Respinte le obiezioni sollevate in Cassazione dal lavoratore. Confermato il suo licenziamento. Evidente, secondo i Giudici, il peso specifico della condotta extralavorativa tenuta.
A mettere nei guai il lavoratore, dipendente di un’importante azienda italiana, è il blitz compiuto a casa sua dagli uomini delle forze dell’ordine, i quali rinvengono tra quelle mura otto chili di droga , tra cocaina e marijuana, e ben 7mila euro in contanti. L’episodio, con inevitabile strascico penale, ha una grossa risonanza, anche a livello mediatico, e fa finire il lavoratore nel mirino dell’azienda, che, difatti, decide di optare per il provvedimento più drastico, cioè il licenziamento . E questa valutazione viene ritenuta corretta dai giudici di merito, i quali considerano legittimo il licenziamento per giusta causa intimato dall’azienda al dipendente . Ciò perché l’addebito mosso al lavoratore e consistente «nella condotta extralavorativa di detenzione in casa di sostanze stupefacenti (otto chilogrammi tra cocaina e marijuana) e di una ingente somma di denaro (7mila euro)» è tale, per i giudici d’Appello, da rendere «giustificato il provvedimento adottato per la gravità delle condotte, anche incidenti sulla immagine aziendale e comunque sul vincolo fiduciario». Lampante, quindi, per i giudici d’appello, «la giusta causa del recesso datoriale ». Per il legale che difende il lavoratore, però, è stata eccessivamente severa la reazione dell’azienda , reazione peraltro condivisa dai giudici di primo e di secondo grado. A suo parere, difatti, vi sono i presupposti per evidenziare «la sostanziale assenza di giusta causa », anche tenendo conto della mancanza di prove della «incidenza dei fatti addebitati» al lavoratore «sulla sua capacità di lavoro». Questa chiave di lettura viene però respinta dai Giudici di Cassazione, soprattutto «in relazione alla incidenza della descritta condotta extralavorativa – la cui gravità è stata valutata tenendo conto, in aggiunta, anche dell’eco avuta dalla notizia in ambito locale e di pregressi precedenti disciplinari del lavoratore – sulla funzionalità del rapporto di lavoro e sul rapporto di fiducia intercorrente tra le parti ». Ragionando in questa ottica, i Giudici di Cassazione richiamano il principio secondo cui «la condotta illecita extralavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare poiché il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta ma anche, quale obbligo accessorio, a non porre in essere, fuori dall’ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o compromettere il rapporto fiduciario con il datore . E tali condotte, ove connotate da caratteri di gravità, possono anche determinare l’irrogazione della sanzione espulsiva». Posta dunque la ragione determinativa del licenziamento e la valutazione effettuata in linea con i principi vigenti in materia, risulta senza dubbio» non rilevante «il riferimento alla incidenza (o meno) dei fatti addebitati alla capacità lavorativa del dipendente , che si assume non inficiata». Quest’ultimo elemento, ossia la capacità lavorativa del dipendente, «non ha assunto alcun rilievo nella causa giustificativa del licenziamento, incentrato, come detto, sulla gravità in sé della condotta, sulla incidenza della condotta sull’immagine del datore di lavoro e sul vincolo di fiducia che connota il rapporto di lavoro, soprattutto in ragione del carattere evidentemente doloso del comportamento e per la sistematicità e la protrazione nel tempo della condotta, e la sua conseguente idoneità, unitamente ai precedenti disciplinari, a ledere definitivamente la fiducia nella persona del dipendente». Tirando le somme, è legittimo il licenziamento , secondo i Giudici di Cassazione, e ciò sul presupposto in fatto dell’essere il dipendente «imputato dei reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, per i quali era stato tratto in arresto e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari» e sulla constatazione della «giusta causa, in relazione alla incidenza della descritta condotta extralavorativa – la cui gravità è stata valutata tenendo conto, in aggiunta, anche dell’eco avuta dalla notizia in ambito locale e di pregressi precedenti disciplinari — sulla funzionalità del rapporto di lavoro e sul rapporto di fiducia intercorrente tra le parti». Inevitabile è il riferimento ai principi secondo cui «la condotta illecita extralavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare poiché il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta ma anche, quale obbligo accessorio, a non porre in essere, fuori dall’ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o compromettere il relativo rapporto fiduciario. E tali condotte, ove connotate da caratteri di gravità, possono anche determinare l’ irrogazione della sanzione espulsiva ».
Presidente Doronzo – Relatore Leone Fatti di causa La Corte di appello di Bologna aveva rigettato il ricorso proposto da U.R. avverso la decisione con cui il Tribunale di Modena aveva valutato legittimo il licenziamento per giusta causa intimato da (OMISSIS) spa all'U.R.. La corte di merito aveva condiviso la decisione del tribunale ritenendo che l'addebito al ricorrente, relativo alla sussistenza della giusta causa del recesso datoriale, consistente nella condotta extra-lavorativa di detenzione in casa di sostanze stupefacenti (8 kg tra cocaina e marijuana) e di ingente somma di denaro (E. 7000,00), fosse tale da rendere giustificato il provvedimento adottato per la gravità delle condotte, anche incidenti sulla immagine aziendale e comunque sul vincolo fiduciario. Avverso detta decisione il ricorrente proponeva ricorso cui resisteva con controricorso (OMISSIS) spa. Con ordinanza del 20.2.2025 questa Corte di legittimità, in sede di valutazione ai sensi dell'articolo 380-bis cod.proc.civ., ritenendo manifestamente infondato il ricorso, proponeva la definizione dello stesso, rilevando che: la Corte d'appello, sul presupposto in fatto dell'essere il dipendente imputato dei reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, per i quali era stato tratto in arresto e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, ha ravvisato la giusta causa di licenziamento “in relazione alla incidenza della descritta condotta extra-lavorativa – la cui gravità è stata valutata tenendo conto, in aggiunta, anche dell'eco avuta dalla notizia in ambito locale e di pregressi precedenti disciplinari – sulla funzionalità del rapporto di lavoro e sul rapporto di fiducia intercorrente tra le parti”. In tal modo, i giudici di appello si sono uniformati ai principi enunciati da questa S.C. secondo cui la condotta illecita extralavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare poiché il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta ma anche, quale obbligo accessorio, a non porre in essere, fuori dall'ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o compromettere il rapporto fiduciario con lo stesso; tali condotte, ove connotate da caratteri di gravità, possono anche determinare l'irrogazione della sanzione espulsiva (v. Cass. 28368 del 2021 ; n. 267 del 2024, entrambe relative a licenziamento per giusta causa intimato a lavoratori accusati di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti). E' stato, in particolare, evidenziato che l'attività di integrazione del precetto normativo di cui all' articolo 2119 c.c. compiuta dal giudice di merito è sindacabile in cassazione a condizione che la contestazione del giudizio valutativo operato in sede di merito non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli standards, conformi ai valori dell'ordinamento, esistenti nella realtà sociale (cfr. Cass. n. 985 del 2017 ; Cass. n. 5095 del 2011 ; Cass. n. 9266 del 2005 ). Nel caso in esame, a fronte degli illeciti penali addebitati al lavoratore e da questi ammessi (come si legge nella sentenza del tribunale riportata a p. 3, primo cpv., della sentenza d'appello), la valutazione compiuta dai giudici di merito appare rispondente ai canoni giurisprudenziali attraverso cui sono state definite le nozioni legali di giusta causa (cfr. Cass. n. 18715 del 2016 ; n. 6901 del 2016; n. 21214 del 2009; n. 7838 del 2005) e di proporzionalità della misura espulsiva (cfr. Cass. 18715 del 2016 ; Cass. n. 21965 del 2007 ; Cass., n. 25743 del 2007 ), avendo la sentenza impugnata motivatamente valutato, in conformità al primo giudice, la gravità della condotta illecita per il suo carattere evidentemente doloso e per la sistematicità e protrazione nel tempo della stessa, e la sua conseguente idoneità, unitamente ai precedenti disciplinari, a ledere definitivamente la fiducia nella persona del dipendente. Parte ricorrente depositava nei termini istanza per chiedere la decisione ai sensi dell'articolo 380-bis, comma 2, c.p.c.; era, quindi, instaurato il procedimento in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 380-bis.1 c.p.c., all'esito della quale, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza. Le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione 1)- Con l'unico motivo è stata denunciata la violazione dell' art 2119 c.c. lamentandosi la sostanziale assenza di una giusta causa ed il difetto motivazionale sul punto. Il ricorrente eccepisce, a riguardo, l'erronea valutazione della corte sulla esistenza di una giusta causa, in quanto nessuna determinazione era stata assunta sulla incidenza dei fatti addebitati sulla capacità di lavoro del ricorrente. Occorre preliminarmente evidenziare che la censura risulta inconferente rispetto a quanto valutato dalla corte d'appello. Come già valutato dalla proposta di definizione sopra riportata, la corte territoriale ha basato il giudizio di legittimità del licenziamento “in relazione alla incidenza della descritta condotta extra-lavorativa – la cui gravità è stata valutata tenendo conto, in aggiunta, anche dell'eco avuta dalla notizia in ambito locale e di pregressi precedenti disciplinari – sulla funzionalità del rapporto di lavoro e sul rapporto di fiducia intercorrente tra le parti”. La valutazione così espressa risulta conforme e coerente con i principi enunciati da questa corte di legittimità secondo i quali la condotta illecita extralavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare poiché il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta ma anche, quale obbligo accessorio, a non porre in essere, fuori dall'ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o compromettere il rapporto fiduciario con lo stesso; tali condotte, ove connotate da caratteri di gravità, possono anche determinare l'irrogazione della sanzione espulsiva ( Cass. 28368 del 2021 ; n. 267 del 2024). Posta dunque la ragione determinativa del licenziamento e la valutazione effettuata in linea con i principi vigenti in materia, risulta senza dubbio estraneo al decisum il riferimento alla incidenza (o non) dei fatti addebitati alla capacità lavorativa del dipendente, che si assume non inficiata. Siffatto elemento non ha assunto alcun rilievo nella causa giustificativa del licenziamento, come detto, incentrato sulla gravità in sé della condotta, sulla incidenza della stessa sull'immagine del datore di lavoro e sul vincolo di fiducia che connota il rapporto di lavoro, soprattutto in ragione del carattere evidentemente doloso (..del comportamento) e per la sistematicità e protrazione nel tempo della stessa, e la sua conseguente idoneità, unitamente ai precedenti disciplinari, a ledere definitivamente la fiducia nella persona del dipendente. Inammissibile è poi da considerare la doglianza relativa alla valutazione circa la proporzionalità della sanzione rispetto al danno di immagine subito dal datore di lavoro, trattandosi di giudizio di merito estraneo, per quanto in doglianza, al perimetro della giurisdizione di legittimità. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Le spese seguono il principio di soccombenza, anche dando applicazione del disposto dell'articolo 380 bis c.p.c. e del richiamato articolo 96 co.3 e 4 c.p.c. , avendo il collegio deciso in conformità della proposta. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E…4.500,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Condanna altresì il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente della somma di E. 2.000,00 ai sensi dell 'articolo 96, comma 3, c.p.c . e della Cassa delle ammende della somma di € 2.000 ai sensi dell 'articolo 96, comma 4, c.p.c . Ai sensi dell'articolo 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.