La sicurezza sul lavoro nel decreto n. 159/25. Nuove misure tra sanzioni e premialità

Lo scorso 31 ottobre 2025 è stato pubblicato, ed al contempo è entrato in vigore, il decreto-legge n. 159 del 2025, “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”.

Il Governo persiste nei periodici interventi di modifica ed integrazione del quadro normativo di prevenzione degli infortuni sul lavoro (tra gli ultimi: d.l. 2 marzo 2024, n. 19 ; d.l. 4 maggio 2023, n. 48 ) Rispetto a questi ultimi, il d.l. n. 159 si caratterizza per un più ampio respiro: non si limita infatti ad un intervento di mero rafforzamento di obblighi da rispettare e sanzioni da applicare, ma agisce anche sul versante della promozione dei comportamenti virtuosi e più in generale della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro. Per comodità espositiva, ed in sintesi forzatamente approssimativa, possiamo accorpare le principali norme che qui interessano (il decreto si compone di ben 21 articoli) in 3 gruppi: A) disposizioni volte ad irrobustire il quadro prescrittivo-punitivo (obblighi e sanzioni, organi di vigilanza e controlli); B) disposizioni di promozione dei comportamenti virtuosi (premialità);  C) disposizioni sulla diffusione di una maggiore cultura della prevenzione.   Disposizioni volte ad irrobustire vigilanza e sanzioni In questo gruppo rientrano principalmente gli articolo 3 ,  4 , 7 , 13 (ma anche 16 e  17 ).  Ancora una volta, il legislatore prende di mira il settore degli appalti (e dei subappalti) e dei cantieri edili, notoriamente tra i più caratterizzati da alti tassi di infortuni, anche in ragione del circuito vizioso che si determina con la più ampia patologia del lavoro nero o comunque irregolare. Il sistema degli appalti, infatti, incide sulla sicurezza del lavoro in diverse direzioni . Da un lato, il generale fenomeno di inasprimento della concorrenza determina una ricerca esasperata di produttività a scapito della sicurezza: l'imposizione di condizioni specifiche di produzione, di tempi di consegna, di costi predeterminati con margini di profitto spesso esigui spingono al risparmio sugli investimenti in prevenzione. Inoltre, la frammentazione dei processi di organizzazione del lavoro porta con sé i rischi derivanti dalle interferenze per le attività di più imprese nel medesimo luogo. A poca distanza dal citato d.l. n. 19/24 , la normativa interviene su alcune disposizioni dello stesso anche modificando nuovamente norme del Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro (TUSL - d.lgs. n. 81/08 ), di disciplina del “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi”.  Resta invariato il sistema della cd. Patente a Crediti previsto nel 2024, ma: viene incrementata la “ sanzione ” della perdita dei crediti (5 punti in meno per ogni lavoratore irregolare, con ulteriore decurtazione in caso di impiego di lavoratori privi di permesso di soggiorno); la decurtazione dei crediti avviene all'atto della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza. A tal fine, l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) potrà utilizzare le informazioni contenute nel Portale Nazionale del Sommerso (PNS; art.10 d.lgs. n. 124/2004 ); è previsto l' aumento del minimo della sanzione amministrativa per ipotesi di lavori  effettuati in assenza della patente o documento equivalente (da 6.000 a 12.000 €); nella notifica preliminare di avvio dei lavori nei cantieri edili, è previsto l' obbligo di indicare le imprese che operano in regime di subappalto ; l' attività di vigilanza dell'INL , propedeutica al rilascio dell'attestato di conformità ed all'iscrizione nella «Lista di conformità INL» viene indirizzata in via prioritaria  nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto . si prevede (artt.4 e 16) un ulteriore irrobustimento di personale ed attività per gli organi di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro (INL, Comando Carabinieri per la tutela del lavoro; Servizi ispettivi del SSN); con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dovranno individuarsi gli ambiti di attività a rischio più elevato , con precipuo riferimento a quelle in cui è diffuso il ricorso ad appalti e subappalti; per le attività più pericolose, e comunque per le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto pubblico o privato, il cd. badge di cantiere diviene digitale , un sistema elettronico di identificazione dotato di codice univoco anticontraffazione e interoperabile con la piattaforma SIISL (Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa).   Disposizioni di promozione dei comportamenti virtuosi (premialità) Venendo invece alle disposizioni che intervengono sul sistema premiale, vanno segnalati, agli articolo 1 e art 2 del decreto: la revisione in bonus ,  delle tariffe  dei contributi che le aziende versano ad INAIL per assicurare i propri dipendenti, … al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi ; ciò anche con particolare riguardo al settore agricolo (notoriamente uno dei più “rischiosi”); parallelamente, per quest'ultimo settore, si prevede una stretta sui requisiti per l'inclusione nella rete del lavoro agricolo di qualità (di cui al d. l.  24 giugno 2014, n. 91 ).   Disposizioni sulla cultura ed effettività della prevenzione In quest'ambito possiamo far rientrare, tra le altre e sempre per finalità di massima sintesi, le seguenti previsioni: rafforzamento delle tutele e del sistema assicurativo INAIL  per gli studenti nei percorsi di formazione scuola-lavoro ( articolo 7 co. 1 ); irrobustimento del sistema della formazione sulla sicurezza ( articolo 5 ), mediante: incremento delle risorse a tal fine destinate (anche con utilizzo dei Fondi interprofessionali),  promozione di campagne informative e formative nelle scuole, estensione dell'obbligo di aggiornamento per i rappresentanti dei lavoratori anche per le piccole imprese (fino a 15 dipendenti), garanzia di serietà/qualità degli enti formatori ( articolo 6 , accreditamento).   Non è certo questa la sede per valutazioni approfondite sull'intervento normativo. Ci si limita ad esprimere apprezzamento per la parte relativa alle premialità delle condotte virtuose ed alla promozione della cultura della prevenzione; meno per la scelta tecnica di un ulteriore intervento parziale rispetto ad un più complessivo riordino normativo del Testo Unico  del 2008, di cui si avverte l'esigenza.