con requisitoria scritta del 30 settembre 2025, il sostituto Procuratore generale presso questa Corte, Gaspare Sturzo, ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Il 10 ottobre 2025 il difensore dell'indagato ha depositato memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale, insistendo per l'accoglimento del ricorso. Il ricorso è complessivamente infondato. Considerato in diritto 1. Le censure che evocano la violazione degli articolo 113 e 111 Cost. sono proposte fuori dei casi previsti dalla legge. Va, al riguardo, richiamato il consolidato principio per cui è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduce la violazione di disposizioni costituzionali, poiché l'inosservanza delle stesse non è prevista, dall' articolo 606 cod. proc. pen. , tra i casi di ricorso e può solo costituire fondamento di questione di legittimità costituzionale (ex multis Sez. 5, n. 4944 del 03/12/2021, dep. 2022, Falbo, Rv. 282778 - 01). 2. Le asserite violazioni degli articolo 125, comma 1, n. 3 e 292, comma 2-ter cod. proc. pen. sono infondate. 2.1. Il ricorrente orienta le censure verso l'ordinanza resa dal Tribunale per il riesame, senza considerare che siffatto provvedimento non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall' articolo 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura inaudita altera parte , essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante (Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, dep.2021, Galletta, Rv. 280603 - 01). 2.2. L'impegno motivazionale dell'ordinanza resa dal Tribunale per il riesame, investito dell'impugnazione della parte, si misura, invece, alla stregua dei motivi proposti e del contraddittorio svolto. 2.2.1. E, sotto tale versante, le censure del ricorrente non sono fondate. Nel l'asserire che il Tribunale avrebbe confermato il provvedimento genetico alla stregua delle sole dichiarazioni della persona offesa e della nipote, entrambi coinvolti in una controversia civile contro l'indagato, il ricorrente trascura di considerare che l'ordinanza impugnata valorizza i plurimi accessi dei Carabinieri, intervenuti a constatare le incursioni nella casa familiare comune, anche con modalità violente, in tal guisa offrendo quel riscontro di cui il ricorrente lamenta il mancato accertamento. Per altro verso, il ricorso finisce per enfatizzare le legittime aspettative del ricorrente sui beni ereditari, suscettibili di trovare tutela davanti al giudice civile, senza farsi carico della rilevanza penale della pluralità degli atti violenti posti in essere in danno del controinteressato e dell'attitudine dei medesimi atti a determinare nel destinatario uno stato d'ansia e di paura e da indurlo a modificare le proprie abitudini di vita. 2.2.2. La questione di diritto posta è, comunque, infondata. Il quesito posto con il ricorso involge la possibilità di ravvisare l'elemento materiale del reato di atti persecutori nella commissione di ripetute condotte di ragion fattasi, con violenza alle cose e minaccia alle persone. Il Collegio ritiene di fornire risposta positiva nei termini e per le ragioni che seguono. Come già argomentato da questa Sezione (Sez. 5, n. 49288 del 15/11/2023, C., Rv. 285559 - 01), la giurisprudenza di legittimità ha, secondo gli insegnamenti della Corte Costituzionale, chiarito che «la fattispecie di cui all' articolo 612-bis cod.pen. si configura come specificazione delle condotte di minaccia o di molestia già contemplate dal codice penale. Molestare significa alterare in modo fastidioso o importuno l'equilibrio psichico di una persona (così Corte Cost. sent n. 172 del 2014 ). Rientra nella nozione di molestia, quale elemento costitutivo del reato di atti persecutori, qualsiasi condotta che concretizzi una indebita ingerenza o interferenza, immediata o mediata, nella vita privata e di relazione della vittima, attraverso la creazione di un clima intimidatorio e ostile idoneo a comprometterne la serenità e la libertà psichica (Sez. 5 n. 1753 del 16/09/2021, dep. 2022, Q., Rv. 282426). Con lo speciale reato di cui all' articolo 612-bis cod. pen. il legislatore ha ulteriormente connotato le condotte di minaccia e molestia, richiedendo che le stesse siano realizzate in modo reiterato e idoneo a cagionare almeno uno degli eventi indicati nel testo normativo (stato di ansia o di paura, timore per l'incolumità e cambiamento delle abitudini di vita). L'evento deve essere il risultato della condotta Illecita valutata nel suo complesso, nell'ambito della quale possono assumere rilievo anche comportamenti solo indirettamente rivolti contro la persona offesa e anche di tipo subdolo (cfr. Sez. 6, n. 8050 del 12/1/2021, G., Rv. 281081)». 2.2.3. Nella delineata prospettiva, nel concetto di molestia possono rientrare anche condotte di esercizio arbitrario delle proprie ragioni quando, oltre a ledere l'amministrazione della giustizia, si connotino in concreto, per modalità di attuazione e ripetitività, come vere e proprie molestie, realizzando un'indebita ingerenza o interferenza, immediata o mediata, nella vita privata e di relazione della vittima, attraverso la creazione, ai danni di quest'ultima, di un clima intimidatorio e ostile idoneo a comprometterne la serenità e la libertà psichica (V. Sez. 5, n. 15734 del 13/01/2023, M., Rv. 284587).  Va, pertanto, affermato che il delitto di atti persecutori concorre con i reati di cui agli articolo 392 e 393 cod. pen. quando nelle modalità della condotta di esercizio arbitrario delle proprie ragioni si esprimono le molestie reiterate costitutive del reato previsto dall' articolo 612-bis cod. pen. Ne consegue che le deduzioni svolte sul punto dal ricorrente sono infondate. 3. Sotto il versante delle esigenze cautelari, ravvisate nel pericolo di reiterazione del reato fondato sulla pervicacia mostrata dall'indagato e sulla conseguente prognosi sfavorevole nel contenimento della coazione a delinquere, il ricorrente omette di segnalare concreti profili di irragionevolezza dell'ordinanza impugnata, limitandosi a ribadire, del tutto assertivamente, generiche esigenze - rispetto alle quali, peraltro, non è indicato il grado di incidenza della misura in atto - e lo stato di incensuratezza, ponendo la doglianza nell'alveo della genericità. Il ricorso è, pertanto, complessivamente infondato. 4. Al rigetto del ricorso consegue ex articolo 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 5. Ai sensi dell'articolo 52, comma 2, D.Lgs. 196/2003, si dispone che sia apposta a cura della cancelleria, sull'originale della sentenza, l'annotazione prevista dall'articolo 52, comma 3, cit., volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.