Responsabilità precontrattuale e obblighi informativi nelle polizze claims made in ambito medico

«L’articolo 1892 c.c. è espressione del consolidato principio per cui il contratto di assicurazione esige dall’assicurato la uberrima bona fides, in quanto solo l’assicurato è a conoscenza delle circostanze che consentiranno all’assicuratore di valutare l’intensità del rischio e fissare il relativo premio [...]».

«[...] di talché la clausola contrattuale che subordini l'operatività della garanzia in favore dell'assicurato, per fatti suscettibili di comportarne la responsabilità professionale, alla duplice (alternativa) condizione che il medesimo «non abbia ricevuto alla data di stipula richieste risarcitorie», ovvero che «non abbia avuto percezione, notizia o conoscenza, dell'esistenza dei presupposti di detta responsabilità», deve essere interpretata attribuendo a tale seconda condizione autonoma rilevanza rispetto alla prima, con conseguente obbligo di separata verifica anche di quella». Questo il nuovo principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 29456/2025. Obbligo di buona fede e onere informativo nelle polizze claims made: quadro giurisprudenziale attuale La recente ordinanza offre un rilevante approfondimento sull'obbligo di buona fede cui è tenuto l'assicurato in materia di assicurazione per responsabilità professionale medica con polizza “on claims made”. Il tema centrale della decisione verte sulla portata dell' articolo 1892 c.c. e sull'interpretazione delle clausole contrattuali che, nel caso di specie, subordinavano l'operatività della copertura a due condizioni alternative: l'assenza di richieste risarcitorie e la mancata percezione, notizia o conoscenza dei presupposti di responsabilità da parte del medico assicurato. La Cassazione richiama principi consolidati secondo cui l'assicurato è l'unico soggetto a conoscenza delle circostanze che permettono all'assicuratore di valutare il rischio e fissare il premio , imponendo quindi un obbligo informativo che trascende la mera ricezione di richieste risarcitorie o l'esistenza di accertamenti terzi. Il dovere di “ uberrima bona fides ” si configura come inderogabile e trova fondamento nella tutela dell'equilibrio tra premio e rischio a favore dell'intera collettività assicurata , non solo della compagnia. L'omissione o la reticenza colposa dell'assicurato, anche in assenza di una clausola specifica, comporta la perdita o la riduzione del diritto all'indennizzo. La sentenza, citando precedenti come Cass. n. 3010/2025 e Cass. n. 20658/2024 , riafferma che l'assicuratore può confidare sulle dichiarazioni dell'assicurato senza dover svolgere ulteriori indagini, in particolare per quanto concerne eventi pregressi rilevanti per le polizze retroattive. Focus sull'interpretazione delle clausole e sul principio di percezione del rischio Il secondo aspetto centrale dell'ordinanza riguarda la corretta interpretazione della clausola contrattuale ex articolo 17 delle condizioni generali, che conferisce autonomia al criterio della “percezione” da parte dell'assicurato circa l'esistenza dei presupposti di responsabilità , rispetto alla conoscenza di richieste risarcitorie. Il giudice di merito avrebbe dovuto accertare, anche in via presuntiva e secondo un giudizio sintetico ex post , se il sanitario, tre giorni dopo il decesso del paziente avvenuto per grave imperizia (ma prima della stipula della polizza), avesse percepito il rischio di una futura responsabilità. Tale omissione ha determinato l'accoglimento del ricorso dell'assicuratrice e la cassazione con rinvio, fissando il principio che la verifica dell'adempimento dell'obbligo informativo deve essere sempre autonoma e distinta, non potendo la sola assenza di richieste risarcitorie escludere la rilevanza della percezione del rischio.

Presidente De Stefano - Relatore Guizzi Fatti di causa 1. La società (OMISSIS) S.p.a. ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 766/23, del 7 marzo 2023, della Corte d'appello di Milano , che - nel respingerne, per quanto qui ancora d'interesse, il gravame avverso la sentenza n. 54/22, del 17 gennaio 2022, del Tribunale di Pavia - ha confermato l'accoglimento della domanda di manleva proposta, nei confronti di (OMISSIS), da F. O., in relazione ad una fattispecie di malpractice medica della quale il medesimo era stato riconosciuto responsabile in quello stesso giudizio. 2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente che in relazione all'avvenuto decesso di A. D. in data (OMISSIS), a seguito di intervento chirurgico di riparazione e reinserzione della cuffia della spalla destra, i congiunti del defunto, M. L. F., L. D. e R. D., ebbero a convenire in giudizio - per vederne accertata la responsabilità e per conseguire il ristoro dei danni subiti - la (OMISSIS) S.r.l. e i membri dell'equipe medica che esegui l'operazione, ovvero il medico chirurgo, Dott. G. P., e l'anestesista, dott. F. O.. La società convenuta in giudizio chiedeva - e otteneva - di essere autorizzata a chiamare in casa, per essere da essa manlevata, (OMISSIS) S.A., al pari degli altri convenuti, che proponevano domanda di manleva verso l'(OMISSIS). Per quanto qui d'interesse, costituitesi in giudizio le terze chiamate, all'esito dell'istruttoria, consistita anche nell'esame di alcuni testi e nello svolgimento di consulenza tecnica medico-legale, il primo giudice riconosceva l'esclusiva responsabilità del Dott. O. in relazione alla morte di A. D., condannando il sanitario a risarcire il danno cagionato ai congiunti, ma ponendo il relativo obbligo a carico dell'(OMISSIS), in accoglimento della domanda di manleva. Proposto gravame da quest'ultima, il giudice d'appello lo respingeva, ritenendo che ad escludere l'operatività della garanzia assicurativa - prevista da una polizza “on claims made” conclusa dal Dott. O. tre giorni dopo il decesso di A. D. - non potesse valere la previsione di cui all' articolo 1892 cod. civ. , escludendo, la Corte territoriale, che l'assicurato si fosse reso inadempiente all'obbligo di riferire, al momento della conclusione della polizza, circostanze rilevati che, se correttamente riferite, avrebbero indotto la Compagnia a non stipulare il contratto, ovvero a stipularlo a condizioni diverse. Rilevava, infatti, il giudice di seconde cure che, ai sensi dell'articolo 17 delle condizioni generali di assicurazione, per i fatti anteriori alla stipula della polizza (come nella fattispecie in esame), l'assicurazione era stata contratta esclusivamente per le responsabilità per le quali l'assicurato “non abbia ricevuto alla data di stipula richieste risarcitorie e se questi non abbia avuto percezione, notizia o conoscenza, dell'esistenza dei presupposti di detta responsabilità. L'omessa percezione, notizia o conoscenza per colpa dell'Assicurato del fatto o del comportamento anteriore alla stipula della polizza esclude, del pari, l'operatività della copertura assicurativa”. Nella specie, tuttavia, “alla data di stipula della polizza assicurativa con (OMISSIS), il 15 giugno 2012, il dott. O. non aveva ricevuto alcuna richiesta di risarcimento dai familiari del sig. A.D. (pervenuta solo successivamente, in data 23 giugno 2013) e neppure era a conoscenza delle valutazioni medico-legali espresse nella relazione del collegio di periti nominati dalla Procura della Repubblica di Vigevano nel procedimento penale n. 1149/2012”. 3. Avverso la sentenza della Corte ambrosiana ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), sulla base - come detto - di un unico motivo. 3.1. Esso denuncia - ex articolo 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - l'illegittimità del capo della sentenza che ha rigettato l'eccezione ex articolo 1892 cod. civ. , per violazione o falsa applicazione degli articolo 1892 e 2697 cod. civ. Nel premettere che, nel contratto di assicurazione recante clausola “on claims made”, “la richiesta risarcitoria del danneggiato” - come si assume essere stato chiarito da questa Corte - “rappresenta soltanto un elemento costitutivo del diritto all'indennizzo, ma non incide sull'oggetto della assicurazione che rimane invariato” (e che, nel caso di specie, è la responsabilità professionale medica), la ricorrente evidenzia la necessità di ricostruire la portata dell' articolo 1892 cod. civ. entro tale cornice. Tale norma, “espressione del generale dovere di buona fede e correttezza tra i contraenti”, estende “l'obbligo informativo indistintamente a tutte le circostanze rilevanti per la prestazione del consenso dell'assicuratore”, sicché la sua violazione è da ravvisare ogni qual volta le dichiarazioni dell'assicurato “offrano una rappresentazione della realtà parziale, incompleta, errata, imprecisa e comunque infedele”. In particolare, “nella responsabilità civile medica”, sottolinea la ricorrente, “la conoscenza da parte del medico assicurando del fatto di potere avere provocato, in esito ad un determinato trattamento, un danno ad un paziente che si ponga all'esterno della sequenza causale normalmente attesa da quel trattamento integra certamente, e da sola, circostanza rilevante ai sensi e per gli effetti della norma di cui all' articolo 1892 cod. civ. nelle polizze aventi efficacia retroattiva, con correlato obbligo precontrattuale dello stesso medico assicurando, conforme a correttezza e buona fede, di riferirne all'assicuratore”. E ciò, si sottolinea, “a prescindere dall'avere egli (appunto) già ricevuto la richiesta di risarcimento del preteso danneggiato, ovvero già avuto conoscenza dell'accertamento da parte di terzi professionisti di una sua responsabilità risarcitoria”. 4. Ha resistito all'avversaria impugnazione, con controricorso, F. O., chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 5. Sono rimasti solo intimati (OMISSIS) S.A., (OMISSIS) S.r.l., G. P., L. e R. D., nonché M. L. F.. 6. In relazione al presente ricorso veniva formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ex articolo 380-bis, comma 1, cod. proc. civ., così motivata: “Il ricorso presenta profili di inammissibilità. Invero, l'unico articolato motivo proposto, da un lato, non spiega in cosa sia consistita la pretesa violazione dell' articolo 2697 c.c. (noto essendo, peraltro, che per denunciare un simile vizio in sede di legittimità occorre dedurre che il giudice del merito ha addossato l'onere di provare i fatti rilevanti sulla parte non tenutavi per legge - v. Cass. n. 26769/2018 ), e dall'altro, quanto alle dichiarazioni dell'assicurato, attiene specificamente a profili fattuali, la cui valutazione è rimessa al giudice del merito, censurabile in questa sede solo sotto il profilo motivazionale (nei ristretti limiti in cui ciò è ancora ammesso - v. Cass., Sez. Un., n. 8053/2014 ), censura nella specie non agitata dalla ricorrente”. Il ricorrente ha richiesto la decisione del collegio ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, sicché la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'articolo 380-bis.1 cod. proc. civ. 7. Ricorrente e controricorrente hanno presentato memoria. 8. Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. Ragioni della decisione 9. Il ricorso va accolto. 9.1. Il solo motivo di ricorso è fondato, sia pure una volta espuntone l'irrilevante - se non inammissibile - riferimento alla violazione della norma sul riparto dell'onere della prova. 9.1.1. Nello scrutinarlo, occorre muovere da quanto affermato - di recente - da questa Corte, la quale ha sottolineato che l' articolo 1892 cod. civ. è “espressione del consolidato principio per cui il contratto di assicurazione esige dall'assicurato la uberrima bona fides, in quanto solo l'assicurato è a conoscenza delle circostanze che consentiranno all'assicuratore di valutare l'intensità del rischio e fissare il relativo premio”, di talché “la reticenza gravemente colposa dell'assicurato non è sanata dalla circostanza che il contratto non gli imponesse espressamente un onere di discovery”, e ciò perché siffatto onere “discende dalla legge e non dal contratto, ed è inderogabile in quanto - essendo preordinato a garantire l'equilibrio tra premio e rischio - è dettato nell'interesse dell'intera massa degli assicurati e non dell'assicuratore” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 6 febbraio 2025, n. 3010 , non massimata). Difatti, “poiché l'assicuratore non conosce il rischio che assume, ha bisogno di qualcuno che glielo descriva. E questi non può che essere l'assicurato, alle cui dichiarazioni l'assicuratore è libero di prestar fede senza ulteriori adempimenti”, in particolare non avendo “l'onere di sindacare l'onestà dell'assicurato” o “di indagare su eventuali reticenze dell'assicurato al momento della stipula”, come “si desume - tra gli altri - dagli articolo 1892 e 1909 cod. civ. ”; esse, infatti, sancendo “la perdita o la riduzione del diritto all'indennizzo nelle ipotesi ivi previste di inesatta descrizione del rischio o del valore della cosa assicurata, non subordinano affatto la decadenza dell'assicurato all'assenza di indagini ad hoc da parte dell'assicuratore. Lo stesso è a dirsi per la previsione di cui all' articolo 1898 cod. civ. , la quale nel caso di aggravamento del rischio pone un onere di informazione a carico dell'assicurato, ma non un obbligo di indagine a carico dell'assicuratore. Obbligo del resto superfluo, perché la sanzione della reticenza dell'assicurato (o del contraente) è già nel sistema e rappresentata dalla perdita del diritto all'indennizzo” (così Cass. Sez. 3, ord. 24 luglio 2024, n. 20658 , non massimata). 9.1.2. È, dunque, in tale contesto - nel quale l'obbligo di “uberrima bona fides”, gravante sull'assicurato, di riferire tutte le circostanze che influiscono sulla determinazione del rischio (e, quindi, sulla quantificazione del premio), può persino prescindere dalla previsione di apposita clausola contrattuale, nel caso di specie, peraltro, presente - che deve essere ricostruita la portata dell'impegno assunto dal Dott. O., in forza dell'articolo 17 delle Condizioni generali di assicurazione. Orbene, poiché detto articolo subordinava l'operatività della garanzia in favore del sanitario, per fatti suscettibili di comportarne la responsabilità professionale, alla duplice (alternativa) condizione che l'assicurato “non abbia ricevuto alla data di stipula richieste risarcitorie”, ovvero che “non abbia avuto percezione, notizia o conoscenza, dell'esistenza dei presupposti di detta responsabilità”, risulta errato quanto affermato dalla Corte. Ovvero, che la garanzia potesse, nella specie, operare, giacché il dott. O., al momento della stipula del contratto “non aveva ricevuto alcuna richiesta di risarcimento dai familiari del sig. A.D. (pervenuta solo successivamente, in data 23 giugno 2013) e neppure era a conoscenza delle valutazioni medico-legali espresse nella relazione del collegio di periti nominati dalla Procura della Repubblica di Vigevano nel procedimento penale n. 1149/2012”. La clausola contrattuale suddetta, infatti, dava rilievo anche solo alla mera “percezione”, da parte dell'assicurato, della sussistenza dei presupposti della propria responsabilità. Evenienza, questa, dotata di autonomo rilievo, rispetto alla “conoscenza” di richieste di risarcimento, da apprezzarsi, oltretutto, da parte della Corte territoriale, anche alla luce delle peculiari caratteristiche della presente vicenda. Essa, in particolare, avrebbe dovuto stabilire se la sussistenza di quella “percezione” non fosse desumibile - secondo quel “giudizio sintetico a posteriori”, ai quali è dato ricorrere nell'interpretare la portata delle clausole contrattuali del contratto di assicurazione (cfr., sul punto, Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2022, n. 21217 , Rv. 667020-01) - da talune circostanze di fatto. E in particolar modo dalla circostanza che, appena tre giorni prima della conclusione del contratto - destinato a coprire anche vicende pregresse alla sua stipulazione, in deroga all'ordinario modello di cui all' articolo 1917 cod. civ. (operante, di regola, solo per i fatti accaduti durante il tempo dell'assicurazione), ciò che pertanto conferiva carattere particolarmente cogente a quello obbligo di “uberrima bona fides” di cui sopra si diceva - si era verificato l'inaspettato decesso del paziente in relazione a quella che è stata (poi) accertata essere la “grave imperizia” del sanitario. L'omissione di tale verifica implica, quindi, l'imperfetta applicazione dell' articolo 1892 cod. civ. e la fondatezza del motivo, sia pure sotto questo ben circoscritto profilo. 10. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata in relazione, con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, per la decisione sul merito e sulle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità, in applicazione del seguente principio di diritto: “l' articolo 1892 cod. civ. è espressione del consolidato principio per cui il contratto di assicurazione esige dall'assicurato la uberrima bona fides, in quanto solo l'assicurato è a conoscenza delle circostanze che consentiranno all'assicuratore di valutare l'intensità del rischio e fissare il relativo premio, di talché la clausola contrattuale che subordini l'operatività della garanzia in favore dell'assicurato, per fatti suscettibili di comportarne la responsabilità professionale, alla duplice (alternativa) condizione che il medesimo «non abbia ricevuto alla data di stipula richieste risarcitorie», ovvero che «non abbia avuto percezione, notizia o conoscenza, dell'esistenza dei presupposti di detta responsabilità», deve essere interpretata attribuendo a tale seconda condizione autonoma rilevanza rispetto alla prima, con conseguente obbligo di separata verifica anche di quella”. 11. Infine, per la natura della causa petendi, va di ufficio disposta l'omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, delle generalità e degli altri dati identificativi degli intimati L. D., R. D. e M. L. F., oltre che della vittima “primaria” dell'illecito, A.D., ai sensi dell' articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 . P.Q.M. La Corte accoglie ricorso, cassando la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, per la decisione sul merito e per la liquidazione delle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità. Dispone che, ai sensi dell 'articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 19 6, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi generalità ed altri dati identificativi degli intimati L. D., R. D. e M. L. F., oltre che della vittima “primaria” dell'illecito, A.D..