In tema di abusivo frazionamento dei crediti, pur in assenza di un rapporto obbligatorio unitario per la diversità dei titoli costitutivi, si pone l'esigenza di valutare, prima di consentire la trattazione giudiziale separata dei crediti facenti parte dell'unitario credito complessivo vantato da una parte verso l'altra, se sia stato allegato e provato un interesse del preteso creditore, oggettivamente valutabile, ad azionare separatamente quel credito.
La Cassazione (Sez. II civile, Ordinanza n. 29428/25 del 6 novembre 2025) ha affrontato, in particolare, due tematiche: una in materia di corretta imputazione di un pagamento complessivamente inteso rispetto a più crediti vantati; un'altra in materia di abusivo frazionamento del credito. Il caso Un avvocato agiva in via monitoria, per il pagamento delle sue competenze , nei confronti della (ex) cliente. Il decreto ingiuntivo veniva opposto e il giudice di Pace lo revocava ritenendo in sostanza non provato il credito azionato. Il professionista proponeva appello e la cliente, nel difendersi, contestava l'improcedibilità della domanda azionata in via monitoria per asserito abusivo frazionamento del credito . Infatti, viene riferito che il legale aveva richiesto separatamente, e quasi in contemporanea dopo la revoca dell'incarico, numerosi decreti ingiuntivi per le attività difensive svolte in vari giudizi civili. Inoltre, la cliente eccepiva di aver già saldato le competenze del professionista avendo versato un consistente importo complessivo. Il Tribunale rigettava l'appello dell'avvocato, peraltro escludendo l'ipotesi dell'abusivo frazionamento del credito, in assenza di unitarietà del rapporto obbligatorio. Quanto al pagamento complessivamente effettuato dalla cliente, il giudice di secondo grado riteneva che il professionista non avesse dimostrato che l'intera somma fosse stata effettivamente destinata a estinguere altri suoi crediti professionali. Seguiva il ricorso per cassazione del professionista (sul tema del credito), con impugnazione incidentale della cliente (sul tema del mancato riconoscimento dell'abusivo frazionamento del credito). Due le questioni più rilevanti esaminate dalla Cassazione La prima questione riguarda la corretta modalità con cui la parte interessata deve allegare e provare l'avvenuta estinzione di un debito per avvenuto pagamento, specialmente quando si fa riferimento a versamenti complessivamente intesi. La seconda questione riguarda la sussistenza dell'ipotesi di un abusivo frazionamento del credito. La corretta imputazione di un pagamento complessivamente inteso Secondo il professionista ricorrente, il Tribunale, accogliendo l'eccezione della cliente di avvenuta estinzione del credito, aveva omesso di considerare la difesa per cui essa non aveva dimostrato il pagamento del credito azionato, atteso che il dedotto pagamento si riferiva ad altre prestazioni professionali. Ancora, la cliente non aveva provveduto ad imputare nell'immediatezza del versamento nessuna delle somme corrisposte al professionista, pertanto il ricorrente vi aveva provveduto attraverso la puntuale imputazione di tutti i pagamenti nel tempo ricevuti. In ogni caso, non avendo la cliente dimostrato l'effettiva imputazione dei pagamenti effettuati al credito azionato in sede monitoria, non poteva essere posta a carico del professionista la prova del mancato pagamento di esso in violazione dell' articolo 2697 cod. civ. Secondo gli Ermellini questo motivo di censura merita accoglimento. Infatti, il Giudice di appello (errando) aveva posto a carico del professionista l'onere di provare il mancato pagamento del relativo compenso , ed aveva ritenuto non assolto tale onere in quanto la somma dell'importo delle fatture dal medesimo prodotte era inferiore alla cifra complessivamente intesa, da ciò desumendo la prova dell'avvenuto pagamento delle prestazioni professionali di cui al decreto ingiuntivo opposto. I criteri legali hanno carattere suppletivo e sussidiario In presenza di una pluralità di rapporti obbligatori tra le parti, se il debitore non si avvale della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta spetta, ex articolo 1195 c.c. , al creditore, il quale può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, mentre i criteri legali ex articolo 1193, comma 2, c.c. , che hanno carattere suppletivo e sussidiario , subentrano soltanto quando l'imputazione non è effettuata né dal debitore, né dal creditore, fermo restando che l'onere di provare le condizioni che giustificano una diversa imputazione grava sul creditore. L'onere del debitore di dimostrare l'efficacia estintiva del versamento Quindi, qualora un avvocato agisca per il soddisfacimento di un determinato credito riferito a specifiche prestazioni professionali, ed il cliente eccepisca di avere corrisposto nel tempo una somma maggiore rispetto a quella richiesta, riferendola indistintamente a tutte le pratiche curate dal legale nel suo interesse, l'onere del debitore di dimostrare l'efficacia estintiva del versamento non può ritenersi assolto in base al rilievo che il difensore non abbia contestato la ricezione di tale somma, deducendo semplicemente l'incongruenza fra l'ammontare indicato nella domanda e quello oggetto dell'eccezione. Infatti, ove la relazione fra la pretesa e l'adempimento non emerga ex se dalla corrispondenza degli importi o da altre circostanze idonee, anche sul piano presuntivo, a circoscrivere l'efficacia estintiva del pagamento, il debitore non può limitarsi a sostenere genericamente la natura onnicomprensiva del pagamento stesso. L'abusivo frazionamento del credito La debitrice, con ricorso incidentale, aveva contestato la decisione del Tribunale di escludere la sussistenza di una ipotesi di abusivo frazionamento del credito , ciò senza che il professionista avesse allegato e dimostrato di avere un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata. Il Tribunale si era “limitato” a motivare in ordine alla mancanza di unitarietà del rapporto obbligatorio (in ragione del conferimento di più procure distinte e per la mancanza di un contratto quadro, o di un mandato generale destinato a regolare uniformemente le molteplici attività difensive svolte dal professionista nel medesimo arco temporale). Del resto, la stessa cliente aveva ammesso che l'avvocato aveva assunto plurimi incarichi di difesa nel corso degli anni in assenza di un accordo “quadro”. La Cassazione ritiene tale statuizione errata. L'abusivo frazionamento del credito: l'atteso riferimento delle Sezioni Unite Anzitutto, si segnala che la Cassazione ha “temporeggiato” la decisione del ricorso in attesa della decisione delle Sezioni Unite in merito alla questione relativa agli effetti derivanti dall'accertamento dell'abusivo frazionamento del credito. Decisione delle Sezioni Unite, quella attesa, giunta con la sentenza n. 7299 del 19.3.2025, che ha espresso i seguenti principi : «a) in tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria »; «b) qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda anche se arbitrariamente frazionata, e terrà conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite, escludendo la condanna in suo favore o anche ponendo in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex articolo 88 e 92 primo comma c.p.c. , integrando l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale». La mancanza di un rapporto unitario non esclude automaticamente un abusivo frazionamento del credito Tornando al caso specifico, secondo i Giudici di legittimità la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto che il difetto di unitarietà del rapporto obbligatorio comportasse automaticamente l'esclusione dell'abusivo frazionamento del credito complessivo del professionista, azionato nella procedura monitoria in questione solo per la parte relativa ad uno dei giudizi patrocinati. La necessaria valutazione della sussistenza di un interesse oggettivamente apprezzabile al frazionamento La sentenza di secondo grado, inoltre, non ha effettuato alcuna valutazione in ordine all'esistenza di un interesse oggettivamente apprezzabile in capo al professionista alla trattazione giudiziale separata. In questo modo, però, il Giudice di merito non ha tenuto conto che un abusivo frazionamento di crediti , che facciano capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, può aversi non solo quando i crediti siano potenzialmente iscrivibili nell'ambito oggettivo di un possibile giudicato, ma anche quando siano fondati su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale. In questi casi, pur in assenza di un rapporto obbligatorio unitario per la diversità dei titoli costitutivi, si pone l' esigenza di valutare , prima di consentire la trattazione giudiziale separata dei crediti facenti parte dell'unitario credito complessivo vantato da una parte verso l'altra, se sia stato allegato e provato un interesse del preteso creditore , oggettivamente valutabile, ad azionare separatamente quel credito (valutazione nella specie totalmente mancata). Il principio costituzionale della ragionevole durata del processo e il rischio di giudicati contrastanti Gli Ermellini aggiungono un altro avvertimento: la trattazione giudiziale separata dei crediti per attività di patrocinio del professionista verso la cliente , non solo comporta un dispendio di attività processuale, contraria al principio costituzionale di concentrazione e ragionevole durata del processo garantita dall' articolo 111 della Costituzione , ma comporta anche il rischio di giudicati contrastanti .
Presidente Orilia – Relatore Picaro Fatti di causa Con la sentenza n. 4768/2014, il Giudice di Pace di Roma revocava il decreto ingiuntivo n. 5716/2010, emesso in favore dell'avvocato Va.Vi. ed opposto dalla Cooperativa per Case Economiche in Santa Croce Srl. per l'importo di Euro 1.793,72 (di cui Euro. 301,40 per interessi di mora ex D.Lgs. n.231/2002 ) per compensi professionali relativi al patrocinio prestato a favore della Cooperativa nel procedimento civile n. 26251/2006 RG del Tribunale di Roma, ritenendo inefficace il riconoscimento di debito (preavviso di parcella sottoscritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione revocato della Cooperativa) e quindi non provato il credito, nonostante la produzione della documentazione relativa all'attività giudiziale svolta dal professionista. Il professionista proponeva appello, chiedendo di accertare il suo diritto al pagamento degli onorari relativi all'attività professionale svolta, e la Cooperativa resisteva all'appello eccependone l'inammissibilità in quanto asseritamente contenente domande nuove rispetto al giudizio di primo grado, e comunque il rigetto nel merito, e sostenendo che l'azione monitoria avversaria era improponibile per abusivo frazionamento del complessivo credito del professionista, che aveva richiesto separatamente e quasi in contemporanea dopo la revoca dell'incarico, ben 38 decreti ingiuntivi per le attività difensive svolte in vari giudizi civili per la Cooperativa, ancorché i crediti fossero tutti esigibili e gli fossero stati pagati con assegni pacificamente e complessivamente Euro115.503,74. Con la sentenza n. 17944/2019 del 20/23.9.2019, il Tribunale di Roma, in parziale riforma della sentenza impugnata, pur ritenendo che erroneamente il primo giudice non avesse esaminato la documentazione dell'attività difensiva svolta dal professionista prodotta, limitandosi ad esaminare la questione dell'inefficacia dell'asserito riconoscimento di debito, confermava la revoca del decreto ingiuntivo emesso in favore del Va.Vi. e respingeva la domanda di pagamento azionata col decreto medesimo, in quanto per un verso escludeva, per il difetto di unitarietà del rapporto obbligatorio, che vi fosse stato un abusivo frazionamento del complessivo credito del professionista, e per altro verso riteneva che, a fronte della prova generica del pagamento del complessivo importo di Euro 115.503,74 da parte della Cooperativa al professionista, quest'ultimo non avesse dimostrato che quell'importo era stato integralmente destinato all'estinzione di suoi crediti professionali diversi. Avverso questa sentenza, l'avvocato Va.Vi. ha proposto ricorso a questa Corte, affidandosi a due motivi, e la Cooperativa ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato con due motivi. All'esito della camera di consiglio del 3.4.2024, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo con ordinanza interlocutoria, in attesa della pronuncia delle sezioni unite in merito alla questione relativa agli effetti derivanti dall'accertamento dell'abusivo frazionamento del credito, al fine di stabilire se da esso derivi l'improponibilità della domanda con le eventuali conseguenze in ordine alla possibile formazione nelle more di un giudicato su un'altra frazione del credito, preclusivo della riproposizione della domanda relativa ai crediti residui, o se da esso debbano derivare solo conseguenze sul governo delle spese processuali, per evitare pregiudizi a discapito della parte che abbia subito il frazionamento dei crediti operato dalla controparte, ma senza preclusioni per la pronuncia sul merito della domanda relativa al credito frazionato. Intervenuta quindi la sentenza n. 7299 del 19.3.2025 delle sezioni unite di questa Corte, è stata rifissata per la decisione l'adunanza camerale del 29.10.2025. Ragioni della decisione 1) Col primo motivo, articolato in riferimento al n. 3) dell' articolo 360, primo comma c.p.c. , il ricorrente principale lamenta la violazione degli articoli 113,115,116,132 primo comma n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 1193, 1195 e 2697 cod. civ, avendo il Tribunale, nell'accogliere l'eccezione di estinzione del credito, omesso di considerare che il ricorrente aveva tempestivamente eccepito che la Cooperativa non aveva dimostrato il pagamento del credito azionato, atteso che il dedotto pagamento si riferiva ad altre prestazioni professionali svolte dal Va.Vi. nei confronti della stessa. Ancora, la Cooperativa non aveva provveduto ad imputare nell'immediatezza del versamento nessuna delle somme corrisposte al professionista, pertanto il ricorrente vi aveva provveduto attraverso la puntuale imputazione di tutti i pagamenti nel tempo ricevuti, circostanza provata dalle fatture nn. (Omissis), (Omissis) e (Omissis) prodotte dalla Cooperativa e dalle altre 61 fatture da lui stesso prodotte. In ogni caso non avendo la Cooperativa dimostrato l'effettiva imputazione dei pagamenti compiuti al credito per compenso professionale azionato in sede monitoria, non poteva essere posta a suo carico la prova del mancato pagamento di esso in violazione dell' articolo 2697 cod. civ. 2) Col secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3) dell' articolo 360, primo comma c.p.c. , il ricorrente principale si duole della violazione degli articoli 113,115,116 e 132 primo comma n. 4 c.p.c. , 118 disp. att. c.p.c., 1193, 1195 e 2697 cod. civ, sostenendo la violazione dei principi dettati dagli articoli 1193 e 1195 cod. civ. , e di quelli affermati dalla giurisprudenza della Suprema Corte nelle ipotesi di sussistenza di una pluralità di rapporti di debito/credito fra le parti e di esistenza di un pagamento di importo complessivo, laddove il Tribunale ha ritenuto gli assegni depositati da controparte idonei a provare l'estinzione del credito per cui è causa, nonostante l'assenza di un sicuro collegamento tra i titoli opposti in pagamento ed il credito vantato, violando così il principio dell'onere della prova che impone al debitore di fornire la prova del fatto estintivo. 1A) Col primo motivo del ricorso incidentale condizionato, la Cooperativa lamenta, ai sensi dell' articolo 360 primo comma n. 3 c.p.c. , la violazione degli articoli 345 e 348 bis c.p.c. , essendo l'appello del Va.Vi. inammissibile, in quanto asseritamente fondato su causae petendi nuove e diverse da quelle indicate dal professionista nel giudizio di primo grado, in cui aveva chiesto solo il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo della Cooperativa, basando il suo preteso credito sul preavviso di parcella sottoscritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa revocato, considerandolo come un riconoscimento di debito. 2A) Col secondo motivo del ricorso incidentale, la Cooperativa, ai sensi dell' articolo 360 primo comma n. 3 c.p.c. , si duole della violazione degli articoli 1175 e 1375 cod. civ. , nonché degli articoli 112 c.p.c. e 2909 cod. civ., sostenendo l'improponibilità dell'azione recuperatoria promossa dal professionista per abusiva tutela frazionata del complessivo credito vantato, nonostante l'esigibilità di tutti i crediti delle 38 procedure monitorie intraprese quasi contemporaneamente dopo la revoca dell'incarico da parte della Cooperativa, in contrasto con la nozione di abusivo frazionamento del credito elaborata dalla giurisprudenza delle sezioni unite di questa Corte, e benché il professionista non avesse allegato e provato di avere un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata. Ritiene la Corte che, data la natura condizionata del ricorso incidentale della parte integralmente vittoriosa, anche se relativo a questioni di rito, debba essere esaminato con priorità il secondo motivo del ricorso principale (vedi in tal senso sull'ordine di esame del ricorso incidentale condizionato relativo a questioni di rito che va esaminato solo quando un motivo del ricorso principale risulti fondato Cass. sez. un. 8.2.2022 n. 3935 ), concernente la violazione del principio dell'onere della prova dell'effettiva destinazione della somma versata dalla Cooperativa di Euro 115.503,74 all'estinzione del credito dell'avv. Va.Vi. incorporato nel decreto ingiuntivo n. 5716/2010 del Giudice di Pace di Roma. Il motivo è fondato. L'impugnata sentenza, a fronte della generica prova del pagamento non contestato della complessiva somma di Euro 115.503,74 da parte della Cooperativa in favore del professionista, pur in assenza della dimostrazione specifica da parte della Cooperativa della destinazione di parte di quella somma al pagamento delle prestazioni professionali per il cui compenso era stato ottenuto il menzionato decreto ingiuntivo, espletate nel procedimento n.25251/2006 RG del Tribunale di Roma, ha posto a carico del professionista l'onere di provare il mancato pagamento del relativo compenso, ed ha ritenuto non assolto tale onere in quanto la somma dell'importo delle 61 fatture dal medesimo prodotte era inferiore ad Euro 115.503,74, da ciò desumendo la prova dell'avvenuto pagamento delle prestazioni professionali di cui al decreto ingiuntivo opposto. La giurisprudenza di questa Corte, però, ha anche di recente affermato che, in presenza di una pluralità di rapporti obbligatori tra le parti, se il debitore non si avvale della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta spetta, ex articolo 1195 cod. civ. , al creditore, il quale può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, mentre i criteri legali ex articolo 1193, comma 2, cod. civ. , che hanno carattere suppletivo e sussidiario, subentrano soltanto quando l'imputazione non è effettuata né dal debitore, né dal creditore, fermo restando che l'onere di provare le condizioni che giustificano una diversa imputazione grava sul creditore ( Cass. ord. 20.5.2025 n. 13477 ; Cass. 4.3.2025 n. 5744 ; Cass. ord. 16.7.2024 n. 19528 ; Cass. 27.10.2022 n.31837 ). Pertanto, quando il debitore abbia dimostrato di avere corrisposto somme idonee ad estinguere il debito per il quale sia stato convenuto in giudizio, spetta al creditore - attore, che pretende di imputare il pagamento ad estinzione di altro credito, provare le condizioni necessarie per la dedotta, diversa, imputazione, ai sensi dell' articolo 1193 cod. civ. ( Cass. 4.3.2025 n. 5744 ; Cass. 14.1.2020 n. 450 ). Tuttavia, tale principio è destinato ad operare solo nel caso in cui il pagamento risulti specificamente riferibile ad uno specifico credito, ed in particolare a quello dedotto in giudizio. È stato, infatti precisato che il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca. Ne consegue che soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico ( Cass. 4.3.2025 n. 5744 ; Cass. 16.7.2019 n.19039 ; Cass. n. 14741/2006 ; Cass. n. 1571/2000 ; Cass. n. 1041/1998 ; Cass. n. 3902/1977). Con specifico riferimento al credito professionale dell'avvocato è stato poi precisato, che qualora un avvocato agisca per il soddisfacimento di un determinato credito riferito a specifiche prestazioni professionali, ed il cliente eccepisca di avere corrisposto nel tempo una somma maggiore rispetto a quella richiesta, riferendola indistintamente a tutte le pratiche curate dal legale nel suo interesse, l'onere del debitore di dimostrare l'efficacia estintiva del versamento non può ritenersi assolto in base al rilievo che il difensore non abbia contestato la ricezione di tale somma, deducendo semplicemente l'incongruenza fra l'ammontare indicato nella domanda e quello oggetto dell'eccezione. infatti,ove la relazione fra la pretesa e l'adempimento non emerga ex se dalla corrispondenza degli importi o da altre circostanze idonee, anche sul piano presuntivo, a circoscrivere l'efficacia estintiva del pagamento, il debitore non può limitarsi a sostenere genericamente la natura onnicomprensiva del pagamento stesso ( Cass. 4.3.2025 n. 5744 ; Cass. n.27597/2024 ; Cass. 9.11.2018 n. 28779 ). Perciò soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico ( Cass. 4.3.2025 n. 5744 ; Cass. n. 20288/2011 ; Cass. n.205/2007 ). A tali consolidati principi la sentenza impugnata non si è uniformata e va quindi cassata sul punto. La fondatezza del secondo motivo del ricorso principale impone, a questo punto, di esaminare il ricorso incidentale condizionato della Cooperativa, che ripropone questioni preliminari di rito, che se fondate renderebbero superfluo l'esame del primo motivo del ricorso principale. Col primo motivo del ricorso incidentale la Cooperativa si duole che il Tribunale di Roma abbia disatteso l'eccezione di inammissibilità dell'appello della controparte, che aveva sollevato ex articolo 348 bis c.p.c. , in quanto la stessa avendo concluso nel giudizio di primo grado per il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 5716/2010 del Giudice di Pace di Roma emesso a suo favore per Euro1.492,32 oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 sulla base del preavviso di parcella vistato e sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante della Cooperativa, arch. Gi.Be. considerato come riconoscimento di debito, a titolo di compenso per l'attività professionale svolta nella causa civile del Tribunale di Roma n. 26251/2006 RG a favore della Cooperativa, aveva poi nell'atto di appello chiesto di accertare il suo diritto al pagamento degli onorari relativi a tale attività professionale, con conseguente conferma del medesimo decreto ingiuntivo. In questo modo il Tribunale di Roma avrebbe violato il divieto di proporre domande nuove in appello previsto dall' articolo 345 c.p.c. , in tal modo spostando l'attenzione dal riconoscimento di debito inefficace alla documentazione prodotta relativa all'attività professionale compiuta in quel giudizio, ed invocando una distinta causa petendi rispetto al primo grado. Il motivo è inammissibile. Esso, infatti, consiste nella mera riproposizione dell'eccezione d'inammissibilità dell'appello avversario a suo tempo sollevata e non si confronta minimamente con la motivazione addotta dalla sentenza impugnata e non muove alcuna critica specifica a tale motivazione, semplicemente ignorandola. L'impugnata sentenza, al primo capoverso di pagina 6, ha motivato l'infondatezza dell'eccezione in questione, rilevando che l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dall'opponente per contestarla, e a tal fine non è necessario che la parte che chieda l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda diretta ad ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda conferma del decreto opposto ( Cass. 20613/2011 ). Nel ricorso incidentale si continua ad affermare apoditticamente che le domande avanzate in primo ed in secondo grado dalla controparte si sarebbero basate su distinte causae petendi, ma non si muove alcuna censura specifica al giudizio compiuto dalla sentenza di appello secondo il quale l'accertamento dell'esistenza del credito per l'attività professionale svolta dall'avv. Va.Vi. per la Cooperativa nella causa civile del Tribunale di Roma n.26251/2006 RG era già insito nella richiesta formulata da detto professionista nel giudizio di primo grado, di rigetto dell'opposizione della Cooperativa al decreto ingiuntivo n.5716/2010 del Giudice di Pace di Roma, che era stato emesso in suo favore proprio per il pagamento del compenso professionale per l'attività difensiva svolta e documentata. Col secondo motivo del ricorso incidentale la Cooperativa lamenta la reiezione dell'eccezione d'improponibilità della domanda avanzata in sede monitoria dall'avv. Va.Vi. , sollevata in appello, per illegittimo frazionamento in ben 38 procedure monitorie separate del credito complessivo dal predetto vantato nei confronti della Cooperativa, quale compenso per le attività professionali svolte nell'arco temporale di quattro anni e mezzo, a seguito della revoca da tutti gli incarichi, subita a seguito della revoca da parte dell'assemblea dei soci del consiglio di amministrazione della Cooperativa del 14.6.2008 che lo aveva incaricato. Ciò nonostante la contemporanea esigibilità dei singoli crediti professionali e la disponibilità per tutti, da parte del professionista, degli avvisi di parcella sottoscritti per presa visione ed accettazione dall'arch. Gi.Be. già Presidente del suddetto consiglio, costituenti le prove scritte fatte valere nei giudizi monitori. La ricorrente incidentale, nel richiamare la violazione e falsa applicazione dei principi regolatori della materia di cui agli articoli 2 e 111 della Costituzione , nonché degli articoli 1175 e 1375 cod. civ. , ed il precedente rappresentato dall'ordinanza di questa Corte n. 31308 del 29.11.2019, che al pari di altre sopravvenute ordinanze aveva ampliato l'ambito applicativo dell'illegittimo frazionamento del credito delineato dalle sentenze dell' illegittimo unite di questa Corte n. 23726/2007 e n. 4090/2017 relativamente a crediti distinti ed autonomi, iscrivibili nell'ambito di una relazione di durata unitaria anche di mero fatto instauratasi tra professionista e cliente, basati su fatti costitutivi analoghi per titolo e per oggetto anche se non identici (e non solo su fatti iscrivibili nell'ambito oggettivo di un potenziale giudicato, o sui medesimi fatti costitutivi), si duole che l'impugnata sentenza abbia ritenuto consentita la tutela frazionata del credito senza che il professionista avesse allegato e dimostrato di avere un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata, motivando solo in ordine al difetto di unitarietà del rapporto obbligatorio per il conferimento di più procure distinte e per la mancanza di un contratto quadro, o di un mandato generale destinato a regolare uniformemente le molteplici attività difensive svolte dal professionista nel medesimo arco temporale dal professionista. Ulteriormente la ricorrente incidentale lamenta la violazione e falsa applicazione dell' articolo 112 c.p.c. e dell'articolo 2909 cod. civ., in quanto la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto del passaggio in giudicato della sentenza n. 17156/2017 del Tribunale di Roma, che decidendo su una delle opposizioni a decreto ingiuntivo emesso a favore dello stesso professionista proposte dalla Cooperativa, ricompresa tra le 38 procedure monitorie intraprese dall'avv. Va.Vi. dopo la revoca dell'incarico, aveva dichiarato improponibile l'azione monitoria per abusivo frazionamento del credito complessivo del professionista. Il motivo è fondato nei termini che seguono, in conformità all'orientamento già manifestato da questa sezione (vedi Cass. ord. 29.11.2019 n. 31308 , relativa al rapporto tra una banca ed un avvocato incaricato di più azioni giudiziali distinte; Cass. ord. 19.10.2021 n. 28847 ; Cass. ord. 15.9.2021 n. 24916 ; Cass. ord. 15.9.2021 n. 24915; Cass. ord. 9.9.2021 n. 24371 ; Cass. ord. 8.9.2021 n. 24172; Cass. ord. 30.6.2021 n. 18568 ; Cass. ord. 30.6.2021 n. 18567 ; Cass. ord. 30.6.2021 n. 18566 ; Cass. ord. 30.6.2021 n. 18565 ; Cass. ord. 30.6.2021 n. 18564 ; Cass. ord. 30.6.2021 n. 18563 ; Cass. ord. 30.6.2021 n. 18562 ; Cass. ord. 22.6.2021 n. 17816 ; Cass. ord. 22.6.2021 n. 17815 ; Cass. ord. 22.6.2021 n. 17814 ; Cass. ord. 22.6.2021 n. 17813 ; Cass. ord. 24.5.2021 n. 14143 , tutte relative al rapporto di fatto costituitosi fra le parti in causa) proprio pronunciandosi su controversie relative ad altri crediti professionali per attività difensive azionati dall'avv. Va.Vi. nei confronti della Cooperativa, facenti parte delle 38 procedure monitorie dallo stesso separatamente intraprese dopo la revoca dell'incarico che li aveva resi esigibili, ed asseritamente documentati dagli avvisi di parcella senza data certa sottoscritti dall'ex Presidente del Consiglio di amministrazione della Cooperativa revocato, arch. Gi.Be. Va anzitutto sgombrato il campo dall'infondata eccezione di giudicato sollevata dalla ricorrente incidentale. Occorre, infatti, escludere ogni rilievo alla sentenza n. 17156/2017, passata in giudicato, con la quale, in data 13.9.2017, il Tribunale di Roma ha accertato l'esistenza di un unico rapporto professionale tra l'opponente e l'avv. Va.Vi. pur a fronte di distinte procure difensive ed ha, quindi, dichiarato l'improponibilità di una delle azioni recuperatorie proposte da quest'ultimo proprio in quanto frutto dell'indebito frazionamento dell'unico credito ad esso riconducibile. La natura meramente processuale del vizio conseguente alla violazione del divieto di frazionamento del credito, vale a dire l'improponibilità della domanda, esclude, invero, che la statuizione la quale ne abbia affermato la sussistenza, contenuta in una sentenza pronunciata in altro giudizio tra le stesse parti e passata in giudicato, possa esplicare efficacia preclusiva di una sua differente soluzione in altro giudizio, pendente tra le stesse parti, in cui, come quello in esame, la medesima questione sia stata dedotta o, comunque, rilevata. La statuizione su una questione processuale dà luogo, in effetti, ad un giudicato meramente formale ed ha, come tale, un'efficacia preclusiva limitatamente al giudizio in cui è stata pronunciata ( Cass. ord. 30.6.2021 n.18563 ed altre pronunce in essa richiamate) ma non impedisce che la medesima questione sia riproposta in un successivo giudizio tra le stesse parti nè a fortiori, che, in quest'ultimo giudizio, la predetta questione sia, come è accaduto nel caso in esame, diversamente risolta, dichiarando, cioè, la proponibilità della domanda. Passando al merito della questione dell'abusivo frazionamento del credito, la sentenza impugnata a pagina 7, basandosi solo sulla lettura della sentenza n. 23726/2007 delle sezioni unite della Corte di Cassazione e non essendosi ancora manifestato all'epoca l'orientamento ampliativo sulla configurabilità dell'abusivo frazionamento del credito sopra citato, ha ritenuto che esso dovesse escludersi nel caso in esame, per difetto del requisito dell'unitarietà del rapporto obbligatorio, in quanto per ammissione della Cooperativa il professionista aveva assunto plurimi incarichi di difesa della stessa nel corso di quattro anni, con rilascio di distinte procure per ciascun procedimento, e non vi era pertanto prova dell'esistenza di un unico contratto, cosiddetto contratto quadro, contenente l'incarico di difensore in tutte le attività, con rilascio di mandato generale in tal senso. Ritiene il collegio che il giudice di secondo grado, così motivando, non si sia uniformato alla nozione di abusivo frazionamento del credito delineata dalle sentenze delle sezioni unite di questa Corte n. 23726/2007 e n. 4090/2017 ed ampliata dall'ordinanza massimata n. 18563 del 30.6.2021 di questa sezione (nello stesso senso Cass. ord. 19.10.2021 n. 28847 ; Cass. ord. 15.9.2021 n.24916; Cass. ord. 9.9.2021 n. 24371 ; Cass. ord. 30.6.2025 n.18566; Cass. ord. 24.5.2021 n. 14143 ; Cass. ord. 29.11.2019 n.31308), poi confermata per rapporti professionali duraturi ed a contenuto ripetitivo tra avvocato e cliente dalla recentissima sentenza n. 7299 del 19.3.2025 delle sezioni unite di questa Corte (vedi pagine 16 e 17). Tale ultima sentenza, incaricata di risolvere specificamente la questione delle diverse conseguenze derivanti dall'abusivo frazionamento del credito a seconda che vi sia, o meno un giudicato in senso proprio (ossia di merito) su uno dei crediti abusivamente frazionati, ha enunciato i seguenti principi di diritto: a) in tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria; b) qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda anche se arbitrariamente frazionata, e terrà conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite, escludendo la condanna in suo favore o anche ponendo in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex articolo 88 e 92 primo comma c.p.c. , integrando l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale . La sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto che il difetto di unitarietà del rapporto obbligatorio discendente dalla pluralità degli incarichi conferiti dalla Cooperativa al professionista mediante il rilascio di separate procure, una per ciascun procedimento patrocinato, e la mancanza di di un mandato generale, o comunque di un contratto quadro destinato a regolare in modo uniforme i diversi incarichi per tutte le attività difensive svolte dal professionista per la Cooperativa, comportasse automaticamente l'esclusione dell'abusivo frazionamento del credito complessivo del professionista, azionato nella procedura monitoria in questione solo per la parte relativa ad uno dei giudizi in cui la Cooperativa era stata patrocinata. La sentenza di secondo grado, inoltre, non ha effettuato alcuna valutazione in ordine all'esistenza di un interesse oggettivamente apprezzabile in capo al professionista alla trattazione giudiziale separata. In questo modo, però, il Tribunale di Roma non ha tenuto conto che un abusivo frazionamento di crediti che facciano capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti (nella specie il rapporto professionale fiduciario intercorso tra la Cooperativa e l'avvocato patrocinante per circa quattro anni e mezzo fino alla revoca del predetto, che ha reso esigibili i suoi crediti azionati in 38 procedure monitorie separate, basate su preavvisi di parcella senza data certa sottoscritti dallo stesso Presidente del Consiglio di amministrazione revocato) può aversi non solo quando i crediti siano potenzialmente iscrivibili nell'ambito oggettivo di un possibile giudicato, ma anche quando siano fondati su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale. Quando ricorre tale ultima ipotesi, pur in assenza di un rapporto obbligatorio unitario per la diversità dei titoli costitutivi, si pone l'esigenza di valutare, prima di consentire la trattazione giudiziale separata dei crediti facenti parte dell'unitario credito complessivo vantato da una parte verso l'altra, se sia stato allegato e provato un interesse del preteso creditore, oggettivamente valutabile, ad azionare separatamente quel credito, valutazione nella specie totalmente mancata. Questa Corte ha del resto già riconosciuto (si vedano le ordinanze del 2021 citate a pagina 5) che i crediti per l'attività di patrocinio svolta a favore della stessa Cooperativa che il professionista ha fatto valere attraverso 38 separate procedure monitorie, a seguito della revoca degli incarichi subita in seguito alla revoca del Consiglio di amministrazione della Cooperativa, che li aveva resi contemporaneamente esigibili ed azionabili, crediti che per di più erano tutti fondati su preavvisi di parcella sottoscritti per accettazione dal Presidente revocato di quel Consiglio, ponendo quindi la questione della riferibilità di tali riconoscimenti di debito alla Cooperativa, oltre alla comune questione dell'imputazione del pagamento, pacificamente compiuto dalla Cooperativa al professionista, di Euro 115.503,74, ai singoli crediti monitoriamente azionati, a fronte di un complessivo credito vantato dal professionista di complessivi Euro 167.956,35, erano basati su fatti costitutivi simili per oggetto e per titolo. Va aggiunto che la trattazione giudiziale separata dei crediti per attività di patrocinio del professionista verso la Cooperativa delle 38 procedure monitorie, non solo comporta un dispendio di attività processuale, contraria al principio costituzionale di concentrazione e ragionevole durata del processo garantita dall' articolo 111 della Costituzione (si pensi ad esempio alla necessità di escutere come testimone l'ex Presidente del Consiglio di amministrazione in ogni singola procedura monitoria per confermare, o meno, e datare, la sottoscrizione dei preavvisi di parcella, al fine di riconoscere o meno la riferibilità dei riconoscimenti di debito alla Cooperativa, e di acquisire in ogni procedura le fatture e le quietanze e ricevute emesse dal professionista per tutti i crediti, con eventuali approfondimenti sulle annotazioni nelle scritture contabili, per ricostruire l'imputazione del pagamento complessivamente avvenuto da parte della Cooperativa di Euro 115.503,74), ma comporta anche il rischio di giudicati contrastanti, perlomeno sulle comuni questioni dell'attribuibilità o meno alla Cooperativa dei riconoscimenti di debito sottoscritti dal Presidente del Consiglio di amministrazione revocato, e dell'imputazione della somma di Euro 115.503,74 ai singoli crediti del professionista, con eventuale estinzione di alcuni crediti azionati e non di altri. L'accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale con conseguente rinvio al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato, fa ritenere logicamente assorbito il primo motivo del ricorso principale, concernente il travisamento della prova che avrebbe compiuto il giudice di secondo grado tenendo conto ai fini dell'imputazione del pagamento avvenuto di Euro 115.503,74 solo delle 61 fatture prodotte dal professionista dell'importo complessivo di Euro 90.416,18, e non delle fatture n. 65/2004, n. 5/2005 e n. 45/2005 prodotte dalla Cooperativa, dell'importo complessivo di Euro 25.087,56, che sommate alle prime avrebbero dimostrato l'integrale destinazione della somma versata dalla Cooperativa di Euro 115.503,74 all'estinzione di crediti professionali diversi da quello azionato monitoriamente. Sulle spese processuali anche del giudizio di legittimità, provvederà il giudice di rinvio in base all'esito finale della lite. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato, respinto il primo di tale ultimo ricorso, ed assorbito il primo motivo del ricorso principale, cassa l'impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato, che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.