Simulazione del comodato e ripetizione dell’indebito in caso di ristrutturazioni immobiliari

La sentenza del Tribunale di Lecce affronta una controversia insorta tra familiari riguardo un contratto di comodato gratuito relativo a un appartamento di vecchia costruzione, ritenuto simulato dall’istruttoria e dalla documentazione in atti.

L' immobile in questione, caratterizzato da impianti vetusti, muffa coperta da carta da parati e una classificazione energetica G, è stato oggetto di una ristrutturazione totale a spese della nuora del proprietario. Tuttavia, la natura simulata del contratto – finalizzata a consentire al proprietario di usufruire dell' agevolazione IMU al 50% – ha impedito ai comodatari di godere realmente e immediatamente dell'immobile, costringendoli a sostenere i costi di ristrutturazione. Il Tribunale ha valorizzato le prove testimoniali, documentali e la relazione tecnica, ritenendo che la simulazione del comodato abbia prodotto un indebito oggettivo, con conseguente diritto alla ripetizione delle somme investite per la ristrutturazione. Di rilievo, in tal senso, la giurisprudenza della Suprema Corte ( Cass. 11 aprile 2014 n. 8594 ; Cass. n. 24721/2019 ), che legittima la ripetizione delle spese sostenute per lavori su immobili non propri, soprattutto quando la rottura del vincolo matrimoniale lascia le migliorie a esclusivo vantaggio del proprietario. La sentenza evidenzia che la ripetizione dell'indebito , ai sensi dell' articolo 2033 c.c. , comporta la restituzione di quanto pagato in assenza di titolo giustificativo – qui, la ristrutturazione della ex casa coniugale in assenza di effettivo godimento del bene in favore dei comodatari. La somma riconosciuta all'attrice è stata quantificata partendo dall'intero esborso per lavori (€33.880,00), detraendo però le agevolazioni fiscali usufruite per sei anni (€10.164,00), così da evitare un ingiustificato arricchimento. Il convenuto è stato quindi condannato a restituire €23.716,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì della domanda al saldo, nonché al pagamento delle spese processuali (€4.000,00 più spese vive, generali, IVA e CPA come per legge). La pronuncia fissa un importante precedente sul piano pratico per avvocati e magistrati specializzati in diritto delle obbligazioni, delle successioni familiari e delle esecuzioni immobiliari, fornendo parametri chiari di calcolo e orientamento interpretativo su simulazione del comodato, indebito oggettivo e restituzione di investimenti migliorativi in immobili non di proprietà .

MOTIVAZIONE Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell' articolo 132 cod. proc. civ. , come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell' articolo 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69 , trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (4 luglio 2009), risultino ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti (atto di citazione notificato dall'attrice (omissis) comparsa di costituzione e risposta depositata dal convenuto (omissis), sia i verbali di causa, le note di trattazione scritta, le memorie istruttorie e le note conclusionali. Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell' articolo 132 cod. proc. civ. , la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, dai verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, nonché dalle note conclusionali, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall' articolo 281-sexies cod. proc. civ. , Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409 ). La causa veniva assegnata al giudice dott.ssa G. Imperiale. All'udienza cartolare di prima comparizione del 7.2.2022, instauratosi il contraddittorio tra le parti, venivano assegnati i termini istruttori ex art.183 comma 6 c.p.c. e si rinviava per l'ammissione dei mezzi di prova all'udienza cartolare del 13.5.2022. Ammesse le prove, la causa veniva istruita con l'interrogatorio formale delle parti, la prova testimoniale e documentale. Nelle more del giudizio in fascicolo veniva assegnato a questo giudice per l'udienza del 24.6.2024. Terminate le prove testimoniali, all'udienza in presenza del 3.2.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rinviata per la discussione ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 13.10.2025, con termine alle parti per note conclusive. In data odierna, dopo la discussione anche mediante il rinvio alle note conclusive, il giudice ha deciso la causa con sentenza contestuale inviata telematicamente alle parti costituite. DECISIONE Ritiene questo giudice che la domanda dell'attrice sia fondata e meriti accoglimento. Dall'istruttoria espletata e dalla documentazione in atti si evince chiaramente che l'appartamento concesso in comodato fosse di vecchia costruzione (anni ‘60) e con impianti datati. La circostanza che fosse stato affittato nel 2014 ad una famiglia con bambini non certifica che lo stato dell'immobile fosse ottimale. Come è risultato dalla prova testimoniale ed anche documentale, in particolare dalle dichiarazioni dell'architetto che ha presentato la (omissis) per i lavori da effettuare e dalle fatture per gli stessi lavori, si tratta di un appartamento degli anni ‘60 con impianti vetusti, con carta da parati che copriva la muffa sui muri e che, comunque, emanava un cattivo odore, e con una certificazione APE che lo classifica con classe energetica G che vuol dire minima efficienza, considerando che è l'ultima delle dieci classi energetiche. Inoltre che il contratto di comodato gratuito fosse simulato, come sostenuto da parte attrice, emerge dalla circostanza che proprio a causa di tutte queste carenze dell'appartamento (dimostrate dalla documentazione in atti), lo stesso non poteva assolvere alla funzione essenziale del contratto di comodato e cioè di far godere gratuitamente ed immediatamente il bene oggetto del contratto ai comodatari coniugi, tanto che comunemente decidono di procedere alla ristrutturazione necessaria e non per il solo gusto estetico della moglie (omissis) Dappiù, non risponde a verità che il proprietario del bene non abbia tratto alcun vantaggio dal (omissis) contratto di comodato in quanto, in primis, l'appartamento è stato totalmente ristrutturato a spese della nuora (omissis) e poi il proprietario (omissis) registrando il contratto, ha comunque usufruito dell'agevolazione sull'IMU con tariffa pari al 50% rispetto alla tariffa intera. Pertanto, ritenuto simulato il contratto di comodato, la giurisprudenza della Suprema Corte (in particolare vedi sentenza n. 8594 dell'11.4.2014 e ordinanza n. 24721 del 2019), a tal riguardo ha precisato che è sempre possibile recuperare i soldi utilizzati per la ristrutturazione di una casa non propria, anche se adibita poi a tetto domestico. Infatti, sebbene lo scopo di chi paga la ditta di lavori sia quello di avvantaggiare la coppia (marito e moglie) con il rifacimento dell'appartamento, una volta che il matrimonio si spezza, tali migliorie restano ad esclusivo vantaggio del terzo titolare dell'immobile. Non essendo, infatti, l'appartamento più adibito a casa coniugale, il proprietario avrebbe ricevuto un pagamento senza titolo, con conseguente obbligo di restituzione. Si tratta, quindi di domanda di ripetizione dell'indebito prevista dall' articolo 2033 c.c. che recita chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato . In pratica è un indebito oggettivo il pagamento di un debito inesistente, cioè non dovuto né da colui che ha eseguito la prestazione, né da altri (si tratta, dunque, di un pagamento privo di qualsiasi causa giustificativa). Alla luce di tali considerazioni la domanda di ripetizione dell'indebito dell'attrice deve essere accolta con restituzione alla stessa della somma spesa per la ristrutturazione della ex casa coniugale e pari ad €. 33.880,00, casa di proprietà esclusiva di (omissis) Tuttavia, avendo l'attrice (omissis) usufruito delle agevolazioni fiscali per gli anni dal 2016 al 2021 con importo annuale di €.1.694,00 e quindi per 6 anni pari ad €.10.164,00, la somma che effettivamente (omissis) dovrà restituire a (omissis) è pari a (33.880,00- 10.164,00) €.23.716,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì della domanda al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice on. dott.ssa (omissis) definitivamente decidendo sulla domanda proposta da (omissis) nei confronti di (omissis) disattesa ogni altra azione, istanza ed eccezione così decide: 1. Accoglie la domanda di (omissis) per le ragioni di cui in premessa. 2. Per l'effetto, condanna il convenuto (omissis) alla restituzione della somma di €.23.716,00 come sopra determinata, quale importo per ripetizione dell'indebito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì della domanda al soddisfo. 3. Condanna, infine, il convenuto (omissis) al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'attrice (omissis) e che si liquidano in €.4.000,00,