Il processo può procedere pur in mancanza dell’imputato, in quanto vi sia la certezza che egli ne abbia conoscenza effettiva e che la sua mancata partecipazione a esso sia frutto di scelta volontaria.
Antefatto processuale La Cassazione si pronuncia sul ricorso proposto avverso l'ordinanza del 16/04/2025 della Corte d'appello di Torino, che ha rigettato l'istanza di rescissione del giudicato proposta, ex articolo 629-bis c.p.p. , con riguardo alla sentenza del Tribunale di Verbania in data 23 luglio 2024, definitiva il 7 dicembre 2024, che lo aveva condannato alla pena di anni 4 e mesi tre di reclusione. Principio di non irriducibilità del giudicato (articolo 629-bis c.p.p.) Il titolo del ricorso risale alla disposizione processualpenalistica di favor e di giustizia codificata all' articolo 629-bis , sul condannato definitivo: incardina nel nostro ordinamento un principio di non irriducibilità del giudicato , e sul presupposto dell'indefettibilità della presenza dell'interessato che partecipa ai lavori processuali . Infatti, il soggetto condannato con sentenza irrevocabile pronunciata in sua assenza può chiedere ed ottenere la rescissione della stabilità del giudicato, subordinata ad un onere processuale avente ad oggetto la prova che la declaratoria di assenza sia stata pronunciata in carenza dei presupposti dettati all' articolo 420-bis c.p.p. , «salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza» ( articolo 629-bis , comma 1, c.p.p. ). La corte di appello provvede in conformità se accoglie la richiesta (c.d. principio della domanda) revocando la sentenza, con l'appendice devolutiva dettata all' articolo 628-bis, comma 3, c.p.p. Ratio dell'istituto La ratio dell'istituto dell' articolo 629-bis c.p.p. (modificato dalla riforma Cartabia, d.lgs. n. 150 del 2022 ) è di ripristino delle garanzie in precedenza non riconosciute , avuto riguardo all'erronea dichiarazione di assenza e mediante la celebrazione di un nuovo processo di merito. L'impugnazione straordinaria allinea il sistema processuale penale italiano ai principi dell'equo processo sanciti all'articolo 6 Cedu (v. Corde edu, sez. III, 8 febbraio 2007, Kollcaku c. Italia) Il dictum (di fondatezza) della Cassazione, riassuntivamente Giudizio a quo: per l'ignoranza del processo imputet sibi. La Corte territoriale ha rigettato l'istanza di rescissione formulata sul rilievo che l'interessato, ricevuto l'avviso ex articolo 415-bis c.p.p. , nominato un difensore di fiducia e dichiarato il proprio domicilio, si era disinteressato del processo, cambiando luogo di dimora. Il giudice di merito aveva concluso che la colpevole sciatteria mostrata per la regiudicanda fosse all'origine dell'ignoranza processuale. Per il deficit cognitivo imputet sibi , conclusivamente. L'impugnata pronuncia aderisce all'orientamento, seguito da una parte della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la mancata conoscenza del processo celebrato in assenza rileva ai fini dell'esperibilità del rimedio innestato all' articolo 629-bis cod. proc. pen. solo qualora risulti «incolpevole» , dovendosi, in particolare, ritenere sussistenti profili di colpa nel caso in cui l'indagato o l'imputato, ad onta della nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, non si sia attivato autonomamente per mantenere con il difensore i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo del procedimento ( Cass. n. 15124 del 28/03/2024 , Z., Rv. 286146). Ma il Collegio adito opta per un distinto indirizzo interpretativo : in tema di rescissione del giudicato, a legittimare la dichiarazione di assenza è l'effettiva conoscenza del processo, non potendosi automaticamente desumere dalla «negligenza informativa» dell'imputato la volontà di sottrarsi ad essa ( Cass. n. 23670 del 03/06/2025 , Esposito, Rv. 288209 – 01; Cass. n. 44089 del 23/10/2024 , El Abbasi, Rv. 287298 – 01; Cass. n. 37154 del 18/09/2024 , B., Rv. 287018 - 01). Si è precisato che la mancanza di diligenza dell'imputato nel tenersi informato della celebrazione del processo a proprio carico , dopo l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio effettuata al momento dell'arresto, non implica automaticamente la «volontaria sottrazione alla conoscenza del processo» e non integra alcuna una presunzione di conoscenza della vocatio in iudicium, la quale deve essere accertata dal giudice al fine di procedere in assenza, quale conoscenza effettiva, senza inversione del relativo onere probatorio ( Cass. n. 34523 del 11/05/2023 , Safi, Rv. 285177). Siffatta conclusione si pone in accordo con la nuova disciplina del processo in assenza, introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 , la quale, nel recepire gli arresti delle Sezioni Unite di questa Corte ( Cass. n. 23948 del 28/11/2019 , dep. 2020 , Ismail, Rv. 279420), nonché della giurisprudenza europea (Corte EDU, 18 maggio 2004, Somogyi c. Italia e 10 novembre 2004 Sejdovic c. Italia), ha eliminato il reticolo di presunzioni del precedente regime, ed ha sostituito il sistema di conoscenza legale con quello di effettività. In forza di questo principio, il processo può procedere pur in mancanza dell'imputato, in quanto risulti ex actis la certezza che egli ne abbia conoscenza effettiva e che la sua mancata partecipazione risalga al ceppo di una scelta volontaria, il cui accertamento viene rimesso alla verifica che il giudice è chiamato ad operare in concreto e caso per caso. D'altra parte, già nel previgente regime, le Sezioni Unite avevano evidenziato che non occorre esasperare l'estremo della «mancata diligenza» informativa dell'imputato «sino a trasformarla automaticamente in una conclamata volontà di evitare la conoscenza degli atti, ritenendola sufficiente per fare a meno della prova della consapevolezza della vocatio in ius per procedere in assenza», poiché ciò equivarrebbe al ritorno ai precedenti automatismi ( Cass. n.23948/2019 , dep. 2020, Ismail, cit.). La Corte territoriale, muovendo dalla esistenza di un onere informativo dell'imputato che aveva nominato un difensore di fiducia e dichiarato il domicilio, si è allontanata dai richiamati principi. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Torino.
Presidente Romano – Relatore Mele Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 16 aprile 2025, la Corte d'appello di Torino ha rigettato l'istanza di rescissione del giudicato proposta, ex articolo 629-bis cod. proc. pen. , da B.R. con riguardo alla sentenza del Tribunale di Verbania in data 23 luglio 2024, definitiva il 7 dicembre 2024, che lo aveva condannato alla pena di anni 4 e mesi tre di reclusione. La Corte territoriale ha innanzitutto affermato la ritualità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare eseguita presso il domicilio dichiarato e, rilevato che, a detta udienza, il difensore di fiducia dell'imputato non aveva sollevato alcuna eccezione al riguardo, B.R. era stato dichiarato assente. Successivamente, prima della data fissata per il dibattimento, il difensore di fiducia aveva rinunciato al mandato, senza tuttavia riuscire a contattare il proprio assistito al quale era stato nominato un difensore d'ufficio. Questi aveva invano tentato di mettersi in contatto con il cliente. La Corte ne ha dedotto che, essendosi B.R. reso irreperibile anche al proprio legale di fiducia al domicilio dichiarato e disinteressandosi colpevolmente delle sorti del processo, la mancata conoscenza dello stesso doveva ritenersi conseguenza della sua rimproverabile negligenza, sicché non ricorrevano i presupposti per la rescissione del giudicato. 2. Avverso tale ordinanza B.R. ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi di censura. 2.1. Il primo motivo denuncia vizio di violazione di legge per omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, non essendo stati rispettati gli articolo 157 e 170 cod. proc. pen. Il ricorrente deduce di essere venuto a conoscenza della sentenza di condanna a suo carico emessa dal Tribunale di Verbania solo a seguito della notifica effettuata dai Carabinieri dell'ordine di esecuzione e di non avere prima di allora avuto conoscenza del processo. Deduce l'irregolarità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare in quanto sarebbe stata effettuata a mezzo posta senza il rispetto delle formalità di cui all'articolo 170, essendo il ricorrente risultato irreperibile all'indirizzo dichiarato, il quale neppure corrispondeva a quello di residenza. Invero, la notifica effettuata al difensore di fiducia avrebbe richiesto il previo svolgimento di ulteriori ricerche per notificare l'atto personalmente al destinatario, nonché il deposito della raccomandata presso la Casa comunale e l'invio della raccomandata informativa, adempimenti nella specie mancanti. 2.2. Il secondo motivo denuncia vizio di violazione di legge in relazione all' articolo 420-bis cod. proc. pen. in relazione alla dichiarazione di assenza nel giudizio di primo grado. Erroneamente l'ordinanza impugnata avrebbe ritenuto che B.R. si fosse volontariamente sottratto alla conoscenza del processo in quanto non vi era la prova che egli avesse avuto conoscenza della vocatio in iudicium, come sarebbe reso evidente dal fatto che, anteriormente allo svolgimento della prima udienza dibattimentale, il difensore di fiducia di B.R. aveva dichiarato di rinunciare al mandato avendo perso ogni contatto con il proprio assistito, il quale neppure aveva ricevuto tale comunicazione. Il ricorrente rileva, inoltre, che la comunicazione in udienza preliminare al difensore di fiducia del rinvio a giudizio non sarebbe sufficiente a dimostrare la conoscenza del processo da parte dell'imputato. 2.3. Il terzo motivo denuncia vizio di violazione di legge processuale, in relazione alla omessa notifica all'imputato del provvedimento reso fuori udienza, con cui il Tribunale di Verbania aveva disposto il rinvio dell'udienza dibattimentale. Tale mancata notifica integrerebbe una nullità assoluta e insanabile. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati. 2. Preliminarmente occorre rilevare che l'oggetto del giudizio di cui all' articolo 629-bis cod. proc. pen. attivato dal ricorrente con la propria istanza è circoscritto alla rescissione del giudicato, di tal che l'esame delle doglianze proposte non può che essere limitato alla verifica dell'esistenza dei presupposti del medesimo, con esclusione di ogni altra diversa questione prospettata con il ricorso. 3. La Corte territoriale ha rigettato l'istanza di rescissione formulata da B.R. sul rilievo per cui egli, dopo aver ricevuto l'avviso di cui all' articolo 415-bis cod. proc. pen. e aver nominato un difensore di fiducia e dichiarato il proprio domicilio, si era disinteressato del processo, cambiando luogo di dimora senza modificare la dichiarazione di domicilio e rendendosi irreperibile al proprio difensore. La Corte ha, pertanto, concluso che la dedotta ignoranza del processo doveva ritenersi conseguenza della sua «rimproverabile non curanza verso la vicenda processuale». B.R., inoltre, non aveva allegato circostanze idonee a dimostrare di non aver avuto conoscenza della celebrazione del processo, né che questa non fosse dipesa da colpevole disinteresse. La pronuncia impugnata si fonda sull'orientamento, seguito da una parte della giurisprudenza di legittimità, per la quale la mancata conoscenza del processo celebrato in assenza assume rilievo per l'esperibilità del rimedio di cui all' articolo 629-bis cod. proc. pen. solo qualora sia «incolpevole», dovendosi, in particolare, ritenere sussistenti profili di colpa nel caso in cui l'indagato o l'imputato, pur a fronte della nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, non si sia attivato autonomamente per mantenere con il difensore i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo del procedimento (Sez. 3, n. 15124 del 28/03/2024, Z., Rv. 286146). 4. Il Collegio ritiene preferibile la diversa interpretazione, affermata in diverse pronunce di questa Corte, secondo cui in tema di rescissione del giudicato, a legittimare la dichiarazione di assenza è l'effettiva conoscenza del processo, non potendosi automaticamente desumere dalla «negligenza informativa» dell'imputato la volontà di sottrarsi ad essa (Sez. 5, n. 23670 del 03/06/2025, Esposito, Rv. 288209 – 01; Sez. 6, n. 44089 del 23/10/2024, El Abbasi, Rv. 287298 – 01; Sez. 5, n. 37154 del 18/09/2024, B., Rv. 287018 - 01). Si è invero precisato che la mancanza di diligenza dell'imputato nel tenersi informato della celebrazione del processo a proprio carico, dopo l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio effettuata al momento dell'arresto, non integra automaticamente la «volontaria sottrazione alla conoscenza del processo» e non fonda alcuna - non consentita - presunzione di conoscenza della vocatio in iudicium, la quale deve essere accertata dal giudice in positivo al fine di procedere in assenza, quale conoscenza effettiva, senza inversione del relativo onere probatorio (Sez. 6, n. 34523 del 11/05/2023, Safi, Rv. 285177). Tale conclusione è del tutto coerente e consequenziale rispetto alla nuova disciplina del processo in assenza, introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 , la quale, nel recepire gli arresti delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420), nonché della giurisprudenza europea (Corte EDU, 18 maggio 2004, Somogyi c. Italia e 10 novembre 2004 Sejdovic c. Italia), ha smantellato il sistema di presunzioni operante nel precedente regime, ed ha sostituito il sistema di conoscenza legale con quello di effettività, che ruota intorno al principio per cui in tanto il processo può procedere pur in mancanza dell'imputato, in quanto vi sia la certezza che egli ne abbia conoscenza effettiva e che la sua mancata partecipazione ad esso sia frutto di scelta volontaria, il cui accertamento viene rimesso alla verifica che il giudice è chiamato ad operare in concreto e caso per caso. Coerentemente, il novellato articolo 420-bis cod. proc. pen. stabilisce che, al fine di verificare se l'assenza dell'imputato sia frutto di una scelta volontaria e consapevole, il giudice tiene conto di una serie di fattori, tra i quali la nomina di un difensore di fiducia; ciò attesta che detta nomina costituisce solo uno degli elementi (oltre alle modalità di notifica, agli atti compiuti dall'imputato prima dell'udienza e ad ogni altra circostanza rilevante) rimessi al vaglio del giudice ai fini del relativo accertamento (Sez. 5, n. 23670 del 03/06/2025, Esposito, cit. in motivazione). D'altra parte, già nel previgente regime, le Sezioni Unite avevano posto in rilievo la necessità di non esasperare il concetto di «mancata diligenza» informativa dell'imputato «sino a trasformarla automaticamente in una conclamata volontà di evitare la conoscenza degli atti, ritenendola sufficiente per fare a meno della prova della consapevolezza della vocatio in ius per procedere in assenza», poiché ciò equivarrebbe al ritorno ai precedenti automatismi (Sez. U, n. 23948/2019, dep. 2020, Ismail, cit.). In sostanza, la negligenza informativa dell'imputato nei rapporti con il difensore fiduciario non è di per sé sintomo della volontà dello stesso di non partecipare al processo. Ne consegue che non può ritenersi sufficiente, neppure sul piano presuntivo, rispetto all'effettiva conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato, il fatto che questi abbia nominato un difensore di fiducia, configurando in tal caso una sorta di onere informativo che sarebbe posto in capo al medesimo imputato in ordine all'evoluzione del procedimento a proprio carico. Pertanto, il mero dato formale del conferimento dell'incarico professionale da parte dell'imputato e la notifica al difensore non è sufficiente a dimostrare la effettiva conoscenza del processo e la volontaria sottrazione allo stesso, essendo piuttosto necessario accertare caso per caso l'esistenza di un effettivo rapporto processuale tra assistito e difensore dal quale sia possibile, non solo presumere, ma anche dimostrare la conoscenza del processo. Quest'ultimo accertamento postula, invero, una motivazione congrua in ordine alle ragioni sulle quali si fonda, non potendosi ritenere sufficiente la mera ricorrenza di una delle circostanze sintomatiche di detta conoscenza, ma dovendosi piuttosto spiegare perché da ciò si può desumere anche la volontaria assenza dell'interessato (Sez. 5, n. 23670 del 03/06/2025, Esposito, cit. in motivazione). 5. Tale verifica nella specie è mancata. La Corte territoriale, muovendo dalla esistenza di un onere informativo dell'imputato che aveva nominato un difensore di fiducia e dichiarato il domicilio, si è discostata dai principi ora richiamati, non avendo spiegato le ragioni per cui, in concreto, dovesse ritenersi che il ricorrente fosse effettivamente a conoscenza della pendenza del processo ed avesse scelto di sottrarsi ad esso, in presenza di una serie di elementi concreti deponenti in senso contrario, quali: l'esito negativo della notifica all'imputato al domicilio eletto, e la successiva notifica eseguita ai sensi dell' articolo 161, comma 4, cod. proc. pen. , nei confronti del difensore di fiducia; la sopravvenuta rinuncia al mandato da parte di costui, giustificata dalla impossibilità di contattare il proprio cliente; l'esito negativo dei tentativi del difensore d'ufficio di prendere contatto con il B.R.. 6. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Torino. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino.