Secondo il Consiglio di Stato, la richiesta di accesso agli atti ex articolo 116, comma 2, c.p.a. va respinta qualora non sia dimostrata la stretta indispensabilità della documentazione rispetto alle esigenze difensive, escludendo la legittimazione per istanze meramente esplorative prive di specifico interesse alla tutela di situazioni giuridiche concrete.
Nella recente sentenza n. 7813/2025, il Consiglio di Stato ha fornito un rilevante chiarimento sulla disciplina dell'accesso agli atti nei procedimenti amministrativi di gara pubblica, ribadendo che l'istanza avanzata dalla parte interessata deve essere supportata dalla prova della stretta indispensabilità della documentazione richiesta ai fini della tutela in giudizio . Il caso trae origine da una procedura negoziata bandita dal Comune di Pescara per l'affidamento del servizio di gestione di un nido d'infanzia. Nel corso del giudizio, uno dei partecipanti aveva depositato, in memoria, un'istanza ex articolo 116 c.p.a. per accedere a specifici atti di gara . Il Collegio ha ritenuto tale istanza inammissibile , richiamando un orientamento ormai consolidato secondo cui la tutela del diritto di accesso, in presenza di dati coperti da segreto tecnico o commerciale , non può risolversi in un generico interesse conoscitivo, ma necessita della dimostrazione della concreta necessità di utilizzo della documentazione nello specifico giudizio. Il Consiglio di Stato ha ricordato che «al fine di esercitare il diritto di accesso riguardo a informazioni contenenti eventuali segreti tecnici o commerciali, è essenziale dimostrare non già un generico interesse alla tutela dei propri interessi giuridicamente rilevanti, ma la concreta necessità (da riguardarsi, restrittivamente, in termini di stretta indispensabilità) di utilizzo della documentazione in uno specifico giudizio» ( Cons. Stato, Sez. V, 1° luglio 2020, n. 4220 ). Spetta dunque all'istante specificare e motivare il collegamento tra la documentazione richiesta e le proprie esigenze difensive. In assenza di tale dimostrazione, secondo il Collegio, la domanda di accesso rappresenta un tentativo meramente esplorativo e, come tale, deve essere dichiarata inammissibile, in linea con la giurisprudenza costante ( Cons. Stato, Sez. V, 20 gennaio 2022, n. 369 ). Il principio ha trovato puntuale applicazione nel caso di specie, con la reiezione dell'istanza, sprovvista della dimostrazione della stretta indispensabilità degli atti richiesti, limitandosi ad una richiesta generica e non circostanziata. La pronuncia ribadisce così la funzione strumentale, ma non indiscriminata, dell'accesso agli atti nel processo amministrativo, a tutela dell'equilibrio tra trasparenza e protezione di dati riservati.