In tema di rivalutazione dei redditi ai fini pensionistici, la Cassazione chiarisce che rileva solo la contribuzione effettivamente versata in base agli indici ISTAT 1980.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza n. 29679/2025, interviene in modo dirimente sulla questione della rivalutazione dei redditi per il calcolo della pensione forense. Al centro della controversia vi è la richiesta di un avvocato per la riliquidazione della pensione sulla base della rivalutazione dei redditi sin dal 1980, secondo l'indice medio annuo ISTAT di quell'anno (21,1%), anziché dal 1981 (18,7%) come operato dalla Cassa Forense. Il tema chiave verte sull'interpretazione dell'articolo 27, ult. co., l. n. 576/1980 , e sulla sua applicazione alle pensioni maturate anche dopo il 1980. La Cassazione, richiamando i più recenti indirizzi giurisprudenziali ( Cass. 22836/2025 , Cass. 24639/2025 ), ritiene che i redditi da assumere per il calcolo della media di riferimento devono essere rivalutati a partire dal 1980 , applicando l'indice ISTAT relativo alla svalutazione tra il 1979 e il 1980, e non dal 1981. Viene precisato inoltre che la sentenza a sezioni unite n. 7281/2004, spesso richiamata, riguarda la distinta tematica della rivalutazione delle pensioni, non dei redditi su cui calcolare la pensione secondo il sistema retributivo. La seconda parte dell'ordinanza si concentra sull' obbligo contributivo e sulle conseguenze dell'inadempimento. Il Collegio stabilisce che i redditi da prendere a riferimento per il calcolo della pensione sono esclusivamente quelli su cui sia stata versata contribuzione effettiva ( articolo 2 l. 576/80 ). Nel caso di applicazione di un coefficiente ISTAT inferiore , con conseguente minor contribuzione, la pensione deve essere calcolata sul reddito effettivamente coperto da contribuzione . La rivalutazione costituisce parte integrante del reddito e l'omissione contributiva, anche se determinata da errore indotto dalla Cassa, può essere scusata solo se si dimostra che tale errore non era superabile con la diligenza richiesta al professionista ( articolo 1176, comma 2 c.c. ). L'assenza della regola di automaticità delle prestazioni esclude il diritto a una prestazione pensionistica maggiorata se l'obbligo contributivo non è stato adempiuto. L'ordinanza accoglie quindi il secondo motivo di ricorso della Cassa e rinvia alla Corte d'appello di Bari per la verifica della sussistenza della causa non imputabile di inadempimento, con rilevanti ricadute pratiche per la platea degli avvocati iscritti alla Cassa Forense, richiamando altresì i principi in materia di prescrizione contributiva e diritto alla prestazione.
Presidente Mancino – Relatore Gnani Rilevato che Con sentenza n.352/22, la Corte d'Appello di Bari confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda dell'odierno controricorrente, esercente la professione di avvocato, volta alla riliquidazione della sua pensione previa rivalutazione dei propri redditi a partire dal 1980 secondo l'indice medio annuo ISTAT dell'anno 1980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980 (pari al 21,1%), anziché a partire dal 1981 secondo l'indice medio annuo ISTAT dell'anno 1981, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1980 e il 1981 (pari al 18,7%), come fatto invece dalla CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE. Riteneva la Corte che l' articolo 27, ult. co. L. n.576/80 si applicasse anche alle pensioni maturate successivamente al 1980; né la riliquidazione poteva essere negata per il fatto che non fosse stato pagato il maggior importo della contribuzione parametrato alla rivalutazione decorrente dal 1980 anziché dal 1981. Avverso la sentenza, la Cassa ricorre per due motivi, illustrati da memoria. Il professionista resiste con controricorso, illustrato da memoria. All'odierna adunanza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. Ritenuto che Con il primo motivo di ricorso, la Cassa deduce violazione e falsa applicazione degli artt.10 , 15,16,26,27 L. n.576/80, per non avere la Corte ritenuto che la rivalutazione decorresse dal 1980. Con il secondo motivo di ricorso, la Cassa deduce violazione e falsa applicazione dell' articolo 2 L. n.576/80 , per avere la Corte riliquidato il trattamento pensionistico nonostante non fossero stati versati i maggiori contributi dovuti a seguito di rivalutazione decorrente dal 1980. Preliminarmente vanno respinte le eccezioni di inammissibilità del ricorso avanzate dal controricorrente. Per un verso, il ricorso è sufficientemente specifico nell'indicare con chiarezza le censure addotte alla sentenza impugnata e le ragioni per le quali essa sarebbe errata. Per altro verso, il richiamo all' articolo 360-bis, n.1 c.p.c. appare inconferente posto che vari precedenti di questa Corte, sul tema, sono intervenuti successivamente alla proposizione del ricorso, sicché può dirsi che l'orientamento di legittimità in materia si è formato solo in seguito al ricorso. Il primo motivo è infondato. Si richiamano qui le pronunce recentemente rese da questa Corte in analoghe controversie (tra le tante v. Cass.22836/2025 , Cass.24639/2025 ), dalle quale non v'è motivo di discostarsi. In particolare, è stato affermato che l'entità dei redditi da assumere per il calcolo della media di riferimento ai fini delle pensioni di vecchiaia maturate dal 1 gennaio 1982, va rivalutata a partire dall'anno di entrata in vigore della legge n.576/80 ai sensi dell'articolo 27, co.4 della stessa legge, e quindi dal 1980, applicando l'indice medio annuo ISTAT dell'anno 1980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980. Tale conclusione non è smentita dalla sentenza di questa Corte a sezioni unite n.7281/2004, nella parte in cui assume invece a riferimento l'indice ISTAT del 1981 relativo al 1980, poiché la pronuncia a sezioni unite ha riguardato la tematica della rivalutazione delle pensioni, ai sensi dell'articolo 16, co.1, non già la rivalutazione dei redditi (articolo 15), su cui calcolare l'ammontare della pensione secondo il sistema retributivo. Nel caso di specie, invece, si tratta non di rivalutare le pensioni a far tempo dal primo anno successivo alla maturazione del diritto, previa delibera del consiglio di amministrazione della Cassa (commi 1 e 3 dell'articolo 16), ma di rivalutare i redditi, già prima della maturazione del diritto a pensione e già a partire dal 1980, anno di entrata in vigore della legge, per i redditi maturati a partire dal 1980. Infine, è stato aggiunto nelle citate sentenze che, secondo l' articolo 27, co.2 L. n.576/80 , la prima tabella di cui all'articolo 15, co.2 – ovvero la tabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditi redatta dal consiglio di amministrazione della Cassa entro il 31 maggio di ogni anno sulla base dei dati ISTAT – è redatta entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sicché deve essere redatta entro 4 mesi decorrenti dal 12.10.80, ovvero entro il 12.2.81, e quindi essa non può che prendere a riferimento l'indice medio ISTAT registrato nel 1980 sulla base della svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980, non l'indice ISTAT del 1981, il quale, essendo un indice medio annuo riferito all'intero anno solare, va assunto a riferimento solo al termine dell'anno 1981, anziché già dal 12.2.81. Il secondo motivo è fondato. Sempre il citato orientamento ( Cass.22836/2025 , Cass.24639/2025 ) ha affermato che i redditi da prendere a riferimento per il calcolo della pensione di vecchiaia, ai sensi dell' articolo 2 L. n.576/80 , sono quelli coperti da contribuzione effettivamente versata , sicché, in caso di applicazione su tali redditi di un coefficiente di rivalutazione ISTAT inferiore a quello dovuto, con corrispondente minor contribuzione versata ai sensi degli artt.10 e 16, co.4, la pensione di vecchiaia va calcolata prendendo a riferimento i redditi rivalutati secondo il minor coefficiente applicato, anziché secondo quello maggiore dovuto. In particolare, si è osservato che la rivalutazione è parte integrante del reddito, di cui condivide la stessa natura, con la conseguenza che, ai fini dell'obbligo contributivo, così come ai fini del calcolo della prestazione secondo il metodo retributivo, importa non il reddito dichiarato, ma il reddito dichiarato ai fini IRPEF rivalutato. Tanto si desume dall'articolo 16, co.4, secondo cui il contributo soggettivo minimo (articolo 10, co.2) è aumentato periodicamente proprio in relazione alla variazione dell'indice ISTAT; per il contributo soggettivo dell' articolo 10, co.1 L. n.576/80 , invece, l'incidenza della rivalutazione sull'obbligo contributivo opera a mezzo della rivalutazione del reddito. Deve quindi concludersi per l'esistenza di una violazione dell'obbligazione contributiva. Accertato l'inadempimento, al professionista spetta la prova liberatoria dell' articolo 1218 c.c. In particolare, attiene alla prova liberatoria, ovvero della causa non imputabile di inadempimento, la circostanza per cui, all'epoca, fu pagato il solo contributo richiesto dalla Cassa, sulla base della minor rivalutazione dei redditi operata dalla Cassa. L'accertamento della causa non imputabile dell'inadempimento andrà svolto in sede di giudizio di rinvio, sul punto dovendosi precisare che l'accertamento non può limitarsi all'asserzione che vi fu errore indotto nel professionista dall'erronea richiesta (in difetto), da parte della Cassa, per quanto attiene al profilo contributivo. Invero, ai fini della prova liberatoria occorre accertare che tale errore fosse scusabile, ovvero non vincibile con la diligenza esigibile dal professionista ai sensi dell' articolo 1176, co.2 c.c. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che l'errore circa la convinzione di non essere obbligati (nel caso di specie, la convinzione di essere obbligati per una minor misura dell'obbligo contributivo) può valere come causa non imputabile di inadempimento ex articolo 1218 c.c. soltanto ove si tratti di errore non vincibile con la dovuta diligenza (Cass.1003/2086, Cass.2586/2086, Cass.7729/2004 ), la quale si specifica nella diligenza dovuta dal professionista avvocato ( articolo 1176, co.2 c.c. ) relativamente ad un errore commesso dalla Cassa in ordine alla corretta applicazione di norme giuridiche ( artt.2 , 10,16,27 L. n.576/80). Una volta stabilita la sussistenza di un inadempimento (parziale), va aggiunto che esso incide sulla misura della pensione, in quanto il reddito da considerare ai fini del calcolo della pensione, e dichiarato ai fini IRPEF, è solo quello su cui si sono versati effettivamente i contributi ( articolo 2 L. n.576/80 ). È in ragione dell'assenza della regola di automaticità delle prestazioni che si giustifica la conclusione per cui, inadempiuto (in parte) l'obbligo contributivo, non v'è diritto ad una prestazione che non sia sorretta nel suo quantum dall'adempimento di tale obbligo, dovendo la contribuzione essere sempre effettivamente versata. Del resto, proprio l'assenza della regola di automaticità delle prestazioni dà ragione dell'irrilevanza della maturata prescrizione il fatto che la Cassa abbia lasciato prescrivere il proprio credito contributivo non dà comunque diritto alla prestazione pensionistica maggiorata nel quantum, allo stesso modo per cui, non operando più l' articolo 2116 c.c. una volta maturata la prescrizione contributiva entro il sistema dell'AGO, il lavoratore non ha comunque diritto ad ottenere la prestazione dall'Inps, quanto piuttosto il risarcimento dei danni. In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d'Appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese di lite del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e, respinto il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte d'Appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese di lite del presente giudizio di cassazione.