Il difensore dell’imputato è legittimato a impugnare il decreto di inammissibilità o rigetto dell’istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato

La Corte di Cassazione chiarisce che il procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è accessorio e incidentale rispetto al procedimento penale e quindi ne segue i principi generali, tra i quali anzitutto, in forza dell’articolo 24, comma 2, Cost., il diritto di difesa e l’autonomo diritto di impugnazione del difensore.

Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l'opposizione proposta, ai sensi dell' articolo 99 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 , avverso il decreto del Tribunale con il quale era stata rigettata l'istanza di ammissione dell'imputato al patrocinio a spese dello Stato. La pronuncia di inammissibilità era stata motivata in ragione del difetto di legittimazione del difensore a proporre, in proprio, l'opposizione avverso il decreto di rigetto o di inammissibilità dell'istanza. Il difensore dell'imputato aveva proposto ricorso formulando un unico motivo con cui deduceva la violazione e/o falsa applicazione degli articolo 76, 79, 82, 94 e 96 d.P.R. n. 115/2002 e il vizio di motivazione. Il ricorrente faceva riferimento alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione che avevano affermato che in relazione al sub procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stat o, deve essere riconosciuta al difensore una titolarità di impugnazione autonoma e parallela rispetto a quella attribuita all'imputato esercitabile sia in sede di reclamo ex articolo 99 d.P.R. n. 115/2002, sia nella eventuale e successiva fase di ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto del reclamo (Sez U. 12 luglio 2004 n. 30181), per cui, nel proporre opposizione al decreto di rigetto all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il difensore aveva esercitato un diritto previsto e disciplinato dagli articolo 84 e 170 d.P.R. n. 115/2002 in favore del suo assistito. Il difensore sottolineava, infine, che al procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in ambito penale sono applicate le regole procedurali proprie del rito penale , sicché l'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione emesso nell'ambito di un procedimento penale va proposto al giudice penale, stante il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale. La Corte di cassazione ( Cass., Sez. IV, 2.10.2025 (dep. 28.10.2025), n, 35203 , Faddoul) ha dichiarato fondato il ricorso , osservando che, ai sensi dell'articolo 99 d.P.R. n. 115/2002 avverso il provvedimento con cui l'istanza di ammissione al patrocinio dello Stato è stata rigetta (o dichiarata inammissibile), l'interessato può proporre ricorso davanti al Presidente del Tribunale o al Presidente della Corte di appello ai quali appartiene il giudice che ha provveduto. L'articolo 99, comma 3, d.P.R. n. 115/2002 opera, quanto alla procedura, un rinvio al processo speciale previsto per gli onorari di avvocato . Tale processo, che era originariamente disciplinato dagli articolo 28 e ss. della legge 13 giugno 1942, n. 794 (nella cui vigenza, proprio in considerazione degli elementi di specialità caratterizzanti il procedimento per l'ammissione al patrocinio a carico dello Stato, le Sezioni Unite penali avevano ritenuto che, per le fasi non specificamente disciplinate, il relativo subprocedimento dovesse ritenersi regolato dalle disposizioni generali previste dall'ordinamento per il procedimento principale con il quale si trovava in rapporto di incidentalità: Sez. U. n. 30181 del 25/04/2004, Rv 228118), è oggi invece regolato dagli articolo 702- bis e ss. cod. proc. civ., cui rinvia l' articolo 15 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 , che ha tipizzato i procedimenti relativi alla liquidazione degli onorari di avvocato. In seguito alla entrata in vigore della nuova normativa, alcune sentenze di questa Sezione hanno affermato che il principio sopra richiamato espresso dalle Sezioni Unite sia ancora valido. Si è sostenuto, pertanto, che ai fini della proposizione del reclamo ai sensi dell'art.99 d.P.R. n.115/2002, sia sufficiente la dichiarazione di nomina del difensore e non occorra la procura speciale ex art.122 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 48793 del 9/10/2019, Rv 277420; Sez. 4, n. 15197 del 1/02/2017, non mass.; Sez. 4, n. 13230 del 27/01/2022, non mass.) e si è ribadita la divaricazione del rito che assiste l'opposizione proposta avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell'ambito di un procedimento penale, da quello avverso il decreto di liquidazione del compenso al custode o all'ausiliario del giudice, confermando che fondamento di tale differenza risiede nell'accessorietà della prima controversia al processo penale (Sez. 4, n. 1223 del 16/10/2018, dep.2019, Rv. 274908). Più in generale si è consolidato l'orientamento per cui occorre distinguere le controversie sui compensi, nei quali primeggia il rilevo della natura squisitamente civilistica e patrimoniale della causa, dalle controversie sull'ammissione alla fruizione del diritto alla difesa gratuita ed alla revoca di tali atti, nelle quali acquista un peso importante il fatto che il diritto di cui si discute si riverbera in primo luogo sull'effettivo esercizio del diritto di difesa nel processo penale, sicchè il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale deve orientare ad attingere fin dove è possibile, ai principi ed alle regole dell'ordinamento penale (Sez. 4, n. 18697 del 21/03/2018, Rv. 273254; Sez. 4, n. 12491 del 2/03/2011, Rv. 250134). Il tema oggetto del ricorso è stato di recente affrontato, in coerenza con i principi su indicati e con l'orientamento al quale la sentenza ritiene di dare continuità, dalla sentenza Sez. 4, n. 13230 del 27/01/2022, Rv. 283018 - 01 con cui si è sostenuto che il difensore dell'imputato è legittimato in via autonoma a proporre opposizione avverso il decreto di inammissibilità o rigetto dell'istanza per l'ammissione al beneficio dell'imputato. Si è ribadito, infatti, che il richiamo presente nell'art.99, comma 3, d.P.R. n.115/2002 al processo «speciale» previsto per gli onorari di avvocato non esclude che per il procedimento di cui si tratta si debba tenere conto, della natura di «procedimento collaterale e secondario rispetto al rapporto processuale penale principale, di cui è indiscutibilmente una procedura accessoria, intesa a garantire la difesa del soggetto nel giudizio penale di cognizione ordinaria». Ne consegue la necessità di coordinare tale sub-procedimento con le disposizioni generali previste dall'ordinamento per il procedimento principale con il quale si trova in rapporto di incidentalità e, con particolare riguardo alla posizione processuale del difensore, in base ai principi desumibili dal combinato disposto di cui agli artt.99 , 571, comma 3, e 613 cod. proc. pen. , che prevedono una titolarità di impugnazione autonoma e parallela, rispetto a quella attribuita all'imputato, in favore del difensore di quest'ultimo. Una particolarità della sentenza è quella per cui non esita a censurare il Procuratore generale d'udienza, il quale aveva richiesto l'inammissibilità del ricorso citando una pronuncia (cioè Sez. 6 civ., Ordinanza n. 21997 del 11/09/2018, Rv. 650354), secondo la quale “la legittimazione ad impugnare il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione e quello di revoca del beneficio già riconosciuto spetta alla sola parte che intendeva avvalersene o che tale revoca ha subito, essendo l'unica titolare del diritto al suddetto patrocinio, e non al difensore, il quale può agire esclusivamente, ove il menzionato beneficio non sia venuto meno, per ottenere la liquidazione del compenso eventualmente ad esso spettante”. La Corte osserva che il riferimento non è pertinente, giacché ha riguardo alla procedura di patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di un giudizio civile risarcitorio e non già, come nel caso, in esame nell'ambito di un processo penale . Per tali ragioni, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, trasmettendo gli atti al Presidente del Tribunale per l'ulteriore corso. Una sentenza pregevole perché, con un'interpretazione costituzionalmente orientata, fa derivare dall' articolo 24, comma 2, Cost. un significato diverso da quello letterale emergente dalla legge (gli articolo 702 bis e ss. cod. proc. civ. sono stati abrogati dalla riforma Cartabia ex d. lgs. 10.10.2022, n. 149 , che ha sostituito il rito sommario con un nuovo rito semplificato di cognizione ). Si potrebbe obiettare che si tratta di giurisprudenza creativa . Ma una giurisprudenza che attribuisce un significato diverso per rendere la disposizione conforme alla Costituzione offre una interpretazione costituzionalmente orientata e quindi è sempre doverosa , anche se la via maestra sarebbe stata la rimessione della questione alla Corte costituzionale, la quale, probabilmente, avrebbe riconosciuto il diritto costituzionale di difesa operante in ogni tipo di giudizio e quindi anche in quello civile.