Il praticante assunto alle dipendenze dell’ufficio per il processo può far valere, ai fini del computo delle udienze necessarie per la validazione del semestre di tirocinio, le udienze cui abbia assistito in tale qualità?
È questo il quesito formulato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia. Il CNF , con il parere n. 55 del 2025 , ha ricordato che «lo svolgimento di attività di lavoro subordinato alle dipendenze dell'ufficio del processo è compatibile con la prosecuzione del tirocinio forense , come specificato dal CNF con il parere reso in data 29 aprile 2022». Ciò posto, «il tirocinio deve proseguire nelle forme ordinarie e, in particolare, avuto riguardo a quanto disposto dall' articolo 41, comma 4 della legge n. 247/12 a mente del quale “Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse”. Come si evince dall' articolo 3, comma 1 del d.m. n. 70/2016 , in particolare, il tirocinio deve essere svolto sotto la supervisione diretta del dominus . Tale requisito riguarda, evidentemente, anche l'assistenza ad almeno venti udienze per semestre, di cui all'articolo 8, comma 4 del medesimo regolamento». Di conseguenza, le udienze a cui il partecipante abbia partecipato in qualità di addetto all'ufficio per il processo non possono essere conteggiate ai fini della validazione del semestre di tirocinio.