Inammissibile l’appello via PEC in assenza di firma digitale

La Corte d’Appello di Lecce si è pronunciata sulla validità della notifica dell’atto di appello trasmesso via PEC privo di firma digitale. Il Collegio, richiamando la recente giurisprudenza di legittimità, ha ribadito che la firma digitale è requisito essenziale per la validità dell’atto introduttivo telematico.

In mancanza di sottoscrizione digitale, l’appello è infatti dichiarato inammissibile, salvo il caso di atti analogici scansionati correttamente attestati come conformi all’originale. La decisione consolida il principio secondo cui la sottoscrizione digitale garantisce la certezza della paternità dell’atto processuale, tutelando la regolarità del processo civile telematico. Il caso affrontato dalla Corte leccese riguardava un atto di citazione in appello e una procura alle liti trasmessi telematicamente come semplici PDF, privi di sottoscrizione digitale , con la sola relata di notifica firmata digitalmente. La Corte, richiamando i principi espressi dalla Cassazione (tra cui Cass. n. 14338/2017 e n. 26355/2023), ha chiarito che «la firma digitale è pienamente equiparata, quanto agli effetti, alla sottoscrizione autografa […] essendo la firma digitale […] requisito di validità dell’atto introduttivo del giudizio…l’inammissibilità dell’appello derivava già da siffatta carenza, non sanabile». Un’importante distinzione viene però operata tra atti nativi digitali e atti analogici scansionati : nel primo caso la mancanza della firma digitale rende insanabile la notifica; nel secondo, è sufficiente l’attestazione di conformità, ma anch’essa era assente nel caso concreto. La Corte ribadisce quindi che « il dedotto vizio della notificazione non è comunque suscettibile di sanatoria alcuna, perché secondo la giurisprudenza di legittimità dette omissioni…integrano notificazione inesistente, non sanabile quindi, neppure con la costituzione della parte appellata». Riassumendo, la sottoscrizione digitale dell’atto introduttivo è condizione imprescindibile per la validità dell’impugnazione, tranne che per gli atti cartacei scansionati cui sia allegata attestazione di conformità. In assenza di tali requisiti, l’appello è inammissibile.

Motivazione 1. Con sentenza n. 603/2024, emessa ex articolo 281 sexies c.p.c. in data (omissis), notificata in data (omissis), il Tribunale di (omissis) dichiarava l'inammissibilità della domanda proposta con atto di citazione del 27.01.2021 da (omissis) nei confronti dell'(omissis) e della terza chiamata (omissis) S.p.A. 2. Invero, (omissis) agiva in giudizio deducendo che (omissis) titolare della omonima ditta edile, con ricorso per decreto ingiuntivo aveva ottenuto dal Giudice di (omissis) di (omissis) un decreto ingiuntivo nei confronti del (omissis) per il pagamento di € 4.510,00, quale credito vantato per la mancata corresponsione di parte del compenso dovuto per l'esecuzione di alcuni lavori commissionati alla ditta creditrice e realizzati, nell'anno 2018, presso l'abitazione dell'attore, sita in (omissis) sotto la supervisione dell'(omissis) quale direttore dei lavori. (omissis) la prospettazione attorea, l'importo richiesto dalla ditta appaltatrice afferiva al corrispettivo preteso per opere mai commissionate e, quindi, realizzate contro la sua volontà. A tal riguardo, asseriva che le parti contraenti avevano concordato l'intervento di ristrutturazione con un computo metrico, per l'importo di € 8.000,00, che veniva regolarmente saldato. Aggiungeva di non aver mai conferito incarico per la realizzazione di lavori differenti e/o ulteriori rispetto a quelli pattuiti e di non essere mai stato informato dal D.L. sulla necessità di eseguire ulteriori opere, poi di fatto realizzate, senza autorizzazione e con l'apposizione di firma a suo dire apocrifa in calce ad alcuni documenti relativi ai lavori in questione. Il decreto ingiuntivo ottenuto dalla ditta (omissis) mai opposto, era stato quindi posto in esecuzione, sicché in sede esecutiva aveva dovuto sborsare la complessiva somma di € 5.544,69, suo dire non dovuta. Concludeva chiedendo di accertare che i lavori eseguiti dalla ditta non erano stati commissionati dal (omissis) di accertare e dichiarare la non debenza delle somme precettate e sborsate, nonché di condannare l'(omissis) in qualità di direttore dei lavori, al pagamento di quanto dall'attore corrisposto alla ditta individuale (omissis) a titolo di corrispettivo per le predette opere. 3. Ritualmente costituitosi in giudizio, l'(omissis) eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione per omesso esperimento della procedura di negoziazione assistita, nonché l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione in ragione del giudicato esterno formatosi sul provvedimento monitorio, che non opposto era passato in giudicato. Nel merito, il convenuto rilevava l'infondatezza dell'avversa pretesa, posto che il (omissis) rispetto a quanto pattuito tra le parti, aveva versato solo una parte delle spettanze dovute alla ditta (omissis) mentre i compensi professionali dell'(omissis) restavano impagati in parte. Contestando anche il quantum richiesto, il convenuto concludeva domandando il rigetto delle richieste attoree. Chiedeva comunque di essere autorizzato alla chiamata in causa della (omissis) S.p.A., con funzione di manleva. 4. Integrato il contraddittorio, si costituiva in giudizio anche la (omissis) eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità della domanda per effetto del giudicato sia formale che sostanziale del decreto ingiuntivo non opposto e, nel merito, assumendo l'infondatezza della domanda. Eccependo l'inoperatività della garanzia, chiedeva il rigetto delle domande avverse. 5. All'esito dell'istruzione probatoria, espletata mediante produzione documentale, il primo giudice dichiarava l'inammissibilità della domanda attorea per effetto dell'efficacia riflessa spiegata dal giudicato contenuto nel procedimento monitorio. Invero, rilevato che le pretese attoree si fondano sul medesimo titolo del giudizio monitorio, il giudice di prime cure evidenziava che il (omissis) avrebbe dovuto costituirsi nel giudizio innanzi al Giudice di (omissis) al fine di dimostrare la responsabilità dell'(omissis) nell'esecuzione di opere diverse da quelle pattuite. Le spese del giudizio venivano interamente compensate in ragione della pronuncia solo sulla questione preliminare di merito. 6. Con atto di citazione notificato il (omissis) ha proposto appello avverso la sentenza suindicata, censurandola nel merito affidandosi a tre motivi di gravame, e segnatamente: a) Violazione e falsa applicazione dell' articolo 324 cpc in relazione all' art.2909 c.c. - errata applicazione degli articolo 324 cpc e 2909 c.c. in relazione al decreto ingiuntivo nr. 2317/208 D.I. Giudice di (omissis) di (omissis) l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha dichiarato l'inammissibilità della domanda in conseguenza dell'efficacia riflessa dell'intervenuto giudicato sostanziale del decreto ingiuntivo n. 2317/18. A parere del deducente, la diversità dell'oggetto delle rispettive domande, sia con riferimento al petitum che alla causa petendi, impedirebbe di ritenere che il giudicato formatosi per effetto della mancata opposizione al decreto ingiuntivo sia idoneo ad esprimere la sua efficacia “riflessa” anche nel presente giudizio. Nel dettaglio, i soggetti coinvolti nel giudizio monitorio risultavano essere il (omissis) e la ditta (omissis) mentre la causa petendi e il petitum attenevano esclusivamente al pagamento di un corrispettivo derivante da un incarico mai affidato. Nel giudizio di primo grado, invece, il (omissis) ha chiesto l'accertamento della responsabilità del (omissis) per aver autorizzato la realizzazione di lavori ulteriori senza il consenso del committente, per cui la causa petendi e il petitum non coinciderebbero con quelli del giudizio monitorio. A sostegno di tale censura, l'appellante lamenta la: b) violazione e falsa applicazione dell' articolo 1325 c.c. - querela di falso: il deducente contesta la violazione degli articolo 1325 e 1326 c.c. stante la sussistenza di un vizio del consenso per non aver mai autorizzato opere ulteriori rispetto a quelle realizzate e riportate nel computo metrico estimativo iniziale, tant'è che ne ha avuto contezza solo con la notifica del decreto ingiuntivo e consecutivo precetto. La ditta appaltatrice e il direttore dei lavori non avrebbero verificato la volontà dell'appaltante ad eseguire le opere in questione, come si evince dalla mancata messa in mora del (omissis) Aggiunge che le successive somme pretese si reggono su scritture apocrife, per cui l'appellante propone querela di falso in merito a tutti i documenti allegati nel fascicolo; c) violazione e falsa applicazione dell' articolo 1218 e ss. c.c. : l'istante precisa di aver corrisposto la somma pretesa per le prestazioni professionali, reputando l'eccedenza quale somma non dovuta perché non oggetto di intesa, oltre che basata su documenti apocrifi. 7. Si è costituito in giudizio l'(omissis) eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità e/o nullità dell'atto di appello per inesistenza della notificazione dell'atto di gravame, inoltrato privo di firma digitale, in violazione dell' articolo 125 c.p.c. ; eccepisce, altresì, l'inammissibilità dell'appello per violazione degli articolo 342 e 434 c.p.c. , nonché l'inammissibilità/improcedibilità della domanda per effetto del giudicato esterno formatosi nel procedimento monitorio. Nel merito, chiede il rigetto dell'avversa pretesa, assumendone l'infondatezza. 7.1 Con atto di citazione notificato in pari data anche l'(omissis) interponeva appello (iscritto al RG n. 299/2024) avverso la medesima sentenza per il seguente motivo: (omissis) e/o falsa applicazione della disciplina ex articolo 92 c.p.c. - illogicità manifesta - violazione di legge - sussistenza: l'appellante incidentale lamenta che il primo giudice abbia compensato le spese di lite, pur in assenza dei relativi presupposti. Il carattere assorbente della questione preliminare ed il conseguente omesso esame della pretesa creditoria del (omissis) avrebbero dovuto giustificare un regolamento delle spese di lite secondo soccombenza. 8. (omissis)ni S.p.A si è costituita in giudizio, reiterando le medesime eccezioni preliminari sollevate dal (omissis) e, chiedendo, nel merito, la conferma dell'impugnata sentenza. In subordine, nell'ipotesi di riforma dell'impugnata sentenza, la deducente reitera le eccezioni sollevate in primo grado avverso la domanda di garanzia formulata dal (omissis) (inoperatività della garanzia e, nel merito, la scopertura assicurativa dell'evento citatorio). 9. All'udienza del 19.09.2024, riunito al presente giudizio il procedimento n. 299/2024 R.G. il Cons. Istruttore, ritenuto di non dover procedere ai sensi dell' articolo 350 bis c.p.c. , fissava innanzi a sé, ai sensi dell' art.352 c.p.c. , l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni; nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica. All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, all'udienza del 07.10.2025 la causa, stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione. § 1. Appello n. 286/2024 Eccezioni preliminari 10. (omissis) deduce, che l'atto di appello è stato formulato in modo del tutto generico, senza una precisa indicazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, nonché delle relative doglianze. (omissis) non merita accoglimento Ed invero, dalla lettura dell'atto introduttivo si evince che l'appellante ha sufficientemente indicato gli errori in cui, a suo dire, è incorso il Tribunale, con particolare riferimento, come si vedrà, alla mancata ammissione di mezzi istruttori rilevanti ai fini della decisione, alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle prove assunte, così consentendo un'adeguata individuazione delle questioni e dei punti contestati della pronuncia impugnata, delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione, nonché offrendo specifiche argomentazioni per confutare il percorso motivazionale del primo Giudice. Del resto, la stessa Corte di Cassazione a (omissis) con ordinanza n. (omissis) del 13.12.2022, ha recentemente chiarito che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. 11. Fondata appare al Collegio, in via preliminare e con forza assorbente di ogni altra doglianza, l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dagli appellanti, per essere l'atto di citazione in appello e la procura alle liti, notificate via Pec alle controparti, non regolari. Deducono gli appellati che detti atti sono privi della sottoscrizione digitale del difensore. 12. Ed invero. Con atto di citazione in appello trasmesso via PEC a ciascuno dei difensori costituiti delle parti in primo grado, (omissis) proponeva impugnazione avverso la sentenza 603/2024, resa ex articolo 281 sexies cpc dal Tribunale di (omissis) in data (omissis) e notificata il (omissis). In data (omissis) alle ore 20.11 il difensore in primo grado di (omissis) l'avv. (omissis) ed il difensore in primo grado di (omissis) , l'avv. (omissis) spa ricevevano PEC di notificazione da parte del legale di (omissis) contenente un atto di appello e la procura alle liti, entrambi in allegato pdf, privi di firma e/o di firma digitale. Effettivamente, infatti, solo la relata di notificazione - pure trasmessa via Pec unitamente alla citazione ed alla procura alle liti - è firmata digitalmente, laddove l'atto di appello non è sottoscritto dal difensore né digitalmente, né in maniera analogica, contenendo solo l'indicazione del nome del difensore mentre la procura alla lite è invece sottoscritta dal difensore ma non con firma digitale. 13. In generale, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la firma digitale è pienamente equiparata, quanto agli effetti, alla sottoscrizione autografa in forza dei principi contenuti nel D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni [cfr., segnatamente, articolo 1, comma 1, lett. p) e s), 20, comma 3 e 211 - applicabili anche al processo civile in forza di quanto disposto dall' articolo 4 del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24 - e delle specifiche disposizioni, di rango secondario (ma in attuazione del citato D.L. n. 193 del 2009), di cui al combinato disposto degli articolo 11 e 34 del D.M. n. 44 del 2011 e (in base al predetto articolo 34) delle specifiche tecniche dettate dall'articolo 12 del provvedimento del Ministero della giustizia del 16 aprile 2014; pertanto, essendo la firma digitale - al pari della sottoscrizione dell'atto analogico (cd. cartaceo) ai sensi dell' articolo 125 cod. proc. civ. (cfr. tra le altre Cass. n. 1275/2011 ) - requisito di validità dell'atto introduttivo del giudizio (anche di impugnazione), in quanto essa attiene alla formazione dello stesso e alla sua riconducibilità a chi lo ha formato (nella specie, necessariamente al difensore munito di procura), l'inammissibilità dell'appello derivava già da siffatta carenza, non sanabile” (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 14338 del 8/6/2017; Ordinanza n. 22781/2015; Ordinanza n. 1275 del 20/1/2011, Rv. 616037). Giova osservare però che i richiamati precedenti della Corte - in particolare Cass. n. 14338/2017 - , secondo cui la firma digitale è - al pari della sottoscrizione dell'atto analogico - requisito di validità dell'atto introduttivo del giudizio, anche di impugnazione, così che la sua mancanza comporta l'inammissibilità dell'appello, affermano un principio che è stato enunciato in relazione agli atti “nativi digitali”, ma non vale per gli “atti analogici” poi riprodotti in formato digitale, come nel caso di esame. In tale secondo ipotesi (atto in formato analogico, successivamente riprodotto in formato digitale ai fini della notificazione telematica) la giurisprudenza di legittimità, ritiene, invero, che “ l'atto d'appello… non richieda la firma digitale dei difensori (che, invece, deve essere presente in calce alla notificazione effettuata a mezzo posta elettronica certificata), ma debba essere solo munito dell'attestazione di conformità all'originale, perché è sufficiente che la copia telematica rechi la menzionata attestazione di conformità, redatta secondo le disposizioni vigenti ratione temporis, - ai fini della validità della notificazione non assumendo peraltro rilievo la circostanza che il file digitale rechi il formato “pdf” anziché “p7m””: Così Cassazione civile II, 12/09/2023 n.26355 secondo cui “ (omissis) d'appello in formato analogico, successivamente riprodotto in formato digitale ai fini della notificazione telematica, munito dell'attestazione di conformità all'originale, non richiede la firma digitale dei difensori” 13. Nel caso in esame, l'atto d'appello, così come la procura alle liti, sono stati redatti in formato analogico (cioè cartaceo) e poi riprodotti in formato “pdf” ai fini della notificazione telematica, sicché non dovevano essere firmati digitalmente; tuttavia ai fini della validità della notificazione entrambi gli atti dovevano essere corredati della “attestazione di conformità all'originale” della sottoscrizione apposta all'atto dal difensore. Se non era necessaria la firma digitale del difensore, tuttavia, la notificazione dell'atto privo della attestazione di conformità la rende comunque non validamente effettuata, sicché va accolta, con tale precisazione, l'eccezione di inammissibilità del gravame. Peraltro, l'atto di appello redatto in formato analogico (cartaceo) non risulta corredato di alcuna sottoscrizione autografa del difensore (rispetto alla quale era necessari la attestazione di conformità da allegare all'atto scannerizzato e notificato) (omissis) a fronte di tale omissione nella attestazione di conformità, appare rilevante il fatto che la relata di notifica contenga invece - come doveva - la firma digitale. 14. Parte appellante non assume sul punto alcuna difesa né in sede di precisazione delle conclusioni, né in comparsa conclusionale, né ha mai dedotto che trattavasi di errore scusabile che avrebbe potuto dar luogo ad una rimessione in termine. Peraltro, non è stata mai chiesta, neppure in udienza, alcuna rimessione nel termine per l'appello. In proposito va specificato che “la rimessione in termini richiede, da una parte, la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, …. dall'altra, la tempestività dell'iniziativa della parte, da intendere come immediatezza della reazione al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa. (Cass. Sez. (omissis) 18 dicembre 2018, n. (omissis)), e nel caso in esame nulla viene dedotto. 15. In ogni caso il dedotto vizio della notificazione non è comunque suscettibile di sanatoria alcuna, perché secondo la giurisprudenza di legittimità dette omissioni (nella forma digitale per gli atti “nativi digitali”, ovvero della attestazione di conformità per gli “atti analogici” poi riprodotti in formato digitale) , integrano notificazione inesistente, non sanabile quindi, neppure con la costituzione della parte appellata. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 14338 depositata l'8 giugno 2017, si è pronunciata in tema di processo civile telematico, sancendo, in particolare, che la nullità derivante dalla mancanza di firma digitale dell'avvocato sull'atto di citazione in appello è insanabile, non rilevando, in alcun modo, la costituzione in giudizio dell'appellato. (omissis) di firma digitale sull'originale informatico di un atto dell'avvocato, così come la mancanza di sottoscrizione autografa su un atto cartaceo, determina un grave vizio nella formazione dell'atto. (omissis) costituzione in giudizio della controparte cui è stata notificata una copia, a sua volta non firmata digitalmente, del predetto atto non è idonea a sanare la nullità della notificazione, dal momento che la nullità riguarda, ancora prima che la notifica, l'esistenza dell'atto da notificare. (omissis) introduttivo del giudizio redatto in formato elettronico e privo di firma digitale è nullo, poiché detta firma è equiparata dal d.lgs. n. 82 del 2005 alla sottoscrizione autografa, che costituisce, ai sensi dell' articolo 125 c.p.c. , requisito di validità dell'atto introduttivo (anche del processo di impugnazione) in formato analogico. (Cassazione civile (omissis) VI-3 ordinanza n. 14338 del 8 giugno 2017). 16. La firma digitale, al pari della sottoscrizione dell'atto analogico (c.d. cartaceo), ai sensi dell' articolo 125 c.p.c. è requisito di validità dell'atto introduttivo del giudizio (anche di impugnazione) in quanto essa attiene alla formazione dell'atto stesso, nonché alla sua riconducibilità a chi lo ha formato ossia al difensore munito di procura. La Cassazione, onde superare un eccessivo formalismo in appello, ha ribadito che l'appello il cui atto introduttivo sia stato notificato con modalità telematica non è improcedibile se l'appellante “ si costituisca tempestivamente, depositando copia analogica dei documenti attestanti l'avvenuta notificazione, corredati di attestazione di conformità agli originali telematici, non essendovi un obbligo di produrre la notifica in modalità telematica e potendosi, pertanto, procedere alternativamente ai sensi dell' articolo 9, comma 1-bis, della legge n. 53 del 1994 ”. ( Cassazione civile sez. II, 04/11/2024, n.28207 ) Il deposito della copia dell'atto in modalità analogica con attestazione di conformità sottoscritta dall'avvocato infatti consente di desumere la paternità certa dell'atto processuale ( Cassazione civile sez. un., 12/03/2024, n.6477 ). Ma anche tale adempimento è stato omesso. Infatti, parte appellante ha provveduto, con la iscrizione a ruolo del 26.3.2024, a depositare - unitamente ai documenti prodotti ed alla prova della notifica - alcuna attestazione di conformità degli atti analogici in scrutinio, attestazioni che non sono atti prodotti in giudizio. 17. Deve quindi dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnazione proposta nel giudizio n. 286/2024. § 2. Appello n. 299/2024 18. E' fondata la impugnazione della sentenza n. 603/2024 proposta da (omissis) nel giudizio riunito, recante il n. 299/2024; il motivo di censura concerne il regime delle spese di lite, che il tribunale in violazione dell' articolo 92 cpc , avrebbe compensato integralmente. 19. In generale le spese del processo devono essere poste a carico del soccombente. La condanna di una parte alle spese del giudizio, infatti, deve essere rapportata alla sua soccombenza sulle questioni oggetto di lite, sulla base di un tipico rapporto causa - effetto. Nella specie, effettivamente, ricorre una totale soccombenza del (omissis) attore in primo grado, avendo il tribunale disatteso la sua domanda; sicché, confermato tale esito, non si giustifica affatto la soluzione adottata dal tribunale. Né emergono gravi ed eccezionali ragioni - di cui il tribunale non dà alcuna contezza - che consentano, in applicazione dell' articolo 92 cpc , una compensazione quantomeno parziale delle spese di lite del primo grado fra le parti. Le spese di primo grado vanno pertanto, secondo soccombenza, poste interamente a carico del (omissis) 20. Resta ferma, invece, la compensazione della spese di lite di primo grado nei confronti di (omissis) S.p.A., posto che quest'ultima non ha impugnato tale statuizione, sicché la stessa è divenuta definitiva, né può giovarsi della impugnazione proposta dal (omissis) in relazione alla statuizione sulle spese di lite; ciò in virtù del principio secondo cui alla parte non impugnante si estendono gli effetti derivanti dall'accoglimento dell'impugnazione proposta da altre parti contro una sentenza sfavorevole emessa nei confronti di entrambi, nel caso di obbligazioni solidali, e quindi di un rapporto con pluralità di parti ma scindibile, e a fortiori con riguardo a rapporti caratterizzati da inscindibilità. ( Cassazione civile sez. II, 24/10/2018, n.26992 ). Non ricorrendo né l'una né l'altra di tali ipotesi la statuizione inerente le spese di lite di (omissis) S.p.A. è passata in giudicato. § 3. Spese di lite di appello. 21.Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto dell'esito complessivo della lite e dell'attività difensiva svolta da ciascuna parte in questa fase. 22. Si dà atto, infine, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante nel giudizio 286/2024 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto. P.Q.M. La Corte d'Appello di (omissis) definitivamente pronunciando sull'appello (R.G. n. 286/2024) proposto da (omissis) con atto di citazione notificato il (omissis) nei confronti di (omissis) e di (omissis)ni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché sull'appello (R.G. 299/2024) proposto da (omissis) e riunito al primo, avverso la sentenza del Tribunale di (omissis) n. 603/202 4, pubblicata in data (omissis), così provvede: 1. Dichiara inammissibile l'appello proposto da (omissis) nel giudizio n. 286/2024; 2. Accoglie l'appello proposto da (omissis) nel giudizio n. 299/2024 riunito, e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, che conferma nel resto, condanna (omissis) al pagamento in favore del (omissis) delle spese di lite di primo grado, che liquida in € 1.500,00 oltre accessori di legge e di tariffa; 3. (omissis) al pagamento, in favore degli appellati delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in favore di (omissis) in € 2.000,00 ed in favore di (omissis) S.p.A. in € 1.500,00 il tutto oltre accessori di legge e di tariffa; 4. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di (omissis) in favore dell'erario, di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.