La nullità della delibera che nega l’autorizzazione all’allaccio può essere fatta valere anche dal condomino che ha votato a favore

La domanda diretta a far accertare la non conformità alla legge o al regolamento del contenuto della decisione approvata in una assemblea di condominio, avente ad oggetto l’autorizzazione e le eventuali limitazioni dell’allaccio di nuove utenze domestiche di una unità immobiliare ad una rete di servizi, integra gli estremi di un’azione di accertamento della nullità, che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse.

Tizio, anche in qualità di erede di Caia, impugnava una delibera condominiale ex articolo 1137 c.c., innanzi al Tribunale competente. Si precisava che la delibera era stata approvata con il voto favorevole dell'attore e che la causa verteva sul diritto dei predetti di allacciarsi alle tubature del gas e le altre utenze domestiche al servizio della nuova porzione immobiliare risultante dal frazionamento di una originaria consistenza. Gli attori deducevano che il voto alla delibera fosse stato viziato da violenza , avendo gli altri condomini minacciato di non concedere l'autorizzazione all'allaccio ove le unità immobiliari, risultanti dal frazionamento, fossero state tre e non due soltanto. Nell'impugnazione si sosteneva, altresì, che alcuna autorizzazione occorresse per allacciare i nuovi appartamenti alle utenze domestiche, il Tribunale dichiarava inammissibile l'impugnazione avendo gli attori espresso voto favorevole alla delibera né avendo gli stessi interesse ad opporsi alla decisione di incaricare una commissione per esaminare il passaggio delle tubazioni. Avverso tale sentenza veniva proposto appello innanzi alla Corte territorialmente competente la quale rigettava il gravame confermando la sentenza di primo grado. Avverso tale pronuncia veniva proposto ricorso per cassazione dagli appellanti, sulla scorta di quattro motivi, il Condominio resisteva con controricorso. Con il primo motivo del ricorso, si denunciava la nullità della sentenza per vizio di costituzione del Collegio e violazione del principio di immutabilità del giudice, ex articolo 276, comma 1, c.p.c. , risultando tra i componenti del Collegio deliberante la partecipazione di un magistrato non presente in tale data poiché impedita da gravi motivi di salute. In subordine, il ricorrente chiedeva la correzione dell'errore materiale. La Suprema Corte riteneva tale motivo palesemente inammissibile precisando che la nullità della sentenza deliberata dai giudici diversi da quelli che hanno assistito alla discussione può essere dichiarata solo quando vi sia la prova della diversità tra il collegio deliberante e quello che abbia, invece, assistito alla discussione della causa, come risultante dal verbale di udienza il quale fa fede fino a querela di falso dei nomi dei giudici componenti del Collegio. Si precisava inoltre che laddove il primo motivo prospettava la semplice eventualità di un errore materiale emendabili ai sensi degli articolo 287 e 288 c.p.c. , si trascurava di valutare il pacifico principio giurisprudenziale secondo cui la speciale disciplina prevede che il giudizio che deve essere espresso dalla Corte di Cassazione è di mera legittimità pertanto non può correggere errori materiali contenuti nella sentenza del giudice di merito, al quale, va, pertanto, rivolta l'istanza di correzione anche dopo la presentazione del ricorso per cassazione. Con il quarto motivo di ricorso, si lamentava la violazione o erronea applicazione degli articolo 116 c.p.c. , 1136, 1137 e 1421 c.c., prospettando la carenza della maggioranza occorrente per l'autorizzazione alla lite e alla costituzione in appello del Condominio. Anche questo motivo veniva ritenuto inammissibile atteso che l'autorizzazione o la ratifica dell'assemblea per la costituzione in giudizio per l'amministratore di condominio sono necessarie per le sole cause che esorbitano dalle attribuzioni dello stesso amministratore ex articolo 1131, comma 2 e 3, c.c. , e non per quelle che vi rientrano perché, come nel caso di specie, attinenti all'esecuzione delle delibere assembleare, ex articolo 1131 n. 1 c.c. Il secondo motivo di ricorso prospettava la nullità della sentenza impugnata per contraddittorietà ed illogicità, nonché assoluta perplessità della motivazione ove la stessa ha ritenuto che il diritto degli attori di procedure all'allaccio delle nuove utenze domestiche potesse essere esercitato indipendente dall'impugnazione della delibera . Il terzo motivo del ricorso lamentava l'omessa motivazione e l'omesso esame circa il fatto costituito dal verbale assembleare lesivi dei diritti immobiliari del ricorrente con conseguente nullità. Il quinto motivo di ricorso denunciava la violazione del principio di non contestazione ex articolo 115 c.p.c. con riguardo ai fatti storici decisivi della lite. La Cassazione riteneva che il secondo e terzo motivo di ricorso andavano trattati congiuntamente essendo connessi e risultavano fondati con assorbimento del quinto motivo, il quale, per effetto dell'accoglimento delle predette censure, rimaneva privo di immediata rilevanza decisoria. Si affermava che la sentenza impugnata, pur nella sua sinteticità, conteneva le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e diritto, della decisione, pertanto la motivazione non era né apparente né incomprensibile. La delibera impugnata con il voto favorevole degli attori aveva ad oggetto l'autorizzazione richiesta dagli stessi ad allacciare nuove utenze; la Corte d'appello respingeva il gravame ritenendo che la questione dell'allaccio delle nuove utenze domestiche era stata posta all'ordine del giorno dell'assemblea su richiesta degli stessi attori, sicchè il diniego di autorizzazione non poteva rilevarsi “male ingiusto” agli effetti dell' articolo 1345 c.c. Inoltre,  non risultava dimostrato che i nuovi allacci fossero compatibili ai limiti segnati dall' articolo 1102 c.c. e non vi sarebbe lesione di alcun diritto degli istanti. La Suprema Corte riteneva la sentenza impugnata non conforme a diritto affermando che il condomino può dividere il suo appartamento in più unità ove da ciò non derivi concreto pregiudizio agli altri condomini , e sempre che tale facoltà non sia espressamente vietata da prescrizioni di natura contrattuale dettata dal regolamento di condominio o da diversa convenzione limitatrice dei diritti risultante dall'atto di acquisto. Se dal frazionamento dell'appartamento originario discende l'esigenza di procedere all'allaccio di nuove utenze ad una rete di servizi per la fruizioni di impianti indispensabili ai fini di una completa e reale utilizzazione degli immobili adeguata all'evoluzione dei bisogni abitativi delle persone, non è richiesta preventiva autorizzazione dell'assemblea, salvo che tale autorizzazione sia imposta da una convenzione contrattuale approvata dai condomini, nell'interesse comune, mediante esercizio dell'autonomia privata. Rientrando il punto di utenza nella parte di impianto di immobile condominiale, estraneo alle parti comuni e ricompresa nell'ambito dell'appartamento dei singoli condomini, cioè nella sfera della proprietà esclusiva di questi, l'autorizzazione all'allaccio non rientra tra i poteri dell'assemblea ex articolo 1135 c.c. , di talchè è nulla la deliberazione che provveda a riguardo. Tale nullità può essere fatta valere, ex articolo 1421 c.c. , da chiunque vi abbia un concreto interesse, compreso il condomino che abbia partecipato, col suo voto favorevole, alla formazione di detta delibera. Venivano pertanto accolti il secondo ed il terzo motivo di ricorso, dichiarati inammissibili il primo e quarto motivo, e dichiarato assorbito il quinto motivo. In conclusione, la Suprema Corte accoglieva il secondo e terzo motivo di ricorso, dichiarava inammissibile il primo e quarto motivo ed assorbito il quinto, e cassava la sentenza impugnata rinviando la causa, anche per le spese di giudizio di cassazione, alla Corte di appello competente in diversa composizione.

Presidente Falaschi – Relatore Scarpa Fatti di causa De.Al. anche quale erede di Tr.Am. ha proposto ricorso articolato in quattro motivi avverso la sentenza n. 201291/2019 della Corte d'Appello di Roma. Resiste con controricorso il Condominio via (Omissis) di R. Il giudizio ha ad oggetto l'impugnazione  ex articolo 1137 c.c.  spiegata da De.Al. e Tr.Am. con riguardo alla deliberazione approvata il 14 ottobre 2009 dall'assemblea del Condominio via (Omissis) di R, con il voto favorevole dei medesimi attori. La causa verte sul diritto dei condomini De.Al. e Tr.Am. di allacciarsi alle tubature del gas e delle altre utenze domestiche al servizio della nuova porzione immobiliare risultante dal frazionamento di una originaria consistenza. Gli attori hanno dedotto che il loro voto alla delibera fosse stato viziato da violenza, avendo gli altri condomini minacciato di non concedere l'autorizzazione all'allaccio del gas ove le unità immobiliari risultanti dal frazionamento fossero state tre, e non due soltanto. L'impugnazione della delibera sosteneva altresì che alcuna autorizzazione occorresse per allacciare i nuovi appartamenti alle utenze domestiche. L'adito Tribunale di Roma con sentenza n. 13827/2012 dichiarò inammissibile l'impugnazione, avendo gli attori espresso voto favorevole alla delibera del 14 ottobre 2009, né avendo gli stessi interesse ad opporsi alla decisione di incaricare una commissione per esaminare il passaggio delle tubazioni. La Corte d'Appello di Roma ha poi respinto il gravame avanzato da De.Al. e Tr.Am. limitando la propria motivazione ai seguenti rilievi: a) la questione dell'allaccio delle nuove utenze domestiche era stata posta all'ordine del giorno dell'assemblea del 14 ottobre 2009 su richiesta degli stessi attori, sicché il diniego di autorizzazione non poteva rivelarsi male ingiusto agli effetti dell' articolo 1345 c.c. ; b) non risulta dimostrato che i nuovi allacci siano compatibili ai limiti segnati dall' articolo 1102 c.c. ; c) non vi è lesione di alcun diritto degli istanti nell'incarico conferito alla commissione, restando comunque la facoltà vantata da De.Al. e Tr.Am. esercitabile a prescindere dalla delibera assembleare. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Troncone, ha depositato memoria, concludendo il rigetto del ricorso. Hanno depositato memorie altresì ricorrente e controricorrente. Ragioni della decisione 1. Il primo motivo del ricorso di De.Al. denuncia la nullità della sentenza per vizio di costituzione del collegio e violazione del principio di immutabilità del giudice  ex articolo 276, comma 1, c.p.c. , risultando tra i componenti del collegio deliberante indicati in epigrafe della sentenza la consigliera M. G. M. Al riguardo, la censura sostiene che la intestazione della sentenza riproduce i dati del verbale dell'udienza collegiale del giorno 11.04.2018 , ma che in concreto non risulta al ricorrente la partecipazione della dr. M.G.M. alla deliberazione della sentenza del giorno 15.02.2019 , giacché detta magistrata era impedita in tale data da gravi motivi di salute. Altrimenti, il ricorrente chiede al riguardo la correzione dell'errore materiale. 1.1. Il primo motivo di ricorso è palesemente inammissibile. 1.2. Dal combinato disposto degli  articolo 132  e  276 c.p.c.  è agevole ricavare il principio secondo cui la paternità della decisione deve essere attribuita esclusivamente al giudice o al collegio che ha elaborato la decisione stessa, occorrendo che nell'epigrafe della sentenza-documento venga riportato il nominativo del giudice o dei giudici che abbiano assunto la decisione. È poi necessario che i membri del collegio nominativamente indicati nell'intestazione della sentenza coincidano con i nomi di coloro che hanno assistito all'udienza di discussione (nella specie, come risultanti dal verbale dell'udienza collegiale dell'11 aprile 2018, atto in ordine al quale il ricorso rivela, peraltro, una grave carenza delle indicazioni prescritte dall' articolo 366, comma 1, n. 6, c.p.c. ), ed hanno trattenuto la causa in decisione, stante il principio dell'identità dell'organo presente all'udienza di discussione con quello deliberante. 1.3. - La nullità della sentenza deliberata da giudici diversi da quelli che hanno assistito alla discussione può essere perciò dichiarata solo quando vi sia la prova della diversità tra il collegio deliberante e quello che abbia, invece, assistito alla discussione della causa, come risultante dal verbale d'udienza, il quale fa fede fino a querela di falso dei nomi dei giudici componenti il collegio. Il verbale dell'udienza di discussione ingenera, perciò, la presunzione della deliberazione della sentenza da parte degli stessi giudici che hanno partecipato all'udienza collegiale, ulteriormente avvalorata dalla circostanza che, ai sensi dall' articolo 276 c.p.c. , tra i compiti del presidente del collegio vi è quello di controllare che i giudici presenti nella camera di consiglio siano quelli risultanti dal verbale dell'udienza di discussione ( Cass. n.15879 del 2010 ; n. 2815 del 1995), restando la composizione del collegio altrimenti comunque individuabile alla stregua delle regole dettate dagli  articolo 113  e  114 disp. att. c.p.c.  (arg. da  Cass. n. 24585 del 2019 ). La nullità della sentenza impugnata, perché asseritamente deliberata da giudici diversi da quelli che hanno assistito alla discussione, che è insanabile e rilevabile d'ufficio ai sensi dell' articolo 158 c.p.c. , imporrebbe, dunque, il superamento della fidefacienza del verbale di udienza mediante querela di falso, che il ricorrente non risulta aver proposto. L'intestazione della sentenza recante i nomi dei giudici componenti il collegio peraltro qui conformi ai dati del verbale d'udienza - non ha, del resto, una sua autonoma efficacia probatoria. 1.4. Per superare la presunzione della deliberazione della sentenza in camera di consiglio da parte degli stessi giudici che avevano partecipato all'udienza collegiale, il ricorrente prospetta solo illazioni formulate per via deduttiva e aventi per risultato una ipotesi, esponendo nelle sue difese informazioni attinenti allo stato di salute fisica di una delle componenti del collegio. 1.5. In definitiva, in difetto di proposizione di querela di falso, la prova dell'assunto, secondo cui la decisione della sentenza impugnata sarebbe stata presa da un collegio diverso da quello indicato nell'epigrafe della sentenza stessa (corrispondente, nella sua composizione, a quella risultante dal verbale dell'udienza collegiale, nella quale la causa era passata in decisione), non può essere data in via deduttiva dalle notizie attinenti alle condizioni di salute in cui versava uno dei componenti del collegio nel giorno della decisione, indicato nella sentenza predetta (cfr. ancora Cass. n. 133 del 1974). 1.6. Ove, infine, il primo motivo prospetta la semplice eventualità di un errore materiale emendabile ai sensi degli  articolo 287  e  288 c.p.c. , esso trascura di valutare il pacifico principio giurisprudenziale secondo cui la speciale disciplina per la correzione degli errori materiali incidenti sulla sentenza (la quale attribuisce la competenza all'emanazione del provvedimento correttivo allo stesso giudice che ha emesso la decisione da correggere), mentre non è applicabile quando contro la decisione stessa sia già stato proposto appello dinanzi al giudice del merito, in quanto l'impugnazione assorbe anche la correzione di errori, è invece da osservarsi rispetto alle decisioni impugnate con ricorso per cassazione, atteso che il giudizio relativo a tale ultima impugnazione è di mera legittimità e la Corte di cassazione non può correggere errori materiali contenuti nella sentenza del giudice di merito, al quale va, pertanto, rivolta l'istanza di correzione, anche dopo la presentazione del ricorso per cassazione ( Cass. n. 10289 del 2001 ; n. 13629 del 2021). 2. Può ora passarsi, nel rispetto dell'ordine logico delle questioni, ad esaminare il quarto motivo di ricorso, che lamenta la violazione o erronea applicazione degli  articolo 116 c.p.c. , 1136 e 1137 e 1421 c.c. Si prospetta, in particolare, la carenza della maggioranza occorrente per l'autorizzazione alla lite ed alla costituzione in appello del Condominio con riguardo alla delibera del 22 febbraio 2013. 2.1. - Anche questo motivo è inammissibile per una concorrente serie di ragioni. 2.1.1. L'autorizzazione o la ratifica dell'assemblea per la costituzione in giudizio dell'amministratore di condominio sono necessarie per le sole cause che esorbitano dalle attribuzioni dello stesso amministratore,  ex articolo 1131, commi 2 e 3, c.c. , e non per quelle che vi rientrano perché, come nella specie, attinenti all'esecuzione delle delibere assembleari,  ex articolo 1130, n. 1, c.c.  (tra le tante,  Cass. n. 11200 del 2021 ). 2.1.2. Allorché l'amministratore sia stato comunque autorizzato dall'assemblea a promuovere o a resistere ad un'azione concernente le parti comuni dell'edificio, non può chiedersi al giudice della lite di accertare incidentalmente che la deliberazione autorizzativa non è stata approvata con la maggioranza di cui all' articolo 1136, comma 4, c.c. , in quanto una delibera adottata con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge è annullabile e perciò, ove non impugnata dai condomini assenti, dissenzienti o astenuti nel termine di trenta giorni previsto dall' articolo 1137 c.c. , è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio. Sino a quando la delibera di autorizzazione alla lite annullabile non sia annullata (quale conseguenza dell'esercizio di un potere di parte e della necessaria pronuncia di una sentenza costitutiva), il giudice deve, dunque, ritenere legittimamente instaurato il contraddittorio, in quanto l'atto annullabile produce gli effetti di cui è capace finché non sia annullato e, ove sia decorso il termine per l'esercizio dell'azione di annullamento, esso resta definitivamente e automaticamente valido ( Cass. n. 18003 del 2024 , non massimata). 2.1.3. - Il difetto di valida procura del condominio convenuto o, come nella specie, appellato, non incide sulla regolarità del contraddittorio, ma rileva unicamente ove la non rituale presenza del convenuto o dell'appellato nel processo abbia recato pregiudizio all'attore o appellante (ad esempio, per la condanna alle spese che l'attore o appellante non avrebbe subito se il convenuto o l'appellato, contumace, non avesse partecipato al giudizio) ( Cass. n. 22958 del 2022 ; n. 2127 del 2021; n. 27302 del 2020; n. 12806 del 2019, tutte non massimate). 3. Il secondo motivo di ricorso prospetta la nullità della sentenza impugnata per contraddittorietà ed illogicità, nonché assoluta perplessità, della motivazione della sentenza impugnata, ove la stessa ha ritenuto che il diritto degli attori di procedere all'allaccio delle nuove utenze domestiche potesse essere esercitato indipendentemente dall'impugnazione della delibera. Il ricorrente ravvisa, invece, il pregiudizio concreto arrecato dalla deliberazione assembleare alla sua proprietà esclusiva. Il terzo motivo di ricorso lamenta ancora l'omessa motivazione e l'omesso esame circa il fatto costituito dal verbale assembleare recante la delibera del 14 ottobre 2009, lesivo dei diritti immobiliari del De Vita, con conseguente nullità. Il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione del principio di non contestazione  ex articolo 115 c.p.c. , con riguardo ai fatti storici decisivi della lite. 2.1. Il secondo e il terzo motivo di ricorso vanno trattati congiuntamente, essendo connessi, e risultano fondati nei limiti di cui alla motivazione che segue, con assorbimento del quinto motivo, il quale, per effetto dell'accoglimento delle indicate censure, rimane privo di immediata rilevanza decisoria. 2.2. La sentenza impugnata, pur nella sua sinteticità, contiene le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione, e la motivazione non è perciò affatto apparente , non è perplessa ed obiettivamente incomprensibile , né denota un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili , consentendo, piuttosto, un effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (cfr.  Cass. Sezioni Unite n. 8053 del 2014 ; n. 22232 del 2016; n. 2767 del 2023). 2.3. - Il fatto consistente nella delibera del 14 ottobre 2009 è stato preso in considerazione dai giudici d'appello. Il ricorrente, peraltro, con riferimento all'illustrato contenuto rilevante di tale atto, nel rispetto della previsione dell' articolo 366, comma 1, n. 6), c.p.c. , si limita a postularne un diverso esame , piuttosto che a censurare un omesso esame ai sensi dell' articolo 360, comma 1, n. 5), c.p.c. 3. - La delibera impugnata approvata il 14 ottobre 2009 dall'assemblea del Condominio via (Omissis) di R, con il voto favorevole dei medesimi attori, aveva ad oggetto l'autorizzazione richiesta dai condomini De.Al. e Tr.Am. ad allacciare nuove utenze domestiche al servizio della porzione immobiliare risultante dal frazionamento di una originaria consistenza. Gli attori stessi hanno dedotto che il loro voto alla delibera fosse stato viziato da violenza, avendo gli altri condomini minacciato di non concedere l'autorizzazione all'allaccio del gas ove le unità immobiliari risultanti dal frazionamento fossero state tre, e non due soltanto. La Corte d'Appello di Roma ha respinto il gravame avanzato da De.Al. e Tr.Am. osservando che a) la questione dell'allaccio delle nuove utenze domestiche era stata posta all'ordine del giorno dell'assemblea del 14 ottobre 2009 su richiesta degli stessi attori, sicché il diniego di autorizzazione non poteva rivelarsi male ingiusto agli effetti dell' articolo 1345 c.c. ; b) non risultava dimostrato che i nuovi allacci fossero compatibili ai limiti segnati dall' articolo 1102 c.c. ; c) non vi sarebbe lesione di alcun diritto degli istanti, restando comunque la facoltà vantata da De.Al. e Tr.Am. esercitabile a prescindere dalla delibera assembleare. 4. La sentenza impugnata non è conforme a diritto. 4.1. Questa Corte ha già affermato che il condomino può dividere il suo appartamento in più unità ove da ciò non derivi concreto pregiudizio agli altri condomini, e sempre che tale facoltà non sia espressamente vietata da prescrizione di natura contrattuale dettata dal regolamento di condominio, o da diversa convenzione limitatrice dei diritti risultanti dall'atto di acquisto ( Cass. n. 13184 del 2016 ; n. n. 15109 del 2019). 4.2. Se dal frazionamento dell'appartamento originario discende l'esigenza di procedere all'allaccio di nuove utenze ad una rete di servizi per la fruizione di impianti indispensabili ai fini di una completa e reale utilizzazione degli immobili, adeguata all'evoluzione dei bisogni abitativi delle persone, non è richiesta alcuna preventiva autorizzazione dell'assemblea, salvo che tale autorizzazione sia imposta da una convenzione contrattuale approvata dai condomini nell'interesse comune, mediante esercizio dell'autonomia privata. Alla eventuale autorizzazione ad eseguire l'allaccio di nuove utenze, non di meno concessa, negata o - come si assume nella specie - condizionata dall'assemblea, può attribuirsi altrimenti valore come riconoscimento, o meno, dell'inesistenza di correlati pregiudizi alla funzionalità degli impianti comuni (arg. da  Cass. n. 1554 del 1997 ; n. 36389 del 2022; n. 1337 del 2023). In particolare,  Cass. n. 21832 del 2007  rigettò il ricorso contro la sentenza di merito che aveva annullato la delibera assembleare con cui il condominio aveva negato a un condomino l'autorizzazione ad allacciare il proprio immobile alla rete idrica, fognante e citotelefonica. 4.3. - Rientrando il punto di utenza nella parte di impianto dell'immobile condominiale estraneo alle parti comuni ( art 1117, n. 3, c.c. ) e ricompresa nell'ambito dell'appartamento dei singoli condomini, cioè nella sfera di proprietà esclusiva di questi, la autorizzazione all'allaccio non rientra tra i poteri dell'assemblea  ex articolo 1135 c.c. , di talché è nulla la deliberazione che provveda al riguardo. Tale nullità può essere fatta valere,  ex articolo 1421 c.c. , da chiunque vi abbia un concreto interesse, compreso il condomino che abbia partecipato, con il suo voto favorevole, alla formazione di detta delibera ( Cass. n. 5814 del 2016 ; n. 3946 del 1994; n. 4197 del 1987; n. 3232 del 1982). 5. Va pertanto enunciato il seguente principio: la domanda diretta a far accertare la non conformità alla legge o al regolamento del contenuto della decisione approvata in una assemblea di condominio, avente ad oggetto l'autorizzazione, e le eventuali limitazioni, dell'allaccio di nuove utenze domestiche di una unità immobiliare ad una rete di servizi integra gli estremi di un'azione di accertamento della nullità e può pertanto essere proposta da un condomino, seppure abbia partecipato all'assemblea ed espresso voto conforme, se a tale accertamento egli abbia un interesse concreto e attuale, diretto ad eliminare la situazione di obiettiva incertezza che la delibera genera quanto al contenuto dell'assetto organizzativo della materia regolata. Non rileva, in senso contrario, che tale autorizzazione assembleare sia stata richiesta e, appunto, votata, anche dal condomino attore, in quanto, da un lato, il principio di cui all' articolo 1421 c.c. , secondo cui la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, salvo diverse disposizioni di legge, non è derogato dalle norme in tema di condominio, e, dall'altro, la regola per la quale chi ha dato causa ad una nullità non può farla valere è propria della materia processuale, mentre è estranea alla materia sostanziale. 6. - Il secondo ed il terzo motivo di ricorso vanno perciò accolti, vanno poi dichiarati inammissibili il primo ed il quarto motivo e va dichiarato assorbito il quinto motivo. Consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, la quale procederà a nuovo esame della causa, uniformandosi ai principi enunciati, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibili il primo ed il quarto motivo ed assorbito il quinto motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione.