Attenzione a non inciampare sulla storica scalinata di Trinità dei Monti a Roma: la sua natura monumentale e i relativi vincoli di manutenzione impongono a chi la percorre una particolare cautela, al punto che la distrazione può far decadere il diritto al risarcimento in caso di caduta.
Lo ha stabilito la Cassazione che, con l'ordinanza in esame, ha respinto definitivamente la richiesta di risarcimento di quasi 130 mila euro avanzata contro il Comune di Roma per omessa custodia. Nello specifico, una donna era caduta nel 2014 lungo la prima rampa della scalinata, sostenendo che la causa della caduta fossero gradini “ disconnessi e consumati ”, con conseguente lussazione del gomito sinistro e postumi permanenti. La donna, che indossava scarpe basse, aveva evidenziato la mancanza di manutenzione della scala da vent'anni e la sua scivolosità, pur in assenza di pioggia. Il Comune si era difeso sostenendo che il monumento veniva pulito solo con acqua a pressione e di notte, e che l'incidente era avvenuto in cond izioni di piena visibilità su una struttura soggetta a normale usura , sostenendo che la condotta della donna integrasse un'ipotesi di caso fortuito. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello avevano accolto questa tesi, respingendo le domande risarcitorie. La donna aveva quindi presentato ricorso in Cassazione. La Terza sezione civile ha ricordato il principio secondo cui «quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso ». Nel caso specifico, la Corte ha sottolineato che la “staticità” della scalinata monumentale implica una particolare attenzione da parte di chi la utilizza . Tuttavia, la ricorrente non ha fornito elementi sufficienti a dimostrare le condizioni del luogo della caduta, come foto o dettagli dei gradini interessati; inoltre, la donna aveva dichiarato di conoscere la scalinata, che il tempo era bello e che la visuale era libera. Negando il risarcimento, la Cassazione ha richiamato il ragionamento della Corte d'Appello, secondo cui la scalinata , nota per la sua rilevanza storica e turistica, tanto più ai cittadini romani, non è intrinsecamente pericolosa . Correttamente, dunque, la condotta imprudente della danneggiata è stata ritenuta caso fortuito, tenuto conto sia della prevedibilità della irregolarità dei gradini, sia delle condizioni favorevoli del momento (assenza di pioggia e buona visibilità).
Presidente De Stefano – Relatore Giannitti Fatti di causa 1. Si.Si. conveniva in giudizio Roma Capitale per sentirla condannare, previo accertamento della responsabilità per custodia ex articolo 2051 c.c. , al risarcimento del danno biologico subìto - quantificato in Euro 128.772,00 - oltre spese mediche (euro 2.874,98) nonché interessi legali e rivalutazione, con vittoria di spese. A sostegno della domanda deduceva che: a) il 5 luglio 2014, scendendo lungo la prima rampa della scalinata di Trinità dei Monti, era caduta rovinosamente a terra a causa dello stato dei gradini disconnessi e consumati e quindi del loro stato di cattiva manutenzione; b) soccorsa da una pattuglia di carabinieri presenti in loco e dai medici del 118, era stata trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Santo Spirito, dove era stata dimessa con diagnosi di lussazione del gomito sinistro con frattura di capitello radiale e coracoide, frattura di scafoide tarsale e cuboide del piede sinistro; c) il 7 luglio era quindi stata ricoverata e poi sottoposta ad intervento chirurgico per la riduzione della frattura del gomito sinistro presso il Policlinico Umberto I; d) in seguito al sinistro erano residuati postumi permanenti del 22% oltre ad una inabilità temporanea totale di 90 giorni e parziale al 50% di altri 90 giorni. La Si.Si. lamentava la cattiva manutenzione della scalinata di Trinità dei Monti, il cui restauro aveva avuto inizio solo nel 2015, ovvero successivamente al sinistro occorsole e a venti anni di distanza dal precedente intervento di restauro. La scalinata risultava, quindi, estremamente scivolosa pur in assenza di pioggia e nonostante le precauzioni adottate da essa Si.Si., che era caduta indossando scarpe basse e senza tacco. Inoltre, nessun cartello di pericolo era presente in loco, né la scalinata era provvista di alcun presidio antinfortunistico. Si costituiva in giudizio Roma Capitale, deducendo che non era possibile richiamare nel caso di specie la responsabilità per custodia dell'ente territoriale, in quanto la scalinata era bene oggetto di utilizzazione generale e diretta da parte di terzi e in secondo luogo per l'impossibilità di esercitare una effettiva vigilanza sulla enorme estensione viaria e sui manufatti del Comune. Inoltre, la Si.Si., nella richiesta di risarcimento inoltrata al Comune, aveva sostenuto di essere caduta a causa della presenza di un non meglio specificato prodotto lucidante sul piano di calpestio e non per un difetto di manutenzione. Peraltro, la scalinata di Trinità dei Monti, in quanto bene monumentale vincolato risalente alla prima metà del '700, veniva pulita solo mediante acqua a pressione e in orari tali da creare il minor disagio possibile per l'utenza. Ancora, il sinistro era avvenuto in condizioni di buona visibilità e su un bene che per sua natura è sottoposto a continua usura dovuta al calpestio giornaliero di una moltitudine di visitatori, sicché l'attrice aveva posto in essere una condotta incauta integrante il caso fortuito. Né era possibile far leva sulla responsabilità aquiliana ex articolo 2043 c.c. , mancando i requisiti della invisibilità dell'insidia e della sua oggettiva pericolosità, essendo il pericolo avvistabile, prevedibile ed evitabile. Concludeva Roma Capitale per il rigetto della domanda con vittoria di spese. Istruita la causa, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 863/2020, rigettava la domanda, condannando l'attrice a rifondere a Roma Capitale le spese processuali relative al grado. Avverso la sentenza di primo grado veniva proposto appello dalla Si.Si. Si costituiva anche nel giudizio di appello Roma Capitale, chiedendo la conferma della sentenza impugnata. La Corte d'Appello di Roma con sentenza n. 69/2025 rigettava l'impugnazione condannando l'appellante alla rifusione in favore di Roma Capitale anche delle spese relative al giudizio di appello. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la Si.Si. Ha resistito con controricorso Roma Capitale. Per l'odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte. Il difensore di parte resistente ha depositato memoria. Questa Corte, ad esito della camera di consiglio, si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione. Ragioni della decisione 1. Si.Si. articola in ricorso due motivi. Precisamente la ricorrente: - con il primo motivo denuncia, ai sensi dell' articolo 360 n. 3 c.p.c. , violazione degli articolo 2697,1227 e 2051 c.c. , nonché dell' articolo 115 c.p.c. : a) nella parte in cui la corte territoriale ha erroneamente affermato, in contrasto con il significato rappresentativo del complesso degli elementi istruttori acquisiti al giudizio, che lei non aveva provato la sussistenza di un preciso nesso di causalità tra le condizioni della scalinata e le conseguenze dannose, da lei sofferte; b) nonché nella parte in cui, per converso, ha erroneamente ritenuto sussistente un'ipotesi di caso fortuito (nella specie identificato nel suo comportamento imprudente) suscettibile di assumere valenza causale determinante nella produzione del danno, da lei denunciato, senza neppure specificarne o indicarne gli estremi concreti, omettendo infondatamente di attestare l'insussistenza di alcun suo concorso di colpa idoneo, non solo a costituire un'ipotesi di caso fortuito rilevante ai sensi dell' articolo 2051 c.c. , ma anche di colpa concorrente ai sensi dell' articolo 1227 c.c. ; - con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell' articolo 360 n. 3 c.p.c. , violazione e/o falsa applicazione dell' articolo 2729 c.c. , nella parte in cui la corte territoriale ha concluso che lei, danneggiata, avrebbe assunto una condotta imprudente, idonea ad assumere valenza causale determinante ed esclusiva nella produzione dei danni denunciati dall'attrice, valorizzando, sul piano istruttorio, elementi di prova critica del tutto privi delle necessarie qualità di gravità, precisione e concordanza espressamente imposte dalla legge. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Giova premettere che questa Corte, con ordinanza 01/02/2018, n. 2482 (e, nello stesso senso, con ordinanze nn. 2479 e 2480 del 2018), ha avuto modo di precisare che: In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell' articolo 1227, comma 1, c.c. , richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall' articolo 2 Cost. , sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro . Tale principio di diritto – successivamente più volte ribadito ( Cass. n. 27724/2018 ; n. 20312/2019; n. 38089/2021; n. 35429/2022; nn. 14228 e 21675/2023), anche a Sezioni Unite (Cass. n. 20943/2022 ) – è stato poi ancor più di recente riaffermato, statuendosi ( Cass. n. 11152/23 ) che la responsabilità ex articolo 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex articolo 1227 c.c. (bastando la colpa del leso: Cass. n. 21675/2023 , n. 2376 e n. 21065/2024 ) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole. A tanto deve aggiungersi che la valutazione del giudice del merito sulla rilevanza causale esclusiva della condotta del leso costituisce un tipico apprezzamento di fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità, ove scevro - come nella specie - da quei soli vizi logici o giuridici ancora rilevanti ai fini del n. 5 dell' articolo 360 cod. proc. civ. (tra cui l'apparenza della motivazione per manifesta fallacia o falsità delle premesse od intrinseca incongruità o inconciliabile contraddittorietà degli argomenti: Cass. 16502/17 ). 2.2. Ciò posto, inammissibile è il primo motivo. La ricorrente, denunciando formalmente il vizio di violazione di legge, sostanzialmente contesta l'apprezzamento del giudice di merito in ordine alla ricostruzione del fatto storico, alla valutazione delle prove documentali e all'attendibilità della propria versione. Tale censura, nella sostanza, sollecita una nuova valutazione del materiale istruttorio, estranea al sindacato di legittimità e, dunque, inammissibile ( Cass. Sez. Un. n. 34476/2019 ; Cass. Sez. III, n. 21957/2021 ). Contrariamente a quanto riferito dalla ricorrente, anche a voler prescindere dalla ritenuta difficile verosimiglianza della ricostruzione dell'accaduto contenta in sede di atto introduttivo, la corte di merito (anche con specifico richiamo alle argomentazioni contenute nella sentenza del giudice di primo grado: pp. 4-7, nonché p. 10 ss.) ha fornito una motivazione completa e coerente in ordine alla mancata prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento dannoso, argomentando su: - la genericità con cui la dinamica del sinistro era stata rappresentata in sede di atto di citazione, nel quale non era stato precisato né l'ora in cui si sarebbe verificato l'occorso ( dato rilevante onde valutare le condizioni di visibilità e quelle metereologiche ), né il punto preciso della caduta; - la genericità dei capitoli di prova richiesti con la memoria istruttoria e riproposti in appello, inidonei ad accertare non tanto su quali scalini la Si.Si. stesse transitando al momento della caduta quanto piuttosto le cause dell'evento; - la mancata produzione di fotografie rappresentative del punto di caduta che consentissero al giudice di merito di valutare la dinamica del sinistro e le sue cause; - la circostanza che la Si.Si. - a fronte della revoca dell'ordinanza ammissiva della prova testimoniale da parte del giudice di primo grado - non risultava aver richiesto alcuna revoca di tale provvedimento, né aveva riproposto le istanze istruttorie all'udienza di precisazione delle conclusioni e neppure nel giudizio di appello, evidenziando un contegno processuale sin anche di rinuncia all'istanza; - la circostanza che la Si.Si. in sede di interrogatorio formale aveva dichiarato non soltanto di essere già scesa dalla scalinata di Trinità dei Monti, che il tempo era bello e non aveva piovuto, ma anche che, nello scendere, non era preceduta da altre persone, con la conseguenza che la condizione delle scale doveva essere ad essa visibile; - l'impossibilità di ricavare dalla cartella clinica e dalla relazione medico legale di parte (che costituisce semplice allegazione difensiva) elementi utili per desumere alcunché in merito alla caduta e soprattutto sul luogo di verificazione della stessa ; - le caratteristiche, la natura e la conformazione di una scalinata ben nota - tantopiù ai cittadini romani - per la sua rilevanza artistica, storica e turistica e di per sé non intrinsecamente pericolosa. In estrema sintesi, la corte di merito ha fondato la decisione su una motivazione coerente e immune da vizi logici. La censura della ricorrente, diretta a sostituire la propria lettura delle risultanze istruttorie a quella del giudice di merito, non configura un errore di diritto ma una doglianza di merito inammissibile ex articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Non risulta neppure correttamente denunciato il vizio di violazione dell' articolo 115 c.p.c. , poiché la corte territoriale non ha disatteso prove ritualmente offerte, né ha travisato il contenuto di quelle ritualmente acquisite, ma, rientrando ciò nel suo sindacato di merito, ha valutato, nel rispetto del principio del libero convincimento, la loro idoneità a dimostrare il fatto controverso. D'altra parte, in conformità a quanto statuito di recente da questa Corte in fattispecie analoga (cfr. Cass. n. 16666/2024 , p. 5), nemmeno può pretendersi che l'allegazione generica di una caduta su di una scala equivalga a quella di una caduta a causa della scala , ove non si somministrino al giudice elementi certi e affidabili sulle complessive condizioni della stessa nel punto esatto della caduta (elementi che la corte di merito, con qui insindacabile giudizio di fatto, ha accertato appunto mancanti), in modo da consentire la conclusione che il sinistro sia stato conseguenza normale delle specifiche e particolari condizioni della cosa custodita. Infatti, attesa la naturale staticità di tale peculiare tipo di cosa, quale una scalinata monumentale, ontologicamente priva di un dinamismo proprio (e sulla cui struttura il custode non ha neppure, se non altro di norma, la possibilità di interventi, incompatibili con l'esigenza di conservarne le caratteristiche originarie), nell'interazione tra essa ed un suo fruitore assume un ruolo pregnante la condotta di quest'ultimo, sicché le condizioni specifiche della cosa assumono determinante rilevanza per valutare, in rapporto alle cautele normalmente attese, il ruolo di quella nella determinazione dell'evento. E la carenza di prova sulle medesime nel punto esatto della caduta correttamente esclude la prova di un nesso causale tra la cosa e il sinistro. 2.3. Anche il secondo motivo è inammissibile. Invero, la corte di merito ha ritenuto che la condotta della danneggiata aveva integrato un'ipotesi di caso fortuito, idoneo a recidere il nesso eziologico, argomentando: sia sulla prevedibilità e superabilità, con l'adozione di normali cautele, delle condizioni dei gradini, trattandosi di bene monumentale antico e noto per la propria irregolarità; sia sulla circostanza che, per come si desumeva dalle dichiarazioni rese dalla stessa interessata in sede di interrogatorio formale, il tempo era bello, non aveva piovuto, e la visuale era piena. In sintesi, la corte territoriale ha esposto le ragioni per le quali ha ritenuto plausibile l'attribuzione dell'evento ad una condotta disattenta della ricorrente, evidenziando l'assenza di elementi oggettivi di pericolosità della scalinata e la prevedibilità del rischio. Pertanto, anche tale doglianza si risolve in una critica alla valutazione del materiale probatorio e non prospetta alcuna violazione della regola di diritto. La conclusione, a cui è pervenuta la corte di merito, è, sia pure correttamente ascritta la condotta del leso al precedente logico del riscontro di elisione dello stesso nesso causale, conforme al costante orientamento di questa Corte, sopra ricordato, secondo cui quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente mediante l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante è l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo ( Cass. n. 2480/2018 ; n. 287/2015; n. 23919/2013). A ciò si aggiunge che, secondo il costante orientamento di questa Corte ( Cass. n. 3357/2019 ; n. 27417/2018), la verifica del carattere di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni costituisce apprezzamento di merito, non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non illogica. La dedotta violazione dell' articolo 2729 c.c. non attinge la corretta interpretazione della norma, ma riguarda l'uso che il giudice ha fatto delle presunzioni semplici nella ricostruzione del fatto, denunciando una pretesa erroneità nella valutazione della condotta della danneggiata. In definitiva, anche censure articolate nel motivo in esame si risolvono nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio, inammissibile in sede di legittimità, non potendosi sindacare il merito del ragionamento presuntivo del giudice di appello, ove logicamente coerente. Resta, pertanto, in questa sede incensurabile la conclusione del giudice del merito sulla carenza di idonea prova sul nesso causale tra la cosa custodita e il sinistro. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, oltre alla condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla controparte, la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto ( Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315 ). Infine, per la natura della causa petendi, va di ufficio disposta l'omissione, in caso di diffusione, delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente, ai sensi dell' articolo 52 D.Lgs. 196 del 2003 . P.Q.M. La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del Comune resistente, delle spese del presente giudizio, spese che liquida in Euro 7.700 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge; - ai sensi dell 'articolo 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 200 2, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della ricorrente al competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato articolo 13, se dovuto; - dispone che, ai sensi dell 'articolo 52 D.Lgs. 196 del 200 3, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi generalità ed altri dati identificativi della ricorrente.